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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 877 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del24/01/2025 comunicata il 27/02/2025, vertente
TRA
(P.IVA già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
quale Impresa designata nella Regione Sicilia per la gestione del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a
Bologna, in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domiciliata in Messina, in Strada San
Giacomo n. 19, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ragno che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(codice fiscale nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Garibaldi n. 308 C, presso lo studio dell'avv.
Antonino Chiofalo, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE Avverso la sentenza n. 1934/2020 del Tribunale di Messina del 17/12/2020 nel procedimento R.G. 7455/2008.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 3 legge n. 102/2006 depositato il 17/11/2008 il signor CP_1
ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la
[...] Parte_2
nella qualità di impresa designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, esponendo:
- che in data 24/10/2004, alle ore 22:30 circa, mentre all'interno del cortile della palazzina 24 di via Comunale Santo in Messina si trovata alla guida del motociclo
Suzuki targato CJ24159 di sua proprietà, trasportando a bordo la sua convivente
[...]
, nell'affrontare una curva era entrato in collisione con un'autovettura di Per_1 colore rosso che, provenendo dall'opposto senso di marcia, aveva invaso la corsia di pertinenza di esso ricorrente;
- che non era riuscito ad evitare l'impatto;
- che a seguito dell'urto era rovinato sull'asfalto unitamente alla trasportata, riportando gravi lesioni personali;
- che l'autovettura investitrice si era allontanata, senza che egli o altri avesse potuto annotare la targa;
- che era stato quindi soccorso dal personale del 118 e condotto in ospedale, ove gli erano stati riscontrati “trauma cranico encefalico, trauma vertebrale con frattura di D4
e D5, trauma toracico, chiuso con fratture costali, contusioni parenchimali polmonari bilaterali, frattura III superiore dello sterno, frattura scomposta III medio della clavicola e frattura della scapola destra”;
- che era stato sottoposto a intervento chirurgico ed erano residuati gravi postumi permanenti.
Ciò premesso, il signor ha chiesto la condanna della resistente al risarcimento CP_1
di tutti i danni subìti (patrimoniale, danno biologico, morale ecc.).
pag. 2/8 Nella resistenza della sentita la teste , Parte_2 Persona_1
trasportata, e in esito a consulenza medico-legale d'ufficio, il Tribunale adito, con sentenza n. 1934 del 17/12/2020 ha accolto la domanda, condannando la
[...]
già nella qualità a risarcire il della Parte_1 Parte_2 CP_1
somma di Euro 39.403,00, oltre interessi e spese, riconoscendo una invalidità permanente del 10 % e inabilità temporanea totale di giorni 48 e parziale di giorni 190.
Avverso la suddetta sentenza la ha proposto Parte_1
impugnazione; nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo a sua volta appello
[...]
incidentale.
Con sentenza non definitiva del 12/10/2023 la Corte ha rigettato i motivi di appello principale aventi ad oggetto la chiesta incapacità ed inattendibilità della teste Persona_1
ma ha accolto quello afferente la responsabilità del sinistro e quindi, in parziale
[...]
riforma della sentenza appellata, ha dichiarato ai sensi dell'art. 2054, co. 2, cod.civ. la concorrente responsabilità dell'appellante e del conducente Controparte_1 dell'autovettura non indentificata nella causazione del sinistro per cui è causa.
La Corte ha inoltre rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale di che ha lamentato una insufficiente valutazione medico legale del Controparte_1
danno patito e ha disposto con separata ordinanza in ordine alla rinnovazione della
CTU, affidando incarico peritale al Dott. col seguente mandato: Persona_2
“Previa visita del periziando, esame della documentazione ritualmente prodotta in giudizio ed espletamento dei necessari o utili accertamenti diagnostico-strumentali, tenendo conto delle osservazioni mosse dal c.t.p. del alla precedente relazione CP_1
peritale, accertare lo stato di salute del periziando e la sussistenza delle lesioni denunciate e refertate, specificando se siano compatibili con l'evento lesivo descritto e con il riferito uso del casco protettivo;
descrivere e quantificare (ove sussistenti) i postumi permanenti derivati, indicando l'entità della lesione alla integrità psico-fisica ed i baremes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichi il ctu il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di
pag. 3/8 produrre reddito, evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato;
indicare gli eventuali precedenti morbosi o traumatici concorrenti rilevanti ed incidenti sul decorso e sulla evoluzione dei suddetti esiti, precisando la percentuale di danno permanente ascrivibile alla patologia preesistente e la percentuale di danno permanente riferibile alle lesioni derivate dal sinistro denunciato;
indicare altresì se lo stato di salute del danneggiato sia suscettibile, con certezza, probabilità o mera possibilità, di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum;
verificare la congruità delle spese mediche sostenute”.
Il nominato CTU depositava il proprio elaborato peritale e quindi la causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 24/01/2025 comunicata il
27/02/2025, con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Stante il contenuto della sentenza non definitiva di questa Corte del 12/10/2023 si rende necessario procedere all'esame dell'appello incidentale di il quale ha Controparte_1
lamentato la ridotta quantificazione del danno da lui subìto, senza che il Tribunale avesse disposto il rinnovo della CTU, nonostante la gravità e la serietà dei rilievi mossi alla relazione peritale.
La Corte ha quindi disposto rinnovazione della CTU con incarico poi affidato al Dott. Per_2 he ha depositato in atti la propria relazione peritale.
[...]
Esaminata la CTU, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Può quindi procedersi alla quantificazione del danno sulla base della valutazione medico legale di cui alla suddetta perizia che risulta in maniera evidente ben superiore a quanto invece determinato dal consulente nel giudizio di prime cure.
pag. 4/8 Il CTU valuta un danno biologico permanente in misura pari al 22%, oltre ad una invalidità temporanea di 49 giorni al 100%, di 80 giorni al 75%, di 90 giorni al 50% e di 104 giorni al 25%.
Per la valutazione del risarcimento possono utilizzarsi come strumento le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che rappresentano ormai il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e costituiscono una forma di liquidazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le possibili voci o categorie di danno correlate all'evento sinistro: le suddette tabelle possono essere utilizzate nella loro ultima formulazione (anno 2024) per come susseguente alle modifiche effettuate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha aggiornato le stesse, innanzitutto, considerando gli indici ISTAT degli ultimi anni ed introducendo alcune novità ed alcuni cambiamenti lessicali in ordine all'indicazione delle fattispecie di danno anche in accoglimento dei rilievi elaborati dalla giurisprudenza della
Cassazione in relazione all'indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale.
Sulla base delle suddette tabelle ed in ragione dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(30 anni) ne consegue un importo pari ad Euro 125,809,00 per il danno non patrimoniale risarcibile, comprendente il danno biologico e l'invalidità temporanea.
Il CTU ha inoltre calcolato e ritenuto congrue le spese mediche sostenute e comprovate per un importo complessivo di Euro 280,00.
L'appellante incidentale ha chiesto il riconoscimento della personalizzazione nel calcolo del risarcimento e chiede il conseguente adeguamento dell'importo spettante.
Sul punto soccorre l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale il
Giudice può riconoscere un incremento nel risarcimento a titolo di personalizzazione del danno quando si è in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali e tali da rendere il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; osserva la Corte che le allegazioni dell'appellante incidentale, la ricostruzione dell'evento con i gravi danni fisici patiti, la lunga fase di cure e riabilitazione, l'evidente sofferenza fisica e morale patita soprattutto dal e soprattutto alla luce delle valutazioni del CTU per il quale “Si ritiene CP_1
che i descritti postumi incidano in misura sensibile sulla complessiva cenestesi lavorativa del periziato”, portano a ritenere che possa essere riconosciuta una personalizzazione in misura pag. 5/8 pari al venti per cento dell'importo risarcitorio del danno permanente, con esclusione della invalidità temporanea, e quindi un ulteriore importo di Euro 21.021,80.
La complessiva somma che può per quanto sopra determinarsi a titolo risarcitorio omnicomprensivo ammonta ad Euro 147.110,80.
Il suddetto importo va quindi dimezzato stante la riconosciuta concorsualità del CP_1
nell'accadimento del sinistro in misura pari al 50%, determinandosi quindi un importo finale di
Euro 73.555,40
La superiore somma determinata alla data odierna è da intendersi attualizzata e già rivalutata, spettando però gli interessi legali al soddisfo da calcolarsi sulla stessa (con esclusione dell'importo di Euro 280,00 per spesse, da considerarsi debito di valuta) secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".
Nel conteggio conclusivo del maggior dovuto dovrà esse detratto quanto già incassato da in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_1
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza e quanto al giudizio di primo grado vanno poste a carico della
[...]
ed in favore di e rideterminate sulla base del maggior Parte_1 Controparte_1 valore della causa per come oggi scaturito e con la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., ma ridotte a metà stante l'accoglimento della domanda risarcitoria in misura pari al 50% per l'accertata concorsualità, rimanendo immutate nell'importo per come già liquidato dal Giudice di prime cure e con la compensazione della restante metà; con riferimento al presente grado va disposta la condanna di alla rifusione di metà delle spese di Parte_1
lite, stante il parziale accoglimento dell'appello principale, da porsi in favore dell'Erario per l'ammissione dell'appellante incidentale al gratuito patrocinio a spese dello Stato, compensandosi fra le parti la restante metà.
pag. 6/8
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 1934/2020 del Tribunale di Messina del 17/12/2020 nel procedimento R.G.
7455/2008, così provvede:
1) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. quale Impresa designata nella Regione Sicilia per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di Euro 73.555,40, oltre interessi e rivalutazione come in premessa,
[...]
detraendo quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t. quale Parte_1
Impresa designata nella Regione Sicilia per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada al rimborso in favore di di metà delle spese e compensi del giudizio di Controparte_1
primo grado che liquida, già ridotte a metà, in Euro 360,00 per spese ed Euro 7.524,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
compensa fra le parti la restante metà.
3) Condanna in persona del legale rappresentante p.t. quale Parte_1
Impresa designata nella Regione Sicilia per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada al rimborso in favore di di metà delle spese e compensi del giudizio di Controparte_1
secondo grado che liquida, già ridotte a metà, in Euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., ponendone il versamento in favore dell'Erario stante l'ammissione di al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
Controparte_1 compensa fra le parti la restante metà.
4) Pone le spese delle CTU di entrambi i gradi del giudizio a carico della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. quale di Impresa designata nella Regione Sicilia
[...]
per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Messina, camera di consiglio del 09/06/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 7/8 pag. 8/8