Sentenza 26 maggio 1979
Massime • 1
La domanda, con la quale il vincitore di un pubblico concorso per Sede farmaceutica pretenda, nei confronti del precedente titolare dell'Esercizio e del locatore dell'immobile nel quale esso e ubicato, di subentrare nel rapporto di locazione dell'immobile medesimo, introduce una controversia fra privati su posizione qualificabile come diritto soggettivo, e non coinvolge i provvedimenti amministrativi inerenti la concessione di detta Sede. Tale domanda, pertanto, salva ogni questione di merito sulla sussistenza del preteso diritto, da risolversi attraverso l'interpretazione delle norme che regolano la successione nell'azienda (art 2 bis della legge 2 agosto 1974 n 351) e il subingresso del nuovo concessionario dell'Esercizio farmaceutico (art 110 del RD 27 luglio 1934 n 1265), non esula dalla giurisdizione del giudice ordinario.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/1979, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1979 |
Testo completo
La domanda, con la quale il vincitore di un pubblico concorso per Sede farmaceutica pretenda, nei confronti del precedente titolare dell'Esercizio e del locatore dell'immobile nel quale esso e ubicato, di subentrare nel rapporto di locazione dell'immobile medesimo, introduce una controversia fra privati su posizione qualificabile come diritto soggettivo, e non coinvolge i provvedimenti amministrativi inerenti la concessione di detta Sede. Tale domanda, pertanto, salva ogni questione di merito sulla sussistenza del preteso diritto, da risolversi attraverso l'interpretazione delle norme che regolano la successione nell'azienda (art 2 bis della legge 2 agosto 1974 n 351) e il subingresso del nuovo concessionario dell'Esercizio farmaceutico (art 110 del RD 27 luglio 1934 n 1265), non esula dalla giurisdizione del giudice ordinario.*