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Decreto 30 marzo 2025
Decreto 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI Sezione Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO EX ART. 445BIS 5° COMMA C.P.C.
nel procedimento n.2617/2024 R.G. tra
cod. fisc. (avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 MATERA CAMILLA c.f. ); C.F._2
-parte ricorrente- contro
(dott.ssa c.f. CP_1 Controparte_2
); C.F._3
-parte resistente-
Il Giudice delegato nella persona dell'avv. Felice Epifani;
-esaminato il fascicolo posto all'attenzione dello scrivente con mail della Cancelleria del 28/3/2025;
-rilevato che sono terminate le operazioni di consulenza e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
-considerato che le conclusioni del C.T.U. non sono state contestate dalle parti entro il termine perentorio alle stesse assegnato;
-ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
-visto l'art. 445bis c.p.c.;
OMOLOGA
-l'accertamento del requisito sanitario positivo: riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita peritale del 26/11/2024, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio;
-tenuto conto della decorrenza dello stato invalidante -successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso giudiziale- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
-atteso che la C.T.U. risulta depositata nel rispetto del termine originariamente concesso o successivamente prorogato, liquida in favore del C.T.U. Dott. la somma di Euro Persona_1 290,00 per onorari, oltre Euro 0,00 per spese (in quanto non documentate o autorizzate)- oltre IVA e contributo previdenziale, se dovuti, che pone definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 28/03/2025 Il G.O.P. (Felice Epifani)
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO EX ART. 445BIS 5° COMMA C.P.C.
nel procedimento n.2617/2024 R.G. tra
cod. fisc. (avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 MATERA CAMILLA c.f. ); C.F._2
-parte ricorrente- contro
(dott.ssa c.f. CP_1 Controparte_2
); C.F._3
-parte resistente-
Il Giudice delegato nella persona dell'avv. Felice Epifani;
-esaminato il fascicolo posto all'attenzione dello scrivente con mail della Cancelleria del 28/3/2025;
-rilevato che sono terminate le operazioni di consulenza e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
-considerato che le conclusioni del C.T.U. non sono state contestate dalle parti entro il termine perentorio alle stesse assegnato;
-ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
-visto l'art. 445bis c.p.c.;
OMOLOGA
-l'accertamento del requisito sanitario positivo: riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita peritale del 26/11/2024, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio;
-tenuto conto della decorrenza dello stato invalidante -successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso giudiziale- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
-atteso che la C.T.U. risulta depositata nel rispetto del termine originariamente concesso o successivamente prorogato, liquida in favore del C.T.U. Dott. la somma di Euro Persona_1 290,00 per onorari, oltre Euro 0,00 per spese (in quanto non documentate o autorizzate)- oltre IVA e contributo previdenziale, se dovuti, che pone definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 28/03/2025 Il G.O.P. (Felice Epifani)