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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/10/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1437/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Arianna Magno e dell'Avv. Silvia Marzorati che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...]. CECA) il Controparte_1 C.F._2 22.12.1970, irreperibile
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, all'udienza tenutasi in data 8.10.2025, ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi all'atto introduttivo di seguito integralmente trascritte:
pagina 1 di 3 “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in AT AN (MB) in Parte_1 Controparte_1 data 20.1.2001;
- dal matrimonio non sono nati figli;
- con ricorso depositato in data 27.2.2025, chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio a fronte della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale in quanto
“(…) subito dopo la separazione la sig.ra faceva perdere le sue tracce rendendosi CP_1 irreperibile, non rispondendo più ad e-mail e telefonate ed interrompendo ogni rapporto, contatto o canale di comunicazione con il marito”; riferiva, inoltre, che lo stato di irreperibilità induceva il Comune di AT AN a cancellare parte resistente dall'Anagrafe Nazionale della popolazione residente in data 9.6.2023 (doc. 3);
-all'udienza tenutasi in data 8.10.2025, il G.D. dichiarava la contumacia di Controparte_2 ordinava la discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione esonerando parte ricorrente dal deposito di ulteriori atti difensivi;
ritenuto che:
- non si è costituita nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo;
Controparte_1
- risulta dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta la separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 29.9.2005 (R.G. 5913/05). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 lett. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55 per cui va emessa la richiesta pronuncia;
- le spese devono essere dichiarati irripetibili, per la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della resistente,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in AT AN (MB) in data 20.1.2001 (trascritto al n. 1 Controparte_1 Parte I del registro degli atti di matrimonio di quel Comune anno 2001); pagina 2 di 3 II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di AT AN (MB) per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara irripetibili le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3