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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/10/2024, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 357/2023
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Emanuela Vitello Consigliere all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso dall'Avv. ABRUGIATI PIERLUIGI Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. RENZI RENATO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 48/2023 in data 17 febbraio 2023 del
Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Pescara ha così provveduto “- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna CP_1
a corrispondere a un'indennita' non assoggettata a contribuzione
[...] Parte_1 previdenziale di importo pari a n.6 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla data della presente pronuncia e fino al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna
[...]
a rifondere all'Erario le spese del giudizio che liquida in complessivi CP_1
€4.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge”.
In particolare, con ricorso depositato in data 28.5.2019, , dipendente di Parte_1 dal 31.5.2016 al 3.9.2019 (transitata a seguito di affitto di azienda, da Controparte_1 [...] alle cui dipendenze aveva lavorato dal 23.6.2014 al Parte_2 30.5.2016), impugnava il licenziamento comunicato con nota del 31.8.2018 all'esito del procedimento disciplinare, perché “In data 04.08.2018 alle ore 17:30 circa, ad una richiesta di chiudere gli ordini della merce da inviare ai clienti, fatta dal sottoscritto Parte_3
Amministratore della scrivente società, lei mi si rivolgeva aggredendomi prima verbalmente con parole offensive gridandomi “pezzo di merda”, poi si avvicinava fisicamente a pochi centimetri ponendo il suo viso di fronte al mio in segno di minaccia”. Esponeva inoltre di aver lavorato:
- come operaia di macelleria, in forza dei seguenti contratti di lavoro, con formale orario di lavoro: dal 31.5.2016 al 17.7.2016 a tempo pieno, fino al 30.9.2016 in part-time all'82,47%, fino al 31.5.2017 in part-time al 51,79%, fino al 17.9.2017 a tempo pieno e fino al 4.8.2018 in part-time al 75%;
- di aver sempre osservato l'orario di lavoro dal lunedì al sabato, per non meno 11 ore di lavoro al giorno, per un totale di 66 ore di lavoro a settimana e in particolare: o dal
31.5.2016 al 31.12.2016, dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 20.30; o dalla metà del mese di gennaio 2017 fino alla metà del mese di dicembre 2017 dalle 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00, ad eccezione del periodo aprile/maggio 2017 quando lavorava dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 20.30; o nel periodo tra dicembre 2017 e maggio 2018 dalle 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00, periodo nel quale svolgeva le diverse mansioni di fatturazione ordini, emissione documenti di trasporto, gestione rapporti con i fornitori, vendita prodotti;
o da giugno
2018 al 4.8.2018, dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30;
- di essere stata inquadrata inizialmente nel 3° livello del CCNL Commercio, dal 1.9.2016 in poi era stata indebitamente inquadrata nel 4° livello anziché nel suddetto
3° livello di pertinenza.
Aveva agito in giudizio per sentir disporre la reintegrazione in servizio ed il pagamento di un'indennità risarcitoria che quantificava in € 9.075,30, nonché il pagamento di differenze retributive che quantificava in € 102.097,70.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato ogni pretesa, chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Espletata la prova testimoniale, il giudice di primo grado, con riferimento alla contestazione disciplinare, ha ritenuto non provata la versione dei fatti dedotta da parte ricorrente, potendo la vicenda ricondursi ad un “diverbio” intercorso tra la ricorrente ed il , non Pt_3 seguito da vie di fatto, diverbio che, generatosi in una particolare situazione di forte pressione per il gran numero di ordinativi, non poteva giustificare il licenziamento. Ha pertanto dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannato il datore al pagamento della indennità risarcitoria, liquidata in n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione.
pag. 2/4 Quanto alle restanti domande, il primo giudice ha ritenuto corretto - viste le semplici mansioni della ricorrente - l'inquadramento nel 4° livello e, tenuto conto che, all'esito delle prove testimoniali, era emerso che nel periodo estivo venivano svolte ore di lavoro maggiori, ma nel più lungo periodo invernale le richieste produttive erano di molto inferiori ed anche gli orari di lavoro potevano esaurirsi nella sola mattina, ha considerato che le maggiori retribuzioni corrisposte alla ricorrente nel periodo invernale andassero a compensare quelle corrisposte nel periodo estivo, aggiungendo che le prove svolte non erano idonee a comprovare con precisione gli orari di lavoro osservati. Ne è conseguito il rigetto delle relative domande, come parimenti di quelle relative a indennità per ferie non godute e permessi non goduti, visto il difetto di allegazione e di prova.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la lavoratrice, chiedendone la riforma ed in particolare “A) dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 3° livello retributivo del CCNL Commercio per l'intero periodo trascorso alle dipendenze della soc. appellata in ragione del disposto dell'art.2112, comma 1, c.c.; B) dichiarare l'osservanza, da parte della appellante, di un orario di lavoro full-time per l'intero periodo trascorso alle dipendenze della soc. appellata, con prestazione lavorativa distribuita su sei giorni alla settimana;
C) condannare, per l'effetto, la soc. appellata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma lorda di € 30.168,62, o di altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuti al saldo effettivo, per i titoli e le causali di cui al conteggio sindacale che si produce, eseguito sulla base delle censure mosse con la presente impugnazione alla sentenza di 1° grado e quindi limitando la originaria rivendicazione economica avanzata con la domanda sub I) delle conclusioni del ricorso alle sole voci “differenze di retribuzione ordinaria”, “differenze su 13me e 14me”, “differenze su ferie”, “R.O.L. ed ex festività soppresse” e “TFR complessivo lordo” di cui alla tabella “Totale somme complessivamente dovute” riportata a pag. 19 della relazione tecnico contabile di parte ricorrente prodotta in 1° grado, parametrando gli importi rivendicati per ciascuna delle suddette voci al 3° livello retributivo del CCNL Commercio e ad un orario di lavoro full-time con prestazione lavorativa distribuita su sei gg. alla settimana;
D) con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede, si opus sit, disporsi CTU contabile per la quantificazione delle somme dovute alla ricorrente per le sole voci sopra indicate, sulla base dei parametri che codesta Ecc.ma Corte riterrà applicabili”.
Si è costituita in giudizio la società datrice di lavoro, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
In data 16 settembre 2024 le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti da parte dell'appellante e contestuale accettazione da parte dell'appellata, oltre ad istanza congiunta di estinzione del giudizio, concordando per la compensazione delle spese.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
pag. 3/4 Deve darsi atto che l'appellante, con la citata dichiarazione del 16/09/2024 ha rinunciato agli atti del presente giudizio, con accettazione dell'appellata, pertanto, ex artt. 306 e 359 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le spese di lite del grado vanno compensate, essendovi accordo tra le parti stesse.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio di appello e compensa tra le parti le spese del grado
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 357/2023
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Emanuela Vitello Consigliere all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso dall'Avv. ABRUGIATI PIERLUIGI Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. RENZI RENATO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 48/2023 in data 17 febbraio 2023 del
Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del lavoro di Pescara ha così provveduto “- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna CP_1
a corrispondere a un'indennita' non assoggettata a contribuzione
[...] Parte_1 previdenziale di importo pari a n.6 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla data della presente pronuncia e fino al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna
[...]
a rifondere all'Erario le spese del giudizio che liquida in complessivi CP_1
€4.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge”.
In particolare, con ricorso depositato in data 28.5.2019, , dipendente di Parte_1 dal 31.5.2016 al 3.9.2019 (transitata a seguito di affitto di azienda, da Controparte_1 [...] alle cui dipendenze aveva lavorato dal 23.6.2014 al Parte_2 30.5.2016), impugnava il licenziamento comunicato con nota del 31.8.2018 all'esito del procedimento disciplinare, perché “In data 04.08.2018 alle ore 17:30 circa, ad una richiesta di chiudere gli ordini della merce da inviare ai clienti, fatta dal sottoscritto Parte_3
Amministratore della scrivente società, lei mi si rivolgeva aggredendomi prima verbalmente con parole offensive gridandomi “pezzo di merda”, poi si avvicinava fisicamente a pochi centimetri ponendo il suo viso di fronte al mio in segno di minaccia”. Esponeva inoltre di aver lavorato:
- come operaia di macelleria, in forza dei seguenti contratti di lavoro, con formale orario di lavoro: dal 31.5.2016 al 17.7.2016 a tempo pieno, fino al 30.9.2016 in part-time all'82,47%, fino al 31.5.2017 in part-time al 51,79%, fino al 17.9.2017 a tempo pieno e fino al 4.8.2018 in part-time al 75%;
- di aver sempre osservato l'orario di lavoro dal lunedì al sabato, per non meno 11 ore di lavoro al giorno, per un totale di 66 ore di lavoro a settimana e in particolare: o dal
31.5.2016 al 31.12.2016, dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 20.30; o dalla metà del mese di gennaio 2017 fino alla metà del mese di dicembre 2017 dalle 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00, ad eccezione del periodo aprile/maggio 2017 quando lavorava dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 20.30; o nel periodo tra dicembre 2017 e maggio 2018 dalle 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00, periodo nel quale svolgeva le diverse mansioni di fatturazione ordini, emissione documenti di trasporto, gestione rapporti con i fornitori, vendita prodotti;
o da giugno
2018 al 4.8.2018, dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30;
- di essere stata inquadrata inizialmente nel 3° livello del CCNL Commercio, dal 1.9.2016 in poi era stata indebitamente inquadrata nel 4° livello anziché nel suddetto
3° livello di pertinenza.
Aveva agito in giudizio per sentir disporre la reintegrazione in servizio ed il pagamento di un'indennità risarcitoria che quantificava in € 9.075,30, nonché il pagamento di differenze retributive che quantificava in € 102.097,70.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato ogni pretesa, chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Espletata la prova testimoniale, il giudice di primo grado, con riferimento alla contestazione disciplinare, ha ritenuto non provata la versione dei fatti dedotta da parte ricorrente, potendo la vicenda ricondursi ad un “diverbio” intercorso tra la ricorrente ed il , non Pt_3 seguito da vie di fatto, diverbio che, generatosi in una particolare situazione di forte pressione per il gran numero di ordinativi, non poteva giustificare il licenziamento. Ha pertanto dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannato il datore al pagamento della indennità risarcitoria, liquidata in n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione.
pag. 2/4 Quanto alle restanti domande, il primo giudice ha ritenuto corretto - viste le semplici mansioni della ricorrente - l'inquadramento nel 4° livello e, tenuto conto che, all'esito delle prove testimoniali, era emerso che nel periodo estivo venivano svolte ore di lavoro maggiori, ma nel più lungo periodo invernale le richieste produttive erano di molto inferiori ed anche gli orari di lavoro potevano esaurirsi nella sola mattina, ha considerato che le maggiori retribuzioni corrisposte alla ricorrente nel periodo invernale andassero a compensare quelle corrisposte nel periodo estivo, aggiungendo che le prove svolte non erano idonee a comprovare con precisione gli orari di lavoro osservati. Ne è conseguito il rigetto delle relative domande, come parimenti di quelle relative a indennità per ferie non godute e permessi non goduti, visto il difetto di allegazione e di prova.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la lavoratrice, chiedendone la riforma ed in particolare “A) dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 3° livello retributivo del CCNL Commercio per l'intero periodo trascorso alle dipendenze della soc. appellata in ragione del disposto dell'art.2112, comma 1, c.c.; B) dichiarare l'osservanza, da parte della appellante, di un orario di lavoro full-time per l'intero periodo trascorso alle dipendenze della soc. appellata, con prestazione lavorativa distribuita su sei giorni alla settimana;
C) condannare, per l'effetto, la soc. appellata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma lorda di € 30.168,62, o di altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuti al saldo effettivo, per i titoli e le causali di cui al conteggio sindacale che si produce, eseguito sulla base delle censure mosse con la presente impugnazione alla sentenza di 1° grado e quindi limitando la originaria rivendicazione economica avanzata con la domanda sub I) delle conclusioni del ricorso alle sole voci “differenze di retribuzione ordinaria”, “differenze su 13me e 14me”, “differenze su ferie”, “R.O.L. ed ex festività soppresse” e “TFR complessivo lordo” di cui alla tabella “Totale somme complessivamente dovute” riportata a pag. 19 della relazione tecnico contabile di parte ricorrente prodotta in 1° grado, parametrando gli importi rivendicati per ciascuna delle suddette voci al 3° livello retributivo del CCNL Commercio e ad un orario di lavoro full-time con prestazione lavorativa distribuita su sei gg. alla settimana;
D) con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede, si opus sit, disporsi CTU contabile per la quantificazione delle somme dovute alla ricorrente per le sole voci sopra indicate, sulla base dei parametri che codesta Ecc.ma Corte riterrà applicabili”.
Si è costituita in giudizio la società datrice di lavoro, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
In data 16 settembre 2024 le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti da parte dell'appellante e contestuale accettazione da parte dell'appellata, oltre ad istanza congiunta di estinzione del giudizio, concordando per la compensazione delle spese.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
pag. 3/4 Deve darsi atto che l'appellante, con la citata dichiarazione del 16/09/2024 ha rinunciato agli atti del presente giudizio, con accettazione dell'appellata, pertanto, ex artt. 306 e 359 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le spese di lite del grado vanno compensate, essendovi accordo tra le parti stesse.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio di appello e compensa tra le parti le spese del grado
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4