Articolo 9 della Legge 27 febbraio 1958, n. 114
Articolo 8
Versione
25 marzo 1958
Art. 9.
Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, ivi compresi otto milioni per il Museo della Zecca, si fara' fronte con gli stanziamenti dei capitoli numeri 432, 450 e 454 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-1958 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi, integrati, ove occorra, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 643 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, mentre i ricavi relativi alle vendite delle medaglie, distintivi ed altri lavori, di cui al precedente art. 8, affluiranno al bilancio dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 marzo 1958