Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1378 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Carbone, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Evelina Rizzo, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 12/05/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25/03/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Guagnano (LE) il 30/08/2001;
- che dalla loro unione sono nati due figli: il 16/01/2003 e il Per_1 Per_2
18/03/2006, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1
1) i figli, ormai entrambi maggiorenni, resteranno a vivere con la madre, nell'abitazione di Salice Salentino via Gennaro Fantastico, n. 6, e potranno raggiungere il padre e restare con lui tutte le volte che lo vorranno avendo la sua più ampia disponibilità ad accoglierli e a sostenerli e consigliarli, insieme con la madre, che si curerà di coinvolgerlo in tutte le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione, eventualmente anche scolastica, le scelte lavorative e alla salute, nelle quali i genitori terranno conto delle capacità, della loro inclinazione naturale, delle aspirazioni ed in ogni caso del raggiungimento da parte di entrambi della maggiore età. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
2) l'abitazione familiare di proprietà esclusiva del IG. arà assegnata alla Parte_2
IG.ra ; la quale la abiterà sino a quando i figli non avranno Parte_1 definitivamente raggiunto un'autonomia economica o avranno cambiato la loro residenza per ragioni di lavoro, di studio o per le altre loro scelte di vita e provvederà a rilasciarla nella piena disponibilità del marito entro sei mesi da quella data;
3) il IG. si sistemerà nell'ampio vano dell'abitazione attualmente Parte_2 destinato a ripostiglio, lavanderia, garage con oneri a suo carico per tutti i lavori che saranno necessari alla separazione di quel vano dal resto dell'abitazione; egli – entro il termine essenziale di trenta giorni dal deposito del ricorso congiunto – procederà in particolare a:
- rendere autonomi ed esclusivi due accessi distinti dall'orto su via A. Luiso alle due unità immobiliari che ne risulteranno;
- spostare la lavatrice in bagno o altro locale in cui non sia concesso l'accesso agli ospiti curando che la stessa possa rifornirsi di acqua ed energia elettrica e procedere allo scarico delle acque utilizzate per i lavaggi;
- adottare le misure necessarie a rendere inaccessibile l'abitazione dalla porta che attualmente comunica con il vano che sarà occupato dal IG. Parte_2
- eventuali oneri per i lavoratori che si renderanno necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione saranno, rispettivamente, a carico della moglie i primi e del marito i secondi;
2 - tutte le attività di cui al presente punto saranno eseguite previo accordo specifico con la moglie sulle modalità di adempimento;
4) i contratti delle utenze e le forniture dell'abitazione resteranno intestati al
IG. con onere di provvedere al pagamento delle relative bollette Parte_2 per entrambi i coniugi al 50%;
5) l'arredamento dell'abitazione rimarrà nella piena disponibilità della IG.ra e dei figli sino al momento di cui al punto 2); Pt_1
6) iI IG. releverà dall'abitazione – entro 10 giorni dal deposito del Parte_2 ricorso congiunto – tutti i suoi effetti personali nonché i beni seguenti: il televisore da 32 pollici ed il mobile da sostegno alla TV;
7) in ogni caso, ove lo ritenga opportuno, la sig.ra ha facoltà di Pt_1 trasferire altrove la propria abitazione e quella dei figli (comunque nel rispetto delle loro volontà), purché ne dia notizia al IG. con Parte_2 congruo preavviso e lo metta in condizione di vedere i figli senza ulteriori costi o pregiudizi;
8) i coniugi provvederanno concordemente ad estinguere il libretto bancario di deposito al risparmio n. N.E. 738819 – 16/550/8130912/50 acceso presso
Banca Popolare Pugliese ed a loro cointestato, prelevando le somme ivi depositate e ripartendole al 50%.
9) le auto Fiat Panda targata EJ503FA attualmente intestata a e Parte_1
Fiat Punto targata DG914ZH attualmente intestata a Parte_2 resteranno di esclusiva proprietà degli attuali intestatari;
10) al tempo in cui la IG.ra rilascerà l'immobile porterà con sé i seguenti Pt_1 beni: tutti i suoi beni ed effetti personali, il suo corredo, i suoi quadri e segnatamente: n. 3 quadri realizzati a ricamo o uncinetto, n. 2 dipinti con soggetto papiro egiziano e mele, il tris delle lampade della camera da letto, la lampada del soggiorno, i suoi libri, le bambole in ceramica, il presepe,
l'albero di Natale con le relative decorazioni e tutto quanto necessario al loro allestimento, i mobili della camera da letto con i beni di pertinenza
(coperte, lenzuola, centrini, ecc..) nonché quelli di cui avrà arricchito l'abitazione in epoca successiva alla separazione, riservando di portare con sé i mobili acquistati dai suoi genitori in vista del matrimonio;
3 11) i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver alcun diritto a richiedere un assegno di mantenimento in loro favore e rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni diritto dedotto e/o deducibile o comunque connesso alla pregressa convivenza coniugale e al vincolo matrimoniale;
12) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
13) entrambi i genitori si prodigheranno perché i figli, compatibilmente con i loro impegni di studio o di lavoro, trascorrano almeno periodicamente qualche giornata con il padre e di tanto in tanto anche le vacanze natalizie, pasquali e una parte di quelle estive;
14) poiché i figli, sebbene maggiorenni, non hanno ancora raggiunto un'autonomia sul piano economico ed anzi risultano impegnati alla ricerca di un'attività lavorativa, i coniugi concordano che il sig. Parte_2 contribuirà al loro mantenimento mediante il versamento mensile nelle mani della moglie della somma di complessivi € 300,00 [da intendersi €
150,00 per ciascun figlio] anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese,
a decorrere dal mese di aprile 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita e si farà carico del 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli secondo il protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie 21 maggio 2018 in uso presso il Tribunale di Lecce;
15) l'Assegno Unico – pur nel suo importo assolutamente modesto – sarà percepito per intero dalla IG.ra ; Pt_1
16) sebbene i figli vivranno con la madre il IG. si farà Controparte_1 carico di sostenerli in tutte le loro necessità organizzative per la partecipazione ad attività sportive, ricreative, di lavoro, di studio, ecc.;
17) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
All'udienza del 12/05/2025, tenutasi dinanzi al GOT delegato, le parti hanno depositato un accordo integrativo, al fine di precisare quanto segue:
4 1) risulta ai coniugi che verosimilmente i due figli, e si Per_2 Per_1 apprestano a sottoscrivere un contratto di lavoro stagionale e a termine presso strutture ricettive turistiche che consentirà loro di godere di retribuzione per qualche mensilità. Si specifica che il sig. durante Parte_2 questo periodo e relativamente all'anno 2025 continuerà a versare regolarmente e senza alcuna sospensione il contributo al mantenimento concordato in sede di ricorso;
le parti tengono altresì a precisare che gli impegni assunti dal IG. Parte_2 in ricorso con riferimento alle modifiche da apportare all'abitazione per consentire di rendere autonome le due porzioni ed il suo trasferimento nel vano indicato non sono ad oggi stati rispettati per difficoltà addebitabili alle maestranze incaricate. Si impegna tuttavia ad adempiere a tutti quegli impegni, senza ulteriori dilazioni, entro il 30 maggio 2025.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_2 Parte_1
Ministero, così provvede:
5 1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in Guagnano (Le), il Parte_1
30/08/2001 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 13, parte
II, serie A, anno 2013), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/06/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
6