Ordinanza cautelare 24 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 24/06/2022, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2022
N. 00690/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2022, proposto da
LO CC, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza n. 18 del 2.3.2022 del Comune di Porto Cesareo - Settore VII - Urbanistica SUE, recante in oggetto “ Ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.) a carico di RO CO e CC LO ”, nella parte in cui si è ordinato al ricorrente “ in qualità di presunto committente delle opere … di demolire le opere abusive sopra specificate e di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente all’esecuzione delle opere, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente ”, nonché nella parte in cui si è comunicato allo stesso ricorrente che “ in difetto e decorso inutilmente il termine sopra assegnato, senza che sia stata eseguita la demolizione il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3 del Dpr 380/2001 ” e “ verrà comminata una sanzione pecuniaria di importo pari a Euro 20.000 (euroventimila) ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del Dpr n. 380/2001 e ss.mm.ii. ”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti, incluso, ove occorra, il presupposto verbale del Comando di Polizia Municipale prot. 5706 del 1.3.2022, ad oggi sconosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- con ordinanza di demolizione n. 18 del 02.03.2022, il Comune di Porto Cesareo ha ingiunto al sig. CC LO, in qualità di presunto committente delle opere, di provvedere alla demolizione, entro il termine di novanta giorni, delle seguenti opere abusive:
“ 1) fabbricato ad uso residenziale della superficie coperta di mq 88,88 che sviluppa una volumetria pari a mc 293,40, costituito da n. 3 unità abitative con accesso esterno ed indipendente, di cui due destinate ad alloggio con bagno ed una destinata a bilocale composto da cucina e camera da letto con bagno; realizzato con murature e solaio latero cementizio, tramezzature e pareti interne in cartongesso, completato con intonaco interno ed esterno, infissi interni, pavimenti e rivestimenti, provvisto degli impianti elettrico, idrico e fognario;
2) fabbricato ad uso residenziale della superficie coperta di mq 40,04 che sviluppa una volumetria pari a mc 110,11 costituito da n. 2 unità abitative con accesso esterno ed indipendente, destinate entrambe a stanza con bagno; realizzato con murature e copertura con pannelli coibentati, tramezzature e pareti interne in cartongesso, completato con intonaco interno ed esterno, infissi interni, pavimento e rivestimento, provvisto degli impianti elettrico, idrico e fognario;
3) fabbricato ad uso residenziale della superficie coperta di mq 44,76 che sviluppa una volumetria pari a mc 120,85 costituito da n. 2 unità abitative con accesso esterno ed indipendente, destinate entrambe a stanza con bagno; realizzato con murature e copertura con pannelli coibentati, tramezzature e pareti interne in cartongesso, completato con intonaco interno ed esterno, infissi interni, pavimento e rivestimento, provvisto degli impianti elettrico, idrico e fognario.
Le unità abitative relative ai fabbricati 1), 2) e 3) sono prive delle bussole interne e dei sanitari ai bagni. L’area scoperta risulta recintata ed in corso di pavimentazione ”.
Ritenuto che:
- con riferimento al fabbricato di cui al n. 1), il sig. RO CO, in qualità di proprietario delle opere de quibus , in data 13 maggio 2022, ha proceduto ad inoltrare ai competenti uffici comunali un’istanza ex art. 36, DPR n. 380/2001 volta a sanare le modifiche interne dell’immobile e le modifiche di prospetto;
- secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità (avvenuta successivamente all’adozione e notifica della gravata ingiunzione), pur non comportando la radicale e definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione, fa conseguire al provvedimento impugnato uno stato di temporanea quiescenza (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 28 agosto 2019, n. 1443, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 2 ottobre 2018, n. 1382, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 10 luglio 2018, n. 1152), rendendolo, allo stato, ineseguibile;
- non sussiste, dunque, in relazione all’ordinanza di demolizione impugnata, limitatamente al fabbricato di cui al n. 1), alcun pregiudizio attuale, grave e irreparabile;
- con riferimento ai fabbricati di cui ai nn. 2) e 3), il sig. RO CO ha altresì provveduto, con la medesima pratica edilizia, a segnalare che procederà alla demolizione dei compendi immobiliari, prestando in tal modo parziale acquiescenza al provvedimento;
- nulla deve essere statuito per le spese processuali considerata la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce respinge l’istanza cautelare indicata in epigrafe, nei sensi precisati in motivazione.
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO