CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1017/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
URBANO MASSIMO, LA
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4194/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001736446000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100038114333000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100038114333000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100038114333000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100038114333000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100038114333000 IRAP 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029891744000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029891744000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160020108009000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160020108009000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420229001736446000 dell'importo di Euro 12.349,94, notificata il 6.04.24 da Agenzia delle Entrate
Riscossione e relativa a tre cartelle di pagamento: la n. 03420100038114333000, relativa a Irap, Irpef, Iva anno 2006; la n 03420140029891744000, relativa alla tassa automobilistica anno 2009; la cartella n
03420160020108009000 relativa alla Tassa automobilistica anni 2011- 2012. Deduceva il ricorrente la mancata notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione dei tributi sottostanti, come pure la omessa notifica degli atti a queste prodromici, la illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi e la decadenza dal potere di riscossione. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio parziale difetto di legittimazione passiva quanto agli atti precedenti la formazione dei ruoli deducendo la regolare notifica delle tre cartelle richiamate nell'intimazione impugnata cui aveva fatto seguito la notifica di ben sei atti interruttivi. Concludeva, quindi, per la totale infondatezza delle doglianze del ricorrente con conseguente rigetto del ricorso e condanna anche aggravata alle spese del giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva anche in considerazione della fase avanzata della procedura di riscossione e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Si costituiva anche la Regione Calabria controdeducendo di aver regolarmente notificato gli atti di sua competenza e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e risarcimento danni per responsabilità aggravata.
Con successiva memoria si costituiva il nuovo difensore del ricorrente eccependo l'irregolare iter notificatorio sia di alcune cartelle che dei successivi atti interruttivi avvenuti con raccomandata ricevuta da familiare senza la successiva comunicazione al destinatario.
Con altra memoria integrativa, la difesa del ricorrente eccepiva nuovamente il mancato perfezionamento delle notifiche degli atti interruttivi in quanto le relative raccomandate erano state consegnate a familiari senza la successiva comunicazione.
Anche il difensore di ADER depositata una memoria illustrativa eccependo la tardività della memoria del ricorrente e la sua inammissibilità trattandosi di motivi aggiunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e per quella parte va accolto mentre va rigettato nel resto. Invero, due delle tre cartelle sottese all'intimazione, vale a dire la n. 03420100038114333000 e la n.
03420140029891744000 risultano essere state oggetto di altro autonomo giudizio di impugnazione definitosi con sentenza di rigetto n. 6617/2019 divenuta definitiva per cui ad oggi, il loro recupero attraverso nuove intimazioni avviene attraverso l'esercizio di un'actio iudicati, la cui prescrizione, a prescindere dal tipo di tributo sotteso, è decennale, termine che non può sicuramente ritenersi perento atteso che l'intimazione opposta in questa sede è stata notificata nel 2024.
Discorso diverso va fatto per la cartella n 03420160020108009000 relativa alla Tassa automobilistica anni
2011- 2012 che invece ha formato oggetto solo dell'intimazione n. 034 2019 90035729 48/000 notificata per irreperibilità del destinatario nell'ottobre del 2019 rispetto alla quale il nuovo atto interruttivo, rappresentato dall'intimazione oggi opposta in questa sede, è intervenuta oltre i tre anni di prescrizione previsti per il tipo di tributo, anche conteggiando i termini di sospensione di 85 giorni per l'emergenza covid, senza possibilità della proroga biennale di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 scadendo il nuovo termine discrezionale nel gennaio
2023.
Da qui il suo annullamento per intervenuta prescrizione del tributo sottostante.
Irrilevanti sono le atre questioni relative agli interessi ed alle sanzioni stante la definitività del credito.
Le spese possono essere interamente. compensate
L'accoglimento parziale esclude la sussistenza delle condizioni per una lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) accoglie parzialmente il ricorso e annulla parzialmente l'intimazione opposta limitatamente all'annullamento della cartella n 03420160020108009000 previa declaratoria di estinzione del tributo ad essa sottostante;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
URBANO MASSIMO, LA
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4194/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229001736446000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100038114333000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100038114333000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100038114333000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100038114333000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100038114333000 IRAP 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029891744000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029891744000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160020108009000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160020108009000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420229001736446000 dell'importo di Euro 12.349,94, notificata il 6.04.24 da Agenzia delle Entrate
Riscossione e relativa a tre cartelle di pagamento: la n. 03420100038114333000, relativa a Irap, Irpef, Iva anno 2006; la n 03420140029891744000, relativa alla tassa automobilistica anno 2009; la cartella n
03420160020108009000 relativa alla Tassa automobilistica anni 2011- 2012. Deduceva il ricorrente la mancata notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione dei tributi sottostanti, come pure la omessa notifica degli atti a queste prodromici, la illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi e la decadenza dal potere di riscossione. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio parziale difetto di legittimazione passiva quanto agli atti precedenti la formazione dei ruoli deducendo la regolare notifica delle tre cartelle richiamate nell'intimazione impugnata cui aveva fatto seguito la notifica di ben sei atti interruttivi. Concludeva, quindi, per la totale infondatezza delle doglianze del ricorrente con conseguente rigetto del ricorso e condanna anche aggravata alle spese del giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva anche in considerazione della fase avanzata della procedura di riscossione e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Si costituiva anche la Regione Calabria controdeducendo di aver regolarmente notificato gli atti di sua competenza e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e risarcimento danni per responsabilità aggravata.
Con successiva memoria si costituiva il nuovo difensore del ricorrente eccependo l'irregolare iter notificatorio sia di alcune cartelle che dei successivi atti interruttivi avvenuti con raccomandata ricevuta da familiare senza la successiva comunicazione al destinatario.
Con altra memoria integrativa, la difesa del ricorrente eccepiva nuovamente il mancato perfezionamento delle notifiche degli atti interruttivi in quanto le relative raccomandate erano state consegnate a familiari senza la successiva comunicazione.
Anche il difensore di ADER depositata una memoria illustrativa eccependo la tardività della memoria del ricorrente e la sua inammissibilità trattandosi di motivi aggiunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e per quella parte va accolto mentre va rigettato nel resto. Invero, due delle tre cartelle sottese all'intimazione, vale a dire la n. 03420100038114333000 e la n.
03420140029891744000 risultano essere state oggetto di altro autonomo giudizio di impugnazione definitosi con sentenza di rigetto n. 6617/2019 divenuta definitiva per cui ad oggi, il loro recupero attraverso nuove intimazioni avviene attraverso l'esercizio di un'actio iudicati, la cui prescrizione, a prescindere dal tipo di tributo sotteso, è decennale, termine che non può sicuramente ritenersi perento atteso che l'intimazione opposta in questa sede è stata notificata nel 2024.
Discorso diverso va fatto per la cartella n 03420160020108009000 relativa alla Tassa automobilistica anni
2011- 2012 che invece ha formato oggetto solo dell'intimazione n. 034 2019 90035729 48/000 notificata per irreperibilità del destinatario nell'ottobre del 2019 rispetto alla quale il nuovo atto interruttivo, rappresentato dall'intimazione oggi opposta in questa sede, è intervenuta oltre i tre anni di prescrizione previsti per il tipo di tributo, anche conteggiando i termini di sospensione di 85 giorni per l'emergenza covid, senza possibilità della proroga biennale di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 scadendo il nuovo termine discrezionale nel gennaio
2023.
Da qui il suo annullamento per intervenuta prescrizione del tributo sottostante.
Irrilevanti sono le atre questioni relative agli interessi ed alle sanzioni stante la definitività del credito.
Le spese possono essere interamente. compensate
L'accoglimento parziale esclude la sussistenza delle condizioni per una lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) accoglie parzialmente il ricorso e annulla parzialmente l'intimazione opposta limitatamente all'annullamento della cartella n 03420160020108009000 previa declaratoria di estinzione del tributo ad essa sottostante;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa interamente le spese di lite tra le parti.