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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/09/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2136/2023 promossa da
(CF E PI , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LUIGI CRITELLI;
PARTE APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. SIMONE FORTE;
Controparte_1
PARTE APPELLATA;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 212/2023 del Giudice di Pace di Lecco, pubblicata il
3.07.23, r.g. n. 613/2022
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 19.5.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza appellata n.212/23, emessa dal Giudice di Pace di Lecco in data 3.07.2023, non notificata
-in via principale: rigettare l'originaria opposizione ed ogni domanda svolta dal sig. in Controparte_1 quanto tardiva, inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto
-in via subordinata: per il denegato caso di rigetto dei motivi di appello descritti sub § 1, 2 e 3, riformare parzialmente la sentenza appellata e rideterminare i compensi in favore di parte appellata per il primo grado di giudizio in misura di euro 1.486 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA
-in punto spese e compensi di lite:
-dichiarare tenuto e condannare il sig. alla refusione delle spese e dei compensi di lite Controparte_1 dell'esponente, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA per entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. limitatamente ai compensi di secondo grado
-dichiarare tenuto e condannare l'avv. Simone Forte (c.f. ) al pagamento in C.F._1 favore di della somma di euro 3.397,00, oltre euro 264 per Controparte_2 anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA oltre interessi legali ex art. 1284
4°co. c.c. dal 20.11.2023 (data del pagamento – doc.G) all'effettivo soddisfo a titolo di restituzione delle spese e dei compensi di lite liquidati (e corrisposti) in suo favore, quale difensore antistatario del sig. , dal Giudice di Pace di Lecco con la sentenza appellata Controparte_1
-in via subordinata: per il denegato caso di accoglimento del solo motivo di appello descritto sub § 4, dichiarare tenuto e condannare l'avv. Simone Forte (c.f. ) al pagamento in C.F._1 favore di della somma di euro 1.911 (pari alla differenza tra i Controparte_2 compensi liquidati dal primo Giudice in euro 3.397 oltre accessori di legge ed i compensi liquidabili pari ad euro 1.486 oltre accessori di legge), oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, oltre interessi legali ex art. 1284 4°co. c.c., dal 20.11.2023 (data del pagamento – doc.G) all'effettivo soddisfo a titolo di restituzione dei compensi di lite indebitamente liquidati (e corrisposti) in suo favore, quale difensore antistatario del sig. , dal Giudice di Pace di Lecco con la sentenza Controparte_1 appellata
Torino 1.03.2025 Avv. Luigi Critelli Firmato
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA
- rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto argomentato in narrativa;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.
Milano, 17 febbraio 2025 Avv. Simone Forte
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Controparte_2 sentenza n. 212/2023 del Giudice di Pace, che ha disposto la “nullità dell'intimazione di pagamento
13420219000439448000 e la prescrizione del credito in esso riportato” e la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 3.397,00, oltre euro 264 per anticipazioni oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA con distrazione in favore dell'avv.
Simone Forte.
In particolare, parte appellante ha dedotto l'illegittimità del primo capo della sentenza del Giudice di
Pace, con cui è stata dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento 13420219000439448000 per la totalità del credito indicato pur in assenza di alcuna contestazione con riferimento a due cartelle su quattro. Ha inoltre impugnato il capo relativo all'accertamento della prescrizione per violazione dell'art. 68 D.L. n. 18/20 e dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/15, deducendo al riguardo la mancata applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'applicazione della normativa emergenziale, che ha prorogato i termini di prescrizione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e quindi sino al 31.12.2023. Ha inoltre eccepito la tardività ed inammissibilità della contestazione avversaria avente ad oggetto l'asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 13420150003356936000 e 13420150003357037000 e l'omessa indicazione del calcolo degli interessi, tenuto conto del fatto che le questioni avrebbero dovuto essere trattate ex art. 617 co. 1 c.p.c..
Ha infine chiesto la riforma della sentenza in punto spese di lite.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, insistendo per la Controparte_1 conferma della sentenza appellata con particolare riferimento alla prescrizione quinquennale dei crediti oggetto delle cartelle di pagamenti, sottesi alle intimazioni di pagamento impugnate e chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità della costituzione dell' Controparte_2
per difetto di legittimatio ad processum.
[...]
La causa è stata in decisione senza assunzione di mezzi istruttori.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione formulata da parte appellata di inammissibilità della costituzione dell' per difetto di legittimatio ad processum. Invero al Controparte_2
pagina 3 di 7 riguardo parte appellata ha eccepito che l'Ente si è costituito nel presente giudizio in persona del legale rappresentante giusta procura del Notaio – Roma, procura tuttavia Controparte_3 Persona_1 solo richiamata e non prodotta nell'odierno giudizio. Invero al riguardo, va fatta applicazione del principio formulato dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, la quale ha da tempo affermato che nel caso di omesso deposito della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice è tenuto, in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182
c.p.c., ad invitarla a produrre il documento mancante, e tale invito può e deve esser fatto, in qualsiasi momento anche dal giudice d'appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio (ex multis Cass. n. 7490/95 e n. 10382/98, nonché Cass. n. 13434/02 e n. 9915/06, Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.5.2014, n.
11359). L'eccezione risulta dunque superata dalla produzione in giudizio della procura Notaio
[...]
Rep. 175858 Racc. 11458 del 1.10.2021 (doc. A). Per_1
Ancora preliminarmente, in ordine all'eccezione sollevata da parte appellata circa l'inammissibilità dell'atto di appello proposto, in violazione dell'art. 434 c.c., si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento, avendo, per converso, parte appellante rispettato tutti i requisiti di cui al citato articolo, indicando in modo chiaro e preciso tutti i capi impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuti dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il motivo di appello relativo alla dichiarazione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 13420150003356936000 e n. 13420150003357037000 relative a sanzioni amministrative risulta fondato.
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 698/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, termine che decorre ex novo in caso di atti interruttivi. Nel caso di specie ai fini del calcolo della prescrizione trova applicazione la normativa emergenziale di cui alle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) come più volte modificato, da ultimo, con l'art. 9, D.L. n. 73/2021, che ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il primo comma della disposizione citata richiama l'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 159 secondo cui “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei pagina 4 di 7 soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Il secondo comma della norma richiamata prevede che “ i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Il terzo comma precisa che “l non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_4 pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ricostruita la cornice normativa di riferimento, facendone applicazione nella presente fattispecie, se ne deduce che il termine prescrizionale va così computato: dal 27 luglio 2015 (data della notifica delle cartelle di pagamento n. 13420150003356936000 e n. 13420150003357037000) al 8 marzo 2020, data della sospensione emergenziale del termine di prescrizione, ossia 4 anni 7 mesi 8 giorni;
sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021; il termine è poi ricominciato a decorrere a partire dall' 1 settembre 2021 fino al 17 gennaio 2022, data della notifica dell'intimazione di pagamento, per ulteriori
4 mesi e 16 giorni. La sommatoria dei due periodi risulta essere complessivamente di 4 anni 11 mesi 24 giorni, quindi inferiore a 5 anni. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 cit. il termine di prescrizione non risulta decorso a causa della sospensione dei versamenti che comporta la sospensione del termine di prescrizione. Peraltro ai sensi del co. 2 cit. il termine di prescrizione legato all'attività dell'ente impositore, in caso di sospensione dei versamenti per eventi eccezionali, è prorogato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, pertanto nel caso di specie la notifica dell'intimazione di pagamento avrebbe potuto essere notificata fino al 31.12.2023, sicchè la notifica effettuata in data 17.1.2022 risulta tempestiva.
Il rigetto dell'eccezione di prescrizione impone l'esame nel merito delle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente in primo grado. pagina 5 di 7 Le contestazioni relative alla mancata notifica di due delle quattro cartelle poste a fondamento dell'intimazione di pagamento, ossia delle cartelle n. 13420150003356936000 e n.
13420150003357037000, risulta infondata. Dette cartelle infatti risultano essere state regolarmente notificate a mezzo del servizio postale e ricevute da “Addetto alla casa” (doc. 1 e 2 fascicolo appellante). Come chiarito dalla Suprema Corte, “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr Cass. 1686/23). Né l'art. 26 cit. prevede formalità ulteriori quali l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 60 dpr 600/73, prevista unicamente per l'ipotesi di cui all'art. 140 c.p.c..
L'accertata regolarità della notifica delle predette cartelle di pagamento assorbe ogni ulteriore contestazione nel merito relativa alle cartelle medesime, precludendone l'esame nella presente sede.
Parimenti infondata risulta la contestazione relativa alla mancata indicazione nell'intimazione di pagamento del calcolo degli interessi, dal momento che l'atto impugnato riporta nello specifico i dati contenuti nelle cartelle di pagamento non impugnate e divenute definitive, in tal modo soddisfacendo l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (cfr. Cass. Civ. 27504/24).
L'integrale accoglimento dell'appello comporta la condanna di alle spese legali del Controparte_1 doppio grado di giudizio, liquidate ai sensi del d.m. 147/22 nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della complessiva attività svolta.
Merita accoglimento la domanda consequenziale formulata dall'appellante volta ad ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di spese legali all'avv. Simone Forte quale difensore antistatario di in esecuzione della sentenza appellata. Controparte_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 212/2023 del Giudice di Pace di Lecco emessa in data 3/7/2023, conferma l'intimazione di pagamento n. 13420219000439448000;
- condanna a rifondere a le spese di lite di Controparte_1 Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 1.500 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, ive e cpa come per legge, quanto al secondo grado, in € 2.500 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con distrazione delle spese di lite del solo secondo grado all'avv. Luigi Critelli, dichiaratosi antistatario;
- condanna l'avv. Simone Forte alla restituzione a favore di Controparte_2 di quanto ricevuto quale difensore antistatario in forza della sentenza appellata, pari ad €
3.397,00, oltre € 264 per anticipazioni, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, CPA ed
IVA come per legge, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4°co. c.c. dalla data del pagamento
(20.11.2023) al saldo.
Lecco, 12.9.2025
Il Giudice dr.ssa Marta Paganini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2136/2023 promossa da
(CF E PI , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LUIGI CRITELLI;
PARTE APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. SIMONE FORTE;
Controparte_1
PARTE APPELLATA;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 212/2023 del Giudice di Pace di Lecco, pubblicata il
3.07.23, r.g. n. 613/2022
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 19.5.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza appellata n.212/23, emessa dal Giudice di Pace di Lecco in data 3.07.2023, non notificata
-in via principale: rigettare l'originaria opposizione ed ogni domanda svolta dal sig. in Controparte_1 quanto tardiva, inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto
-in via subordinata: per il denegato caso di rigetto dei motivi di appello descritti sub § 1, 2 e 3, riformare parzialmente la sentenza appellata e rideterminare i compensi in favore di parte appellata per il primo grado di giudizio in misura di euro 1.486 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA
-in punto spese e compensi di lite:
-dichiarare tenuto e condannare il sig. alla refusione delle spese e dei compensi di lite Controparte_1 dell'esponente, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA per entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. limitatamente ai compensi di secondo grado
-dichiarare tenuto e condannare l'avv. Simone Forte (c.f. ) al pagamento in C.F._1 favore di della somma di euro 3.397,00, oltre euro 264 per Controparte_2 anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA oltre interessi legali ex art. 1284
4°co. c.c. dal 20.11.2023 (data del pagamento – doc.G) all'effettivo soddisfo a titolo di restituzione delle spese e dei compensi di lite liquidati (e corrisposti) in suo favore, quale difensore antistatario del sig. , dal Giudice di Pace di Lecco con la sentenza appellata Controparte_1
-in via subordinata: per il denegato caso di accoglimento del solo motivo di appello descritto sub § 4, dichiarare tenuto e condannare l'avv. Simone Forte (c.f. ) al pagamento in C.F._1 favore di della somma di euro 1.911 (pari alla differenza tra i Controparte_2 compensi liquidati dal primo Giudice in euro 3.397 oltre accessori di legge ed i compensi liquidabili pari ad euro 1.486 oltre accessori di legge), oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, oltre interessi legali ex art. 1284 4°co. c.c., dal 20.11.2023 (data del pagamento – doc.G) all'effettivo soddisfo a titolo di restituzione dei compensi di lite indebitamente liquidati (e corrisposti) in suo favore, quale difensore antistatario del sig. , dal Giudice di Pace di Lecco con la sentenza Controparte_1 appellata
Torino 1.03.2025 Avv. Luigi Critelli Firmato
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA
- rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto argomentato in narrativa;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.
Milano, 17 febbraio 2025 Avv. Simone Forte
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Controparte_2 sentenza n. 212/2023 del Giudice di Pace, che ha disposto la “nullità dell'intimazione di pagamento
13420219000439448000 e la prescrizione del credito in esso riportato” e la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 3.397,00, oltre euro 264 per anticipazioni oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA con distrazione in favore dell'avv.
Simone Forte.
In particolare, parte appellante ha dedotto l'illegittimità del primo capo della sentenza del Giudice di
Pace, con cui è stata dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento 13420219000439448000 per la totalità del credito indicato pur in assenza di alcuna contestazione con riferimento a due cartelle su quattro. Ha inoltre impugnato il capo relativo all'accertamento della prescrizione per violazione dell'art. 68 D.L. n. 18/20 e dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/15, deducendo al riguardo la mancata applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'applicazione della normativa emergenziale, che ha prorogato i termini di prescrizione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e quindi sino al 31.12.2023. Ha inoltre eccepito la tardività ed inammissibilità della contestazione avversaria avente ad oggetto l'asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 13420150003356936000 e 13420150003357037000 e l'omessa indicazione del calcolo degli interessi, tenuto conto del fatto che le questioni avrebbero dovuto essere trattate ex art. 617 co. 1 c.p.c..
Ha infine chiesto la riforma della sentenza in punto spese di lite.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, insistendo per la Controparte_1 conferma della sentenza appellata con particolare riferimento alla prescrizione quinquennale dei crediti oggetto delle cartelle di pagamenti, sottesi alle intimazioni di pagamento impugnate e chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità della costituzione dell' Controparte_2
per difetto di legittimatio ad processum.
[...]
La causa è stata in decisione senza assunzione di mezzi istruttori.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione formulata da parte appellata di inammissibilità della costituzione dell' per difetto di legittimatio ad processum. Invero al Controparte_2
pagina 3 di 7 riguardo parte appellata ha eccepito che l'Ente si è costituito nel presente giudizio in persona del legale rappresentante giusta procura del Notaio – Roma, procura tuttavia Controparte_3 Persona_1 solo richiamata e non prodotta nell'odierno giudizio. Invero al riguardo, va fatta applicazione del principio formulato dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, la quale ha da tempo affermato che nel caso di omesso deposito della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice è tenuto, in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182
c.p.c., ad invitarla a produrre il documento mancante, e tale invito può e deve esser fatto, in qualsiasi momento anche dal giudice d'appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio (ex multis Cass. n. 7490/95 e n. 10382/98, nonché Cass. n. 13434/02 e n. 9915/06, Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.5.2014, n.
11359). L'eccezione risulta dunque superata dalla produzione in giudizio della procura Notaio
[...]
Rep. 175858 Racc. 11458 del 1.10.2021 (doc. A). Per_1
Ancora preliminarmente, in ordine all'eccezione sollevata da parte appellata circa l'inammissibilità dell'atto di appello proposto, in violazione dell'art. 434 c.c., si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento, avendo, per converso, parte appellante rispettato tutti i requisiti di cui al citato articolo, indicando in modo chiaro e preciso tutti i capi impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuti dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il motivo di appello relativo alla dichiarazione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 13420150003356936000 e n. 13420150003357037000 relative a sanzioni amministrative risulta fondato.
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 698/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, termine che decorre ex novo in caso di atti interruttivi. Nel caso di specie ai fini del calcolo della prescrizione trova applicazione la normativa emergenziale di cui alle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) come più volte modificato, da ultimo, con l'art. 9, D.L. n. 73/2021, che ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il primo comma della disposizione citata richiama l'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 159 secondo cui “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei pagina 4 di 7 soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Il secondo comma della norma richiamata prevede che “ i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Il terzo comma precisa che “l non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_4 pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ricostruita la cornice normativa di riferimento, facendone applicazione nella presente fattispecie, se ne deduce che il termine prescrizionale va così computato: dal 27 luglio 2015 (data della notifica delle cartelle di pagamento n. 13420150003356936000 e n. 13420150003357037000) al 8 marzo 2020, data della sospensione emergenziale del termine di prescrizione, ossia 4 anni 7 mesi 8 giorni;
sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021; il termine è poi ricominciato a decorrere a partire dall' 1 settembre 2021 fino al 17 gennaio 2022, data della notifica dell'intimazione di pagamento, per ulteriori
4 mesi e 16 giorni. La sommatoria dei due periodi risulta essere complessivamente di 4 anni 11 mesi 24 giorni, quindi inferiore a 5 anni. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 cit. il termine di prescrizione non risulta decorso a causa della sospensione dei versamenti che comporta la sospensione del termine di prescrizione. Peraltro ai sensi del co. 2 cit. il termine di prescrizione legato all'attività dell'ente impositore, in caso di sospensione dei versamenti per eventi eccezionali, è prorogato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, pertanto nel caso di specie la notifica dell'intimazione di pagamento avrebbe potuto essere notificata fino al 31.12.2023, sicchè la notifica effettuata in data 17.1.2022 risulta tempestiva.
Il rigetto dell'eccezione di prescrizione impone l'esame nel merito delle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente in primo grado. pagina 5 di 7 Le contestazioni relative alla mancata notifica di due delle quattro cartelle poste a fondamento dell'intimazione di pagamento, ossia delle cartelle n. 13420150003356936000 e n.
13420150003357037000, risulta infondata. Dette cartelle infatti risultano essere state regolarmente notificate a mezzo del servizio postale e ricevute da “Addetto alla casa” (doc. 1 e 2 fascicolo appellante). Come chiarito dalla Suprema Corte, “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr Cass. 1686/23). Né l'art. 26 cit. prevede formalità ulteriori quali l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 60 dpr 600/73, prevista unicamente per l'ipotesi di cui all'art. 140 c.p.c..
L'accertata regolarità della notifica delle predette cartelle di pagamento assorbe ogni ulteriore contestazione nel merito relativa alle cartelle medesime, precludendone l'esame nella presente sede.
Parimenti infondata risulta la contestazione relativa alla mancata indicazione nell'intimazione di pagamento del calcolo degli interessi, dal momento che l'atto impugnato riporta nello specifico i dati contenuti nelle cartelle di pagamento non impugnate e divenute definitive, in tal modo soddisfacendo l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (cfr. Cass. Civ. 27504/24).
L'integrale accoglimento dell'appello comporta la condanna di alle spese legali del Controparte_1 doppio grado di giudizio, liquidate ai sensi del d.m. 147/22 nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della complessiva attività svolta.
Merita accoglimento la domanda consequenziale formulata dall'appellante volta ad ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di spese legali all'avv. Simone Forte quale difensore antistatario di in esecuzione della sentenza appellata. Controparte_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 212/2023 del Giudice di Pace di Lecco emessa in data 3/7/2023, conferma l'intimazione di pagamento n. 13420219000439448000;
- condanna a rifondere a le spese di lite di Controparte_1 Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 1.500 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, ive e cpa come per legge, quanto al secondo grado, in € 2.500 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con distrazione delle spese di lite del solo secondo grado all'avv. Luigi Critelli, dichiaratosi antistatario;
- condanna l'avv. Simone Forte alla restituzione a favore di Controparte_2 di quanto ricevuto quale difensore antistatario in forza della sentenza appellata, pari ad €
3.397,00, oltre € 264 per anticipazioni, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, CPA ed
IVA come per legge, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4°co. c.c. dalla data del pagamento
(20.11.2023) al saldo.
Lecco, 12.9.2025
Il Giudice dr.ssa Marta Paganini
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