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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/10/2025, n. 8756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8756 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele DI presidente rel.
2) Eva Scalfati giudice
3) Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28467 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIACINTO CARLA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. MARTUCCI RAFFAELINA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/05/2025 i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso:
1 2
chiede pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori prevedendone l'affido super esclusivo alla madre e diritto di visita paterno rimesso alla volontà del minore e con previsione di un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2021 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI il 03/10/2009 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio era nato un figlio, in data 04/01/2012; Per_1 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale trasformata in consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del
29/12/2020; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio, la collocazione prevalente presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa familiare (di proprietà del marito), ed era stato posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di € 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
che dopo l'omologa le reiterate condotte ostruzionistiche della moglie avevano allontanato affettivamente il figlio, “assoggettato ad alienazione parentale”; che la resistente aveva gravemente pregiudicato la bigenitorialità; ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, in via principale per l'affido esclusivo del figlio minore al padre e in via gradata per la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso il padre, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare, ponendo a carico della resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 350,00.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda relativa allo status ed allegava: che non era affatto vero che aveva impedito al padre di vedere il figlio;
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che l'allontanamento di dal padre era stato causato dai suoi modi Per_1 bruschi ed autoritari;
che il ricorrente aveva sempre imposto la presenza della sua compagna nonostante le richieste di Per_1 tutto ciò premesso, concludeva per la conferma dell'affido condiviso e in via gradata, ricorrendone i presupposti, per l'affido esclusivo alla madre, la conferma dell'assegnazione della casa familiare e l'aumento dell'assegno di mantenimento a € 350,00.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava in via provvisoria le statuizioni della separazione modificando in parte il calendario dei tempi di frequentazione;
non ammesse le istanze istruttorie, la causa era istruita con la richiesta di relazioni al Servizio sociale e il libero interrogatorio delle parti e infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 29/12/2020 pronunciato dal
Tribunale di Napoli previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 19.11.2020.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Passando alle altre domande va ribadito che il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità delle istanze istruttorie effettuata dal g.i..
Premesso che il ricorrente nella memoria integrativa ha chiesto l'affido condiviso del figlio modificando l'originaria domanda di affido esclusivo, sussistono ragioni più che adeguate che inducono a derogare alla regola legale e accogliere la domanda di affido esclusivo avanzata sia dalla madre che dal PM.
Il ricorrente ha dedotto:
3 4
Da dopo la separazione, iniziava un calvario per il sig. , Parte_1 succube a causa della moglie, sia di minacce ma anche e soprattutto dell'allontanamento affettivo dal figlio, assoggettato ad alienazione parentale.
Nello specifico, i comportamenti della sig.ra , rappresentano la CP_1 violazione, del diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I comportamenti della sig.ra , rendono impossibile, mantenere un rapporto equilibrato e CP_1 continuativo tra genitore e figlio, principalmente a causa dei comportamenti devianti che la stessa incute. Tali comportamenti tendono a svalorizzare le capacità di comprensione e decisione del figlio, fino a provocare un vero e proprio rifiuto di quest'ultimo nei confronti del genitore succube, il quale come già si prevedeva, adesso riveste un ruolo sempre più passivo e marginale. Siamo infatti oggi allo stesso punto di partenza, si era optato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per avere un aiuto dalla giustizia, a recuperare il rapporto del padre con il figlio, ma ancora oggi, nonostante i suggerimenti del Presidente
Dr.ssa Balletti, e l'intervento dei S.S. ciò non si è avverato, al punto che il bambino continua a non rispondere a telefono, e se risponde con messaggi, gli stessi sono solo offensivi nei riguardi del padre, accusandolo di cose non vere. Con memoria integrativa, questa difesa chiedeva al Giudice, la modifica dell'ordinanza del
Presidente Dott.ssa Balletti, che confermava i patti sottoscritti nella separazione, che non sono mai stati osservati neppure in minima parte dalla sig.ra , CP_1 la quale non permette di fatto al sig. di avere rapporti con il figlio, ma Parte_1 ciò non veniva preso in giusta considerazione e il rapporto padre figlio non è dei migliori. Diversa sarebbe stata la prescrizione per le parti, di un percorso di sostegno alla genitorialità, volto al superamento della conflittualità tra gli stessi, nell'ottica di un affido congiunto del ragazzo. Pertanto si chiedeva, e si chiede affido condiviso, con collocazione del figlio presso il padre, con regolamentazione dei tempi e modi di visita della madre stessa, da stabilirsi in corso di causa, visto che il padre è conscio del diritto del figlio alla bigenitorialità, in subordine affido condiviso, con collocazione del figlio presso la madre, con regolamentazione dei tempi e modi di visita della padre.
4 5
Gli argomenti difensivi sopra riportati sono del tutto infondati poiché non hanno trovato il benché minimo riscontro negli atti del processo;
anzi, è emersa una realtà ben diversa da quella rappresentata dal ricorrente.
Nella relazione del Servizio sociale del 25/09/2024 si legge (il grassetto è dello scrivente):
Il lamenta che il figlio e la sig.ra lo cerchino Parte_1 CP_1 prevalentemente per motivi di natura economica, mentre riferisce che il Per_1 papà si faccia sentire poco e che non si ritagli degli spazi solo con lui, essendo ormai sfiduciato dal recuperare un rapporto padre/figlio. La scrivente ha provato
a rimandare al la possibilità di organizzare momenti di condivisione Parte_1 in via esclusiva con il figlio.
Nella relazione del 10/02/2025 si legge che è molto amareggiato e Per_1 deluso dal disinteresse del padre il quale quando sta con lui passa il tempo al telefono con la fidanzata e non va mai a vedere le sue partite di calcio e gli allenamenti.
In quella del 12/05/2025:
In merito alla procedura in oggetto, si rappresenta che la situazione è sostanzialmente invariata rispetto a quanto relazionato a febbraio u.s..
Durante i colloqui, la sig.ra ha ribadito il sostanziale CP_1 disinteresse mostrato dall'ex marito nei confronti di Nonostante, infatti, Per_1 la donna provi a tenere in vita il rapporto tra padre e figlio, i suoi tentativi si scontrano con le mancanze dell'uomo che, in questi ultimi mesi, non avrebbe in alcun modo provato a riavvicinarsi al ragazzo….. . sta preparando la tesina per l'esame per il conseguimento della Per_1
Licenza Media c/o l'I.C. “20° Villa Fleurent” ed è ansioso di partecipare al viaggio d'istruzione di 3 giorni che lo porterà a visitare la città di Paestum e a fare corsi di canoa e vela. Per il prossimo anno scolastico si è iscritto all'Istituto
Alberghiero “Duca di Buonvicino”, vista la sua aspirazione a diventare barman.
Continua ad allenarsi con costanza, a fare tornei di calcio e provini per diverse squadre.
In merito al rapporto col padre, riferisce di non vederlo dal compleanno dell'uomo quando l'avrebbe sbeffeggiato per le sue speranze di diventare un calciatore professionista e denigrato anche per la sua scelta di studiare come barman, inoltre, l'avrebbe rimproverato per il suo rifiuto di instaurare un
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rapporto con la sua nuova compagna. Tali comportamenti hanno portato il ragazzo a rifiutare altri incontri con il padre.
Durante il colloquio emerge, però, l'amarezza di Appare Per_1 evidente, infatti, che, seppure non parta da lui l'invito, resti profondamente deluso quando l'uomo, informato dalla sig.ra , non si presenti a CP_1 nessuna delle sue partite. Né, da quanto riferito, il sig. avrebbe più Parte_1 provato neppure a contattarlo telefonicamente, se non inviandogli sms per augurargli il buongiorno, rimanendo informato su di lui solo attraverso la sig.ra
che resta per il ragazzo l'unico punto fermo, sempre presente e attenta a CP_1 tutte le sue necessità.
L'assenza di comportamenti ostruzionistici da parte della madre, il palese disinteresse del padre verso il figlio, che non ha saputo accogliere neanche in minima parte le richieste del ragazzo, e la sua conseguente cocente delusione hanno trovato conferma all'udienza del 15/05/2025 poiché il ricorrente ha ammesso:
“ho letto le relazioni del Servizio sociale e non convengo con loro al
100%. I rapporti tra me e mio figlio non hanno particolari problemi;
per quanto riguarda le partite di calcio, è vero che non sono andato tutte le volte in cui mio figlio l'avrebbe voluto ma non è stata una mia scelta ma è dovuto sia alla distanza perché io attualmente vivo a Pollena Trocchia e lavoro a Montecorvino Rovello
(SA) e mi capitano turni di lavoro anche durante i giorni festivi perché Mondo
Convenienza è sempre aperto tranne un paio di giorni all'anno; siccome lavoriamo su turni, a volte mi capitano dei giorni liberi durante il fine settimana
e a volte no, a volte durante la settimana. Mio figlio non vede mai la mia compagna ma comunque hanno rapporti sereni”.
Dunque, il sig. mostra una evidente inconsapevolezza dei Parte_1 problemi (atteggiamento peraltro in stridente contrasto con la sua impostazione difensiva), e offre giustificazioni inconsistenti: in un significativo arco temporale
(il giudizio è durato addirittura circa 4 anni), come è possibile che non abbia trovato il tempo per assistere a qualche partita o allenamento del figlio sebbene abbia ammesso che i turni di lavoro gli lasciano comunque dei giorni liberi nel fine settimana ? come è possibile che non veda che i rapporti tra il figlio e la compagna non siano affatto sereni ?
L'incapacità a mettersi in discussione (criticando gli altri quali gli Assistenti sociali), l'assoluta inadeguatezza a sintonizzarsi sulle esigenze emotive del figlio
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unitamente alla permanente e volontaria assenza dalla vita del figlio (il quale avrebbe invece molto bisogno di lui) nonostante le richieste di “presenza” teneramente avanzate dal ragazzo, permettono di formulare una prognosi assolutamente negativa sulle sue competenza genitoriali.
In questo quadro non si comprende come la prescrizione di un percorso di sostegno alla genitorialità, ipotizzato dalla difesa del padre, avrebbe potuto sortire qualche cambiamento: i percorsi socio sanitari per gli adulti hanno un senso solo qualora vi sia un'affettiva adesione psicologica ed una motivazione al cambiamento.
Adesione e motivazione sicuramente non rinvenibili nel sig. il Parte_1 quale non ha in alcun modo raccolto le invero minime istanze del figlio di partecipazione alla sua vita preferendo la comoda strada di riversare sulla madre il fallimento del rapporto attraverso la invocata “alienazione parentale”, teoria priva di validità scientifica, senza dimenticare che dagli atti di causa non si evince alcun atteggiamento ostruzionistico della sig.ra . CP_1
L'affido esclusivo permette di tutelare in maniera adeguata l'interesse del minore in considerazione della pressoché totale assenza del padre dalla vita del figlio.
Non è stato effettuato l'ascolto del figlio minore non solo in quanto già effettuato dal Servizio sociale, ma soprattutto perché, sulla scorta di quanto esposto, lo avrebbe esposto a una nuova sofferenza con sicuro pregiudizio.
Va confermato il calendario dei tempi di permanenza disciplinato in sede di separazione ammonendo il sig. a rispettarlo. Parte_1
Va confermata altresì l'assegnazione della casa familiare alla resistente in quanto affidataria esclusiva: il suo asserito inadempimento nel pagamento degli oneri condominiali deve trovare ingresso in altra sede.
Passando alla quantificazione dell'assegno di mantenimento il ricorrente ha chiesto confermarsi la misura a suo tempo pattuita di € 300,00.
Dalle dichiarazioni dei redditi, tardivamente depositate, si evince che per l'anno 2020 ha dichiarato € 25783,00, per l'anno 2021 € 22.982,00 e per l'anno
2022 € 27647,00.
Premesso che va considerata la valenza economica dell'assegnazione della casa familiare di proprietà del ricorrente, il reddito dell'obbligato è aumentato rispetto all'epoca dell'accordo; l'assegno avrebbe dovuto in ogni caso essere
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aumentato per l'applicazione della rivalutazione monetaria e per tenere conto delle accresciute esigenze del figlio secondo una nozione appartenente al notorio e, pertanto, non bisognosa di essere provata.
Di conseguenza, l'assegno, come chiesto dal PM, va rideterminato nella misura indicata in dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nata a NAPOLI (NA) il [...], in NAPOLI in [...] CP_1
03/10/2009;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(atto n. 149, parte II, serie A, sez. A, anno 2009);
3. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre la quale potrà adottare ogni decisione comprese quelle di maggiore interesse;
4. dispone che il padre debba vedere il figlio secondo il calendario dei tempi di permanenza indicato in motivazione ammonendo il padre al suo rispetto;
5. conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
400,00, da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
7. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in €
3.500,00 oltre accessori con distrazione a favore dell'avv. Raffaelina Martucci anticipataria.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 05/09/2025
Il presidente estensore
Raffaele DI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele DI presidente rel.
2) Eva Scalfati giudice
3) Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28467 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIACINTO CARLA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. MARTUCCI RAFFAELINA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/05/2025 i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso:
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chiede pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori prevedendone l'affido super esclusivo alla madre e diritto di visita paterno rimesso alla volontà del minore e con previsione di un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2021 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI il 03/10/2009 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio era nato un figlio, in data 04/01/2012; Per_1 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale trasformata in consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del
29/12/2020; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio, la collocazione prevalente presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa familiare (di proprietà del marito), ed era stato posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di € 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
che dopo l'omologa le reiterate condotte ostruzionistiche della moglie avevano allontanato affettivamente il figlio, “assoggettato ad alienazione parentale”; che la resistente aveva gravemente pregiudicato la bigenitorialità; ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, in via principale per l'affido esclusivo del figlio minore al padre e in via gradata per la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso il padre, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare, ponendo a carico della resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 350,00.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda relativa allo status ed allegava: che non era affatto vero che aveva impedito al padre di vedere il figlio;
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che l'allontanamento di dal padre era stato causato dai suoi modi Per_1 bruschi ed autoritari;
che il ricorrente aveva sempre imposto la presenza della sua compagna nonostante le richieste di Per_1 tutto ciò premesso, concludeva per la conferma dell'affido condiviso e in via gradata, ricorrendone i presupposti, per l'affido esclusivo alla madre, la conferma dell'assegnazione della casa familiare e l'aumento dell'assegno di mantenimento a € 350,00.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava in via provvisoria le statuizioni della separazione modificando in parte il calendario dei tempi di frequentazione;
non ammesse le istanze istruttorie, la causa era istruita con la richiesta di relazioni al Servizio sociale e il libero interrogatorio delle parti e infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 29/12/2020 pronunciato dal
Tribunale di Napoli previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 19.11.2020.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Passando alle altre domande va ribadito che il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità delle istanze istruttorie effettuata dal g.i..
Premesso che il ricorrente nella memoria integrativa ha chiesto l'affido condiviso del figlio modificando l'originaria domanda di affido esclusivo, sussistono ragioni più che adeguate che inducono a derogare alla regola legale e accogliere la domanda di affido esclusivo avanzata sia dalla madre che dal PM.
Il ricorrente ha dedotto:
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Da dopo la separazione, iniziava un calvario per il sig. , Parte_1 succube a causa della moglie, sia di minacce ma anche e soprattutto dell'allontanamento affettivo dal figlio, assoggettato ad alienazione parentale.
Nello specifico, i comportamenti della sig.ra , rappresentano la CP_1 violazione, del diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I comportamenti della sig.ra , rendono impossibile, mantenere un rapporto equilibrato e CP_1 continuativo tra genitore e figlio, principalmente a causa dei comportamenti devianti che la stessa incute. Tali comportamenti tendono a svalorizzare le capacità di comprensione e decisione del figlio, fino a provocare un vero e proprio rifiuto di quest'ultimo nei confronti del genitore succube, il quale come già si prevedeva, adesso riveste un ruolo sempre più passivo e marginale. Siamo infatti oggi allo stesso punto di partenza, si era optato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per avere un aiuto dalla giustizia, a recuperare il rapporto del padre con il figlio, ma ancora oggi, nonostante i suggerimenti del Presidente
Dr.ssa Balletti, e l'intervento dei S.S. ciò non si è avverato, al punto che il bambino continua a non rispondere a telefono, e se risponde con messaggi, gli stessi sono solo offensivi nei riguardi del padre, accusandolo di cose non vere. Con memoria integrativa, questa difesa chiedeva al Giudice, la modifica dell'ordinanza del
Presidente Dott.ssa Balletti, che confermava i patti sottoscritti nella separazione, che non sono mai stati osservati neppure in minima parte dalla sig.ra , CP_1 la quale non permette di fatto al sig. di avere rapporti con il figlio, ma Parte_1 ciò non veniva preso in giusta considerazione e il rapporto padre figlio non è dei migliori. Diversa sarebbe stata la prescrizione per le parti, di un percorso di sostegno alla genitorialità, volto al superamento della conflittualità tra gli stessi, nell'ottica di un affido congiunto del ragazzo. Pertanto si chiedeva, e si chiede affido condiviso, con collocazione del figlio presso il padre, con regolamentazione dei tempi e modi di visita della madre stessa, da stabilirsi in corso di causa, visto che il padre è conscio del diritto del figlio alla bigenitorialità, in subordine affido condiviso, con collocazione del figlio presso la madre, con regolamentazione dei tempi e modi di visita della padre.
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Gli argomenti difensivi sopra riportati sono del tutto infondati poiché non hanno trovato il benché minimo riscontro negli atti del processo;
anzi, è emersa una realtà ben diversa da quella rappresentata dal ricorrente.
Nella relazione del Servizio sociale del 25/09/2024 si legge (il grassetto è dello scrivente):
Il lamenta che il figlio e la sig.ra lo cerchino Parte_1 CP_1 prevalentemente per motivi di natura economica, mentre riferisce che il Per_1 papà si faccia sentire poco e che non si ritagli degli spazi solo con lui, essendo ormai sfiduciato dal recuperare un rapporto padre/figlio. La scrivente ha provato
a rimandare al la possibilità di organizzare momenti di condivisione Parte_1 in via esclusiva con il figlio.
Nella relazione del 10/02/2025 si legge che è molto amareggiato e Per_1 deluso dal disinteresse del padre il quale quando sta con lui passa il tempo al telefono con la fidanzata e non va mai a vedere le sue partite di calcio e gli allenamenti.
In quella del 12/05/2025:
In merito alla procedura in oggetto, si rappresenta che la situazione è sostanzialmente invariata rispetto a quanto relazionato a febbraio u.s..
Durante i colloqui, la sig.ra ha ribadito il sostanziale CP_1 disinteresse mostrato dall'ex marito nei confronti di Nonostante, infatti, Per_1 la donna provi a tenere in vita il rapporto tra padre e figlio, i suoi tentativi si scontrano con le mancanze dell'uomo che, in questi ultimi mesi, non avrebbe in alcun modo provato a riavvicinarsi al ragazzo….. . sta preparando la tesina per l'esame per il conseguimento della Per_1
Licenza Media c/o l'I.C. “20° Villa Fleurent” ed è ansioso di partecipare al viaggio d'istruzione di 3 giorni che lo porterà a visitare la città di Paestum e a fare corsi di canoa e vela. Per il prossimo anno scolastico si è iscritto all'Istituto
Alberghiero “Duca di Buonvicino”, vista la sua aspirazione a diventare barman.
Continua ad allenarsi con costanza, a fare tornei di calcio e provini per diverse squadre.
In merito al rapporto col padre, riferisce di non vederlo dal compleanno dell'uomo quando l'avrebbe sbeffeggiato per le sue speranze di diventare un calciatore professionista e denigrato anche per la sua scelta di studiare come barman, inoltre, l'avrebbe rimproverato per il suo rifiuto di instaurare un
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rapporto con la sua nuova compagna. Tali comportamenti hanno portato il ragazzo a rifiutare altri incontri con il padre.
Durante il colloquio emerge, però, l'amarezza di Appare Per_1 evidente, infatti, che, seppure non parta da lui l'invito, resti profondamente deluso quando l'uomo, informato dalla sig.ra , non si presenti a CP_1 nessuna delle sue partite. Né, da quanto riferito, il sig. avrebbe più Parte_1 provato neppure a contattarlo telefonicamente, se non inviandogli sms per augurargli il buongiorno, rimanendo informato su di lui solo attraverso la sig.ra
che resta per il ragazzo l'unico punto fermo, sempre presente e attenta a CP_1 tutte le sue necessità.
L'assenza di comportamenti ostruzionistici da parte della madre, il palese disinteresse del padre verso il figlio, che non ha saputo accogliere neanche in minima parte le richieste del ragazzo, e la sua conseguente cocente delusione hanno trovato conferma all'udienza del 15/05/2025 poiché il ricorrente ha ammesso:
“ho letto le relazioni del Servizio sociale e non convengo con loro al
100%. I rapporti tra me e mio figlio non hanno particolari problemi;
per quanto riguarda le partite di calcio, è vero che non sono andato tutte le volte in cui mio figlio l'avrebbe voluto ma non è stata una mia scelta ma è dovuto sia alla distanza perché io attualmente vivo a Pollena Trocchia e lavoro a Montecorvino Rovello
(SA) e mi capitano turni di lavoro anche durante i giorni festivi perché Mondo
Convenienza è sempre aperto tranne un paio di giorni all'anno; siccome lavoriamo su turni, a volte mi capitano dei giorni liberi durante il fine settimana
e a volte no, a volte durante la settimana. Mio figlio non vede mai la mia compagna ma comunque hanno rapporti sereni”.
Dunque, il sig. mostra una evidente inconsapevolezza dei Parte_1 problemi (atteggiamento peraltro in stridente contrasto con la sua impostazione difensiva), e offre giustificazioni inconsistenti: in un significativo arco temporale
(il giudizio è durato addirittura circa 4 anni), come è possibile che non abbia trovato il tempo per assistere a qualche partita o allenamento del figlio sebbene abbia ammesso che i turni di lavoro gli lasciano comunque dei giorni liberi nel fine settimana ? come è possibile che non veda che i rapporti tra il figlio e la compagna non siano affatto sereni ?
L'incapacità a mettersi in discussione (criticando gli altri quali gli Assistenti sociali), l'assoluta inadeguatezza a sintonizzarsi sulle esigenze emotive del figlio
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unitamente alla permanente e volontaria assenza dalla vita del figlio (il quale avrebbe invece molto bisogno di lui) nonostante le richieste di “presenza” teneramente avanzate dal ragazzo, permettono di formulare una prognosi assolutamente negativa sulle sue competenza genitoriali.
In questo quadro non si comprende come la prescrizione di un percorso di sostegno alla genitorialità, ipotizzato dalla difesa del padre, avrebbe potuto sortire qualche cambiamento: i percorsi socio sanitari per gli adulti hanno un senso solo qualora vi sia un'affettiva adesione psicologica ed una motivazione al cambiamento.
Adesione e motivazione sicuramente non rinvenibili nel sig. il Parte_1 quale non ha in alcun modo raccolto le invero minime istanze del figlio di partecipazione alla sua vita preferendo la comoda strada di riversare sulla madre il fallimento del rapporto attraverso la invocata “alienazione parentale”, teoria priva di validità scientifica, senza dimenticare che dagli atti di causa non si evince alcun atteggiamento ostruzionistico della sig.ra . CP_1
L'affido esclusivo permette di tutelare in maniera adeguata l'interesse del minore in considerazione della pressoché totale assenza del padre dalla vita del figlio.
Non è stato effettuato l'ascolto del figlio minore non solo in quanto già effettuato dal Servizio sociale, ma soprattutto perché, sulla scorta di quanto esposto, lo avrebbe esposto a una nuova sofferenza con sicuro pregiudizio.
Va confermato il calendario dei tempi di permanenza disciplinato in sede di separazione ammonendo il sig. a rispettarlo. Parte_1
Va confermata altresì l'assegnazione della casa familiare alla resistente in quanto affidataria esclusiva: il suo asserito inadempimento nel pagamento degli oneri condominiali deve trovare ingresso in altra sede.
Passando alla quantificazione dell'assegno di mantenimento il ricorrente ha chiesto confermarsi la misura a suo tempo pattuita di € 300,00.
Dalle dichiarazioni dei redditi, tardivamente depositate, si evince che per l'anno 2020 ha dichiarato € 25783,00, per l'anno 2021 € 22.982,00 e per l'anno
2022 € 27647,00.
Premesso che va considerata la valenza economica dell'assegnazione della casa familiare di proprietà del ricorrente, il reddito dell'obbligato è aumentato rispetto all'epoca dell'accordo; l'assegno avrebbe dovuto in ogni caso essere
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aumentato per l'applicazione della rivalutazione monetaria e per tenere conto delle accresciute esigenze del figlio secondo una nozione appartenente al notorio e, pertanto, non bisognosa di essere provata.
Di conseguenza, l'assegno, come chiesto dal PM, va rideterminato nella misura indicata in dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nata a NAPOLI (NA) il [...], in NAPOLI in [...] CP_1
03/10/2009;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(atto n. 149, parte II, serie A, sez. A, anno 2009);
3. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre la quale potrà adottare ogni decisione comprese quelle di maggiore interesse;
4. dispone che il padre debba vedere il figlio secondo il calendario dei tempi di permanenza indicato in motivazione ammonendo il padre al suo rispetto;
5. conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
400,00, da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
7. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in €
3.500,00 oltre accessori con distrazione a favore dell'avv. Raffaelina Martucci anticipataria.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 05/09/2025
Il presidente estensore
Raffaele DI
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