Art. 5.
La composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle societa' di navigazione a carattere regionale sono stabilite negli atti costitutivi delle Societa' stesse; i componenti dei predetti organi debbono essere cittadini italiani.
Ciascuna regione designa, con deliberazione di giunta da adottarsi entro trenta giorni dalla richiesta della societa' Tirrenia di navigazione per azioni, un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della societa' di navigazione che gestisce le linee di collegamento con le isole rientranti nel territorio della regione medesima. La mancata designazione entro il termine stabilito comporta la rinuncia da parte della regione all'esercizio del relativo diritto.
Fanno parte del collegio sindacale, su designazione dei rispettivi Ministeri:
a) in qualita' di membri effettivi: un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, e un funzionario del Ministero della marina mercantile";
b) in qualita' di membri supplenti: un funzionario del Ministero del tesoro e un funzionario del Ministero della marina mercantile.
La composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle societa' di navigazione a carattere regionale sono stabilite negli atti costitutivi delle Societa' stesse; i componenti dei predetti organi debbono essere cittadini italiani.
Ciascuna regione designa, con deliberazione di giunta da adottarsi entro trenta giorni dalla richiesta della societa' Tirrenia di navigazione per azioni, un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della societa' di navigazione che gestisce le linee di collegamento con le isole rientranti nel territorio della regione medesima. La mancata designazione entro il termine stabilito comporta la rinuncia da parte della regione all'esercizio del relativo diritto.
Fanno parte del collegio sindacale, su designazione dei rispettivi Ministeri:
a) in qualita' di membri effettivi: un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, e un funzionario del Ministero della marina mercantile";
b) in qualita' di membri supplenti: un funzionario del Ministero del tesoro e un funzionario del Ministero della marina mercantile.