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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/08/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2946/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANO presso lo studio dell'avv.
FELLONI GIACOMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CALDONAZZO FRANCESCA ( ) VIA TORMENO, C.F._2
132 36100 VICENZA;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. ), CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), CP_3 C.F._4 Controparte_4
(C.F. ), elettivamente domiciliati
[...] C.F._5
in VIA C. BATTISTI, 21 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PINZONE
FRANCESCO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
in totale riforma dell'impugnata sentenza
1) In via principale: respingersi l'opposizione proposta dai sigg. e per Parte_2
l'effetto integralmente confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.
2684/2021 R.Ing., condannandosi altresì gli appellati a rifondere al prof. avv.
l'importo dall'imposta di registro dal medesimo versato, pari ad € Parte_1
592,98;
2) In via subordinata: riconoscersi che gli opponenti sigg. CP_1 [...]
e sono tenuti a corrispondere Parte_3 Controparte_4
all'opposto prof. avv. l'importo di € 37.630,51 – di cui € Parte_1
36.352,77 (dedotti gli acconti corrisposti) a saldo delle competenze professionali Contro liquidate da di Vicenza, compresi 15% spese generali, CPA e IVA, ed € 1.277,74 per spese della procedura di opinamento, maggiorata degli interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo
3) In ogni caso: dato atto che il prof. avv. , in esecuzione della Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 3247/2024, ha corrisposto agli odierni appellati pagina 2 di 11 l'importo complessivo di € 31.037,23, di cui € 28.033,367 per capitale ed il residuo per interessi, e precisamente in data 21.04.24 ad € 10.335,93; alla medesima CP_1
in data 25.06.2024, per cessione credito da parte , € 10.350,67 e in Parte_3
data 27.06.2024, per cessione credito da parte di , ancora € 10.350,67, CP_4
condannarsi i signori CP_1 Parte_3 Controparte_4
anche in solido tra loro, a restituire gli importi così corrisposti,
[...]
maggiorati degli interessi di cui al co. 4° dell'art. 1284 c.c. dalla data dei singoli versamenti sino al saldo.
4) Condannarsi gli odierni appellati a rifondere all'avv. le spese Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio, con 15% s.g., c.p.a. e IVA, comprensive dell'imposta di registro corrisposta per il decreto ingiuntivo pari a € 529,98.
Per e CP_1 Controparte_6
: Controparte_4 Controparte_4
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, così giudicare:
PREVIA valutazione circa l'opportunità di sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nel procedimento RG 23252/2024 instaurato avanti alla stessa dal Prof. Avv. G. Casarotto, adottati i provvedimenti ritenuti idonei;
NEL MERITO: Respingere tutte le domande avversarie poiché infondate i fatto e in diritto per le ragioni di cui alla narrativa che precede, con conferma integralmente in ogni suo punto della sentenza del Tribunale di Milano N. 3247/2024;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto e CP_1 Controparte_6 Controparte_4 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2684/2021, emesso dal Tribunale di Milano in favore dell'avv. Casarotto Giorgio, con cui era stato loro ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 37.646,85, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo dei compensi dovuti per le prestazioni di assistenza legale rese a loro favore in due giudizi civili, cosi come liquidati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza.
Gli opponenti, dopo aver premesso di avere pagato l'importo di euro 43.028,07 portato dal decreto opposto in ragione della sua esecutorietà, e dedotto di non avere mai ricevuto un preventivo scritto da parte dell'avv. , lamentavano anzitutto come non fossero state decurtate dall'importo Parte_1 richiesto, le somme già dagli stessi versate al professionista e quelle direttamente fatturate dall'avv.
Capretti, coinvolta dall'avv. come domiciliataria sul Foro di Brescia, ed assumevano come Parte_1 fosse anche ingiustificato l'aumento da quest'ultimo preteso per la pluralità di parti assististe.
Gli opponenti, dopo aver fatto rilevare come la somma ancora dovuta al ricorrente fosse pari ad euro
4.978,03 o considerando la pluralità di parti, ad euro 8.170,27, chiedevano la condanna dell'opposto alla restituzione delle somme dai medesimi versate in eccesso.
Si costituiva in giudizio l'avv. , chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del Parte_1 decreto opposto o comunque la condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro
37.646,85.
Il tribunale, senza sostanziale attività istruttoria, con la sentenza n. 3247\2024 pubblicata il 25-3-2024: accertava il compenso dovuto all'avv. per le attività professionali rese nell'importo Parte_1 complessivo di Euro 14.994,71, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 2684/2021, provvisoriamente esecutivo, e condannava l'avv. Parte_1 alla restituzione agli opponenti dell'importo risultante dalla sottrazione dall'importo di Euro €
43.028,07, maggiorata degli interessi dal 04.03.2021, dell'importo riconosciuto come dovuto a parte opposta, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il primo giudice dopo aver premesso come la domanda oggetto del giudizio, vertendo sui compensi richiesti dal professionista per attività prestata in sede giudiziale civile, avrebbe dovuto essere proposta ab initio dal creditore con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, disponendosi poi, ad opposizione proposta, il mutamento del rito, osservava che, non essendo intervenuto tempestivamente detto mutamento, il giudizio doveva essere necessariamente definito con le modalità del giudizio ordinario di cognizione.
pagina 4 di 11 Osservava poi il tribunale come la controversia fosse limitata all'accertamento del quantum, non risultando contestato il diritto dell'avv. al compenso per l'attività prestata. Parte_1
Il giudice di primo grado, tenuto conto che il professionista aveva assistito più parti aventi la stessa posizione processuale, e che tuttavia la prestazione professionale nei confronti di queste non aveva comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, riteneva applicabile alla fattispecie sia il secondo comma dell'art. 4 D.M. 55/14, che il quarto comma.
Utilizzando i valori determinati per le varie fasi dei giudizi dal C.O.A. di Vicenza, ritenuti astrattamente condivisibili, ed operando i correttivi necessari derivanti dall'applicazione delle predette previsioni dell'art. 4 D.M. 55/14 ratione temporis applicabile, il tribunale liquidava, per il giudizio divisionale:
per la fase di studio Euro 4.896,00;
per la fase introduttiva Euro 3.230,00;
per la fase istruttoria Euro 8.370,00;
per la fase decisoria Euro 4,960,00;
per un totale di Euro 21.456,00.
In applicazione del quarto comma dell'art. 4 DM 55\2014, il giudice di primo grado riduceva del 30% il predetto importo ad euro 15.019,20 e poi, in applicazione del secondo comma del detto articolo 4
DM 55\2014, operava un aumento del 20% per le due parti, quantificando il compenso in euro
21.026,88.
Aggiunti il rimborso del 15% per spese forfettarie, l'iva ed il cpa, il totale ammontava ad euro
30.467,98.
Per il giudizio ex art. 1105 cod.civ., partendo dall'importo di euro 4.380,00, il tribunale, utilizzati gli stessi criteri sopra indicati, quantificava in euro 5.331,16 il compenso dovuto.
Il primo giudice riconosceva infine il compenso per le attività di mediazione, quantificato nell'importo di euro 2.173,50 già comprensivo di accessori
Ne deriva una liquidazione complessiva dei compensi per l'attività professionale de qua dell'opposto, pari ad euro 37.972,64.
Il tribunale, nel considerare gli importi già versati a titolo di acconto dagli opponenti, riteneva di condividere integralmente la valutazione del C.O.A. di Vicenza, che aveva considerato l'attività stragiudiziale riportata dal convenuto opposto nella propria istanza di liquidazione come prodromica alla successiva attività giudiziale, e pertanto insuscettibile di liquidazione separata.
pagina 5 di 11 Da ciò conseguiva, secondo il primo giudice, che gli importi relativi alle fatture nnr. 37/17 (Euro
4.678,14) e 53/17 (Euro 5.493,10) per prestazioni stragiudiziali, già saldate dagli opponenti, dovevano essere interamente imputati all'attività prestata dall'opposto a favore degli opponenti in sede giudiziale,
e pertanto dovevano essere detratte dall'importo liquidato, dal quale andata dedotto anche l'ulteriore importo di Euro 14.034,43, corrisposto dagli opponenti prima dell'azione monitoria.
L'importo dovuto al netto dei predetti acconti al convenuto opposto a titolo di compenso professionale ammontava pertanto, secondo il giudice di primo grado, ad euro 13.766,97, cui dovevano essere aggiunte le spese per il parere del di Vicenza per euro 1.277,74, per un totale di Euro CP_5
14.994,71, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo.
Secondo il tribunale, non doveva infine farsi luogo ad alcuna ulteriore detrazione in relazione ai compensi già corrisposti dagli opponenti all'avv. Capretti, che era indicata nella procura e risultava avere svolto attività in proprio.
Detta sentenza è stata impugnata dall'avv. in forza di tre motivi di appello. Parte_1
Si sono costituite le parti appellate, facendo preliminarmente rilevare come l'avv. avesse Parte_1 proposto, avverso la detta sentenza di primo grado, ricorso per cassazione, mostrando di ritenere la pronuncia inappellabile ex art. 14 d. lgs. 150 del 2011, e quindi chiedendo alla Corte di valutare l'opportunità di sospendere il presente processo.
Nel merito, i signori e chiedevano di respingersi l'impugnazione, attesa la sua CP_7 Pt_3 infondatezza.
All'udienza del 18-2-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6 maggio 2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 6 maggio 2025 nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Deve preliminarmente osservarsi, in riferimento alla pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata in questa sede, come non ricorra alcuna ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia innanzi al diverso giudice, richiesto dalla norma.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la coapplicazione del comma secondo e del comma quarto dell'art. 4 del DM 55\2014.
pagina 6 di 11 Secondo l'appellante, l'applicazione congiunta di tali disposizioni portava a risultati aberranti, determinando, nel caso di attività prestata per più parti, un compenso inferiore a quello spettante nel caso di assistenza di una parte sola.
Pertanto, secondo l'appellante doveva trovare applicazione solo il comma secondo del DM 55\2014, ma non il quarto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come il tribunale avesse errato nell'individuare la versione del dm 55\2014 applicabile al caso di specie, in quella originaria antecedente alle modifiche, nonostante l'incarico avesse avuto termine il 20-3-2019, data dell'ordinanza che dichiarava esecutivo il progetto divisionale al termine del procedimento di scioglimento della comunione.
L'appellante assume come a seguito delle modifiche introdotte dal dm 37 del 2018, l'art. 4 aveva subito modifiche, essendosi previsto un aumento “di regola” del 30% per ogni parte successiva alla prima, ed una diminuzione, nelle stesse ipotesi, in “misura non superiore al 30%”.
Secondo l'appellante gli aumenti del compenso dovevano essere calcolati nella misura del 30% per ogni parte ulteriore rispetto alla prima.
Con il terzo motivo si censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva detratto le somme già pagate dagli opponenti in primo grado, per prestazioni stragiudiziali, e ciò sulla base della valutazione del C.O.A., che aveva considerato l'attività stragiudiziale riportata nella istanza di liquidazione come prodromica alla successiva attività giudiziale e pertanto insuscettibile di liquidazione separata.
Secondo l'avv. , la valutazione del C.O.A. non poteva che riferirsi alla istanza di Parte_1 riconoscimento di un compenso per l'attività stragiudiziale di cui al preavviso di parcella n.156\2020, relativa all'assistenza nella stipulazione di due contratti di affitto, ma non alle fatture, già pagate, nn.
37\2017 e 53\2017, estranee alla istanza rivolta al C.O.A., ed alla domanda proposta in via monitoria.
I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro connessione, hanno un parziale fondamento.
Osserva la Corte come non possa dubitarsi dell'applicabilità, al caso in esame, dell'art. 4, commi 2 e 4, del D.M. 55/14, il quale contempla l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti le quali abbiano la medesima posizione processuale, la cui difesa comporti l'esame di identiche questioni, ribadita dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 10367\2024).
pagina 7 di 11 Nel giudizio di divisione, come si ricava dall'esame dell'atto di citazione introduttivo di quel processo,
i clienti dell'avv. avevano la stessa posizione processuale, né risulta che la loro difesa Parte_1 comportasse l'esame di questioni diverse per ciascuno di essi.
In linea di principio, deve anche escludersi che la contemporanea applicazione dei commi 2 e 4 dell'art. 4 del DM 55\2014 possa automaticamente determinare quegli effetti distorsivi prospettati dall'appellante.
Come di recente affermato dalla Suprema Corte “in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4,
d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (Cass. 10367\2024 già citata).
Deve quindi confermarsi la possibilità di applicazione, a fattispecie come quella in esame, di entrambe le disposizioni, di cui ai commi secondo e quarto, dell'art. 4 del DM 55\2014.
E' peraltro evidente che la prospettata, da parte appellante, irragionevolezza delle disposizioni sopra indicate ben difficilmente può realizzarsi, perché nel caso di un'unica parte il singolo compenso sarebbe calcolato sullo scaglione corrispondente all'ammontare complessivo della domanda, mentre nel caso di pluralità di parti assistite, il complesso sarebbe determinato sullo scaglione della domanda di valore più elevato tra quelle proposte, e non su quello corrispondente alla loro sommatoria.
Ciò premesso, osserva la Corte come, dovendo applicarsi, per la quantificazione del compenso al difensore, la tariffa vigente al momento in cui la prestazione è stata completata, nel caso in esame, avendo il professionista terminato la propria attività in data 20-3-2019, trova applicazione il D.M. 37 del 2018.
Considerato come l'art. 4, così come modificato dal predetto DM 37\18, stabilisce una identica misura sia per l'aumento, che per la diminuzione, e ritenuto che la circostanza che lo scaglione di valore indicato dal professionista, condiviso dal C.O.A., ed applicato dal primo giudice -senza rilievi sul punto delle parti- è quello dell'intera controversia, e non quello della domanda di maggior importo dei vari soggetti assistititi, deve ritenersi rispondente ad equità la contemporanea applicazione dei commi 2 e 4
pagina 8 di 11 dell'art. 4 nelle identiche percentuali di aumento e diminuzione, il che porta a riconoscere un compenso di euro 21.456,00 per il giudizio di divisione, di euro 4.380,00 per il procedimento ex art. 1105 c.c., e di euro 1.500,00 per l'attività di mediazione, per un importo totale, comprensivo del 15% per rimborso spese generali, di iva e di cpa, pari ad euro 39.886,51 (compenso euro 27.336,00, spese forfettarie euro
4.100,40, cassa forense euro 1.257,46, iva euro 7.192,65).
In questi termini va pertanto riformata la sentenza di primo grado.
Il terzo motivo è infondato.
La ragione per la quale il tribunale ha detratto dal compenso spettante all'avv. gli importi Parte_1 delle fatture nn. 37\53 e 53\17 risiede nel fatto che tali prestazioni dovevano considerarsi riferibili ad attività prodromiche alla successiva attività giudiziale, conclusione questa pienamente condivisibile, alla stregua delle causali per le quali sono state emesse le fatture in questione, (“acconto per prestazioni di consulenza ed assistenza nella questione divisionale”, quanto alla n.37\17, “saldo per prestazioni di consulenza ed assistenza nella questione divisionale” quanto alla n.53\17).
Il giudice di primo grado non ha equivocato il contenuto dell'opinamento del C.O.A., ritenendo che lo stesso si riferisse alle fatture nn. 37\17 e 53\17, ma ha semplicemente applicato le stesse argomentazioni utilizzate dal Consiglio dell'Ordine per respingere la richiesta di liquidazione della fattura n. 156\2020, per escludere un diritto autonomo al compenso dell'avv. per le Parte_1 prestazioni stragiudiziali oggetto delle fatture nn. 37\17 e 53\17.
La riconoscibilità di un autonomo compenso per le prestazioni stragiudiziali trova infatti un limite nell'ipotesi in cui dette prestazioni siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, che è quanto si verifica nella fattispecie in esame.
Né, a fronte dell'inequivoca causale delle fatture n.37\17 e 53\17, l'odierno appellante ha indicato le ragioni per le quali le prestazioni stragiudiziali rese dovrebbero ritenersi autonome rispetto alla successiva attività giudiziale svolta, avente ad oggetto un giudizio divisionale, e non prodromiche a questo.
In conclusione, il credito dell'avv. a titolo di compenso va determinato nella somma di euro Parte_1
39.886,51 cui va aggiunto l'importo di euro 1.277,74 per gli esborsi sostenuti per ottenere il parere del
C.O.A., per un totale di euro 41.164,25.
Dal detto importo devono essere detratte le somme corrisposte in pagamento delle fatture 37\17 di euro
4.678,14 e 53\17 di euro 5.493,10, e quella di euro 14.034,43 versato prima dell'inizio dell'azione monitoria.
pagina 9 di 11 Il credito spettante pertanto all'avv. va, in parziale modifica della sentenza di primo grado, Parte_1 rideterminato in euro 16.958,58, oltre interessi dalla domanda.
Tenuto conto del pacifico versamento in data 4-3-2021, da parte degli odierni appellati, della somma di euro 43.028,07, la condanna dell'avv. alla restituzione deve essere rideterminata nella somma Parte_1 pari alla differenza, alla data del 4-3-2021, tra il credito per capitale ed interessi maturato dall'avv.
e la maggior somma ricevuta in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
Su detta differenza in favore degli appellati devono essere riconosciuti interessi legali dal 4-3-2021.
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone un nuovo regolamento delle spese processuali per entrambi i gradi.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto comunque l'accoglimento parziale della domanda di pagamento dell'avv. , seppure per un importo prossimo alla metà di quanto Parte_1 domandato, ricorrono giusti motivi per compensare per metà le spese processuali dei due gradi di giudizio, che nella restante parte vanno poste a carico di CP_1 Pt_3 [...]
e , e sono liquidate, già nella proporzione di Controparte_6 Controparte_4 metà, quanto al primo grado, in euro 2.538,50 per compenso oltre 15% spese generali, iva e cpa, e quanto al presente grado di appello, in euro 1.983,00 oltre 15% per rimborso spese generali iva, cpa e
50% del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'avv. , ed in parziale Parte_1 modifica della sentenza di primo grado, ridetermina in euro 16.958,58, oltre interessi dalla domanda il credito dell'appellante, e condanna quest'ultimo alla restituzione in favore degli appellati dell'importo corrispondente alla differenza tra il predetto credito dell'avv. aumentato degli interessi Parte_1 maturati sino alla data del 3-3-2021 e l'importo di euro 43.028,07 versato dagli appellati, con interessi legali dal 4-3-2021;
b)compensa per metà le spese processuali dei due gradi di giudizio e condanna , CP_1 [...]
e al pagamento della restante Controparte_6 Controparte_4 metà di dette spese in favore dell'appellante, liquidate, già nella proporzione del 50%, quanto al primo grado in euro 2.538,50 per compenso oltre 15% spese generali, iva e cpa, e quanto al presente grado di pagina 10 di 11 appello, in euro 1.983,00 per compenso oltre 15% per rimborso spese generali iva, cpa e 50% del contributo unificato;
c)conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2946/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANO presso lo studio dell'avv.
FELLONI GIACOMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CALDONAZZO FRANCESCA ( ) VIA TORMENO, C.F._2
132 36100 VICENZA;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. ), CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), CP_3 C.F._4 Controparte_4
(C.F. ), elettivamente domiciliati
[...] C.F._5
in VIA C. BATTISTI, 21 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PINZONE
FRANCESCO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
in totale riforma dell'impugnata sentenza
1) In via principale: respingersi l'opposizione proposta dai sigg. e per Parte_2
l'effetto integralmente confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.
2684/2021 R.Ing., condannandosi altresì gli appellati a rifondere al prof. avv.
l'importo dall'imposta di registro dal medesimo versato, pari ad € Parte_1
592,98;
2) In via subordinata: riconoscersi che gli opponenti sigg. CP_1 [...]
e sono tenuti a corrispondere Parte_3 Controparte_4
all'opposto prof. avv. l'importo di € 37.630,51 – di cui € Parte_1
36.352,77 (dedotti gli acconti corrisposti) a saldo delle competenze professionali Contro liquidate da di Vicenza, compresi 15% spese generali, CPA e IVA, ed € 1.277,74 per spese della procedura di opinamento, maggiorata degli interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo
3) In ogni caso: dato atto che il prof. avv. , in esecuzione della Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 3247/2024, ha corrisposto agli odierni appellati pagina 2 di 11 l'importo complessivo di € 31.037,23, di cui € 28.033,367 per capitale ed il residuo per interessi, e precisamente in data 21.04.24 ad € 10.335,93; alla medesima CP_1
in data 25.06.2024, per cessione credito da parte , € 10.350,67 e in Parte_3
data 27.06.2024, per cessione credito da parte di , ancora € 10.350,67, CP_4
condannarsi i signori CP_1 Parte_3 Controparte_4
anche in solido tra loro, a restituire gli importi così corrisposti,
[...]
maggiorati degli interessi di cui al co. 4° dell'art. 1284 c.c. dalla data dei singoli versamenti sino al saldo.
4) Condannarsi gli odierni appellati a rifondere all'avv. le spese Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio, con 15% s.g., c.p.a. e IVA, comprensive dell'imposta di registro corrisposta per il decreto ingiuntivo pari a € 529,98.
Per e CP_1 Controparte_6
: Controparte_4 Controparte_4
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, così giudicare:
PREVIA valutazione circa l'opportunità di sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nel procedimento RG 23252/2024 instaurato avanti alla stessa dal Prof. Avv. G. Casarotto, adottati i provvedimenti ritenuti idonei;
NEL MERITO: Respingere tutte le domande avversarie poiché infondate i fatto e in diritto per le ragioni di cui alla narrativa che precede, con conferma integralmente in ogni suo punto della sentenza del Tribunale di Milano N. 3247/2024;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto e CP_1 Controparte_6 Controparte_4 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2684/2021, emesso dal Tribunale di Milano in favore dell'avv. Casarotto Giorgio, con cui era stato loro ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 37.646,85, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo dei compensi dovuti per le prestazioni di assistenza legale rese a loro favore in due giudizi civili, cosi come liquidati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza.
Gli opponenti, dopo aver premesso di avere pagato l'importo di euro 43.028,07 portato dal decreto opposto in ragione della sua esecutorietà, e dedotto di non avere mai ricevuto un preventivo scritto da parte dell'avv. , lamentavano anzitutto come non fossero state decurtate dall'importo Parte_1 richiesto, le somme già dagli stessi versate al professionista e quelle direttamente fatturate dall'avv.
Capretti, coinvolta dall'avv. come domiciliataria sul Foro di Brescia, ed assumevano come Parte_1 fosse anche ingiustificato l'aumento da quest'ultimo preteso per la pluralità di parti assististe.
Gli opponenti, dopo aver fatto rilevare come la somma ancora dovuta al ricorrente fosse pari ad euro
4.978,03 o considerando la pluralità di parti, ad euro 8.170,27, chiedevano la condanna dell'opposto alla restituzione delle somme dai medesimi versate in eccesso.
Si costituiva in giudizio l'avv. , chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del Parte_1 decreto opposto o comunque la condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro
37.646,85.
Il tribunale, senza sostanziale attività istruttoria, con la sentenza n. 3247\2024 pubblicata il 25-3-2024: accertava il compenso dovuto all'avv. per le attività professionali rese nell'importo Parte_1 complessivo di Euro 14.994,71, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 2684/2021, provvisoriamente esecutivo, e condannava l'avv. Parte_1 alla restituzione agli opponenti dell'importo risultante dalla sottrazione dall'importo di Euro €
43.028,07, maggiorata degli interessi dal 04.03.2021, dell'importo riconosciuto come dovuto a parte opposta, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il primo giudice dopo aver premesso come la domanda oggetto del giudizio, vertendo sui compensi richiesti dal professionista per attività prestata in sede giudiziale civile, avrebbe dovuto essere proposta ab initio dal creditore con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, disponendosi poi, ad opposizione proposta, il mutamento del rito, osservava che, non essendo intervenuto tempestivamente detto mutamento, il giudizio doveva essere necessariamente definito con le modalità del giudizio ordinario di cognizione.
pagina 4 di 11 Osservava poi il tribunale come la controversia fosse limitata all'accertamento del quantum, non risultando contestato il diritto dell'avv. al compenso per l'attività prestata. Parte_1
Il giudice di primo grado, tenuto conto che il professionista aveva assistito più parti aventi la stessa posizione processuale, e che tuttavia la prestazione professionale nei confronti di queste non aveva comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, riteneva applicabile alla fattispecie sia il secondo comma dell'art. 4 D.M. 55/14, che il quarto comma.
Utilizzando i valori determinati per le varie fasi dei giudizi dal C.O.A. di Vicenza, ritenuti astrattamente condivisibili, ed operando i correttivi necessari derivanti dall'applicazione delle predette previsioni dell'art. 4 D.M. 55/14 ratione temporis applicabile, il tribunale liquidava, per il giudizio divisionale:
per la fase di studio Euro 4.896,00;
per la fase introduttiva Euro 3.230,00;
per la fase istruttoria Euro 8.370,00;
per la fase decisoria Euro 4,960,00;
per un totale di Euro 21.456,00.
In applicazione del quarto comma dell'art. 4 DM 55\2014, il giudice di primo grado riduceva del 30% il predetto importo ad euro 15.019,20 e poi, in applicazione del secondo comma del detto articolo 4
DM 55\2014, operava un aumento del 20% per le due parti, quantificando il compenso in euro
21.026,88.
Aggiunti il rimborso del 15% per spese forfettarie, l'iva ed il cpa, il totale ammontava ad euro
30.467,98.
Per il giudizio ex art. 1105 cod.civ., partendo dall'importo di euro 4.380,00, il tribunale, utilizzati gli stessi criteri sopra indicati, quantificava in euro 5.331,16 il compenso dovuto.
Il primo giudice riconosceva infine il compenso per le attività di mediazione, quantificato nell'importo di euro 2.173,50 già comprensivo di accessori
Ne deriva una liquidazione complessiva dei compensi per l'attività professionale de qua dell'opposto, pari ad euro 37.972,64.
Il tribunale, nel considerare gli importi già versati a titolo di acconto dagli opponenti, riteneva di condividere integralmente la valutazione del C.O.A. di Vicenza, che aveva considerato l'attività stragiudiziale riportata dal convenuto opposto nella propria istanza di liquidazione come prodromica alla successiva attività giudiziale, e pertanto insuscettibile di liquidazione separata.
pagina 5 di 11 Da ciò conseguiva, secondo il primo giudice, che gli importi relativi alle fatture nnr. 37/17 (Euro
4.678,14) e 53/17 (Euro 5.493,10) per prestazioni stragiudiziali, già saldate dagli opponenti, dovevano essere interamente imputati all'attività prestata dall'opposto a favore degli opponenti in sede giudiziale,
e pertanto dovevano essere detratte dall'importo liquidato, dal quale andata dedotto anche l'ulteriore importo di Euro 14.034,43, corrisposto dagli opponenti prima dell'azione monitoria.
L'importo dovuto al netto dei predetti acconti al convenuto opposto a titolo di compenso professionale ammontava pertanto, secondo il giudice di primo grado, ad euro 13.766,97, cui dovevano essere aggiunte le spese per il parere del di Vicenza per euro 1.277,74, per un totale di Euro CP_5
14.994,71, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo.
Secondo il tribunale, non doveva infine farsi luogo ad alcuna ulteriore detrazione in relazione ai compensi già corrisposti dagli opponenti all'avv. Capretti, che era indicata nella procura e risultava avere svolto attività in proprio.
Detta sentenza è stata impugnata dall'avv. in forza di tre motivi di appello. Parte_1
Si sono costituite le parti appellate, facendo preliminarmente rilevare come l'avv. avesse Parte_1 proposto, avverso la detta sentenza di primo grado, ricorso per cassazione, mostrando di ritenere la pronuncia inappellabile ex art. 14 d. lgs. 150 del 2011, e quindi chiedendo alla Corte di valutare l'opportunità di sospendere il presente processo.
Nel merito, i signori e chiedevano di respingersi l'impugnazione, attesa la sua CP_7 Pt_3 infondatezza.
All'udienza del 18-2-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6 maggio 2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 6 maggio 2025 nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Deve preliminarmente osservarsi, in riferimento alla pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata in questa sede, come non ricorra alcuna ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia innanzi al diverso giudice, richiesto dalla norma.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la coapplicazione del comma secondo e del comma quarto dell'art. 4 del DM 55\2014.
pagina 6 di 11 Secondo l'appellante, l'applicazione congiunta di tali disposizioni portava a risultati aberranti, determinando, nel caso di attività prestata per più parti, un compenso inferiore a quello spettante nel caso di assistenza di una parte sola.
Pertanto, secondo l'appellante doveva trovare applicazione solo il comma secondo del DM 55\2014, ma non il quarto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come il tribunale avesse errato nell'individuare la versione del dm 55\2014 applicabile al caso di specie, in quella originaria antecedente alle modifiche, nonostante l'incarico avesse avuto termine il 20-3-2019, data dell'ordinanza che dichiarava esecutivo il progetto divisionale al termine del procedimento di scioglimento della comunione.
L'appellante assume come a seguito delle modifiche introdotte dal dm 37 del 2018, l'art. 4 aveva subito modifiche, essendosi previsto un aumento “di regola” del 30% per ogni parte successiva alla prima, ed una diminuzione, nelle stesse ipotesi, in “misura non superiore al 30%”.
Secondo l'appellante gli aumenti del compenso dovevano essere calcolati nella misura del 30% per ogni parte ulteriore rispetto alla prima.
Con il terzo motivo si censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva detratto le somme già pagate dagli opponenti in primo grado, per prestazioni stragiudiziali, e ciò sulla base della valutazione del C.O.A., che aveva considerato l'attività stragiudiziale riportata nella istanza di liquidazione come prodromica alla successiva attività giudiziale e pertanto insuscettibile di liquidazione separata.
Secondo l'avv. , la valutazione del C.O.A. non poteva che riferirsi alla istanza di Parte_1 riconoscimento di un compenso per l'attività stragiudiziale di cui al preavviso di parcella n.156\2020, relativa all'assistenza nella stipulazione di due contratti di affitto, ma non alle fatture, già pagate, nn.
37\2017 e 53\2017, estranee alla istanza rivolta al C.O.A., ed alla domanda proposta in via monitoria.
I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro connessione, hanno un parziale fondamento.
Osserva la Corte come non possa dubitarsi dell'applicabilità, al caso in esame, dell'art. 4, commi 2 e 4, del D.M. 55/14, il quale contempla l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti le quali abbiano la medesima posizione processuale, la cui difesa comporti l'esame di identiche questioni, ribadita dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 10367\2024).
pagina 7 di 11 Nel giudizio di divisione, come si ricava dall'esame dell'atto di citazione introduttivo di quel processo,
i clienti dell'avv. avevano la stessa posizione processuale, né risulta che la loro difesa Parte_1 comportasse l'esame di questioni diverse per ciascuno di essi.
In linea di principio, deve anche escludersi che la contemporanea applicazione dei commi 2 e 4 dell'art. 4 del DM 55\2014 possa automaticamente determinare quegli effetti distorsivi prospettati dall'appellante.
Come di recente affermato dalla Suprema Corte “in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4,
d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (Cass. 10367\2024 già citata).
Deve quindi confermarsi la possibilità di applicazione, a fattispecie come quella in esame, di entrambe le disposizioni, di cui ai commi secondo e quarto, dell'art. 4 del DM 55\2014.
E' peraltro evidente che la prospettata, da parte appellante, irragionevolezza delle disposizioni sopra indicate ben difficilmente può realizzarsi, perché nel caso di un'unica parte il singolo compenso sarebbe calcolato sullo scaglione corrispondente all'ammontare complessivo della domanda, mentre nel caso di pluralità di parti assistite, il complesso sarebbe determinato sullo scaglione della domanda di valore più elevato tra quelle proposte, e non su quello corrispondente alla loro sommatoria.
Ciò premesso, osserva la Corte come, dovendo applicarsi, per la quantificazione del compenso al difensore, la tariffa vigente al momento in cui la prestazione è stata completata, nel caso in esame, avendo il professionista terminato la propria attività in data 20-3-2019, trova applicazione il D.M. 37 del 2018.
Considerato come l'art. 4, così come modificato dal predetto DM 37\18, stabilisce una identica misura sia per l'aumento, che per la diminuzione, e ritenuto che la circostanza che lo scaglione di valore indicato dal professionista, condiviso dal C.O.A., ed applicato dal primo giudice -senza rilievi sul punto delle parti- è quello dell'intera controversia, e non quello della domanda di maggior importo dei vari soggetti assistititi, deve ritenersi rispondente ad equità la contemporanea applicazione dei commi 2 e 4
pagina 8 di 11 dell'art. 4 nelle identiche percentuali di aumento e diminuzione, il che porta a riconoscere un compenso di euro 21.456,00 per il giudizio di divisione, di euro 4.380,00 per il procedimento ex art. 1105 c.c., e di euro 1.500,00 per l'attività di mediazione, per un importo totale, comprensivo del 15% per rimborso spese generali, di iva e di cpa, pari ad euro 39.886,51 (compenso euro 27.336,00, spese forfettarie euro
4.100,40, cassa forense euro 1.257,46, iva euro 7.192,65).
In questi termini va pertanto riformata la sentenza di primo grado.
Il terzo motivo è infondato.
La ragione per la quale il tribunale ha detratto dal compenso spettante all'avv. gli importi Parte_1 delle fatture nn. 37\53 e 53\17 risiede nel fatto che tali prestazioni dovevano considerarsi riferibili ad attività prodromiche alla successiva attività giudiziale, conclusione questa pienamente condivisibile, alla stregua delle causali per le quali sono state emesse le fatture in questione, (“acconto per prestazioni di consulenza ed assistenza nella questione divisionale”, quanto alla n.37\17, “saldo per prestazioni di consulenza ed assistenza nella questione divisionale” quanto alla n.53\17).
Il giudice di primo grado non ha equivocato il contenuto dell'opinamento del C.O.A., ritenendo che lo stesso si riferisse alle fatture nn. 37\17 e 53\17, ma ha semplicemente applicato le stesse argomentazioni utilizzate dal Consiglio dell'Ordine per respingere la richiesta di liquidazione della fattura n. 156\2020, per escludere un diritto autonomo al compenso dell'avv. per le Parte_1 prestazioni stragiudiziali oggetto delle fatture nn. 37\17 e 53\17.
La riconoscibilità di un autonomo compenso per le prestazioni stragiudiziali trova infatti un limite nell'ipotesi in cui dette prestazioni siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, che è quanto si verifica nella fattispecie in esame.
Né, a fronte dell'inequivoca causale delle fatture n.37\17 e 53\17, l'odierno appellante ha indicato le ragioni per le quali le prestazioni stragiudiziali rese dovrebbero ritenersi autonome rispetto alla successiva attività giudiziale svolta, avente ad oggetto un giudizio divisionale, e non prodromiche a questo.
In conclusione, il credito dell'avv. a titolo di compenso va determinato nella somma di euro Parte_1
39.886,51 cui va aggiunto l'importo di euro 1.277,74 per gli esborsi sostenuti per ottenere il parere del
C.O.A., per un totale di euro 41.164,25.
Dal detto importo devono essere detratte le somme corrisposte in pagamento delle fatture 37\17 di euro
4.678,14 e 53\17 di euro 5.493,10, e quella di euro 14.034,43 versato prima dell'inizio dell'azione monitoria.
pagina 9 di 11 Il credito spettante pertanto all'avv. va, in parziale modifica della sentenza di primo grado, Parte_1 rideterminato in euro 16.958,58, oltre interessi dalla domanda.
Tenuto conto del pacifico versamento in data 4-3-2021, da parte degli odierni appellati, della somma di euro 43.028,07, la condanna dell'avv. alla restituzione deve essere rideterminata nella somma Parte_1 pari alla differenza, alla data del 4-3-2021, tra il credito per capitale ed interessi maturato dall'avv.
e la maggior somma ricevuta in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
Su detta differenza in favore degli appellati devono essere riconosciuti interessi legali dal 4-3-2021.
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone un nuovo regolamento delle spese processuali per entrambi i gradi.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto comunque l'accoglimento parziale della domanda di pagamento dell'avv. , seppure per un importo prossimo alla metà di quanto Parte_1 domandato, ricorrono giusti motivi per compensare per metà le spese processuali dei due gradi di giudizio, che nella restante parte vanno poste a carico di CP_1 Pt_3 [...]
e , e sono liquidate, già nella proporzione di Controparte_6 Controparte_4 metà, quanto al primo grado, in euro 2.538,50 per compenso oltre 15% spese generali, iva e cpa, e quanto al presente grado di appello, in euro 1.983,00 oltre 15% per rimborso spese generali iva, cpa e
50% del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'avv. , ed in parziale Parte_1 modifica della sentenza di primo grado, ridetermina in euro 16.958,58, oltre interessi dalla domanda il credito dell'appellante, e condanna quest'ultimo alla restituzione in favore degli appellati dell'importo corrispondente alla differenza tra il predetto credito dell'avv. aumentato degli interessi Parte_1 maturati sino alla data del 3-3-2021 e l'importo di euro 43.028,07 versato dagli appellati, con interessi legali dal 4-3-2021;
b)compensa per metà le spese processuali dei due gradi di giudizio e condanna , CP_1 [...]
e al pagamento della restante Controparte_6 Controparte_4 metà di dette spese in favore dell'appellante, liquidate, già nella proporzione del 50%, quanto al primo grado in euro 2.538,50 per compenso oltre 15% spese generali, iva e cpa, e quanto al presente grado di pagina 10 di 11 appello, in euro 1.983,00 per compenso oltre 15% per rimborso spese generali iva, cpa e 50% del contributo unificato;
c)conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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