Ordinanza cautelare 30 maggio 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/06/2025, n. 12128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12128 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04946/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4946 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariantonietta Madeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marco Decumio, 33;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno K10/-OMISSIS-di respingimento dell'istanza di cittadinanza italiana, presentata dal sig. -OMISSIS-, in data 05/11/2016 ai sensi dell'art. 9, co. 1, let. f, della legge 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 05.11.2016.
L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n. K10/-OMISSIS- del 14.10.2021, ha respinto la domanda dell’interessato, difettando la residenza legale decennale continuativa nel territorio nazionale del richiedente, nonché per essere emersa una sentenza di condanna del Tribunale di Roma, irrevocabile il 02.10.2007, per il reato di cui all’art. 588 comma 2 c.p. (rissa).
Al riguardo, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per violazione dell'art. 9 Legge 5.2.1992 n. 91, eccesso di potere per insufficiente motivazione, insussistenza di ragioni ostative all’ammissione dell'istanza, manifesta illogicità e travisamento dei fatti.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza straordinaria del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi, dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“il sacro dovere di difendere la Patria” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Alla luce del quadro ricostruito, è possibile ritenere prive di pregio le censure di parte attrice, volte a confutare l’operato dell’amministrazione resistente che ha formulato - dopo aver notificato il preavviso di rigetto - un giudizio negativo sulla base della assenza del requisito della residenza legale decennale e della presenza di una condanna per fatti penalmente rilevanti posti in essere nel decennio antecedente la presentazione della domanda.
In particolare, sono state effettuate verifiche istruttorie ed è stata acquisita documentazione da cui è stata dedotta in capo al ricorrente la insussistenza del requisito della residenza legale decennale in Italia, richiesto dall’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5.2.1992, n. 91.
La qualificazione della residenza legale effettuata dal legislatore nella legge n. 91/92, infatti, comporta che la effettiva ed abituale dimora nel territorio della Repubblica da parte dello straniero che richiede la concessione della cittadinanza italiana, debba essere comprovata dalla certificazione relativa alla iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, nonché da quella attestante il soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di soggiorno degli stranieri. La residenza legale sul territorio dello Stato italiano per un periodo ininterrotto di 10 anni, che rileva quale presupposto per ottenere la cittadinanza italiana, deve, infatti, essere ricondotta alle risultanze delle iscrizioni anagrafiche (art. 1, comma 2, lett. a) del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, specifica che ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”), non essendo sufficiente la mera presenza in Italia dello straniero
Le condizioni previste per la proposizione della domanda di cui al citato art. 9 della legge 91/1992 devono inoltre permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge medesima (cfr. art. 7 d.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572). Con riferimento a siffatto quadro normativo, l’Amministrazione ha rilevato la irregolarità dalla posizione del ricorrente, il quale non ha maturato il requisito della residenza legale decennale sul territorio nazionale, essendo stato cancellato per irreperibilità accertata dalle liste del Comune di Roma in data 19.06.2016.
Tale circostanza ha indubbiamente determinato una interruzione del periodo di residenza legale in
Italia necessario per poter richiedere la naturalizzazione italiana secondo le modalità di cui al citato art. 9 della legge 5.2.1992, n. 91.
E’ ulteriormente emersa, poi, a carico del ricorrente, una sentenza del Tribunale in composizione
monocratica di Roma datata 02.07.2007, irrevocabile il 02.10.2007, per il reato di cui all’art.588 comma 2 c.p. (rissa); fattispecie che non appare prima facie – e quindi senza sconfinare in una valutazione che afferisce al merito – inidonea a giustificare il diniego, in quanto, oltre ad essere suscettibile di ledere interessi fondamentali dell’ordinamento, quali l’incolumità individuale e l’ordine pubblico, è temporalmente collocabile nel decennio antecedente la presentazione della domanda.
L’illustrata situazione ha indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza del ricorrente e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con ministeriale del 26.05.2021 ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, invitando lo stesso a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento.
Il ricorrente ha riscontrato la predetta comunicazione in data 18.06.201, per il tramite
del proprio legale rappresentante, eccependo che l’interruzione della residenza sarebbe solo
un elemento formale e che durante tale periodo il richiedente era regolarmente soggiornante
in Italia e svolgeva regolare attività lavorativa.
Osserva il Collegio che la cancellazione del ricorrente dall'Anagrafe del Comune di Roma è avvenuta per irreperibilità al censimento, ovvero per una fattispecie espressamente prevista dalla legge che dà origine a un procedimento amministrativo, che ha accertato l’irreperibilità dal 19.06.2016; del resto, non è stato presentato dall’interessato alcun ricorso anagrafico per ottenere la revoca del provvedimento di cancellazione per irreperibilità, né è stato posto in essere alcun intervento ad esso propedeutico quale l’istanza di accesso agli atti o diffida ad adempiere.
Si osserva che non è fondato nemmeno il secondo motivo di gravame, poiché, come
statuito dalla giurisprudenza consolidata in materia (da ultimo cfr. T.R.G.A. di Trento, n. 3 del
14 gennaio 2022; T.R.G.A. di Trento 22 novembre 2021, n. 183 e giurisprudenza ivi citata)
Le condizioni previste per la proposizione della domanda di cui al citato art. 9 della
legge 91/1992 devono altresì permanere sino alla prestazione del giuramento, a norma
dell’art. 4, comma 7, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572, tuttora vigente ai sensi dell’art. 8 del
d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, come più volte precisato dal Giudice amministrativo (da ultimo
T.A.R. Lazio – I Ter. n. 9658 del 21.09.2020).
Del resto si mostra inconsistente anche la doglianza di parte sulla omessa valutazione della propria posizione in maniera globale, in dispregio alla stabilità della propria situazione familiare ed economica e al livello di integrazione nel tessuto sociale italiano raggiunti.
Sul punto questa Sezione ha più volte chiarito che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno la significatività di motivi ostativi alla concessione dello status anelato eventualmente riscontrata, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (ex multis, Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022). E ciò nondimeno ha concorso alla formazione del giudizio di affidabilità espresso dall’amministrazione, come è possibile evincere anche dal provvedimento che chiarisce che il giudizio di idoneità del soggetto viene formulato “mediante una valutazione complessiva deli elementi emersi nel corso dell’istruttoria che possano dare fondamento all’opportunità della concessione medesima e siano tali da poter escludere che l’inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa”.
In ogni caso, a favore della posizione del ricorrente, il Collegio ritiene opportuno rammentare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Quindi, per il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, ha ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, l’irragionevolezza è altresì esclusa alla luce della circostanza che il diniego di cittadinanza provoca il solo svantaggio temporale sopraindicato, il quale risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status. Da tale punto di vista, infatti, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso deve essere respinto, non avendo rinvenuto, per tutto quanto osservato, la presenza di elementi in grado di scalfire la legittimità dell’operato della p.a. nell’esercizio del potere altamente discrezionale attribuitole dal legislatore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.