Decreto decisorio 20 agosto 2021
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2022
Sentenza 31 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 31/01/2022, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00163/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01376/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in opposizione proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonaiuti e AR TA DA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di AR TA DA in Carmiano, via G. Grassi, n.51;
avverso il decreto presidenziale decisorio -OMISSIS-
che ha dichiarato il ricorso estinto per perenzione il giudizio in relazione al ricorso numero di registro generale 1376 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonaiuti e AR TA DA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di AR TA DA in Carmiano, via G. Grassi n. 51;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-, notificato in data 12 settembre 2018, del Ministero della Difesa - Direzione Generale Della Previdenza Militare e Della Leva II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, con il quale “Art. 1 Le infermità 1) - «Malattia del motoneurone in atto a lieve incidenza funzionale strumentalmente accertata» 2) - «Discopatia lombosacrale con ernia discale L4-L5» sofferte dal Sottocapo di 3^ Classe MM -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- sono riconosciute NON dipendenti da causa di servizio. Art. 2 - Le istanze presentate in data 11.10.2002 e 10.12.2002, con le quali l'interessato ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo, sono respinte per i motivi sotto indicati: 1) - «Malattia del motoneurone in atto a lieve incidenza funzionale strumentalmente accertata» per intempestività della domanda di accertamento e per NON dipendenza da causa di servizio; 2) - «Discopatia lombosacrale con ernia discale L4-L5» per NON dipendenza da causa di servizio”;
di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto da quello impugnato e che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente.
Visto il decreto presidenziale decisorio -OMISSIS-;
Visto il ricorso in opposizione a tale decreto, notificato il 12 ottobre 2021 e depositato in giudizio lo stesso giorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 85, commi 4, 5, e 6 e 87, comma 3, cod. proc. amm.
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to M. R. Indennitate;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto notificato il 12 ottobre 2021 e depositato in giudizio lo stesso giorno, il ricorrente -OMISSIS- ha proposto opposizione, ex art. 85 c.p.a., avverso il decreto di perenzione -OMISSIS- (comunicato in pari data), emesso da questa Sezione, relativo al ricorso depositato il 3 dicembre 2018 e rubricato con il n. 1376/2018.
Espone, in particolare:
- che, “con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce iscritto al n. 1376/2018, -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto n-OMISSIS- del Ministero della Difesa reiettivo di istanza di equo indennizzo”;
- che il suddetto “ricorso, firmato digitalmente il 03.12.2018 17:04:31, è stato notificato il 12.11.2018 e depositato dapprima con modalità telematica in data 03.12.2018, comprensivo di attestazione di conformità e di foliario, entrambi firmati digitalmente il 03.12.2018 rispettivamente alle ore 17:05:41 e alle ore 17:06:20, nei quali nella parte relativa agli «Atti» si legge: «- ricorso con procura; - istanza di fissazione udienza»”;
- che “con «Richiesta deposito copie cartacee» del 05.12.2018, trasmessa con PEC del 06.12.2018, il T.A.R. chiedeva «il deposito delle copie cartacee relativamente al deposito telematico effettuato in data 03/12/2018», ai sensi dell’art. 7, comma 4 D.L. 31 agosto 2016, n. 168 secondo cui «A decorrere dal 1° gennaio 2017 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata, anche a mezzo del servizio postale, almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico», senza null’atro osservare e senza formulare alcuna segnalazione”;
- che parte ricorrente “tramite il servizio postale e segnatamente con raccomandata spedita il 07.12.2018 e ricevuta l’11.12.2018, a perfezionamento e completamento del deposito provvedeva al deposito in modalità cartacea del ricorso firmato digitalmente il 03.12.2018 17:04:31 e il 03.12.2018 17:07:42 e di tutti i suoi allegati, nonché dell’istanza di fissazione udienza datata 03.12.2018 e firmata digitalmente il 03.12.2018 4 17:07:03 oltre che dell’attestazione di conformità e del foliario, entrambi firmati digitalmente il 03.12.2018 rispettivamente alle ore 17:05:41 e alle ore 17:06:20, nei quali nella parte relativa «Atti» si legge: «- ricorso con procura; - istanza di fissazione udienza»”;
- che “con comunicazione del 05.12.2018 la segreteria T.A.R. segnalava «che il ricorso deve essere depositato in file nativo digitale», sempre senza null’altro osservare e senza formulare alcuna segnalazione, per cui il ricorrente in data 11.12.2018 depositava il file nativo digitale del ricorso”;
- che “ciò nonostante con decreto decisorio -OMISSIS-depositato il 20.08.2021 comunicato mediante «Avviso di deposito di decreto decisorio» del 20.08.2021, il ricorso n. r.g. 1376/2018, è stato dichiarato perento «Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 3 dicembre 2018; Considerato che nel termine annuale previsto dall’art. 81 cod. proc. amm. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento»”.
Ciò premesso, afferma, quindi, che:
- come emerge dalla copia del fascicolo di ufficio, ha “senza dubbio depositato in formato cartaceo presso la segreteria del Tar adito, in data 11.12.2018, la domanda di fissazione udienza, ben prima della decorrenza del termine annuale previsto 5 dall’art. 71 c.p.a.”;
- “la rilevanza del deposito cartaceo della domanda di fissazione udienza merita la giusta valorizzazione ai fini dell’accoglimento della presente opposizione, costituendo il fascicolo cartaceo, alla luce del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 art. 7 comma 4, parte integrante del fascicolo telematico, anche tenuto conto dell'affidamento ingenerato nella parte ricorrente sulla regolare presentazione dell'istanza, atteso che nessun avviso di errore è pervenuto alla stessa” e che gli atti redatti in forma cartacea e non digitale presenti nel processo sono da considerarsi giuridicamente esistenti ancorché irregolari.
Il Ministero della Difesa non ha depositato memoria per resistere all’opposizione.
All’udienza in Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2022, la causa, su istanza di parte, è stata introitata per la decisione sull’opposizione al decreto di perenzione.
2. L’opposizione al decreto di perenzione di questa Sezione -OMISSIS-, ritualmente proposta dal ricorrente ex art. 85 c.p.a., è fondata e deve essere accolta.
E, invero, osserva il Collegio che l’istanza di fissazione dell’udienza pubblica risulta, in effetti, essere stata depositata, ancorché in forma cartacea e non telematica, dalla parte ricorrente in data 11 dicembre 2018 (quindi, entro il termine di un anno dal deposito del ricorso, ex art. 71, comma 1, c.p.a.).
Come condivisibilmente rilevato (in identica fattispecie) dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1009 del 4 febbraio 2021, tale istanza, benché irregolare, non essendo stata presentata nella forma digitale prescritta dall’art 136 c.p.a. per il compimento degli atti processuali, non poteva considerarsi nulla, in assenza di un’espressa previsione in tal senso , né inesistente o carente dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo tipico, in quanto comunque acquisita presso la Segretaria del Tribunale adito e, in quanto sottoscritta dal difensore, idonea a manifestare la volontà dispositiva di dare impulso al processo pendente.
Né sussistono i presupposti dell’atto abnorme, sia con riguardo alla componente strutturale della fattispecie, non facendosi questione di un atto avulso dall’ordinamento processuale perché portatore di un contenuto totalmente eccentrico e stravagante ovvero emesso del tutto al di fuori dei casi e delle ipotesi consentire; sia in relazione alla componente funzionale, non essendo l’istanza de qua tale da impedire l’epilogo decisorio o idonea a determinare l’inefficienza o l’irragionevole durata del processo (cfr Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7895).
In conclusione, questo T.A.R. non doveva, quindi, dichiarare la perenzione del ricorso come ha fatto con l’opposto decreto presidenziale -OMISSIS-, bensì, rilevata l’irregolare presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza (in formato cartaceo, anziché digitale), avrebbe dovuto assegnare al ricorrente un termine perentorio per la sua regolarizzazione, da eseguire mediante il deposito telematico dell’atto de quo (avvenuto, peraltro, in data 12 ottobre 2021).
3. L’opposizione spiegata da parte ricorrente ex art. 85 c.p.a. avverso il decreto presidenziale decisorio indicato in epigrafe è fondata e deve essere accolta.
Va, quindi, per l’effetto, disposta (anche tenuto conto che in data 12 ottobre 2021 è stata depositata in giudizio nella prescritta forma digitale l’istanza di fissazione dell’udienza di merito ex art 71 c.p.a. firmata anche personalmente dalla parte ricorrente), come da dispositivo, la fissazione dell’udienza pubblica di merito per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l'opposizione ex art. 85 c.p.a. proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, fissa l'udienza pubblica di merito del 27 luglio 2022.
Si comunichi alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.