Articolo 7 della Legge 30 novembre 1989, n. 399
Articolo 6Articolo 8
Versione
29 dicembre 1989
Art. 7. Funzioni del presidente 1. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
d) presenta al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.
2. Nei casi di necessita' ed urgenza il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1989