CASS
Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2024, n. 39261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39261 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GRINER PINTO IL nato a [...] 1'08/01/1982; avverso la ordinanza della Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 13/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39261 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata dalla locale Procura generale, ha revocato nei confronti di PI FI ER il beneficio dell'indulto concessogli con provvedimento in data 11 ottobre 2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nella misura di anni tre di reclusione ed euro 200 di multa sulla pena residua del cumulo del Pubblico ministero presso il Tribunale di Trani del 20 agosto 2025, nonché con provvedimento del Tribunale di Trani del 12 febbraio 2014 sulla pena residua del cumulo emesso dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale il giorno 24 gennaio 2014. La revoca è stata disposta poiché il condannato, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della legge n.241/2006, ha commesso un delitto non colposo per il quale ha riportato una condanna a pena detentiva non inferiore ad anni due di reclusione, inflittagli dalla Corte di appello di Lecce con sentenza pronunciata il 24 settembre 2016. 2. Avverso la predetta ordinanza PI FI ER, per mezzo dell'avv. IO De LI, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 1, comma 3, 1.241/2006 da parte del giudice dell'esecuzione ed osserva che la revoca dell'indulto è stata disposta nonostante la pena inflitta per i quattro reati accertati con la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, sia stata rideterminata a seguito di riconoscimento della continuazione da parte della Corte di appello di Bari con sentenza del 14 settembre 2021 nella misura complessiva di anni otto (poi ridotta a sette) senza specificare l'ammontare di pena per ciascuno dei quattro reati. 2.2. Il ricorrente, in data 10 settembre 2024, ha nominato anche l'avv. Giorgio EL Accorretti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2 2. Come è noto nell'applicazione dell'indulto, ai fini della condizione ostativa costituita dall'art. 1, comma terzo, della legge 31 luglio 2006, n. 241, occorre avere riguardo, in relazione al limite stabilito dalla legge, alle singole pene inflitte per ciascun reato commesso nel quinquennio di riferimento e non al cumulo (materiale o giuridico) delle stesse. (Sez. 1, n. 13400 del 19/02/2013, Rv. 256023 - 01). Orbene, nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione ha proceduto alla revoca dell'indulto senza accertare l'ammontare delle pene inflitte singolarmente per i quattro reati di cui alla sopra indicata sentenza della Corte di appello di Lecce (indicati ai capi nn.119,120,121 e 122 della rubrica); in particolare, per tali reati la pena è stata fissata in complessivi anni sette di reclusione a seguito del riconoscimento della continuazione tra detti reati e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 14 settembre 2021. Pertanto, il provvedimento impugnato ha proceduto alla revoca dell'indulto senza però accertare se la pena - per almeno uno dei quattro reati sopra indicati - fosse pari o superiore ad anni due di reclusione, condizione necessaria per la revoca dell'indulto. 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei principi sopra richiamati in tema di revoca dell'indulto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39261 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata dalla locale Procura generale, ha revocato nei confronti di PI FI ER il beneficio dell'indulto concessogli con provvedimento in data 11 ottobre 2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nella misura di anni tre di reclusione ed euro 200 di multa sulla pena residua del cumulo del Pubblico ministero presso il Tribunale di Trani del 20 agosto 2025, nonché con provvedimento del Tribunale di Trani del 12 febbraio 2014 sulla pena residua del cumulo emesso dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale il giorno 24 gennaio 2014. La revoca è stata disposta poiché il condannato, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della legge n.241/2006, ha commesso un delitto non colposo per il quale ha riportato una condanna a pena detentiva non inferiore ad anni due di reclusione, inflittagli dalla Corte di appello di Lecce con sentenza pronunciata il 24 settembre 2016. 2. Avverso la predetta ordinanza PI FI ER, per mezzo dell'avv. IO De LI, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 1, comma 3, 1.241/2006 da parte del giudice dell'esecuzione ed osserva che la revoca dell'indulto è stata disposta nonostante la pena inflitta per i quattro reati accertati con la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, sia stata rideterminata a seguito di riconoscimento della continuazione da parte della Corte di appello di Bari con sentenza del 14 settembre 2021 nella misura complessiva di anni otto (poi ridotta a sette) senza specificare l'ammontare di pena per ciascuno dei quattro reati. 2.2. Il ricorrente, in data 10 settembre 2024, ha nominato anche l'avv. Giorgio EL Accorretti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2 2. Come è noto nell'applicazione dell'indulto, ai fini della condizione ostativa costituita dall'art. 1, comma terzo, della legge 31 luglio 2006, n. 241, occorre avere riguardo, in relazione al limite stabilito dalla legge, alle singole pene inflitte per ciascun reato commesso nel quinquennio di riferimento e non al cumulo (materiale o giuridico) delle stesse. (Sez. 1, n. 13400 del 19/02/2013, Rv. 256023 - 01). Orbene, nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione ha proceduto alla revoca dell'indulto senza accertare l'ammontare delle pene inflitte singolarmente per i quattro reati di cui alla sopra indicata sentenza della Corte di appello di Lecce (indicati ai capi nn.119,120,121 e 122 della rubrica); in particolare, per tali reati la pena è stata fissata in complessivi anni sette di reclusione a seguito del riconoscimento della continuazione tra detti reati e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 14 settembre 2021. Pertanto, il provvedimento impugnato ha proceduto alla revoca dell'indulto senza però accertare se la pena - per almeno uno dei quattro reati sopra indicati - fosse pari o superiore ad anni due di reclusione, condizione necessaria per la revoca dell'indulto. 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei principi sopra richiamati in tema di revoca dell'indulto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024.