Articolo 20 della Legge 1 marzo 2002, n. 39
Articolo 19Articolo 21
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10 aprile 2002
Art. 20. Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori). 1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , introdotto dall' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359 , di recepimento della direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995 , concernente le attrezzature di lavoro, e' differito al 5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro):
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente".
Entrata in vigore il 10 aprile 2002