Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 249/2020
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza cartolare di discussione, il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in iscritta in data 24.1.2020 vertente t r a
(c.f. , con gli avv.ti Salvatore Virgone e Parte_1 C.F._1
Rosalia Bottaro;
ATTRICE
e
1
, (C.F. , (C.F. C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
, (C.F. , , (C.F. C.F._5 CP_5 C.F._6 CP_6
, tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Angelo Piranio C.F._7
OPPOSTO-RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice come da atto di citazione:
“Ritenere e dichiarare illegittimi, siccome collocati arbitrariamente ed in violazione delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 833 e 834 c.c., la canna fumaria, il motore
esterno del climatizzatore, il tubo di scarico e gli altri tubi in plastica, insistenti sull'immobile
di proprietà attorea;
per l'effetto, condannare i sigg. , , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
e , quali proprietari dell'immobile de quo, a rimuovere tutti gli elementi CP_5 CP_6
arbitrariamente collocati sul muro comune ripristinando, dunque, lo status quo ante;
sempre per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali patiti dall'odierna attrice, in misura di € 5.000,00, o nella misura maggiore o
minore che il Giudice riterrà di determinare, anche in via equitativa”.
Per i convenuti, come da memoria n. 1:
“In via preliminare: Ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere;
In via principale: Rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i
motivi esposti;
In via subordinata: Respingere la richiesta risarcitoria a carico delle parti convenute a titolo
di danno patrimoniale e non patrimoniale poiché infondata in fatto e diritto;
- Con vittoria di spese competenze ed onorai del presente giudizio.”
MOTIVAZIONE
L'attrice, proprietaria di un'immobile a Favara, in via Napoli n. 17, ha incardinato il presente giudizio contro i proprietari di un'immobile adiacente lamentando l'esecuzione da
2 parte di quest'ultimi di atti emulativi (ex art. 833 c.c.). Tali atti sarebbero consistiti nell'installazione, in corrispondenza di un muro asseritamente comune, di una canna fumaria, un motore esterno del climatizzatore il cui scarico sarebbe collocato direttamente sul tetto dell'abitazione dell'attrice, nonché di ulteriori tubi in plastica. Ha quindi chiesto l'accertamento del carattere emulativo degli atti descritti, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione degli elementi indicati e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
I convenuti, costituitisi, hanno affermato di aver in gran parte rimosso le opere indicate, sostenendo in ogni caso l'assenza dei presupposti di cui all'art. 833 c.c.
A seguito del cambiamento del Giudice Istruttore e dell'assegnazione del fascicolo allo scrivente, veniva avviato un tentativo di conciliazione, senza successo.
Con ordinanza del 10.5.2024 (che qui si intende richiamata) venivano rigettate le istanze istruttorie e rinviata la causa per discussione e decisione.
La domanda dell'attrice è infondata per i motivi di seguito esposti.
L'azione ex art. 833 c.c. presuppone che gli atti d'emulazione non abbiamo altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. Siffatto scopo malizioso, come chiarito dalla Corte di Cassazione, deve essere esclusivo e l'atto non deve rivestire alcuna utilità
per il proprietario (cfr. ad esempio Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3764 del 08/02/2023, Rv.
666850 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27916 del 31/10/2018, Rv. 651036 - 01). Il fine di ledere un diritto altrui, dunque, assume la veste di una posizione soggettiva dolosa che deve essere necessariamente dimostrata.
Nel caso in esame difettano in radice i presupposti indicati. La stessa prospettazione dell'attrice, infatti, delinea una situazione di litigiosità tra vicini legata al posizionamento,
da parte dei convenuti, di una canna fumaria, di un motore esterno dell'impianto di climatizzazione e di alcuni tubi (idrici o elettrici). È di tutta evidenza che tali componenti rivestono certamente un'utilità per i proprietari convenuti, senza contare che l'eventuale esclusiva finalità di nuocere all'attrice non è stata sorretta da specifiche istanze di prova,
3 con la conseguenza che nemmeno l'elemento soggettivo doloso, che connota l'azione ex art. 833 c.c., risulta provato. Le stesse fotografie allegata dall'attrice restituiscono invero uno stato dei luoghi in cui gli innesti asseritamente emulativi dei convenuti appaiono del tutto funzionali alle esigenze della loro proprietà.
Nel corso del processo, inoltre, i convenuti hanno adottato alcuni cambiamenti al fine di addivenire a una soluzione bonaria della controversia, ad esempio spostando il motore del climatizzatore al fine di evitare lo sgocciolamento sul tetto dell'attrice (che peraltro non ha formulato un'azione di inibitoria di immissioni, in ogni caso non allegate specificamente né tantomeno provate). Tali cambiamenti non sono stati ritenuti soddisfacenti dall'attrice che ha quindi insistito nell'accoglimento della domanda ex art. 833 c.c., infondata.
Conseguenza logica dell'infondatezza della domanda principale è anche il rigetto della connessa domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, peraltro sguarnita di qualsiasi puntuale allegazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo il pertinente scaglione di valore di cui al DM 55/2014, con applicazione dei parametri minimi (stante la non complessità delle questioni trattate) e con aumento del
10% per la presenza di più parti con la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice in quanto infondate;
2) condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.405,80 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 30.5.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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