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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 13/01/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 468/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19237/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA0171970.2024 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22469/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso con effetti di reclamo impugnando contro l'AE avverso l'avviso di accertamento prot. n. NA0171970/2024, notificatogli in data
04.06.2024. La contestazione della parte concerne la definizione della denuncia di variazione DO.C.FA per
“variazione della destinazione, da ufficio ad abitazione” protocollo NA0049668 in atti dal 22/02/2023.
Con la predetta variazione il tecnico incaricato dal contribuente proponeva per la u.i.u. su descritta il seguente classamento:
Sez. CHI, Foglio 16, p.lla 590, sub 48, z.c. 11, cat. A/2, cl. 3, 5,5 vani, R.C. € 951,57
In data 16/04/2024 il funzionario dell'ufficio, incaricato del controllo di merito Docfa, variava, ai sensi del D.
M. 701/94, il classamento proposto dalla parte nel seguente modo:
Sez. CHI, Foglio 16, p.lla 590, sub 48, z.c. 11, cat. A/2, cl. 6, 5,5 vani, R.C. € 1.533,88
Di seguito si indicano riassuntivamente i motivi di ricorso interposti da parte ricorrente avverso l'avviso di accertamento NA0171970/2024:
1) l' intervenuta decadenza, per essere stata la rendita determinata dall'Ufficio dopo il termine di dodici mesi dalla proposta, in violazione dell'art. 1, D.M. n. 701/1994;
2) il difetto di motivazione dell'accertamento;
3) l'incongruità del nuovo classamento, anche in riferimento a classamenti diversi riscontrabili nello stesso immobile.
L'Agenzia delle Entrate ribadiva la piena legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il 6 Ottobre 2025 la Corte rinviava la trattazione del processo accogliendo l'istanza di rinvio avanzata dalla
Difesa di Parte ricorrente.
All'odierna udienza, sentite le Parti, la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di decadenza avanzata da parte ricorrente.
Il decreto ministeriale 13.04.1994, all' art. 1, dopo di aver indicato al comma 1, tra l' altro, le modalità di redazione delle dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari e di aver previsto, al comma 2, la facoltà per il dichiarante di proporre categoria, classe e rendita catastale, al comma 3 recita testualmente: “Tale rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l'Ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva…..”.
Nel caso in esame la dichiarazione di variazione è stata presentata dal geometra Nominativo_1, nell'interesse del dr. Ricorrente_1, in data 20.02.2023, prot. n. NA0049668, come attestato dalla stessa Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale – Territorio di Napoli, mentre l' avviso di accertamento l'impugnato risulta notificato in data
04.06.2024, oltre il termine assegnato dal citato art. 1 D.M. n. 701/1994.
Tuttavia, come ribadito dalla Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva, indicato dal citato comma 3 dell'articolo 1 del D.M.
n. 701 del 1994, è meramente ordinatorio;
esso non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza.
Invero, ad esso non è espressamente attribuita natura perentoria né dalla norma primaria, né dalla norma regolamentare, che non prevede una specifica sanzione. Inoltre, un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali sarebbe “assolutamente incompatibile” con la disciplina legislativa della materia (cfr. Cass. ordinanza n. 6218 del 2020).
Anche il motivo sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato non può trovare accoglimento. L'avviso per cui è causa deve ritenersi congruamente motivato. Come osservato pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa da questa Corte – l'obbligo di motivazione, certamente sussistente anche per l'avviso di classamento, deve ritenersi adempiuto con la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale, posto che siffatti dati sono sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi.
La Suprema Corte ha evidenziato che la motivazione può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di dati idonei (specie allorquando il provvedimento costituisca l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è la c.d. DOCFA, che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, dati che nella specie di causa costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento che si è limitato a farne difforme valutazione rispetto alla proposta) a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere il "petitum provvedimentale", sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle Corti di Giustizia tributarie . Ed infatti: "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del DL 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, e del DM 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che Banca_1 il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento
(esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa....". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16824 del 21/07/2006; più di recente, in termini analoghi, Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 5404 del 04/04/2012, Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-02-2014, n. 3392 Cass. civ. Sez.
V, Sent., 09-07-2014, n. 15671 Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-07-2014, n. 15672). Resta naturalmente fermo il principio secondo cui non è sufficiente un atto valido per costituire il diritto dell'amministrazione ma, in caso di impugnazione da parte del contribuente, è necessario un giudizio di merito in cui il giudice valuta gli elementi di prova dedotti da entrambe le parti, nel quadro degli oneri gravanti in proposito sull'Amministrazione, che nel caso di specie è attore in senso sostanziale (vds, ex multis, Cass. Civ. Sez.
V, 6.8.2009, n. 18023).
Non può essere ritenuto dirimente che altri appartamenti nello stesso immobile abbiano classi diverse e più favorevoli, in quanto comunque si riscontra che anche ad altri due appartamenti similari e di fatto ritenuti da questa Corte omologabili a quello per cui è processo è stata assegnata la classe 6.
Invero, l'unità oggetto di contenzioso è ubicata al quinto piano di un fabbricato sito in Indirizzo_1, strada appartenente alla prestigiosa zona di Chiaia, famosa per immobili di pregevole valore, oltre che per la presenza di negozi di prestigio. La classe 6^, per la categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), risulta essere quella ordinaria nella zona in cui l'unità ricade ed anche quella maggiormente presente nello stesso toponimo, come risulta dall'elenco immobili per strada allegato dall'Ufficio. Pertanto la classe attribuita dall'Ufficio è da ritenersi congrua alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, oltre ad essere la classe ordinaria prevalente nella zona di riferimento. Per le suesposte motivazioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno disciplinate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1194,00 a favore di parte resistente, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti. IL GIUDSICE ESTENSORE IL
PRESIDENTE Dr.ssa Nominativo_2 dr. Francesco Abete
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19237/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA0171970.2024 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22469/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso con effetti di reclamo impugnando contro l'AE avverso l'avviso di accertamento prot. n. NA0171970/2024, notificatogli in data
04.06.2024. La contestazione della parte concerne la definizione della denuncia di variazione DO.C.FA per
“variazione della destinazione, da ufficio ad abitazione” protocollo NA0049668 in atti dal 22/02/2023.
Con la predetta variazione il tecnico incaricato dal contribuente proponeva per la u.i.u. su descritta il seguente classamento:
Sez. CHI, Foglio 16, p.lla 590, sub 48, z.c. 11, cat. A/2, cl. 3, 5,5 vani, R.C. € 951,57
In data 16/04/2024 il funzionario dell'ufficio, incaricato del controllo di merito Docfa, variava, ai sensi del D.
M. 701/94, il classamento proposto dalla parte nel seguente modo:
Sez. CHI, Foglio 16, p.lla 590, sub 48, z.c. 11, cat. A/2, cl. 6, 5,5 vani, R.C. € 1.533,88
Di seguito si indicano riassuntivamente i motivi di ricorso interposti da parte ricorrente avverso l'avviso di accertamento NA0171970/2024:
1) l' intervenuta decadenza, per essere stata la rendita determinata dall'Ufficio dopo il termine di dodici mesi dalla proposta, in violazione dell'art. 1, D.M. n. 701/1994;
2) il difetto di motivazione dell'accertamento;
3) l'incongruità del nuovo classamento, anche in riferimento a classamenti diversi riscontrabili nello stesso immobile.
L'Agenzia delle Entrate ribadiva la piena legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il 6 Ottobre 2025 la Corte rinviava la trattazione del processo accogliendo l'istanza di rinvio avanzata dalla
Difesa di Parte ricorrente.
All'odierna udienza, sentite le Parti, la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di decadenza avanzata da parte ricorrente.
Il decreto ministeriale 13.04.1994, all' art. 1, dopo di aver indicato al comma 1, tra l' altro, le modalità di redazione delle dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari e di aver previsto, al comma 2, la facoltà per il dichiarante di proporre categoria, classe e rendita catastale, al comma 3 recita testualmente: “Tale rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l'Ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva…..”.
Nel caso in esame la dichiarazione di variazione è stata presentata dal geometra Nominativo_1, nell'interesse del dr. Ricorrente_1, in data 20.02.2023, prot. n. NA0049668, come attestato dalla stessa Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale – Territorio di Napoli, mentre l' avviso di accertamento l'impugnato risulta notificato in data
04.06.2024, oltre il termine assegnato dal citato art. 1 D.M. n. 701/1994.
Tuttavia, come ribadito dalla Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva, indicato dal citato comma 3 dell'articolo 1 del D.M.
n. 701 del 1994, è meramente ordinatorio;
esso non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza.
Invero, ad esso non è espressamente attribuita natura perentoria né dalla norma primaria, né dalla norma regolamentare, che non prevede una specifica sanzione. Inoltre, un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali sarebbe “assolutamente incompatibile” con la disciplina legislativa della materia (cfr. Cass. ordinanza n. 6218 del 2020).
Anche il motivo sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato non può trovare accoglimento. L'avviso per cui è causa deve ritenersi congruamente motivato. Come osservato pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa da questa Corte – l'obbligo di motivazione, certamente sussistente anche per l'avviso di classamento, deve ritenersi adempiuto con la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale, posto che siffatti dati sono sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi.
La Suprema Corte ha evidenziato che la motivazione può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di dati idonei (specie allorquando il provvedimento costituisca l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è la c.d. DOCFA, che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, dati che nella specie di causa costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento che si è limitato a farne difforme valutazione rispetto alla proposta) a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere il "petitum provvedimentale", sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle Corti di Giustizia tributarie . Ed infatti: "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del DL 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, e del DM 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che Banca_1 il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento
(esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa....". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16824 del 21/07/2006; più di recente, in termini analoghi, Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 5404 del 04/04/2012, Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-02-2014, n. 3392 Cass. civ. Sez.
V, Sent., 09-07-2014, n. 15671 Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-07-2014, n. 15672). Resta naturalmente fermo il principio secondo cui non è sufficiente un atto valido per costituire il diritto dell'amministrazione ma, in caso di impugnazione da parte del contribuente, è necessario un giudizio di merito in cui il giudice valuta gli elementi di prova dedotti da entrambe le parti, nel quadro degli oneri gravanti in proposito sull'Amministrazione, che nel caso di specie è attore in senso sostanziale (vds, ex multis, Cass. Civ. Sez.
V, 6.8.2009, n. 18023).
Non può essere ritenuto dirimente che altri appartamenti nello stesso immobile abbiano classi diverse e più favorevoli, in quanto comunque si riscontra che anche ad altri due appartamenti similari e di fatto ritenuti da questa Corte omologabili a quello per cui è processo è stata assegnata la classe 6.
Invero, l'unità oggetto di contenzioso è ubicata al quinto piano di un fabbricato sito in Indirizzo_1, strada appartenente alla prestigiosa zona di Chiaia, famosa per immobili di pregevole valore, oltre che per la presenza di negozi di prestigio. La classe 6^, per la categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), risulta essere quella ordinaria nella zona in cui l'unità ricade ed anche quella maggiormente presente nello stesso toponimo, come risulta dall'elenco immobili per strada allegato dall'Ufficio. Pertanto la classe attribuita dall'Ufficio è da ritenersi congrua alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, oltre ad essere la classe ordinaria prevalente nella zona di riferimento. Per le suesposte motivazioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno disciplinate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1194,00 a favore di parte resistente, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti. IL GIUDSICE ESTENSORE IL
PRESIDENTE Dr.ssa Nominativo_2 dr. Francesco Abete