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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6437/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) , nata a [...], il [...], cittadina italiana, c.f. Parte_1 [...]
, residente a [...], con l'avv. Valeria Caruso, presso la C.F._1 quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , nato a [...] e Vjeter (Albania) il 3.10.1978, cittadino italiano, c.f. Parte_2 [...]
, residente a [...], con l'avv. Pietro Antonio Traini, presso C.F._2 il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Senago (Mi) trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune anno 2015, n. 18, parte I, in separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale in data 18.9.2024, omologato con provvedimento reso in data
18.9.2024 e depositato in Cancelleria il 17.10.2024
con i seguenti figli: nata il [...] in [...], c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_3 residente a [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.6.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni che seguono (con la precisazione che alcune condizioni sono state attualizzate rispetto al richiamato ricorso): i. Sull'affidamento, collocamento, mantenimento e sui diritti di visita della figlia minore
Pt_3
La figlia minore sarà affidata in via congiunta a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Pt_3
responsabilità genitoriale sulla stessa.
Poiché la casa coniugale di TE (Mi), via Trieste n. 192, rimarrà in uso esclusivo alla IG.ra
– come meglio precisato infra- Aurora sarà ivi collocata e manterrà, pertanto, la Parte_1
residenza a TE (Mi), via Trieste n. 192.
I coniugi concordano che trascorra con la mamma dalla domenica sera alle ore 19.00 – e Pt_3
comunque prima di cena - sino al venerdì sera alle 18.00 – e comunque prima di cena e trascorra invece con il papà i fine settimana dal venerdì sera alle 18.00, sino alla domenica sera alle 19.00.
Con riferimento alle vacanze natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro Pt_3
genitore, i periodi dall'inizio delle vacanze sino al 31 dicembre e quello dal 1° gennaio alla ripresa delle scuole.
Per il 2025, trascorrerà la Vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale con il papà. Pt_3
Le vacanze pasquali saranno divise in due periodi che trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno Pt_3
e con l'altro genitore, di cui il primo avrà inizio il giovedì prima di Pasqua e terminerà la domenica di Pasqua, mentre il secondo avrà inizio il lunedì dell'Angelo e terminerà con la ripresa delle scuole.
Durante le vacanze estive trascorrerà 2 settimane di ferie – anche non consecutive - con Pt_3
ciascuno dei genitori, da concordarsi entro il giorno 30 aprile e comunque non appena le parti avranno cognizione del proprio piano ferie, rilasciato dai rispettivi datori di lavoro.
Il predetto schema organizzativo dei diritti di visita dei genitori potrà essere sempre derogato in presenza di accordo migliorativo tra i IG.ri e ciò nel precipuo interesse di Pt_1 Pt_2 Pt_3
Con riferimento al mantenimento, stante il suesposto regime di collocamento, il IG. si obbliga Pt_2
a versare a titolo di mantenimento ordinario di l'importo di €. 250,00 mensile, da rivalutarsi Pt_3
annualmente secondo gli incidi Istat e da corrispondere a mezzo bonifico bancario/ovvero contanti alla IG.ra entro il giorno 16 di ogni mese. Parte_1
A fronte del quantum concordato, il IG. concorrerà alle spese straordinarie nella misura del Pt_2
75% adottando il protocollo in uso presso il Tribunale di Milano.
Le parti concordano sin da ora che l'importo concordato a titolo di mantenimento ordinario sarà incrementato ad €. 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli incidi Istat, a decorrere dal gennaio 2030 (fatta ovviamente salva la possibilità di chiedere la revisione di dette condizioni qualora si rendesse necessario) mentre rimarrà invariata la misura della partecipazione del 75% alle spese straordinarie.
In ottemperanza a quanto previsto nel protocollo, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo mail o comunque con prova di avvenuta ricezione o anche tramite whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni ed il rimborso dovrà
avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
L'assegno Unico, di circa €. 240,00 verrà incassato e trattenuto interamente dalla IG.ra
[...]
. Pt_1
ii. Sulla casa coniugale
La casa familiare di TE (Mi), via Trieste n. 192 rimarrà nella esclusiva disponibilità della
IG.ra , che la abiterà insieme alla figlia con quanto la arreda e correda. Parte_1 Pt_3
La IG.ra sosterrà in via esclusiva le spese afferenti al mutuo – prassi adottata già Parte_1
dall'aprile 2024 – nonché le spese di gestione ordinarie e straordinarie, oltre alle bollette ed alle utenze.
Il IG. si impegna a spostare la propria residenza attualmente risultante a TE, via Trieste Pt_2
n. 192. In ogni caso, il IG. si obbliga a pagare o a rimborsare pro quota tutte quelle spese Pt_2
correlate in qualsiasi modo alla residenza come, a mero titolo esemplificativo, la TARI.
In relazione al pagamento della TARI del triennio 2021 – 2023, le parti si sono già accordate tra loro.
Per il 2024 – 2025, i conteggi verranno aggiornati e terranno in considerazione, come anticipato,
l'eventuale permanenza della residenza del IG. e della dui lui madre nell'appartamento di Pt_2
esclusiva proprietà della IG.ra . Parte_1
iii. Sul cane
Il cane Belle, intestato alla IG.ra , rimarrà ad abitare con lei e con la piccola Parte_1 Pt_3
nell'abitazione di TE (Mi), via Trieste n. 192.
Le spese per la gestione ordinaria e straordinarie del cane verranno sostenute dalla IG.ra e Pt_1
dal IG. nella misura del 50% ciascuno. Pt_2 Per comodità, chi anticiperà le spese dovrà inviare (a mezzo mail o anche tramite whatsapp) all'altra parte la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni ed il rimborso dovrà
avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. iv. Sul contratto di locazione dell'autorimessa
Attualmente l'autorimessa viene adoperata da entrambi i coniugi, sebbene il contratto di locazione sia intestato esclusivamente alla IG.ra . Il IG. pertanto, si obbliga a rimborsare Parte_1 Pt_2
alla IG.ra , entro il 18 di ogni mese, il 50% del canone di locazione ed ogni ulteriore ed Pt_1
eventuale spesa in qualunque modo connessa alla locazione dell'autorimessa (es. bolli,
registrazione, rinnovi, spese condominiali).
v. Sul finanziamento e sulle autovetture
In relazione al finanziamento di cui al punto 10 delle premesse, le rate dell'importo di €. 500,00
verranno pagate dalla IG.ra il IG. si obbliga a rimborsarle la quota del 50%, pari Pt_1 Pt_2
quindi ad €. 250,00 entro il giorno 18 di ogni mese, a mezzo bonifico ovvero contanti.
Il IG. si obbliga a formalizzare, entro il termine di 90 giorni dalla definizione del Pt_2
procedimento di divorzio, il passaggio di proprietà dell'autovettura Renault Kadjar, tg. FM286XP
e relativa assicurazione in suo favore – o di chi riterrà opportuno – del quale sosterrà interamente i costi e le spese.
In caso di inadempimento, la IG.ra si riterrà libera di porre in vendita la predetta autovettura Pt_1
Renault Kadjar, tg. FM286XP.
*
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Senago (Mi) il 26 settembre 2015 tra la IG.ra e il IG. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senago (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Così deciso in Milano, il
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) , nata a [...], il [...], cittadina italiana, c.f. Parte_1 [...]
, residente a [...], con l'avv. Valeria Caruso, presso la C.F._1 quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , nato a [...] e Vjeter (Albania) il 3.10.1978, cittadino italiano, c.f. Parte_2 [...]
, residente a [...], con l'avv. Pietro Antonio Traini, presso C.F._2 il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Senago (Mi) trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune anno 2015, n. 18, parte I, in separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale in data 18.9.2024, omologato con provvedimento reso in data
18.9.2024 e depositato in Cancelleria il 17.10.2024
con i seguenti figli: nata il [...] in [...], c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_3 residente a [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.6.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni che seguono (con la precisazione che alcune condizioni sono state attualizzate rispetto al richiamato ricorso): i. Sull'affidamento, collocamento, mantenimento e sui diritti di visita della figlia minore
Pt_3
La figlia minore sarà affidata in via congiunta a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Pt_3
responsabilità genitoriale sulla stessa.
Poiché la casa coniugale di TE (Mi), via Trieste n. 192, rimarrà in uso esclusivo alla IG.ra
– come meglio precisato infra- Aurora sarà ivi collocata e manterrà, pertanto, la Parte_1
residenza a TE (Mi), via Trieste n. 192.
I coniugi concordano che trascorra con la mamma dalla domenica sera alle ore 19.00 – e Pt_3
comunque prima di cena - sino al venerdì sera alle 18.00 – e comunque prima di cena e trascorra invece con il papà i fine settimana dal venerdì sera alle 18.00, sino alla domenica sera alle 19.00.
Con riferimento alle vacanze natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro Pt_3
genitore, i periodi dall'inizio delle vacanze sino al 31 dicembre e quello dal 1° gennaio alla ripresa delle scuole.
Per il 2025, trascorrerà la Vigilia di Natale con la mamma e il giorno di Natale con il papà. Pt_3
Le vacanze pasquali saranno divise in due periodi che trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno Pt_3
e con l'altro genitore, di cui il primo avrà inizio il giovedì prima di Pasqua e terminerà la domenica di Pasqua, mentre il secondo avrà inizio il lunedì dell'Angelo e terminerà con la ripresa delle scuole.
Durante le vacanze estive trascorrerà 2 settimane di ferie – anche non consecutive - con Pt_3
ciascuno dei genitori, da concordarsi entro il giorno 30 aprile e comunque non appena le parti avranno cognizione del proprio piano ferie, rilasciato dai rispettivi datori di lavoro.
Il predetto schema organizzativo dei diritti di visita dei genitori potrà essere sempre derogato in presenza di accordo migliorativo tra i IG.ri e ciò nel precipuo interesse di Pt_1 Pt_2 Pt_3
Con riferimento al mantenimento, stante il suesposto regime di collocamento, il IG. si obbliga Pt_2
a versare a titolo di mantenimento ordinario di l'importo di €. 250,00 mensile, da rivalutarsi Pt_3
annualmente secondo gli incidi Istat e da corrispondere a mezzo bonifico bancario/ovvero contanti alla IG.ra entro il giorno 16 di ogni mese. Parte_1
A fronte del quantum concordato, il IG. concorrerà alle spese straordinarie nella misura del Pt_2
75% adottando il protocollo in uso presso il Tribunale di Milano.
Le parti concordano sin da ora che l'importo concordato a titolo di mantenimento ordinario sarà incrementato ad €. 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli incidi Istat, a decorrere dal gennaio 2030 (fatta ovviamente salva la possibilità di chiedere la revisione di dette condizioni qualora si rendesse necessario) mentre rimarrà invariata la misura della partecipazione del 75% alle spese straordinarie.
In ottemperanza a quanto previsto nel protocollo, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo mail o comunque con prova di avvenuta ricezione o anche tramite whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni ed il rimborso dovrà
avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
L'assegno Unico, di circa €. 240,00 verrà incassato e trattenuto interamente dalla IG.ra
[...]
. Pt_1
ii. Sulla casa coniugale
La casa familiare di TE (Mi), via Trieste n. 192 rimarrà nella esclusiva disponibilità della
IG.ra , che la abiterà insieme alla figlia con quanto la arreda e correda. Parte_1 Pt_3
La IG.ra sosterrà in via esclusiva le spese afferenti al mutuo – prassi adottata già Parte_1
dall'aprile 2024 – nonché le spese di gestione ordinarie e straordinarie, oltre alle bollette ed alle utenze.
Il IG. si impegna a spostare la propria residenza attualmente risultante a TE, via Trieste Pt_2
n. 192. In ogni caso, il IG. si obbliga a pagare o a rimborsare pro quota tutte quelle spese Pt_2
correlate in qualsiasi modo alla residenza come, a mero titolo esemplificativo, la TARI.
In relazione al pagamento della TARI del triennio 2021 – 2023, le parti si sono già accordate tra loro.
Per il 2024 – 2025, i conteggi verranno aggiornati e terranno in considerazione, come anticipato,
l'eventuale permanenza della residenza del IG. e della dui lui madre nell'appartamento di Pt_2
esclusiva proprietà della IG.ra . Parte_1
iii. Sul cane
Il cane Belle, intestato alla IG.ra , rimarrà ad abitare con lei e con la piccola Parte_1 Pt_3
nell'abitazione di TE (Mi), via Trieste n. 192.
Le spese per la gestione ordinaria e straordinarie del cane verranno sostenute dalla IG.ra e Pt_1
dal IG. nella misura del 50% ciascuno. Pt_2 Per comodità, chi anticiperà le spese dovrà inviare (a mezzo mail o anche tramite whatsapp) all'altra parte la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni ed il rimborso dovrà
avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. iv. Sul contratto di locazione dell'autorimessa
Attualmente l'autorimessa viene adoperata da entrambi i coniugi, sebbene il contratto di locazione sia intestato esclusivamente alla IG.ra . Il IG. pertanto, si obbliga a rimborsare Parte_1 Pt_2
alla IG.ra , entro il 18 di ogni mese, il 50% del canone di locazione ed ogni ulteriore ed Pt_1
eventuale spesa in qualunque modo connessa alla locazione dell'autorimessa (es. bolli,
registrazione, rinnovi, spese condominiali).
v. Sul finanziamento e sulle autovetture
In relazione al finanziamento di cui al punto 10 delle premesse, le rate dell'importo di €. 500,00
verranno pagate dalla IG.ra il IG. si obbliga a rimborsarle la quota del 50%, pari Pt_1 Pt_2
quindi ad €. 250,00 entro il giorno 18 di ogni mese, a mezzo bonifico ovvero contanti.
Il IG. si obbliga a formalizzare, entro il termine di 90 giorni dalla definizione del Pt_2
procedimento di divorzio, il passaggio di proprietà dell'autovettura Renault Kadjar, tg. FM286XP
e relativa assicurazione in suo favore – o di chi riterrà opportuno – del quale sosterrà interamente i costi e le spese.
In caso di inadempimento, la IG.ra si riterrà libera di porre in vendita la predetta autovettura Pt_1
Renault Kadjar, tg. FM286XP.
*
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Senago (Mi) il 26 settembre 2015 tra la IG.ra e il IG. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senago (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Così deciso in Milano, il
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG