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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16423/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa Elisabetta Ferrari, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 16423 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
e vertente
TRA in persona del liquidatore Parte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Pizzi, in virtù di delega allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Filippo
Corridoni, n. 15,
opponente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.11.2023, parte opponente precisava le conclusioni come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PREOCESSO
La chiedeva ed otteneva che il Tribunale Civile di Roma emettesse, in Controparte_1
data 03.01.2020, decreto ingiuntivo n. 62/2020 (Rg. 75545/2019), per €. 16.266,65, oltre accessori, nei confronti della in virtù di fatture mai pagate Controparte_2
dall'intimata, per servizi posti in essere nel suo interesse dalla ricorrente.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec, in data 22 febbraio 2020, proponeva opposizione l'intimata precisando di essere costituita da un gruppo di società in ATI, che lavoravano per l'esecuzione dei lavori di riqualifica con caratteristiche autostradali della SP46 Rho - Monza, tratte
1 e 2, ed avevano affidato alla il servizio di guardiania, campo base, magazzino ed aree CP_1
di cantiere, con contratto del 2 luglio 2018, con cui l'opposta si era impegnata ad eseguire il servizio di custodia fissa e mobile, con all'interno delle aree del cantiere, ma che la stessa Per_1
non aveva correttamente e diligentemente eseguito i servizi ed assolto a tutte le obbligazioni, come da contratto, causando un ingente danno, conseguente ad un evento delittuoso verificatosi nell'area di cantiere;
che infatti, nelle primissime ore della mattina del 03.06.2019, ignoti asportavano dall'area di cantiere un escavatore CAT 308, con evidente responsabilità dell'opponente che non aveva vigilato a dovere e si era, successivamente, rifiutata di aprire il sinistro per fare ottenere il risarcimento del danno all'opposta; che inoltre, l'opposta ometteva di corredare le fatture con la documentazione in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi, come indicato nel contratto e anche il Durc prodotto era risultato non regolare e, pertanto, l'opponente chiedeva al tribunale di accertare e dichiarare risolto, per inadempimento dell'opposta il contratto del 02.07.2018 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta al risarcimento del danno cagionato all'opponente per l'avvenuto furto dell'escavatore Cat 308, liquidato nella somma di euro 50.000,00 ovvero in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, in via riconvenzionale subordinata, di compensare l'importo richiesto ed accertato a titolo di danno, con quanto richiesto dall'opposta.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando quanto dedotto dall'opponente e rilevando che l'opposizione non era fondata né su prova scritta, né di pronta soluzione, ma su generiche ed infondate contestazioni;
che il servizio di guardiania era stato posto in essere correttamente dall'opposta, il consegnato era regolare, non vi era stata alcuna cessione del credito e il furto CP_3
occorso all'opponente non dipendeva dal servizio posto in essere dall'opposta, che era una generica guardiania in una vasta area e non un servizio di piantonamento;
che pertanto, l'inadempimento era imputabile alla sola opponente e anche la domanda riconvenzionale era priva di prova e di fondamento e, pertanto, l'opposta chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nel merito di accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere e, per l'effetto, rigettare l'opposizione, confermando il decreto opposto, di rigettare la spiegata domanda riconvenzionale, di condannare l'opponente al pagamento dell'importo di cui al decreto e di una somma determinata in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c..
Non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza in data 14.10.2022, veniva interrotto il giudizio per intervenuto fallimento della società opposta e successivamente riassunto nei confronti del fallimento, che rimaneva contumace. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'udienza del 07.11.2023, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta è emerso in modo chiaro il rapporto intercorso tra le parti, ai fini del servizio di guardiania, di cui al contratto in data 02.07.2018 (cfr. doc. 1 fascicolo opponente). In particolare, l'opponente aveva affidato alla società opposta il “servizio di vigilanza dell'area di cantiere e degli uffici, con servizio di custodia fissa nell'area cantiere di stoccaggio materiali, attrezzature e mezzi di lavoro”, con servizio di custodia dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 7.00 e il sabato e domenica con copertura estesa per le ventiquattro ore, così di fatto, prevedendo la vigilanza continua nelle ore in cui il cantiere era chiuso. Inoltre, nello stesso orario era previsto un “servizio con unità mobile (mediante ronda) lungo la tratta interessata dai lavori, con più aree di cantiere da controllare, compreso il campo base” (cfr. doc. 1 fascicolo opponente).
La vigilanza è un servizio che ha lo scopo di tutelare beni di enti pubblici o privati, evitando l'accesso di persone non autorizzate in aree private, cantieri o edifici e può estrinsecarsi in un servizio di vigilanza fissa, consistente nel piantonamento fisso, o nella vigilanza ispettiva chiamata anche pattugliamento o ronda. Tale tipo di prestazione è necessaria, per lo più, per luoghi in potenziale pericolo di intrusione, che necessitano per tale ragione di una sorveglianza costante. In tale ipotesi, la vigilanza fissa è pensata come protezione antirapina, dovendo prevenire eventuali atti criminali e fungendo da deterrente per evitare furti o rapine.
Come ribadito anche da una recente decisione della Suprema Corte, il contratto di servizio ispettivo di videosorveglianza e vigilanza notturna non è un'obbligazione di risultato e non può garantire in modo assoluto che il cliente non subisca mai un furto (cfr. Cass. ordinanza n. 4163 del 15.02.2024), ma affinché sia assolto correttamente l'obbligo assunto con tale tipo di contratto, l'istituto di vigilanza deve predisporre tutte le tutele concordate, affinché il luogo da sorvegliare possa essere messo in sicurezza e adeguatamente controllato. Pertanto, la responsabilità dell'istituto di vigilanza e l'inadempimento alle obbligazioni assunte si avrà ove venga dimostrato che il soggetto tenuto alla vigilanza, abbia omesso di adottare le misure convenute nel contratto di servizio stipulato con il cliente, o comunque necessarie ad evitare l'evento dannoso (cfr. Cass. 30.07.2025 n.16195).
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha dimostrato il mancato rispetto da parte della CP_1
alle obbligazioni assunte a termini del contratto, come indicato all'art.
2. Ed infatti, la Pt_1 forniva la prova che nelle primissime ore della mattina del 3 giugno 2019 ignoti asportavano dall'area di cantiere un escavatore CAT 308, come esposto nella denuncia sporta in pari data dal
Responsabile di Cantiere, Ing. ai Carabinieri di Paderno Mugnano (cfr. doc. 2 Persona_2
fascicolo opponente). La circostanza non era contestata dall'opposta, trattandosi di fatto accertato, ma la si limitava a riferire di avere svolto regolarmente il proprio servizio. Tuttavia, per CP_1
le modalità ed il tipo di furto, che riguardava un mezzo di dimensioni considerevoli e rumoroso, non può ragionevolmente ritenersi che l'opposta avesse adottato adeguate misure di sorveglianza, quanto piuttosto che avesse omesso di intervenire, o di eseguire il servizio di ronda previsto.
Appare, evidente l'inadempimento della Società opposta alle obbligazioni assunte, avendo eseguito una prestazione tutt'altro che in maniera diligente e rispettosa delle obbligazioni assunte, atteso che non aveva impedito, né tentato di impedire il verificarsi dell'evento dannoso nell'area di cantiere.
La inoltre, si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte a proprio carico, come CP_1 previsto dall'art. 10 del contratto, anche omettendo di corredare le fatture, con la documentazione in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi. Infatti, il Durc prodotto era risultato non regolare (cfr. doc. 5 fascicolo opponente).
L'opposta, peraltro, anche a seguito dell'opposizione e delle contestazioni mosse, non ha dimostrato di avere adempiuto correttamente agli obblighi assunti.
Si deve anche rilevare la mancata risposta del legale rappresentante dell'opposta all'interrogatorio formale deferito (cfr. verbale udienza 01.10.2021, 26.10.2021 e 15.03.2022), circostanza che, unitamente agli ulteriori elementi, può essere valutata al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Pertanto, alla luce dell'accertato inadempimento dell'opposta e della legittima richiesta di risoluzione dell'opponente, si deve dichiarare risolto il contratto, intercorso tra le parti.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno, per il furto subito dall'opponente, la stessa non può essere accolta. Infatti, la aveva dato, come già evidenziato, prova del furto subito, ma Pt_1
non forniva adeguata prova per dimostrare il quantum. Infatti, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare lo stato e le condizioni del mezzo sottratto ed il costo effettivo di questo in modo più specifico e non generico. Peraltro, si deve ritenere che l'escavatore fosse assicurato e, che possa essere stata eseguita una perizia per stimarne il valore, elementi che avrebbero dovuto essere esaminati, ai fini della valutazione del danno.
Sul punto occorre rilevare, anche ai sensi dell'art.2697 c.c., che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Il principio deve essere applicato anche ai fini di una valutazione equitativa, ex art.1226 c.c.. Alla luce di quanto esposto, pertanto, si ritiene fondata l'opposizione e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si rigetta la domanda riconvenzionale spiegata.
Data l'impostazione che precede e la reciproca soccombenza, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 62/2020 (Rg. 75545/2019), emesso Controparte_2
dal Tribunale di Roma il 03.01.2020, ad istanza del Controparte_1
(già , per €. 16.266,65, oltre accessori, nonché sulla
[...] Controparte_1
riconvenzionale spiegata, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Dichiara risolto, per inadempimento dell'opposta, il contratto in data 02.07.2018 e per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
B) Respinge la domanda riconvenzionale proposta;
C) spese compensate.
Così deciso in Roma il 7 marzo 2025
IL GIUDICE
Elisabetta Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa Elisabetta Ferrari, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 16423 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
e vertente
TRA in persona del liquidatore Parte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Pizzi, in virtù di delega allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Filippo
Corridoni, n. 15,
opponente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.11.2023, parte opponente precisava le conclusioni come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PREOCESSO
La chiedeva ed otteneva che il Tribunale Civile di Roma emettesse, in Controparte_1
data 03.01.2020, decreto ingiuntivo n. 62/2020 (Rg. 75545/2019), per €. 16.266,65, oltre accessori, nei confronti della in virtù di fatture mai pagate Controparte_2
dall'intimata, per servizi posti in essere nel suo interesse dalla ricorrente.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec, in data 22 febbraio 2020, proponeva opposizione l'intimata precisando di essere costituita da un gruppo di società in ATI, che lavoravano per l'esecuzione dei lavori di riqualifica con caratteristiche autostradali della SP46 Rho - Monza, tratte
1 e 2, ed avevano affidato alla il servizio di guardiania, campo base, magazzino ed aree CP_1
di cantiere, con contratto del 2 luglio 2018, con cui l'opposta si era impegnata ad eseguire il servizio di custodia fissa e mobile, con all'interno delle aree del cantiere, ma che la stessa Per_1
non aveva correttamente e diligentemente eseguito i servizi ed assolto a tutte le obbligazioni, come da contratto, causando un ingente danno, conseguente ad un evento delittuoso verificatosi nell'area di cantiere;
che infatti, nelle primissime ore della mattina del 03.06.2019, ignoti asportavano dall'area di cantiere un escavatore CAT 308, con evidente responsabilità dell'opponente che non aveva vigilato a dovere e si era, successivamente, rifiutata di aprire il sinistro per fare ottenere il risarcimento del danno all'opposta; che inoltre, l'opposta ometteva di corredare le fatture con la documentazione in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi, come indicato nel contratto e anche il Durc prodotto era risultato non regolare e, pertanto, l'opponente chiedeva al tribunale di accertare e dichiarare risolto, per inadempimento dell'opposta il contratto del 02.07.2018 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta al risarcimento del danno cagionato all'opponente per l'avvenuto furto dell'escavatore Cat 308, liquidato nella somma di euro 50.000,00 ovvero in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, in via riconvenzionale subordinata, di compensare l'importo richiesto ed accertato a titolo di danno, con quanto richiesto dall'opposta.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando quanto dedotto dall'opponente e rilevando che l'opposizione non era fondata né su prova scritta, né di pronta soluzione, ma su generiche ed infondate contestazioni;
che il servizio di guardiania era stato posto in essere correttamente dall'opposta, il consegnato era regolare, non vi era stata alcuna cessione del credito e il furto CP_3
occorso all'opponente non dipendeva dal servizio posto in essere dall'opposta, che era una generica guardiania in una vasta area e non un servizio di piantonamento;
che pertanto, l'inadempimento era imputabile alla sola opponente e anche la domanda riconvenzionale era priva di prova e di fondamento e, pertanto, l'opposta chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nel merito di accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere e, per l'effetto, rigettare l'opposizione, confermando il decreto opposto, di rigettare la spiegata domanda riconvenzionale, di condannare l'opponente al pagamento dell'importo di cui al decreto e di una somma determinata in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c..
Non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza in data 14.10.2022, veniva interrotto il giudizio per intervenuto fallimento della società opposta e successivamente riassunto nei confronti del fallimento, che rimaneva contumace. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'udienza del 07.11.2023, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta è emerso in modo chiaro il rapporto intercorso tra le parti, ai fini del servizio di guardiania, di cui al contratto in data 02.07.2018 (cfr. doc. 1 fascicolo opponente). In particolare, l'opponente aveva affidato alla società opposta il “servizio di vigilanza dell'area di cantiere e degli uffici, con servizio di custodia fissa nell'area cantiere di stoccaggio materiali, attrezzature e mezzi di lavoro”, con servizio di custodia dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 7.00 e il sabato e domenica con copertura estesa per le ventiquattro ore, così di fatto, prevedendo la vigilanza continua nelle ore in cui il cantiere era chiuso. Inoltre, nello stesso orario era previsto un “servizio con unità mobile (mediante ronda) lungo la tratta interessata dai lavori, con più aree di cantiere da controllare, compreso il campo base” (cfr. doc. 1 fascicolo opponente).
La vigilanza è un servizio che ha lo scopo di tutelare beni di enti pubblici o privati, evitando l'accesso di persone non autorizzate in aree private, cantieri o edifici e può estrinsecarsi in un servizio di vigilanza fissa, consistente nel piantonamento fisso, o nella vigilanza ispettiva chiamata anche pattugliamento o ronda. Tale tipo di prestazione è necessaria, per lo più, per luoghi in potenziale pericolo di intrusione, che necessitano per tale ragione di una sorveglianza costante. In tale ipotesi, la vigilanza fissa è pensata come protezione antirapina, dovendo prevenire eventuali atti criminali e fungendo da deterrente per evitare furti o rapine.
Come ribadito anche da una recente decisione della Suprema Corte, il contratto di servizio ispettivo di videosorveglianza e vigilanza notturna non è un'obbligazione di risultato e non può garantire in modo assoluto che il cliente non subisca mai un furto (cfr. Cass. ordinanza n. 4163 del 15.02.2024), ma affinché sia assolto correttamente l'obbligo assunto con tale tipo di contratto, l'istituto di vigilanza deve predisporre tutte le tutele concordate, affinché il luogo da sorvegliare possa essere messo in sicurezza e adeguatamente controllato. Pertanto, la responsabilità dell'istituto di vigilanza e l'inadempimento alle obbligazioni assunte si avrà ove venga dimostrato che il soggetto tenuto alla vigilanza, abbia omesso di adottare le misure convenute nel contratto di servizio stipulato con il cliente, o comunque necessarie ad evitare l'evento dannoso (cfr. Cass. 30.07.2025 n.16195).
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha dimostrato il mancato rispetto da parte della CP_1
alle obbligazioni assunte a termini del contratto, come indicato all'art.
2. Ed infatti, la Pt_1 forniva la prova che nelle primissime ore della mattina del 3 giugno 2019 ignoti asportavano dall'area di cantiere un escavatore CAT 308, come esposto nella denuncia sporta in pari data dal
Responsabile di Cantiere, Ing. ai Carabinieri di Paderno Mugnano (cfr. doc. 2 Persona_2
fascicolo opponente). La circostanza non era contestata dall'opposta, trattandosi di fatto accertato, ma la si limitava a riferire di avere svolto regolarmente il proprio servizio. Tuttavia, per CP_1
le modalità ed il tipo di furto, che riguardava un mezzo di dimensioni considerevoli e rumoroso, non può ragionevolmente ritenersi che l'opposta avesse adottato adeguate misure di sorveglianza, quanto piuttosto che avesse omesso di intervenire, o di eseguire il servizio di ronda previsto.
Appare, evidente l'inadempimento della Società opposta alle obbligazioni assunte, avendo eseguito una prestazione tutt'altro che in maniera diligente e rispettosa delle obbligazioni assunte, atteso che non aveva impedito, né tentato di impedire il verificarsi dell'evento dannoso nell'area di cantiere.
La inoltre, si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte a proprio carico, come CP_1 previsto dall'art. 10 del contratto, anche omettendo di corredare le fatture, con la documentazione in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi. Infatti, il Durc prodotto era risultato non regolare (cfr. doc. 5 fascicolo opponente).
L'opposta, peraltro, anche a seguito dell'opposizione e delle contestazioni mosse, non ha dimostrato di avere adempiuto correttamente agli obblighi assunti.
Si deve anche rilevare la mancata risposta del legale rappresentante dell'opposta all'interrogatorio formale deferito (cfr. verbale udienza 01.10.2021, 26.10.2021 e 15.03.2022), circostanza che, unitamente agli ulteriori elementi, può essere valutata al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Pertanto, alla luce dell'accertato inadempimento dell'opposta e della legittima richiesta di risoluzione dell'opponente, si deve dichiarare risolto il contratto, intercorso tra le parti.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno, per il furto subito dall'opponente, la stessa non può essere accolta. Infatti, la aveva dato, come già evidenziato, prova del furto subito, ma Pt_1
non forniva adeguata prova per dimostrare il quantum. Infatti, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare lo stato e le condizioni del mezzo sottratto ed il costo effettivo di questo in modo più specifico e non generico. Peraltro, si deve ritenere che l'escavatore fosse assicurato e, che possa essere stata eseguita una perizia per stimarne il valore, elementi che avrebbero dovuto essere esaminati, ai fini della valutazione del danno.
Sul punto occorre rilevare, anche ai sensi dell'art.2697 c.c., che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Il principio deve essere applicato anche ai fini di una valutazione equitativa, ex art.1226 c.c.. Alla luce di quanto esposto, pertanto, si ritiene fondata l'opposizione e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si rigetta la domanda riconvenzionale spiegata.
Data l'impostazione che precede e la reciproca soccombenza, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 62/2020 (Rg. 75545/2019), emesso Controparte_2
dal Tribunale di Roma il 03.01.2020, ad istanza del Controparte_1
(già , per €. 16.266,65, oltre accessori, nonché sulla
[...] Controparte_1
riconvenzionale spiegata, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Dichiara risolto, per inadempimento dell'opposta, il contratto in data 02.07.2018 e per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
B) Respinge la domanda riconvenzionale proposta;
C) spese compensate.
Così deciso in Roma il 7 marzo 2025
IL GIUDICE
Elisabetta Ferrari