Sentenza breve 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 27/01/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04047/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 4047 del 2025, proposto da H2O s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. UI MA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - INVITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“a) Della Comunicazione di revoca e richiesta di restituzione somme relativa alla Domanda di agevolazione n. IC20000053 DM 11.05.2016 – Direttiva Operativa n° 55 del 20.07.2016, prot.n.0217893 del 25/06/2025 - INV-INV;
b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, conseguente e/o conseguenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente, comprese le indagini istruttorie se ed in quanto esistenti.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - Invitalia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AL AN e uditi per le parti i difensori, UI MA per la parte ricorrente e UN RI su delega dell’avv. Giuseppe Franco Ferrari per Invitalia s.p.a.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, depositato in data 4 agosto 2025, l’H2O s.r.l. ha chiesto l’annullamento della Comunicazione di revoca e richiesta di restituzione somme relativa alla Domanda di agevolazione n. IC20000053 DM 11.05.2016 – Direttiva Operativa n. 55 del 20 luglio 2016, prot. n. 0217893 del 25 giugno 2025 - INV-INV;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - Invitalia s.p.a., le rispettive memorie e la documentazione versata in atti;
CONSIDERATO che:
- alla camera di consiglio dell’11 settembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio finalizzato alla verifica della congruità della dichiarazione trasmessa ad Invitalia s.p.a., il cui esito positivo avrebbe potuto comportare la sopravvenuta carenza d'interesse, e il difensore delegato di Invitalia s.p.a. non si è opposto a detta richiesta, ma ha chiesto che il rinvio fosse concesso per un lasso di tempo non inferiore a trenta giorni, in modo da consentire l’espletamento delle necessarie verifiche presso la Prefettura; il Tribunale, preso atto delle dichiarazioni rese, ha disposto il differimento della trattazione alla camera di consiglio del 5 novembre 2025;
- alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto di differire la trattazione per essere il suo delegante impegnato in campagna elettorale, l’Avvocato dello Stato e il difensore delegato di Invitalia s.p.a. non si sono opposti e quest’ultimo ha rappresentato l’opportunità di attendere la risposta della Prefettura che avrebbe potuto essere dirimente; il Tribunale ha fatto presente all’Avvocato dello Stato che la memoria depositata non risultava firmata digitalmente e che necessitava pertanto di essere regolarizzata. In accoglimento della richiesta di parte ricorrente il Tribunale ha rinviato la trattazione della causa alla camera di consiglio del 4 dicembre2025;
- alla camera di consiglio del 4 dicembre2025 l’Avvocato dello Stato ha rappresentato che la Prefettura era stata sollecitata per la produzione della documentazione antimafia riferibile alla parte ricorrente; il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio per attendere questa produzione documentale che sarebbe potuta risultare dirimente e il difensore delegato di Invitalia s.p.a. non si è opposto a detta richiesta. All’esito della discussione il Tribunale, in accoglimento dell’istanza di rinvio, ha differito la trattazione alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026;
CONSIDERATO che l’Avvocato dello Stato ha provveduto a ridepositare la memoria regolarizzata, con l’apposizione della firma digitale;
CONSIDERATO che con atto depositato in data 20 gennaio 2026 Invitalia s.p.a. ha rappresentato di aver ottenuto dagli organi competenti l’informazione antimafia liberatoria, di avere effettuato le ulteriori e necessarie verifiche di competenza, conclusesi con esito positivo e, conseguentemente, di avere adottato in data 15 gennaio 2026 la delibera di annullamento del provvedimento di revoca delle agevolazioni impugnato con il presente giudizio; ha chiesto pertanto che fosse dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente ha confermato l’avvenuto annullamento del provvedimento impugnato e ha aderito alla richiesta di Invitalia s.p.a. di declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese; il difensore delegato di Invitalia s.p.a. si è riportato alla dichiarazione in atti; alla medesima camera di consiglio la causa è stata assunta in decisione, previo avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata;
RILEVATO che con delibera del 15 gennaio 2026, depositata in giudizio, Invitalia s.p.a. ha provveduto ad annullare il provvedimento di revoca delle agevolazioni oggetto di impugnazione;
RITENUTO di dover conseguentemente dichiarare più propriamente la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano giusti motivi di equità per disporne la compensazione integrale tra le parti, anche tenuto conto della concorde richiesta in tal senso dei difensori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RI GU, Presidente
AL AN, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AN | GE RI GU |
IL SEGRETARIO