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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 247/2025
Udienza del 06/05/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi: per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. MO- Parte_1
RETTI STEFANO oggi sostituito dall'avv. Alessandra Aiuti la quale insiste per l'ac- coglimento della domanda;
nessuno per la parte convenuta Controparte_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 06/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 247/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. MORETTI STE- Parte_1
FANO;
- parte ricorrente –
Contro
, , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_6
e , contumaci;
[...] Controparte_4
- parte convenuta –
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni parte ricortrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni con- traria richiesta ed eccezione: In via definitiva e nel merito, accertare e dichiarare l'inopponi- bilità e l'inefficacia, e dichiararne la revoca ex art. 2901 c.c., nei confronti di Controparte_7 e della sua procuratrice speciale dell'atto di donazione del 24.02.2021 Parte_1 (Rep. 18958 - Racc. 13112) stipulato in Montecatini Terme dall'Avv. Simone Monacò, Notaio in Montecatini Terme, con cui i Signori e , riservan- Controparte_5 Controparte_2 dosi il diritto di usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento, hanno donato ai propri figli e , che hanno accettato, la nuda pro- Controparte_3 Controparte_4 prietà dell t te Buggianese, località Casabianca, via Arrigo Sorini, 23, con annessa autorimessa al piano terra e corte esclusiva (immobile che risulta censito al catasto Fabbricati di Ponte Buggianese come segue: - Foglio 1, particella 969, sub 11, categoria A/3; - Foglio 1, particella 969, sub 12, categoria C/6). Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- in qualità di mandataria di ha ottenuto il Parte_1 CP_7 decreto ingiuntivo n. 632/2023 (R.G. 1417/2023), emesso il 4.06.2023, con cui il
Tribunale di Pistoia ha ingiunto a e a il Controparte_5 Controparte_2 pagamento a suo favore e nella detta qualità della somma di € 28.987,36 contro il 2 quale non è stata proposta opposizione, lamentando che i debitori avevano in data
24 febbraio 2021 donato l'abitazione in Ponte Buggianese (PT), via Arrigo Sorini,
23 ai propri figli ed . Ritenendo che sus- Controparte_3 Controparte_4 sistessero tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria ha quindi chiesto che la donazione fosse dichiarata nei suoi confronti inefficace.
I convenuti, ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
2.- La domanda merita accoglimento.
Infatti, fermo restando l'esistenza del diritto di credito “portato” da un de- creto ingiuntivo definitivo, incontestato è il profilo del danno arrecato al creditore dal momento che non è emerso che i debitori disponessero di altri beni da questo facilmente aggredibili;
peraltro, di detto pregiudizio erano sicuramente consapevoli i debitori cui era stato notificato non solo il decreto ingiuntivo ma anche la cessione a favore del creditore nel 2019 (e quindi prima della data delle donazione).
Trattandosi di atto a titolo gratuito la legge non richiede che i donatari fos- sero anch'essi consapevoli della natura fraudolenta dell'atto (per quanto lo stretto legale di parentela e la convivenza suggeriscano l'esistenza anche di detto presup- posto).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposi- tivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di e della sua procura- Controparte_7 trice speciale dell'atto di donazione 24.02.2021 (Rep. 18958 Parte_1
- Racc. 13112) rog. Not. Avv. Simone Monacò, con cui e Controparte_5
, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, hanno donato a Controparte_2 [...]
e la nuda proprietà dell'immobile in Ponte Controparte_8 Controparte_4
Buggianese, loc. Casabianca, via Arrigo Sorini, 23 (in Catasto Fabbricati foglio 1, part. 969, sub 11, e part. 969, sub 12);
- condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere le spese legali sostenute da e della sua mandataria che si liquidano in € CP_7 Parte_1
2.500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
06/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
3
RGN. N. 247/2025
Udienza del 06/05/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi: per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. MO- Parte_1
RETTI STEFANO oggi sostituito dall'avv. Alessandra Aiuti la quale insiste per l'ac- coglimento della domanda;
nessuno per la parte convenuta Controparte_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 06/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 247/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. MORETTI STE- Parte_1
FANO;
- parte ricorrente –
Contro
, , Controparte_5 Controparte_2 Controparte_6
e , contumaci;
[...] Controparte_4
- parte convenuta –
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni parte ricortrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni con- traria richiesta ed eccezione: In via definitiva e nel merito, accertare e dichiarare l'inopponi- bilità e l'inefficacia, e dichiararne la revoca ex art. 2901 c.c., nei confronti di Controparte_7 e della sua procuratrice speciale dell'atto di donazione del 24.02.2021 Parte_1 (Rep. 18958 - Racc. 13112) stipulato in Montecatini Terme dall'Avv. Simone Monacò, Notaio in Montecatini Terme, con cui i Signori e , riservan- Controparte_5 Controparte_2 dosi il diritto di usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento, hanno donato ai propri figli e , che hanno accettato, la nuda pro- Controparte_3 Controparte_4 prietà dell t te Buggianese, località Casabianca, via Arrigo Sorini, 23, con annessa autorimessa al piano terra e corte esclusiva (immobile che risulta censito al catasto Fabbricati di Ponte Buggianese come segue: - Foglio 1, particella 969, sub 11, categoria A/3; - Foglio 1, particella 969, sub 12, categoria C/6). Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- in qualità di mandataria di ha ottenuto il Parte_1 CP_7 decreto ingiuntivo n. 632/2023 (R.G. 1417/2023), emesso il 4.06.2023, con cui il
Tribunale di Pistoia ha ingiunto a e a il Controparte_5 Controparte_2 pagamento a suo favore e nella detta qualità della somma di € 28.987,36 contro il 2 quale non è stata proposta opposizione, lamentando che i debitori avevano in data
24 febbraio 2021 donato l'abitazione in Ponte Buggianese (PT), via Arrigo Sorini,
23 ai propri figli ed . Ritenendo che sus- Controparte_3 Controparte_4 sistessero tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria ha quindi chiesto che la donazione fosse dichiarata nei suoi confronti inefficace.
I convenuti, ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
2.- La domanda merita accoglimento.
Infatti, fermo restando l'esistenza del diritto di credito “portato” da un de- creto ingiuntivo definitivo, incontestato è il profilo del danno arrecato al creditore dal momento che non è emerso che i debitori disponessero di altri beni da questo facilmente aggredibili;
peraltro, di detto pregiudizio erano sicuramente consapevoli i debitori cui era stato notificato non solo il decreto ingiuntivo ma anche la cessione a favore del creditore nel 2019 (e quindi prima della data delle donazione).
Trattandosi di atto a titolo gratuito la legge non richiede che i donatari fos- sero anch'essi consapevoli della natura fraudolenta dell'atto (per quanto lo stretto legale di parentela e la convivenza suggeriscano l'esistenza anche di detto presup- posto).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposi- tivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di e della sua procura- Controparte_7 trice speciale dell'atto di donazione 24.02.2021 (Rep. 18958 Parte_1
- Racc. 13112) rog. Not. Avv. Simone Monacò, con cui e Controparte_5
, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, hanno donato a Controparte_2 [...]
e la nuda proprietà dell'immobile in Ponte Controparte_8 Controparte_4
Buggianese, loc. Casabianca, via Arrigo Sorini, 23 (in Catasto Fabbricati foglio 1, part. 969, sub 11, e part. 969, sub 12);
- condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere le spese legali sostenute da e della sua mandataria che si liquidano in € CP_7 Parte_1
2.500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
06/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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