Articolo 89 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 88Articolo 90
Versione
15 marzo 1969
Art. 89.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 280 unita'.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969