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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/11/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 488/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
1) AR TO Presidente
2) GI DI SA DI
3) ED Verro DI relatore riunito in camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 488 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/03/1947, rappresentato e difeso dall'avv. SEDITA GLORIA, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
(C.F. nato ad [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) nato ad [...] il Controparte_4 C.F._5
15/02/1961, (C.F. ) nato ad Controparte_5 C.F._6
RA (AG) il 06/12.1952, tutti rappresentati e difesi dall'avv. SICORELLO VINCENZO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
e nei confronti di
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_6 C.F._7
(C.F. nata ad [...] il [...], Controparte_7 C.F._8
1 (C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_3 C.F._9
(C.F. ) nato ad [...] il [...]; Controparte_8 C.F._10
- convenuti contumaci -
oggetto: impugnazione testamento olografo
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 28.05.2025, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di: i) annullare il testamento olografo redatto dalla de cuius Per_1
il 22.1.2011, pubblicato in data 23.1.2020, registrato in data 6.2.2020 al n. 641, serie
[...]
1T, dal notaio , rep. n. 5954, raccolta n. 3653, per incapacità della testatrice al Persona_2
momento della redazione dell'atto e/o per assenza di autografia e sottoscrizione,; ii) e conseguentemente dichiarare aperta la successione legittima di Persona_1
indicando tra i beni che vi sono ricaduti quelli meglio identificati nell'atto introduttivo;
iii)
condannare la convenuta al rilascio ed alla consegna dell'appartamento sito CP_1
ad Aragona in via De Nicola n. 96, terzo piano e del magazzino sito ad Aragona in via De
Nicola n. 98, piano terra;
iv) condannare il convenuto al rilascio Controparte_9
e alla consegna della quota indivisa di 500/1000 del fabbricato sito ad Aragona in c.da
Savochelle, anche detta , dislocato al piano terra con corte pertinenziale, del terreno Pt_2
(foglio di mappa 468, esteso are 17 e centiare 50); v) accertare l'obbligo di CP_4
e di (classe 1989) di rendere conto della gestione del libretto
[...] Controparte_3
di risparmio postale n. 38513657 dal marzo 2012 al giorno della morte di;
Persona_1
vi) accertare e dichiarare l'ammontare delle somme dagli stessi illegittimamente ed ingiustificatamente prelevate dal libretto postale in tale arco temporale e, per l'effetto,
condannare e di (classe 1989) a restituire alla Controparte_4 Controparte_3
massa ereditaria la somma accertanda;
vii) condannare e Controparte_4 CP_3
(classe 1989) alla restituzione della somma di € 800,00 (€ 3.200,00/4) in favore
[...]
dell'attore; viii) condannare alla restituzione della somma di € Controparte_5
1.876,00 oltre interessi (€ 7.500,00/4) in favore dell'attore. Con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della propria domanda ha riferito:
2 - di essere fratello, unitamente a e Controparte_5 Controparte_4
di nata ad [...] il [...] e deceduta ad Controparte_6 Persona_1
Agrigento in data 22.10.2019, nubile e senza figli;
- che, dopo circa un mese dal decesso della sorella, era venuto a conoscenza del fatto che in data 22.1.2011 la stessa avrebbe redatto un testamento olografo pubblicato in data 23.1.2020,
con il quale aveva lasciato la casa ed il magazzino siti ad Aragona in via De Nicola alla nipote
(figlia del fratello ), la casa sita ad Aragona in via Bellini e la CP_1 CP_4
sua quota della casa e del terreno siti ad Aragona in c.da Savochelle al nipote
[...]
(figlio del fratello ) e tutti i soldi ereditati dal padre ai nipoti Controparte_9 CP_4
, e (figli del fratello , nonché a , CP_7 CP_3 Controparte_8 CP_6 CP_1
e (figli del fratello ); Controparte_9 Controparte_3 CP_4
- che era scarsamente istruita e dal 1986 le era stato diagnosticato un Persona_1
disturbo mentale, per il quale riceveva un assegno di invalidità civile riconosciutole dalla
Prefettura di Agrigento ed erogato dall'Inps;
- che il testamento olografo è quindi nullo per incapacità di intendere e volere nonché, in ogni caso, per mancanza dell'autografia e della sottoscrizione del testatore;
- che la de cuius era cointestataria unitamente al fratello ed al nipote CP_4
(figlio di quest'ultimo) del libretto di risparmio n. 38513657 presso Poste Italiane CP_3
S.p.A su cui confluiva la sua pensione e sul quale sono stati eseguiti dei prelievi in data 24 e del 25 ottobre 2019 (dunque successivamente alla morte) dell'ammontare complessivo di €
3.100,00;
- che le somme di cui al libretto postale sono state illegittimamente riscosse dai convenuti,
perché non utilizzate nell'interesse della de cuius e pertanto, dovranno essere restituite all'asse ereditario in quanto cadute in successione applicandosi alla fattispecie la disciplina prevista per il mandato;
- che esistevano i buoni postali n. 13134894, n. 13134896 e n. 13134897 dell'ammontare di
€ 5.000,00 ciascuno, cointestati tra la de cuius ed il fratello riscossi Controparte_5
da quest'ultimo in data 24 ottobre 2019 (dunque successivamente alla morte di Per_1
;
[...]
3 -che il 50% del valore dei buoni postali (di cui era titolare è caduto Persona_1
nella successione legittima e, pertanto, dovrà essere devoluta in quote eguali tra i fratelli di
. Persona_1
I convenuti costituiti hanno contestato tutte le domande spiegate dall'attore sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l'attore non ha fornito alcuna prova circa l'incapacità di intendere e volere di Per_1
e circa la non autenticità del testamento olografo;
[...]
- il libretto di risparmio n. 38513657, a cui era associata una sola carta elettronica nella disponibilità della de cuius, era cointestato con pari diritti a , Persona_1 CP_4
e al figlio di lui i quali non hanno mai assunto incarichi di gestione delle
[...] CP_3
sostanze della de cuius e pertanto, gli stessi non sono tenuti a rendere conto della relativa gestione non avendo l'attore fornito la prova del superamento della contitolarità delle somme ivi presenti;
- alla somma ivi giacente al momento della morte della de cuius (€ 3.197,11) vanno detratte le spese sostenute per funerale e tributi (€ 1.181,14) con la conseguenza che la somma caduta in successione è pari a 1/3 della somma residua (ovvero 1/3 di € 2.016,20);
- è l'unico titolare delle somme di cui buoni postali n. Controparte_5
13134897, n. 13134894 e n. 13134896 perché soltanto da lui depositate, essendo il frutto dei risparmi derivanti dal proprio lavoro.
Esperita la procedura di mediazione e prodotto il relativo verbale negativo, la causa è stata istruita mediante prove documentali e prove orali e - mutato il decidente - è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, va preliminarmente affrontata la domanda di annullamento del testamento.
Sul punto giova premettere che, in forza di un principio consolidato in giurisprudenza,
perché possa ritenersi provata l'incapacità del testatore è necessaria “l'esistenza non già di una
semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a
cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia
stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei
4 propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola
e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità,
salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece,
su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”
(così, Cass. n. 27351/2014; conf., tra le tante, Cass. n. 3934/2018 e Cass. n. 1618/2022).
La capacità di autodeterminazione deve sussistere al momento della redazione della scheda testamentaria e non è sufficiente che sia normalmente alterato il processo di formazione ed estrinsecazione della volontà del testatore, occorrendo, invero che lo stato psico-fisico di quest' ultimo sia tale, nel momento di confezione del negozio testamentario, da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, il che, deve essere provato in modo rigoroso (Cass. n. 2074/1987; Cass. n. 10571/1998).
Muovendo da tali premesse, osserva il Collegio, che parte attrice non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante, non ritenendo provato che la de cuius versasse in uno stato di incapacità tale da renderla priva in modo assoluto della coscienza dei proprio atti e della volontà di determinarsi coerentemente con essi, né che la stessa fosse in una condizione permanente di incapacità di intendere e volere tale da giustificare una diversa ripartizione dell'onere della prova per l'operatività della presunzione dell'incapacità.
Ed invero, l'attore ha fondato la propria posizione sulla produzione in giudizio del verbale della commissione invalidi civili del 1975 e una certificazione medica a firma del dott. Per_3
, neuropsichiatra, datata 15.5.1986 (v. allegati n. 2 e 3 memoria ex art. 183 comma 6 n.2
[...]
c.p.c.) La prima, finalizzata a ottenere una dichiarazione di riduzione della capacità lavorativa,
da conto dell'accertamento di un “marcato deficit psichico originario. Depressione Psichica”, la seconda diagnostica una “marcata insufficienza mentale“; eppure, non vi è alcuna documentazione sanitaria dalla quale si possa evincere che tali condizioni possano compromettere in maniera assoluta la capacità di intendere e volere. Né si può dire che in tal senso depongano le altre circostanze rilevate da la mancanza di un titolo Parte_1
di studio, l'incapacità di leggere l'orologio o di usare il cellulare.
Viceversa, in senso opposto, il medico di famiglia, dott. , escusso Persona_4
all'udienza del 7.6.2023, premettendo che è stata sua paziente dal 2010 Persona_1
fino alla data del decesso, l'ha descritta come “introversa e riservata ma sensata e lucida”,
5 riportando la circostanza che pochi giorni prima del decesso era stata lei stessa a chiamarlo per chiedergli di visitarla per problemi di artrosi;
precisando altresì di non averle mai prescritto visite psichiatriche e psicologiche o farmaci per il trattamento di disturbi psichici
(“preciso di non avere mai prescritto visite psichiatriche o psicologiche alla paziente e che tali visite non
mi sono nemmeno mai state richieste” e “preciso di avere ricontrollato la cartella di studio e di avere
riscontrato di non avere mai prescritto farmaci ansiolitici o psichiatrici”). Circostanze confermate dalla produzione in giudizio, ad opera di parte convenuta, della cartella clinica attestante le prescrizioni mediche relative alle accertate patologie (v. allegato a) memoria di replica ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c.)
È inoltre emerso che ha emesso assegni, ha sottoscritto un Persona_1
preliminare di compravendita ed è intervenuta in un atto pubblico di compravendita (allegati n. 4, 5 e 6 comparsa di costituzione).
Tali risultanze, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, inducono ad escludere la prospettata incapacità di all'epoca della redazione del Persona_1
testamento.
La richiesta CTU medica, pertanto, avrebbe carattere meramente esplorativo.
Anche la domanda di annullamento del testamento olografo per assenza di sottoscrizione o autografia non può trovare accoglimento per non avere, parte attrice, adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante.
Invero, parte attrice si è limitata ad affermare - genericamente - “l'assenza di autografia e di
sottoscrizione” di , in quanto “a causa delle patologie da cui era affetta, nonché Persona_1
per via del suo bassissimo grado di istruzione scolastica, era del tutto impossibilitata a scrivere un intero
testamento olografo ed a sottoscriverlo, né poteva essere in grado di articolare un testamento tanto
complesso e con l'utilizzo di termini appropriati, con la conseguenza che, in ogni caso, il testamento
impugnato non può ritenersi opera grafica di poiché sia la sottoscrizione apposta Persona_1
sulla scheda testamentaria sia l'intero corpo dell'atto non sono riconducibili alla de cuius e, anche
qualora lo fossero, la sua mano è stata di certo guidata da un altro soggetto”.
Eppure, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “chi agisce contro
l'erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento
6 olografo ed è onerato del relativo onere probatorio” (Cass. Civ. SS.UU. n. 12307/2015; Cass. Civ. n.
24814/2018; Cass. Civ. n. 21556/2018) in osservanza del principio di cui all'art. 2697 c.c.
La Cassazione ha, infatti, ribadito come il testamento olografo non sia contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private in quanto tale negozio, non può essere equiparato ad una qualsivoglia scrittura privata proveniente da terzi.
Contestandone l'autenticità, ovvero negando che sia stato scritto e sottoscritto dal testatore,
l'onere di questa negazione ricade su chi agisce ovvero su cui nega la provenienza dal testatore.
Tale conclusione, d'altronde, è coerente con il principio di conservazione degli atti di ultima volontà e del cd. favor testamenti, secondo cui l'autenticità del testamento olografo
(ovvero l'essere stato tale negozio redatto dal soggetto della cui eredità si tratta) è presunta dal legislatore fino a prova contraria.
In mancanza di alcuna allegazione a supporto, pertanto, una eventuale CTU grafologica,
avrebbe portata meramente esplorativa.
Ciò detto, esclusi i beni di cui ha disposto con testamento, è necessario accertare la composizione e il valore dell'asse ereditario della de cuius alla data di apertura della sua successione;
asse che andrà attribuito agli eredi ai sensi dell'art. 570 c.c.
Per ciò che concerne il libretto postale n. 38513657 è emerso che lo stesso era cointestato con e a firma disgiunta (v. allegato b) memoria Controparte_4 Controparte_3
di replica parte convenuta). Tale formula permette a ciascun intestatario di gestire autonomamente le somme in esso giacenti e i cointestatari si presumono titolari in misura eguale delle somme fino a prova contraria. Tuttavia, emerge dalle movimentazioni allegate da parte attrice (all. 4) ed è stato affermato dagli stessi convenuti nei propri atti, che l'intera provvista del conto deriva dalla pensione della de cuius che pertanto si può ritenere unica proprietaria delle somme ivi contenute.
Ciò chiarito, per quanto riguarda in primo luogo la richiesta di rendiconto effettuata, va premesso che ai sensi dell'art. 1713 c.c. “il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo
operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”. È poi orientamento pacifico in giurisprudenza, quello secondo il quale il diritto alla rendicontazione, al pari di ogni altro
7 diritto patrimoniale, rientra nell'intero asse ereditario, si trasferisce per successione e, di fatto,
consente agli eredi di chiedere ed ottenere il rendiconto della gestione anche per il tempo pregresso (Cass. civ. n. 9262/2003; Cass. civ. n. 7592/1994 e Cass. civ. 21288/2011).
Presupposto dell'attivazione di tale potere, tuttavia, non può che essere il rapporto di mandato tra il de cuius e il mandatario;
eppure, nella contestazione del convenuto, Pt_1
non ha provato la sussistenza di tale circostanza. Dalla documentazione allegata,
[...]
infatti, non si evince chi sia stato il soggetto ad operare (principalmente si tratta di prelievi
ATM non riconducibili ad alcun operatore) né, si precisa, le istanze istruttorie formulate e non accolte sarebbero state idonee a tal fine.
Ovviamente, quanto sopra affermato non può valere per le operazioni effettuate successivamente alla morte di , necessariamente ad opera dei cointestatari Persona_1
(circostanza, tra l'altro, non contestata).
Ne consegue che l'importo giacente nel suddetto conto alla data del decesso, pari a €
3.197,11, cadrà in successione legittima.
Con riferimento poi ai buoni postali n. 13134894, n. 13134896 e n. 13134897 cointestati tra la de cuius e , questi contengono la clausola “pari facoltà di Controparte_5
rimborso” che, in caso di morte di uno dei contestatari, legittima il superstite ad ottenere la liquidazione dell'intero importo risultante dal titolo.
A riguardo, non si ritiene provato l'assunto - sostenuto da parte convenuta - secondo cui
“il sig. è l'unico titolare delle somme portate nei buoni fruttiferi postali Controparte_5
perché sono state depositate soltanto da lui, essendo, come detto, il frutto dei risparmi derivanti dal suo
lavoro”. Infatti, in senso opposto depone la circostanza che i BFP di cui si tratta sono stati emessi nella medesima data in cui sono stati estinti altri BFP, di pari importo, questa volta cointestati tra e la sorella (cfr. all.ti 8 e 9). Parte_1
Conseguentemente, va accolta la domanda volta a ricomprendere nell'asse ereditario anche il 50% del valore dei suddetti titoli.
Non si ritiene provato poi l'esborso allegato a titolo di spese funerarie, in mancanza della prova che i versamenti effettuati siano imputabili alla massa quali debiti ereditari.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda, e Controparte_4
(classe 1989), in solido, vanno condannati a corrispondere € 799,28 (€ Controparte_3
8 3.197,11/4) in favore dell'attore e va condannato a corrispondere Controparte_5
€ 1.875,00 (€ 7.500,00/4) oltre interessi in favore dell'attore.
Considerata la soccombenza reciproca, si ritiene vi siano giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice,
dichiara aperta la successione legittima di , nata ad [...] il [...] Persona_1
e deceduta ad Agrigento in data 22.10.2019, limitatamente alla somma giacente nel libretto postale n. 38513657, pari a € 3.197,11, e al 50% del valore dei buoni postali n. 13134894, n.
13134896 e n. 13134897, pari a € 7.500, che dovrà essere devoluta in quote eguali tra i fratelli ai sensi dell'art. 570 c.c.;
per l'effetto, condanna e (classe 1989), in solido, Controparte_4 Controparte_3
a corrispondere € 799,28 in favore dell'attore Parte_1
condanna a corrispondere € 1.875,00, oltre interessi, in favore Controparte_5
dell'attore Parte_1
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
il DI relatore il Presidente
ED Verro AR TO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
1) AR TO Presidente
2) GI DI SA DI
3) ED Verro DI relatore riunito in camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 488 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/03/1947, rappresentato e difeso dall'avv. SEDITA GLORIA, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
(C.F. nato ad [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) nato ad [...] il Controparte_4 C.F._5
15/02/1961, (C.F. ) nato ad Controparte_5 C.F._6
RA (AG) il 06/12.1952, tutti rappresentati e difesi dall'avv. SICORELLO VINCENZO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
e nei confronti di
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_6 C.F._7
(C.F. nata ad [...] il [...], Controparte_7 C.F._8
1 (C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_3 C.F._9
(C.F. ) nato ad [...] il [...]; Controparte_8 C.F._10
- convenuti contumaci -
oggetto: impugnazione testamento olografo
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 28.05.2025, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di: i) annullare il testamento olografo redatto dalla de cuius Per_1
il 22.1.2011, pubblicato in data 23.1.2020, registrato in data 6.2.2020 al n. 641, serie
[...]
1T, dal notaio , rep. n. 5954, raccolta n. 3653, per incapacità della testatrice al Persona_2
momento della redazione dell'atto e/o per assenza di autografia e sottoscrizione,; ii) e conseguentemente dichiarare aperta la successione legittima di Persona_1
indicando tra i beni che vi sono ricaduti quelli meglio identificati nell'atto introduttivo;
iii)
condannare la convenuta al rilascio ed alla consegna dell'appartamento sito CP_1
ad Aragona in via De Nicola n. 96, terzo piano e del magazzino sito ad Aragona in via De
Nicola n. 98, piano terra;
iv) condannare il convenuto al rilascio Controparte_9
e alla consegna della quota indivisa di 500/1000 del fabbricato sito ad Aragona in c.da
Savochelle, anche detta , dislocato al piano terra con corte pertinenziale, del terreno Pt_2
(foglio di mappa 468, esteso are 17 e centiare 50); v) accertare l'obbligo di CP_4
e di (classe 1989) di rendere conto della gestione del libretto
[...] Controparte_3
di risparmio postale n. 38513657 dal marzo 2012 al giorno della morte di;
Persona_1
vi) accertare e dichiarare l'ammontare delle somme dagli stessi illegittimamente ed ingiustificatamente prelevate dal libretto postale in tale arco temporale e, per l'effetto,
condannare e di (classe 1989) a restituire alla Controparte_4 Controparte_3
massa ereditaria la somma accertanda;
vii) condannare e Controparte_4 CP_3
(classe 1989) alla restituzione della somma di € 800,00 (€ 3.200,00/4) in favore
[...]
dell'attore; viii) condannare alla restituzione della somma di € Controparte_5
1.876,00 oltre interessi (€ 7.500,00/4) in favore dell'attore. Con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della propria domanda ha riferito:
2 - di essere fratello, unitamente a e Controparte_5 Controparte_4
di nata ad [...] il [...] e deceduta ad Controparte_6 Persona_1
Agrigento in data 22.10.2019, nubile e senza figli;
- che, dopo circa un mese dal decesso della sorella, era venuto a conoscenza del fatto che in data 22.1.2011 la stessa avrebbe redatto un testamento olografo pubblicato in data 23.1.2020,
con il quale aveva lasciato la casa ed il magazzino siti ad Aragona in via De Nicola alla nipote
(figlia del fratello ), la casa sita ad Aragona in via Bellini e la CP_1 CP_4
sua quota della casa e del terreno siti ad Aragona in c.da Savochelle al nipote
[...]
(figlio del fratello ) e tutti i soldi ereditati dal padre ai nipoti Controparte_9 CP_4
, e (figli del fratello , nonché a , CP_7 CP_3 Controparte_8 CP_6 CP_1
e (figli del fratello ); Controparte_9 Controparte_3 CP_4
- che era scarsamente istruita e dal 1986 le era stato diagnosticato un Persona_1
disturbo mentale, per il quale riceveva un assegno di invalidità civile riconosciutole dalla
Prefettura di Agrigento ed erogato dall'Inps;
- che il testamento olografo è quindi nullo per incapacità di intendere e volere nonché, in ogni caso, per mancanza dell'autografia e della sottoscrizione del testatore;
- che la de cuius era cointestataria unitamente al fratello ed al nipote CP_4
(figlio di quest'ultimo) del libretto di risparmio n. 38513657 presso Poste Italiane CP_3
S.p.A su cui confluiva la sua pensione e sul quale sono stati eseguiti dei prelievi in data 24 e del 25 ottobre 2019 (dunque successivamente alla morte) dell'ammontare complessivo di €
3.100,00;
- che le somme di cui al libretto postale sono state illegittimamente riscosse dai convenuti,
perché non utilizzate nell'interesse della de cuius e pertanto, dovranno essere restituite all'asse ereditario in quanto cadute in successione applicandosi alla fattispecie la disciplina prevista per il mandato;
- che esistevano i buoni postali n. 13134894, n. 13134896 e n. 13134897 dell'ammontare di
€ 5.000,00 ciascuno, cointestati tra la de cuius ed il fratello riscossi Controparte_5
da quest'ultimo in data 24 ottobre 2019 (dunque successivamente alla morte di Per_1
;
[...]
3 -che il 50% del valore dei buoni postali (di cui era titolare è caduto Persona_1
nella successione legittima e, pertanto, dovrà essere devoluta in quote eguali tra i fratelli di
. Persona_1
I convenuti costituiti hanno contestato tutte le domande spiegate dall'attore sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l'attore non ha fornito alcuna prova circa l'incapacità di intendere e volere di Per_1
e circa la non autenticità del testamento olografo;
[...]
- il libretto di risparmio n. 38513657, a cui era associata una sola carta elettronica nella disponibilità della de cuius, era cointestato con pari diritti a , Persona_1 CP_4
e al figlio di lui i quali non hanno mai assunto incarichi di gestione delle
[...] CP_3
sostanze della de cuius e pertanto, gli stessi non sono tenuti a rendere conto della relativa gestione non avendo l'attore fornito la prova del superamento della contitolarità delle somme ivi presenti;
- alla somma ivi giacente al momento della morte della de cuius (€ 3.197,11) vanno detratte le spese sostenute per funerale e tributi (€ 1.181,14) con la conseguenza che la somma caduta in successione è pari a 1/3 della somma residua (ovvero 1/3 di € 2.016,20);
- è l'unico titolare delle somme di cui buoni postali n. Controparte_5
13134897, n. 13134894 e n. 13134896 perché soltanto da lui depositate, essendo il frutto dei risparmi derivanti dal proprio lavoro.
Esperita la procedura di mediazione e prodotto il relativo verbale negativo, la causa è stata istruita mediante prove documentali e prove orali e - mutato il decidente - è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, va preliminarmente affrontata la domanda di annullamento del testamento.
Sul punto giova premettere che, in forza di un principio consolidato in giurisprudenza,
perché possa ritenersi provata l'incapacità del testatore è necessaria “l'esistenza non già di una
semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a
cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia
stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei
4 propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola
e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità,
salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece,
su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”
(così, Cass. n. 27351/2014; conf., tra le tante, Cass. n. 3934/2018 e Cass. n. 1618/2022).
La capacità di autodeterminazione deve sussistere al momento della redazione della scheda testamentaria e non è sufficiente che sia normalmente alterato il processo di formazione ed estrinsecazione della volontà del testatore, occorrendo, invero che lo stato psico-fisico di quest' ultimo sia tale, nel momento di confezione del negozio testamentario, da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, il che, deve essere provato in modo rigoroso (Cass. n. 2074/1987; Cass. n. 10571/1998).
Muovendo da tali premesse, osserva il Collegio, che parte attrice non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante, non ritenendo provato che la de cuius versasse in uno stato di incapacità tale da renderla priva in modo assoluto della coscienza dei proprio atti e della volontà di determinarsi coerentemente con essi, né che la stessa fosse in una condizione permanente di incapacità di intendere e volere tale da giustificare una diversa ripartizione dell'onere della prova per l'operatività della presunzione dell'incapacità.
Ed invero, l'attore ha fondato la propria posizione sulla produzione in giudizio del verbale della commissione invalidi civili del 1975 e una certificazione medica a firma del dott. Per_3
, neuropsichiatra, datata 15.5.1986 (v. allegati n. 2 e 3 memoria ex art. 183 comma 6 n.2
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c.p.c.) La prima, finalizzata a ottenere una dichiarazione di riduzione della capacità lavorativa,
da conto dell'accertamento di un “marcato deficit psichico originario. Depressione Psichica”, la seconda diagnostica una “marcata insufficienza mentale“; eppure, non vi è alcuna documentazione sanitaria dalla quale si possa evincere che tali condizioni possano compromettere in maniera assoluta la capacità di intendere e volere. Né si può dire che in tal senso depongano le altre circostanze rilevate da la mancanza di un titolo Parte_1
di studio, l'incapacità di leggere l'orologio o di usare il cellulare.
Viceversa, in senso opposto, il medico di famiglia, dott. , escusso Persona_4
all'udienza del 7.6.2023, premettendo che è stata sua paziente dal 2010 Persona_1
fino alla data del decesso, l'ha descritta come “introversa e riservata ma sensata e lucida”,
5 riportando la circostanza che pochi giorni prima del decesso era stata lei stessa a chiamarlo per chiedergli di visitarla per problemi di artrosi;
precisando altresì di non averle mai prescritto visite psichiatriche e psicologiche o farmaci per il trattamento di disturbi psichici
(“preciso di non avere mai prescritto visite psichiatriche o psicologiche alla paziente e che tali visite non
mi sono nemmeno mai state richieste” e “preciso di avere ricontrollato la cartella di studio e di avere
riscontrato di non avere mai prescritto farmaci ansiolitici o psichiatrici”). Circostanze confermate dalla produzione in giudizio, ad opera di parte convenuta, della cartella clinica attestante le prescrizioni mediche relative alle accertate patologie (v. allegato a) memoria di replica ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c.)
È inoltre emerso che ha emesso assegni, ha sottoscritto un Persona_1
preliminare di compravendita ed è intervenuta in un atto pubblico di compravendita (allegati n. 4, 5 e 6 comparsa di costituzione).
Tali risultanze, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, inducono ad escludere la prospettata incapacità di all'epoca della redazione del Persona_1
testamento.
La richiesta CTU medica, pertanto, avrebbe carattere meramente esplorativo.
Anche la domanda di annullamento del testamento olografo per assenza di sottoscrizione o autografia non può trovare accoglimento per non avere, parte attrice, adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante.
Invero, parte attrice si è limitata ad affermare - genericamente - “l'assenza di autografia e di
sottoscrizione” di , in quanto “a causa delle patologie da cui era affetta, nonché Persona_1
per via del suo bassissimo grado di istruzione scolastica, era del tutto impossibilitata a scrivere un intero
testamento olografo ed a sottoscriverlo, né poteva essere in grado di articolare un testamento tanto
complesso e con l'utilizzo di termini appropriati, con la conseguenza che, in ogni caso, il testamento
impugnato non può ritenersi opera grafica di poiché sia la sottoscrizione apposta Persona_1
sulla scheda testamentaria sia l'intero corpo dell'atto non sono riconducibili alla de cuius e, anche
qualora lo fossero, la sua mano è stata di certo guidata da un altro soggetto”.
Eppure, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “chi agisce contro
l'erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento
6 olografo ed è onerato del relativo onere probatorio” (Cass. Civ. SS.UU. n. 12307/2015; Cass. Civ. n.
24814/2018; Cass. Civ. n. 21556/2018) in osservanza del principio di cui all'art. 2697 c.c.
La Cassazione ha, infatti, ribadito come il testamento olografo non sia contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private in quanto tale negozio, non può essere equiparato ad una qualsivoglia scrittura privata proveniente da terzi.
Contestandone l'autenticità, ovvero negando che sia stato scritto e sottoscritto dal testatore,
l'onere di questa negazione ricade su chi agisce ovvero su cui nega la provenienza dal testatore.
Tale conclusione, d'altronde, è coerente con il principio di conservazione degli atti di ultima volontà e del cd. favor testamenti, secondo cui l'autenticità del testamento olografo
(ovvero l'essere stato tale negozio redatto dal soggetto della cui eredità si tratta) è presunta dal legislatore fino a prova contraria.
In mancanza di alcuna allegazione a supporto, pertanto, una eventuale CTU grafologica,
avrebbe portata meramente esplorativa.
Ciò detto, esclusi i beni di cui ha disposto con testamento, è necessario accertare la composizione e il valore dell'asse ereditario della de cuius alla data di apertura della sua successione;
asse che andrà attribuito agli eredi ai sensi dell'art. 570 c.c.
Per ciò che concerne il libretto postale n. 38513657 è emerso che lo stesso era cointestato con e a firma disgiunta (v. allegato b) memoria Controparte_4 Controparte_3
di replica parte convenuta). Tale formula permette a ciascun intestatario di gestire autonomamente le somme in esso giacenti e i cointestatari si presumono titolari in misura eguale delle somme fino a prova contraria. Tuttavia, emerge dalle movimentazioni allegate da parte attrice (all. 4) ed è stato affermato dagli stessi convenuti nei propri atti, che l'intera provvista del conto deriva dalla pensione della de cuius che pertanto si può ritenere unica proprietaria delle somme ivi contenute.
Ciò chiarito, per quanto riguarda in primo luogo la richiesta di rendiconto effettuata, va premesso che ai sensi dell'art. 1713 c.c. “il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo
operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”. È poi orientamento pacifico in giurisprudenza, quello secondo il quale il diritto alla rendicontazione, al pari di ogni altro
7 diritto patrimoniale, rientra nell'intero asse ereditario, si trasferisce per successione e, di fatto,
consente agli eredi di chiedere ed ottenere il rendiconto della gestione anche per il tempo pregresso (Cass. civ. n. 9262/2003; Cass. civ. n. 7592/1994 e Cass. civ. 21288/2011).
Presupposto dell'attivazione di tale potere, tuttavia, non può che essere il rapporto di mandato tra il de cuius e il mandatario;
eppure, nella contestazione del convenuto, Pt_1
non ha provato la sussistenza di tale circostanza. Dalla documentazione allegata,
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infatti, non si evince chi sia stato il soggetto ad operare (principalmente si tratta di prelievi
ATM non riconducibili ad alcun operatore) né, si precisa, le istanze istruttorie formulate e non accolte sarebbero state idonee a tal fine.
Ovviamente, quanto sopra affermato non può valere per le operazioni effettuate successivamente alla morte di , necessariamente ad opera dei cointestatari Persona_1
(circostanza, tra l'altro, non contestata).
Ne consegue che l'importo giacente nel suddetto conto alla data del decesso, pari a €
3.197,11, cadrà in successione legittima.
Con riferimento poi ai buoni postali n. 13134894, n. 13134896 e n. 13134897 cointestati tra la de cuius e , questi contengono la clausola “pari facoltà di Controparte_5
rimborso” che, in caso di morte di uno dei contestatari, legittima il superstite ad ottenere la liquidazione dell'intero importo risultante dal titolo.
A riguardo, non si ritiene provato l'assunto - sostenuto da parte convenuta - secondo cui
“il sig. è l'unico titolare delle somme portate nei buoni fruttiferi postali Controparte_5
perché sono state depositate soltanto da lui, essendo, come detto, il frutto dei risparmi derivanti dal suo
lavoro”. Infatti, in senso opposto depone la circostanza che i BFP di cui si tratta sono stati emessi nella medesima data in cui sono stati estinti altri BFP, di pari importo, questa volta cointestati tra e la sorella (cfr. all.ti 8 e 9). Parte_1
Conseguentemente, va accolta la domanda volta a ricomprendere nell'asse ereditario anche il 50% del valore dei suddetti titoli.
Non si ritiene provato poi l'esborso allegato a titolo di spese funerarie, in mancanza della prova che i versamenti effettuati siano imputabili alla massa quali debiti ereditari.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda, e Controparte_4
(classe 1989), in solido, vanno condannati a corrispondere € 799,28 (€ Controparte_3
8 3.197,11/4) in favore dell'attore e va condannato a corrispondere Controparte_5
€ 1.875,00 (€ 7.500,00/4) oltre interessi in favore dell'attore.
Considerata la soccombenza reciproca, si ritiene vi siano giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice,
dichiara aperta la successione legittima di , nata ad [...] il [...] Persona_1
e deceduta ad Agrigento in data 22.10.2019, limitatamente alla somma giacente nel libretto postale n. 38513657, pari a € 3.197,11, e al 50% del valore dei buoni postali n. 13134894, n.
13134896 e n. 13134897, pari a € 7.500, che dovrà essere devoluta in quote eguali tra i fratelli ai sensi dell'art. 570 c.c.;
per l'effetto, condanna e (classe 1989), in solido, Controparte_4 Controparte_3
a corrispondere € 799,28 in favore dell'attore Parte_1
condanna a corrispondere € 1.875,00, oltre interessi, in favore Controparte_5
dell'attore Parte_1
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
il DI relatore il Presidente
ED Verro AR TO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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