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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/09/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ex art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 370/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per Parte_1 procura in atti dagli Avv.ti Francesco Temperini e Luciano Brozzetti del Foro di Perugia
Parte appellante
E
, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Alessandro Controparte_1
Giuliani del Foro di Ancona
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro Controparte_1 premesso di essere stata dipendente di come operaia addetta alle Parte_1 operazioni ausiliarie alla vendita, in forza di contratto a tempo determinato concluso il 9 novembre
2020, scaduto il 31 gennaio 2021 e prorogato fino al 31 gennaio 2022, chiedeva in via principale accertarsi l'illegittimità del termine apposto al rapporto di lavoro, con conseguente trasformazione dello stesso in lavoro subordinato a tempo indeterminato;
in subordine, chiedeva accertarsi l'inadempienza della datrice di lavoro all'obbligo di assunzione a tempo indeterminato di essa ricorrente, in relazione al diritto di precedenza riconosciutole dall'art. 24 del d.lgs. n. 81/2015 e tempestivamente esercitato, quindi condannarsi la convenuta alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché alla corresponsione delle retribuzioni medio tempore maturate o, in ulteriore subordine, al risarcimento dei danni derivati dalla mancata assunzione, con vittoria di spese di lite.
Con sentenza del 10 maggio 2024 l'adito Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava giuridicamente instaurato tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1 maggio 2022, quindi condannava la Società convenuta al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari a tutte le retribuzioni maturate al detto titolo, oltre accessori di legge e spese di lite.
Con atto depositato l'11 novembre 2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistenti le condizioni richieste dall'art. 24 del D.Lgs.n. 81/2015, muovendo dall'errato presupposto che la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine, aventi corso in azienda, equivalesse a nuova assunzione, in tal modo discostandosi dal contrario orientamento giurisprudenziale, secondo cui la normativa in discorso, limitando eccezionalmente la sfera di libertà del datore di lavoro, non potesse interpretarsi estensivamente. In ogni caso, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui sanciva la costituzione iussu judicis di un nuovo rapporto di lavoro tra la ricorrente ed essa
Società, senza considerare che il preteso diritto ad essere preferita nelle assunzioni effettuate dalla datrice di lavoro non fosse assistito da tutela in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.. Infine,
l'appellante ha censurato i criteri di quantificazione delle retribuzioni riconosciute alla ricorrente a titolo risarcitorio, da parametrarsi, al più, al periodo compreso tra la data di trasformazione a tempo indeterminato del contratto di (1/5/2022) e la data di proposizione del ricorso Parte_2 giudiziale, invece che la data di pubblicazione della sentenza di primo grado (10/5/2024).
L'appellante ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata nel senso richiesto, con vittoria di spese di lite.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Lo storico svolgersi dei fatti di causa è incontestato tra le parti, così che la res controversa risulta essenzialmente circoscritta all'interpretazione dell'art. 24, primo comma, del d.lgs.n.
81/2015, nella parte in cui tale disposizione di legge riconosce il diritto di precedenza “… nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine…”, con precipuo riferimento alla portata, più o meno estensa, del termine “assunzione” utilizzato dal legislatore;
ci si chiede, dunque, se con tale termine il legislatore abbia inteso fare riferimento al momento genetico del rapporto di lavoro, ossia a quello della sua costituzione, o se, viceversa, abbia inteso riferirsi anche all'eventuale vicenda modificativa della sua durata, mediante trasformazione dello stesso da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato.
Ritiene Collegio che la disposizione in esame debba essere interpretata in senso restrittivo, e che dunque il diritto di precedenza di cui si discute, ricorrendone tutti gli altri presupposti, possa riconoscersi in capo al lavoratore nel solo caso in cui la parte datoriale abbia proceduto ad una assunzione ex novo a tempo indeterminato, non anche nell'ipotesi di conversione di un contratto a termine.
Al riguardo, questa Corte aderisce all'orientamento espresso da altre Corti Territoriali (cfr. sentenza Corte Appello Milano n. 922/2020), secondo cui la ratio dell'art. 24 d.lgs. n.
81/2015 risiede senz'altro nell'intento di favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari, offrendo loro una tutela particolare.
In quest'ottica, la violazione dell'art. 24 d.lgs.n.81/2015 va ravvisata nell'ingiustificata scelta datoriale di instaurare nuovi rapporti di lavoro con soggetti mai entrati a far parte dell'organizzazione aziendale, piuttosto che optare per la stabilizzazione di rapporti di lavoro già sorti in regime di precarietà, in quanto sottoposti a scadenza naturale per apposizione del termine finale.
Ed infatti, il contratto a tempo determinato rappresenta indiscutibilmente il titolo costitutivo del rapporto di lavoro, segnandone il momento genetico, laddove la trasformazione o conversione di detto rapporto a tempo indeterminato integra una vicenda modificativa inerente alla sua durata, ma di certo non determina il sorgere di una nuova fattispecie contrattuale.
Non è, dunque, corretta l'equiparazione dello strumento giuridico della conversione di un contratto a termine, che ne realizza la mera modifica di durata, alla vera e propria stipula di un contratto di assunzione, in forza del quale il rapporto di lavoro sorge, e rispetto al quale l'apposizione o meno di un termine di durata rientra nei contenuti contrattuali qualificabili come accidentalia negotii.
In definitiva, la decisione del Tribunale finisce per dilatare oltre il dovuto la sfera di operatività di una disposizione che, proprio perché limitativa del diritto di assunzione, ha carattere eccezionale e non può essere interpretata estensivamente, nel senso, cioè, di comprimere e condizionare non soltanto il vero e proprio esercizio della facoltà di costituire, ossia di far sorgere rapporti di lavoro non ancora esistenti, ma anche l'esercizio della facoltà di modificare la durata di rapporti di lavoro già in essere.
A sorreggere le suesposte conclusioni, interviene anche un criterio di interpretazione sistematica della legislazione all'odierno vaglio, già additato nella citata sentenza n. 922/2020 della
Corte d'appello di Milano, in seno alla quale è stato evidenziato, tra l'altro, che alcune scelte lessicali del legislatore appaiono significative della volontà di tenere affatto distinta la sfera delle assunzioni da quella delle conversioni, mettendo in luce che “…. Nell'art. 1, comma 2, d.lgs n.
23/2015, al fine di stabilire il campo di applicazione delle nuove disposizioni in tema di licenziamento, viene scelto il criterio cronologico dell'assunzione. Più precisamente, si stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai lavoratori "assunti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto". Al comma 2, però, il legislatore aggiunge che "le disposizioni del decreto si applicano anche ai casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato". L'esigenza sentita dal legislatore di specificare che l'applicazione delle nuove norme vale non solo per le assunzioni successive, ma anche per le conversioni conferma che, prima di tutto sotto un profilo lessicale, il legislatore non ritiene di sussumere sotto un'unica espressione "assunzione" e "conversione".
Se così fosse, invero, non avrebbe avuto necessità di specificare che ciò gli interpreti avrebbero già dovuto ritenere ricompreso nel primo comma. (….) Le conclusioni a cui si ritiene di giungere paiono sorrette anche da una lettura finalistica della norma. Non pare possa essere messo in dubbio che, nel dettare il diritto di precedenza, l'art. 24 d.lgs. 81/15 abbia voluto favorire la stabilizzazione dei rapporti a termine e quindi ridurre i fenomeni di precariato. Tale ratio é la stessa che viene perseguita e realizzata allorché il datore di lavoro decida di procedere alla stabilizzazione dei rapporti con i lavoratori già in forze. Identiche essendo le finalità dell'art. 24 e dell'istituto della conversione/stabilizzazione, laddove si leggesse la disposizione riconoscendo il diritto di precedenza anche in caso di stabilizzazioni, da un lato, si otterrebbe un risultato contrario
a quello voluto (nel senso che la sola precedenza impedirebbe altre stabilizzazioni) e dall'altro lato si comprimerebbe la libertà di iniziativa imprenditoriale" (così, condivisibilmente, Tribunale di
Milano, est. Moglia, n. n. 616/19)….”
Alla stregua dei suesposti argomenti, di carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, e tenuto conto dell'acquiescenza prestata dall'odierna appellata alle parti a sé sfavorevoli della sentenza del Tribunale, questa deve essere riformata nel senso dell'integrale rigetto della domanda proposta in primo grado.
L'appellata è tenuta alla restituzione delle somme che siano state corrisposte dalla Società appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
La novità della questione e la sua natura squisitamente interpretativa suggeriscono di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta da in primo grado;
2) condanna Controparte_1 CP_1
alla restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza
[...] impugnata;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Ancona, 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente