Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2601/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2601/2020 R.G. sez. lav.
TRA
Parte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. G. Marfella, come da procura in atti,
APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
APPELLATA - CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato presso questa Corte – sezione civile
- in data 20.7.2020, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 126/2020 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 13.1.2020, non notificata, la quale rigettava l'opposizione proposta dallo stesso avverso l'ordinanza ingiunzione emanata con Decreto Dirigenziale n. 62 del 16.4.2018 dalla Giunta Regionale della Campania.
Con la succitata ordinanza-ingiunzione veniva irrogata all'odierno appellante la sanzione amministrativa di euro 2.227,50, per aver
Con il gravame proposto, l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata per erronea pronuncia in merito all'intervenuta decadenza di cui all'art. 14, L. 689/81; inoltre, censurava la statuizione per erronea qualificazione della natura commerciale e/o industriale dell'attività. Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio
della Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla CP_2 riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di OIA (Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è improcedibile in quanto non risulta provata la notifica dello stesso alla parte appellata.
Preliminarmente, va rilevato che il presente giudizio di gravame veniva erroneamente proposto con atto di citazione, anziché con ricorso, in violazione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale: “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
Tale circostanza è stata rilevata dalla Corte – V Sez. Civile – la quale, con ordinanza del 15.12.2020 disponeva correttamente il mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 150/2011.
Com'è noto, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, l'appello che doveva introdursi con ricorso e che, invece, veniva introdotto con atto di citazione, produce gli effetti propri del ricorso soltanto nel momento in cui è depositato in cancelleria. In tal senso, si pronunciava la Corte di Cassazione con sentenza n. 10643/2014, nella quale stabiliva che: “all'introduzione della opposizione a mezzo di un atto diverso rispetto a quello previsto dalla legge non deriverebbe di per sé l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto come più volte affermato da questa Corte di legittimità, in relazione ai vari procedimenti a struttura oppositiva per i quali la legge prevede che debbano essere introdotti con ricorso, qualora essi siano erroneamente introdotti con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso, a condizione però che essa sia depositata in cancelleria entro il termine di volte in volta fissato dalla legge, non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (in questo senso Cass. n. 797 del 2013 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro, Cass. n. 8041 del 2009 in materia di locazione, Cass. n. 5468 del 2008 in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione)”.
Posti tali principi, dunque, il presente gravame può dirsi validamente introdotto, in quanto l'atto di citazione in appello – sulla cui prova della notifica si dirà in seguito – con il quale si impugnava la sentenza gravata, pubblicata in data 13.1.2020, veniva depositato in cancelleria in data 20.07.2020.
L'appello è anche tempestivo, in virtù della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, emanato per l'emergenza COVID-19.
Tuttavia, deve rilevarsi che parte appellante non ha fornito idonea prova della notifica dell'atto di citazione in appello. Si osserva che l'appellante si è costituito in giudizio depositando copia informatica per immagine dell'atto di citazione in appello, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna, in formato
“.pdf”, della relativa notifica che sarebbe stata eseguita con modalità telematica (ovvero a mezzo PEC). Ebbene, in caso di notifica eseguita a mezzo PEC, parte appellante avrebbe dovuto depositare i file “.eml” o “.msg” relativi alle relative ricevute di accettazione e consegna della notifica telematica;
invece, egli depositava tali ricevute in formato “.pdf”, producendo soltanto la scansione della relativa copia analogica. Tale forma è assolutamente inidonea a dimostrare l'avvenuta notifica, così com'è pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che: “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, articoli 3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'articolo 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex articolo 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullita' e' sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c.” (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n.16189/23).
Tra l'altro, parte appellante pur onerata dalla Corte di depositare le ricevute attestanti la notifica con modalità telematica non dava seguito all'ordine. Dunque, può affermarsi che, quando non sia stata data prova dell'avvenuta notifica dell'atto d'appello e del decreto di fissazione d'udienza lo stesso appello può dichiararsi improcedibile.
A tale esito, era pervenuta la Corte di Cassazione già da tempo. Si ricorda, infatti, Cassazione n. 7673/1990 la quale aveva avuto modo di affermare che la mancanza o la radicale nullità della notificazione del ricorso in appello, incidendo su elementi essenziali della complessa fattispecie introduttiva del processo di impugnazione - che postula la consegna dell'atto di gravame a ciascuna parte con le formalità all'uopo previste - comporta che, in difetto di costituzione dell'appellato il giudice, ove rilevi che, a causa di tale invalidità, l'atto di impugnazione sia divenuto inidoneo a precludere il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con pronuncia di mero rito, esclusa la possibilità di procedere a rinnovazione dell'atto medesimo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (vedi 385/88, mass n 456945; (vedi 2166/88, n. 1853/1981).
Dunque, in mancanza della prova dell'avvenuta notifica dell'appello e della regolare instaurazione del contraddittorio il giudizio deve ritenersi improcedibile.
In ogni caso, per completezza, la controversia viene esaminata anche nel merito.
In primo luogo, va rammentato che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di cui al Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della n. 62 Controparte_1 del 16.04.2018 con la quale gli veniva irrogata la sanzione amministrativa per aver operato illeciti scarichi e sversamenti superando i limiti di legge;
tale ordinanza ingiunzione trovava il suo fondamento nei verbali di sopralluogo redatti dall in data Pt_2
28.2.2014, 18.3.2014 e 23.4.2014.
Orbene, l'odierno appellante con il primo motivo di gravame contesta la sentenza nella parte in cui non rileva l'intervenuta decadenza ex art. 14 L.689/81 in quanto le presunte violazioni erano state rilevate nel 2014 e l'ordinanza ingiunzione impugnata era stata notificata soltanto in data 26.4.2017, ovvero ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge.
Il motivo è infondato.
Il termine di decadenza invocato dall'appellante ex art. 14 L. 689/81, è quello di 90 giorni con decorrenza dalla data di accertamento della violazione. Infatti, la norma stabilisce che: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”.
Ebbene, nel caso in esame, dall'ordinanza ingiunzione impugnata emerge che la violazione addebitata all'opponente – ovvero il superamento dei limiti di scarico delle acque reflue – era stata accertata dall con verbali di sopralluogo risalenti al 28.2.2014 Pt_2 e 18.3.2014 e la relativa contestazione era stata notificata all'appellante in data 23.4.2014, ovvero nel rispetto del termine di 90 giorni prescritto dalla norma. Deve osservarsi che sull'esistenza e sulla notifica di tale accertamento non v'è contestazione da parte dell'appellante. Pertanto, come rilevato dal Giudice di prime cure, non sussiste l'invocata decadenza.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante riproponeva la censura relativa all'illegittimità della sanzione in quanto l'attività posta in essere dal ricorrente all'epoca – e presso la quale veniva accertata e contestata la violazione di legge - non poteva qualificarsi come attività commerciale o industriale essendo ancora in attesa del rilascio dei relativi permessi.
La doglianza si ritiene infondata.
In primo luogo, deve rilevarsi che è rimasta del tutto indimostrato quanto dedotto dall'appellante in merito all'assenza di rilascio dei relativi permessi per lo svolgimento dell'attività.
In ogni caso, anche qualora fosse stata dimostrata tale circostanza, essa non appare decisiva, ma anzi, come correttamente rileva il primo Giudice, avrebbe soltanto rappresentato un aggravio per l'opponente in quanto avrebbe fornito prova dello svolgimento di un'attività commerciale-industriale in mancanza del relativo titolo autorizzativo.
Nella fattispecie in esame, dai verbali di accertamento dell Pt_2 risulta che presso l'officina meccanica di cui il era il titolare, Pt_1 erano state rinvenute tre vasche contenenti liquidi che presentavano concentrazione di “idrocarburi totali e tensioattivi totali superiori al limite tabellare consentito per lo scarico di fogna…”.
Dunque, è di tutta evidenza che siffatti accertamenti avvenivano in un'officina meccanica nella quale veniva esercitata un'attività commerciale e/o industriale. Tra l'altro, tali verbali di accertamento non risultano siano stati impugnati o contestati dall'appellante. Posto ciò, anche nel merito, l'ordinanza ingiunzione impugnata deve ritenersi legittima.
Per i motivi esposti, la Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Nulla per le spese stante la mancata costituzione della parte appellata. Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Dichiara improcedibile l'appello.
- Nulla per le spese, dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Napoli 12.6.2025 Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Totaro