Sentenza 30 novembre 2023
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/11/2023, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 01332/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da EM ED, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Liviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Minervino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvestro Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Taranto, 92;
nei confronti
CO IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Guglielmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento dell'illegittimità
del comportamento silente ed omissivo serbato dal responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia e Urbanistica del Comune di Minervino di Lecce sull'istanza di annullamento in autotutela della SCIA n. 31/2021 presentata da ED EM in data 29 novembre 2021 e la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune intimato di provvedere sulla predetta istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, trascorso inutilmente il quale provvederà un Commissario ad acta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ED EM il 16/05/2023:
per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Edilizia e Urbanistica del Comune di Minervino di Lecce in data 21 marzo 2023 (prot. n. 3098) con cui è stata archiviata la richiesta di verifica ai sensi dell'art. 19 comma 6-ter Legge 7 agosto 1990 n. 241 delle segnalazioni certificate di inizio attività presentate da IA CO e identificate con i n.ri 31/2021, 38/2021 e 45/2021 nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Minervino e di CO IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
- con il ricorso introduttivo il sig. ED EM ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Minervino di Lecce sull’istanza di annullamento in autotutela della scia in sanatoria ex art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presentata dal controinteressato, sig. IA CO, e la conseguente declaratoria dell’obbligo di concludere il procedimento di riesame con un provvedimento espresso.
-nelle more del giudizio, con nota prot. n. 3098 del 21.3.2023, notificata in data 28.03.2023, il Responsabile del V settore tecnico- Servizio LL.PP.- Edilizia e Urbanistica del Comune di Minervino di Lecce ha comunicano: “ l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per intervenire in autotutela come richiesto, facendo salvo eventuale diverso esito del procedimento presso la Provincia ai fini della compatibilità sismica “.
- con ricorso per motivi aggiunti, notificati e depositati in data 16.06.2023 il ricorrente ha impugnato il diniego di cui sopra.
Ciò premesso, ritenuto che:
-la proposizione dei motivi aggiunti determini, come anche richiesto dal ricorrente, l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse;
-la necessità del mutamento di rito, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., con la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso per motivi aggiunti proposto.
-la decisione sulle spese di lite resta riservata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, non definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dei motivi aggiunti come in epigrafe indicato, così provvede:
-dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo proposto avverso il silenzio-inadempimento;
-dispone la conversione del rito ex artt. 32 e 117, comma 5, c.p.a. fissando per l’esame di merito del ricorso per motivi aggiunti proposto l’udienza pubblica del 10.12.2024.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO