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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1120/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. IA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 1120/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Giovanni RUBERTO e Maria Giovanna CONTI, come da procura allegata alla memoria di costituzione
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_2
ROSSI, come da memoria di costituzione a seguito della chiamata di terzo
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Per Nella denegata ipotesi di condanna della Società Parte_1 condannarsi la Società in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p-t, a tenere indenne, garantire e manlevare la Società Parte_1
in persona del legale rappresentante p-t, in relazione a tutte le spese (legali e
[...] tecniche) e somme, che, a qualsivoglia titolo, questa sarà tenuta a pagare a parte ricorrente, per i motivi di cui in atti.
Per rigetto della domanda proposta da Controparte_1 Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 In fatto e in diritto.
La domanda di manleva svolta da nei confronti di Parte_1 [...] on è fondata, per i motivi di seguito esposti. CP_1
1. Con il ricorso introduttivo del procedimento n. 1336/2022 RG il GN Pt_2 conveniva in giudizio al fine di ottenerne la condanna al Parte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in particolare del danno biologico differenziale, derivanti dalla malattia professionale – già riconosciuta dall' – patita CP_2 in conseguenza delle mansioni di operatore di esercizio svolte sin dall'assunzione dalla allora “poi trasfusa nella , che gestisce il Controparte_1 Parte_1 servizio pubblico urbano di trasporto nella città e nella provincia di Padova, sul presupposto della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c.
2. Si costituiva la convenuta contestando, sulla base delle Parte_1 stesse prospettazioni del ricorrente, qualsiasi inadempimento, per essere stato il lavoratore assegnato a mansioni e turni compatibili con la tutela della salute, oltre che sottoposto ai periodici accertamenti sanitari, per avere utilizzato autobus omologati secondo la normativa vigente, idonei, sottoposti a manutenzione costante, non essendo stato sottoposto a livelli di vibrazioni ultra soglia, essendo essa rimasta estranea all'accertamento della malattia professionale da parte dell' . CP_2
eccepiva, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva in Parte_1 ordine alla pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente, essendo la patologia lamentata integralmente ascrivibile all'attività di conducente di linea presso il precedente datore di lavoro, ACAP prima e poi, sì da chiedere la chiamata in causa di detta Controparte_1 società, nei confronti della quale ha svolto in via riconvenzionale subordinata azione di regresso e/o manleva. La convenuta sosteneva comunque nel merito la mancanza di prova di responsabilità per i danni lamentati dal ricorrente, essendo ad essa non opponibili la
CTU svolta tra altri soggetti, l'indagine eseguita dall'Istituto di Medicina del Lavoro di
Padova avente ad oggetto la gestione del precedente datore di lavoro e l'accertamento effettuato dall' ; concludeva perciò concluso per il rigetto delle domande del ricorso. CP_2
3. Solo tardivamente costituiva la terza chiamata chiedendo il rigetto Controparte_1 di ogni domanda svolta dal ricorrente, come anche della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nei suoi confronti.
pagina 2 di 10 4. Tentata, senza esito positivo, la conciliazione delle parti, la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale e con una CTU medico legale.
5. La controversia tra il ricorrente e la convenuta veniva Parte_1 quindi decisa con la sentenza n. 478/2025 con la quale, in accoglimento della domanda del GN , “accertata la responsabilità della parte convenuta per la Pt_2 Parte_1 malattia professionale sofferta dal ricorrente” la medesima veniva Parte_1 condannata “ a risarcire al ricorrente i danni subiti, quantificati a titolo di Parte_3 danno non patrimoniale in € 6.916,52 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata e via via rivalutata ed € 610,00 per danno patrimoniale, oltre interessi dal pagamento al saldo”, oltre che alla refusione delle spese del giudizio.
6. Ciò veniva deciso dopo essere stata disposta, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., la separazione della causa in relazione alla domanda di manleva svolta dalla convenuta Parte_1 nei confronti della terza chiamata
[...] Controparte_1
7. Da tale separazione è dunque derivata l'instaurazione del presente distinto procedimento, che viene deciso sulla base dei documenti prodotti.
8. avendo dato spontaneo adempimento alla suddetta Parte_1 sentenza pagando quanto stabilito a favore del GN , ritenuta Pt_2 CP_1
, unica responsabile del danno patito dal lavoratore, agisce in regresso e/ o manleva
[...]
Cont nei confronti di
Il presente giudizio ha dunque ad oggetto la domanda di manleva di
[...] ei confronti di er essere tenuta indenne di quanto Parte_1 Controparte_1
è stata condannata a pagare al GN in ragione delle statuizioni della sentenza n. Pt_2
478/25.
8. 1. Il GN , a fondamento della domanda di condanna della convenuta Parte_3 presso la quale prestava attività lavorativa in qualità di operaio Parte_1 con mansioni di operatore di esercizio, aveva allegato di essere stato assunto in data
24.2.1987 dalla allora poi trasfusa nella la Controparte_1 Parte_1 quale ad oggi gestisce il servizio pubblico urbano di trasporto nella città di Padova e nella provincia di Padova;
di aver svolto e di svolgere, seppur oggi con limitazioni, le mansioni di autista per il trasporto di persone, alla conduzione dei mezzi specificamente e documentalmente indicati;
di aver sviluppato una patologia al rachide lombare, la pagina 3 di 10 “spondilodiscopatia lombare”, imputabile alla società datrice di lavoro, a causa dell'utilizzo continuo e prolungato di tali autoveicoli, obsoleti e non dotati delle caratteristiche di ergonomia e sicurezza atte a preservare la salute dei conducenti, come comprovato da una perizia svolta in analogo procedimento promosso nel 1993 e da una indagine ambientale da parte dell'Istituto di Medicina del Lavoro, Servizio ed Igiene
Industriale al fine di valutare il rischio di vibrazione a cui i lavoratori erano esposti, prova della eziologia sofferta con la continua esposizione alle vibrazioni e sollecitazioni ai sedili dei mezzi, non adeguatamente ammortizzati, superiori ai limiti consentiti. Il GN Pt_2 aveva dunque sostenuto la responsabilità del datore di lavoro Parte_1 per la malattia professionale sofferta, in violazione degli obblighi di protezione della salute e sicurezza, ex art. 2087 c.c., d. lgs. 626/1994 e quindi del TU sulla sicurezza, d. lgs. 81/2008.
8.2. Con la sentenza n. 478/25, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla convenuta secondo la quale, in base alla stessa Parte_1 prospettazione del ricorrente GN , assunto in data 24.2.1987 da ACAP, la Pt_2 responsabilità per la patologia lamentata sarebbe imputabile ad Controparte_1 precedente datore di lavoro - questo giudice ha ritenuto che legittimante il GN , Pt_2 sul presupposto della continuazione del rapporto di lavoro da a Controparte_1
, aveva convenuto in giudizio la sola , impresa cessionaria e Parte_1 Parte_1 attuale datore di lavoro – chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la malattia professionale sofferta - invocando implicitamente la previsione della responsabilità solidale tra cedente e cessionario stabilita per l'ipotesi del trasferimento d'azienda dall'art. 2112 c.c.
8.3. Invero, in ragione della responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati dal lavoratore anteriormente alla cessione dell'azienda era indifferente per il lavoratore, in relazione alla domanda di risarcimento del danno svolta, chi fosse, tra cedente e cessionario, l'effettivo responsabile della malattia professionale patita, potendo perciò legittimamente rivolgersi unicamente all'attuale datore di lavoro.
Quale che sia, infatti, la regolamentazione interna che le due società hanno previsto per distribuire il rischio economico dell'operazione, “le conseguenze ex lege di cui all'art.
2112 c.c. restano ferme per il lavoratore” (Cass. civile sez. lav. 09.07.2025, n. 18805).
pagina 4 di 10 8.4. Il secondo comma dell'articolo 2112 cc. (come modificato dall'art. 47 della L.
428/1990) stabilisce che il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
La responsabilità solidale del cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda presuppone la vigenza del rapporto di lavoro e non è quindi riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento medesimo o non ancora costituitasi a tale momento, salva in ogni caso la generale responsabilità dell'acquirente ex articolo 2560 c.c. per i debiti dell'azienda ceduta che risultino dei libri contabili obbligatori.
In base alla previsione della responsabilità solidale dell'art. 2112 c.c. la responsabilità solidale tra cedente e cessionario non è più ristretta ai diritti conosciuti o conoscibili da parte di quest'ultimo, ma all'intera posizione giuridica del dipendente.
8.5. Tuttavia, in generale, la posizione di coobbligati solidali del cedente e cessionario per i crediti dei lavoratori non interferisce, nei rapporti interni tra costoro, sulla diversa ripartizione del rischio che essi abbiano operato all'atto del trasferimento, ripartizione non opponibile ai lavoratori ma perfettamente efficace nei rapporti tra i due imprenditori.
La previsione normativa determina non una successione del cessionario nel debito, ma l'aggiunta di un nuovo debitore a garanzia di un'obbligazione che rimane del cedente, con conseguente applicazione delle norme del codice civile in materia di obbligazioni solidali di cui agli articoli 1298, 1299 e 2055 c.c.
In assenza di una diversa regolamentazione pattizia, ai fini dei rapporti interni tra i co- debitori il debito resta vincolato al debitore originario: il cedente dell'azienda resta pertanto il debitore principale ed il cessionario, in caso abbia pagato i debiti del cedente, può rivolgersi in via di regresso contro il cedente mentre il cedente non potrà rivalersi nei confronti del cessionario che abbia pagato per primo.
9. Tornando al caso di specie, il presupposto della domanda di manleva di Parte_1
è che la responsabilità per la malattia sofferta dal GN sia
[...] Pt_2 esclusivamente imputabile al precedente datore di lavoro, come sostenuto anche nel ricorso del lavoratore, secondo il quale la patologia sofferta è derivata dall'utilizzo di mezzi vetusti e non da quelli utilizzati da . Parte_1
pagina 5 di 10 9.1. In effetti, come accertato con la sentenza n. 872/25, può ritenersi provato che la patologia professionale subita dal GN sia derivata dall'attività lavorativa dallo Pt_2 stesso svolta fino al 2015, quando era alle dipendenze di per aver Controparte_1 condotto “dall'assunzione nel 1987 quantomeno sino al 2015, ma anche in parte negli anni successivi… autobus obsoleti e inadeguati, che lo hanno esposto a vibrazioni e sollecitazioni superiori ai limiti di sicurezza previsti, causa dell'accertata malattia professionale”. Nella stessa relazione del CTU, richiamata in motivazione, il perito ha dato atto che “la Compagnia si è premunita di adeguare il parco mezzi adeguando gli stessi alle innovazioni tecnologiche a partire dal 2015, tuttavia si ribadisce che la patologia, evidenziata nel corso del 2018 – 2019, è stata indotta a seguito di utilizzo di mezzi presenti prima di tale data”.
9.2. Pertanto, in assenza di una diversa regolamentazione contrattuale tra la cedente e la cessionaria, avendo il lavoratore ottenuto, in ragione della responsabilità solidale prevista dall'art. 2112 c.c., il risarcimento del danno da cessionaria del Parte_1 ramo d'azienda, potrebbe legittimamente pretendere di Parte_1 essere tenuta indenne da in quanto responsabile della malattia patita Controparte_1 dal GN . Pt_2
9.2. ha inoltre invocato quanto previsto dall'art. 5 dell'accordo societario del Parte_1
20.1.2015, secondo cui oltre ad aver garantito “di non aver violato, in Controparte_1 relazione al Ramo di Azienda, alcuna disposizione di legge, regolamento o autorità amministrativa in materia ambientale e/o di igiene o sicurezza sul lavoro” si è impegnata a “risarcire, indennizzare, rimborsare e manlevare integralmente la Società per ogni danno, perdita, elemento negativo di qualsiasi tipo, natura e ammontare, ivi comprese le spese legali, subito dalla costituenda Società, che derivi dalla inesattezza, non veridicità
e/o violazione di qualunque dichiarazione, garanzia e impegno prestati e assunti in forza del presente articolo” nonché a “manlevare e tenere integralmente indenne la Società da ogni danno, perdita, elemento negativo di qualsiasi tipo, natura e ammontare, ivi comprese le spese legali, concernenti il Ramo di Azienda conferito se ed in quanto originati da fatti, atti e/o circostanze verificatesi prima del conferimento, a non evidenziati nella situazione patrimoniale di cui alla lettera g) delle premesse”.
pagina 6 di 10 9.4. Di contro – già con la tardiva costituzione a seguito della Controparte_1 chiamata di terzo da parte di nel giudizio introdotto dal lavoratore – per Parte_1 quanto qui rileva, pur riconoscendo l'operatività della regola generale prevista dall'art. 2112 c.c. in materia di prosecuzione dei rapporti di lavoro nelle ipotesi di trasferimento di azienda, ha invocato quanto previsto dallo stesso accordo del 20 gennaio 2015 allegato ed invocato da (doc. 2), in particolare quanto previsto dall'art. 5, commi 3, 4 e Parte_1
5, vale a dire la previsione del limite del superamento della franchigia di € 50.000,00 per il diritto della cedente alla manleva. ha dunque sostenuto che, quand'anche si ritenesse che l'insorgere della Controparte_1 malattia professionale, di cui il lavoratore sig. risulta affetto, fosse ad essa Parte_3 imputabile, nulla risulta dovuto a in ragione dell'ammontare Parte_1 complessivo del danno patito da quest'ultima, inferiore alla soglia della franchigia contrattuale.
9.5. All'udienza di discussione dopo aver fondato il diritto Parte_1 di regresso (anche) sull'accordo societario concluso tra e Controparte_1
ha sostenuto la propria estraneità e, dunque, l'inefficacia nei Controparte_3 suoi confronti, sul principio (ex art 1372 c.c.) che il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge.
9.6. In senso contrario, va innanzitutto considerato che la stessa Parte_1 con la memoria di costituzione nel giudizio introdotto dal GN aveva
[...] Pt_2 sostenuto che “In esecuzione di un accordo tra le Società e Controparte_4 [...]
, in data 20.1.2015 veniva costituita la deducente , nella CP_1 Parte_1 quale e rispettivamente con decorrenza Controparte_4 Controparte_1 dall'1.4.2015 e dal 1.5.2015, conferivano i rispettivi rami d'azienda inerenti il servizio di trasporto pubblico nella Provincia di Padova, individuando anche i rapporti di lavoro che sarebbero stati conferiti, tra i quali quello dell'odierno ricorrente”.
In tal modo, pertanto, la medesima riconosceva la Parte_1 vincolatività nei suoi confronti del suddetto accordo.
9.7. In effetti, con l' accordo societario del 20.1.2015 le parti stipulanti Controparte_3
e prevedendo, in generale, all'art. 2 di assumere “tutti gli
[...] Controparte_1 pegni previsti nel presente accordo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice
pagina 7 di 10 civile” (che disciplina il contratto a favore di terzi), all'articolo 4 (costituzione della
Società e conferimento dei rami di azienda) hanno stabilito l'impegno “a costituire, non oltre il termine di 10 giorni, una società per azioni denominata , Parte_1 attraverso il conferimento in danaro con capitale sociale minimo pari ad euro 50.000,00 Cont (… ) nella quale e deterranno rispettivamente il 55% ed il 45% del capitale Parte_1 sociale, con la previsione del subentro della costituenda società – all'esito del conferimento di rispettivi rami d'azienda – nella gestione dei servizi di trasporto pubblico”.
Alla costituita è stato dunque conferito il ramo d'azienda del Parte_1 servizio del servizio trasporto pubblico, con i relativi rapporti di lavoro, crediti e debiti.
Con lo stesso accordo all'art. 5 (dichiarazioni e garanzie), per quanto qui rileva, è stato previsto, al comma 3, “ciascuna parte si obbliga a risarcire, indennizzare, rimborsare e manlevare integralmente la Società per ogni danno, perdita, elemento negativo di qualsiasi tipo, natura ed ammontare, ivi comprese le spese legali, subito dalla costituenda
Società, che derivi dalla inesattezza, non veridicità e/o violazione di qualunque dichiarazione, garanzia e impegno prestati e assunti in forza del presente articolo”; al comma 4: “ad integrazione delle dichiarazioni delle dichiarazioni e garanzie sopra specificate, ciascuna parte si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne la
Società da ogni danno, perdita, elemento negativo di qualsiasi tipo, natura e ammontare, ivi comprese le spese legali, concernenti il Ramo di Azienda conferito se ed in quanto conferiti da fatti, atti e/ circostanze verificatesi prima del conferimento, ma non evidenziati nella situazione di cui alla lettera g delle premesse”; al comma 5 “ l'obbligo di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo è comunque sottoposto ad una franchigia di euro 50.000,00 da computarsi sul valore complessivo – e non per singolo evento – della richieste avanzate nei confronti di ciascuna parte”.
9.8. Pertanto, se ha assunto l'obbligo di manlevare e tenere indenne la CP_5 costituenda cui è stato conferito il ramo d'azienda del trasporto Parte_1 pubblico locale, tale obbligo – anche qualificabile a favore del terzo – è stato sottoposto ad una franchigia.
Le parti hanno in tal modo previsto a favore di (cessionaria del Parte_1 ramo d'azienda) l'operatività della manleva a carico della cedente – in Controparte_1
pagina 8 di 10 quanto responsabile dei “fatti, atti e circostanze verificatesi prima del conferimento”, purché sia superata la franchigia di euro 50.000,00 da computarsi sul valore complessivo.
L'obbligo di manleva è dunque previsto quando sia superata la franchigia.
9.9. ha sostenuto che sia decaduta Parte_1 Controparte_1 dall'eccezione relativa all'operatività della franchigia e dalla relativa prova, non essendosi costituita nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c.
E' pacifica la tardiva costituzione, nell'originario giudizio instaurato dal GN
, di a seguito della chiamata in causa di;
Pt_4 Controparte_1 Parte_1
Cont soltanto nelle note ha eccepito l'operatività della franchigia.
9.10. Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che “la franchigia è una clausola delimitativa del contenuto della garanzia di talché la relativa eccezione, al pari di ogni eccezione attinente ai limiti della garanzia, non vale come eccezione propria, ma come mera argomentazione difensiva” (Cass. 12.62019, n. 21283 e 22.11.2019 n. 30524).
Essendo, pertanto, configurabile come mera difesa non soggiace alle decadenze derivanti, ex art. 416 c.p.c., dalla costituzione tardiva.
Il superamento della franchigia è fatto costitutivo della domanda di manleva, nel senso che l'obbligo di manleva sorge solo in quanto sia allegato e provato – da chi agisce in manleva
– il superamento della franchigia.
9.11. Tornando al caso di specie, le parti hanno stabilito che soltanto nel caso sia superato
– per i fatti accaduti prima della cessione ed imputabili alla cedente - il danno
(complessivo) di 50.000,00, può agire in regresso nei Parte_1 confronti della di Controparte_1
Al di sotto di tale somma, pertanto, le parti hanno convenuto di escludere l'operatività della manleva e dell'obbligo di rifondere il danno patito in ragione di un fatto imputabile all'altra parte.
Essendo il superamento della franchigia un presupposto della domanda spettava perciò alla parte garantita la relativa allegazione e prova, prova che tuttavia non è stata fornita da
– Parte_1
In ragione di ciò non pertinente appare il richiamo – svolto da nelle note Parte_1 autorizzate – all'art. 115 c.p.c. e l'affermazione secondo cui non ha CP_1 contestato ex art. 115 c.p.c. il mancato superamento della franchigia”.
pagina 9 di 10 10. In conclusione, non ha assolto agli oneri di allegazione e Parte_1 prova, posti a suo carico, sicché per quanto possa anche ritenersi che la malattia professionale sia derivata dall'inadempimento datoriale precedente al trasferimento del ramo d'azienda avvenuto nel 2015 – e, dunque, l'insorgere della malattia in danno al lavoratore sia imputabile ad – in virtù delle previsioni dell'accordo Controparte_1 societario non ha diritto ad essere manlevata. Parte_1
La domanda di manleva va perciò rigettata.
11. La particolarità e complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQ.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta la domanda di ei confronti di Parte_5 CP_1
[...] compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 21 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
IA RI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. IA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 1120/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Giovanni RUBERTO e Maria Giovanna CONTI, come da procura allegata alla memoria di costituzione
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_2
ROSSI, come da memoria di costituzione a seguito della chiamata di terzo
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Per Nella denegata ipotesi di condanna della Società Parte_1 condannarsi la Società in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p-t, a tenere indenne, garantire e manlevare la Società Parte_1
in persona del legale rappresentante p-t, in relazione a tutte le spese (legali e
[...] tecniche) e somme, che, a qualsivoglia titolo, questa sarà tenuta a pagare a parte ricorrente, per i motivi di cui in atti.
Per rigetto della domanda proposta da Controparte_1 Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 In fatto e in diritto.
La domanda di manleva svolta da nei confronti di Parte_1 [...] on è fondata, per i motivi di seguito esposti. CP_1
1. Con il ricorso introduttivo del procedimento n. 1336/2022 RG il GN Pt_2 conveniva in giudizio al fine di ottenerne la condanna al Parte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in particolare del danno biologico differenziale, derivanti dalla malattia professionale – già riconosciuta dall' – patita CP_2 in conseguenza delle mansioni di operatore di esercizio svolte sin dall'assunzione dalla allora “poi trasfusa nella , che gestisce il Controparte_1 Parte_1 servizio pubblico urbano di trasporto nella città e nella provincia di Padova, sul presupposto della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c.
2. Si costituiva la convenuta contestando, sulla base delle Parte_1 stesse prospettazioni del ricorrente, qualsiasi inadempimento, per essere stato il lavoratore assegnato a mansioni e turni compatibili con la tutela della salute, oltre che sottoposto ai periodici accertamenti sanitari, per avere utilizzato autobus omologati secondo la normativa vigente, idonei, sottoposti a manutenzione costante, non essendo stato sottoposto a livelli di vibrazioni ultra soglia, essendo essa rimasta estranea all'accertamento della malattia professionale da parte dell' . CP_2
eccepiva, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva in Parte_1 ordine alla pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente, essendo la patologia lamentata integralmente ascrivibile all'attività di conducente di linea presso il precedente datore di lavoro, ACAP prima e poi, sì da chiedere la chiamata in causa di detta Controparte_1 società, nei confronti della quale ha svolto in via riconvenzionale subordinata azione di regresso e/o manleva. La convenuta sosteneva comunque nel merito la mancanza di prova di responsabilità per i danni lamentati dal ricorrente, essendo ad essa non opponibili la
CTU svolta tra altri soggetti, l'indagine eseguita dall'Istituto di Medicina del Lavoro di
Padova avente ad oggetto la gestione del precedente datore di lavoro e l'accertamento effettuato dall' ; concludeva perciò concluso per il rigetto delle domande del ricorso. CP_2
3. Solo tardivamente costituiva la terza chiamata chiedendo il rigetto Controparte_1 di ogni domanda svolta dal ricorrente, come anche della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nei suoi confronti.
pagina 2 di 10 4. Tentata, senza esito positivo, la conciliazione delle parti, la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale e con una CTU medico legale.
5. La controversia tra il ricorrente e la convenuta veniva Parte_1 quindi decisa con la sentenza n. 478/2025 con la quale, in accoglimento della domanda del GN , “accertata la responsabilità della parte convenuta per la Pt_2 Parte_1 malattia professionale sofferta dal ricorrente” la medesima veniva Parte_1 condannata “ a risarcire al ricorrente i danni subiti, quantificati a titolo di Parte_3 danno non patrimoniale in € 6.916,52 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata e via via rivalutata ed € 610,00 per danno patrimoniale, oltre interessi dal pagamento al saldo”, oltre che alla refusione delle spese del giudizio.
6. Ciò veniva deciso dopo essere stata disposta, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., la separazione della causa in relazione alla domanda di manleva svolta dalla convenuta Parte_1 nei confronti della terza chiamata
[...] Controparte_1
7. Da tale separazione è dunque derivata l'instaurazione del presente distinto procedimento, che viene deciso sulla base dei documenti prodotti.
8. avendo dato spontaneo adempimento alla suddetta Parte_1 sentenza pagando quanto stabilito a favore del GN , ritenuta Pt_2 CP_1
, unica responsabile del danno patito dal lavoratore, agisce in regresso e/ o manleva
[...]
Cont nei confronti di
Il presente giudizio ha dunque ad oggetto la domanda di manleva di
[...] ei confronti di er essere tenuta indenne di quanto Parte_1 Controparte_1
è stata condannata a pagare al GN in ragione delle statuizioni della sentenza n. Pt_2
478/25.
8. 1. Il GN , a fondamento della domanda di condanna della convenuta Parte_3 presso la quale prestava attività lavorativa in qualità di operaio Parte_1 con mansioni di operatore di esercizio, aveva allegato di essere stato assunto in data
24.2.1987 dalla allora poi trasfusa nella la Controparte_1 Parte_1 quale ad oggi gestisce il servizio pubblico urbano di trasporto nella città di Padova e nella provincia di Padova;
di aver svolto e di svolgere, seppur oggi con limitazioni, le mansioni di autista per il trasporto di persone, alla conduzione dei mezzi specificamente e documentalmente indicati;
di aver sviluppato una patologia al rachide lombare, la pagina 3 di 10 “spondilodiscopatia lombare”, imputabile alla società datrice di lavoro, a causa dell'utilizzo continuo e prolungato di tali autoveicoli, obsoleti e non dotati delle caratteristiche di ergonomia e sicurezza atte a preservare la salute dei conducenti, come comprovato da una perizia svolta in analogo procedimento promosso nel 1993 e da una indagine ambientale da parte dell'Istituto di Medicina del Lavoro, Servizio ed Igiene
Industriale al fine di valutare il rischio di vibrazione a cui i lavoratori erano esposti, prova della eziologia sofferta con la continua esposizione alle vibrazioni e sollecitazioni ai sedili dei mezzi, non adeguatamente ammortizzati, superiori ai limiti consentiti. Il GN Pt_2 aveva dunque sostenuto la responsabilità del datore di lavoro Parte_1 per la malattia professionale sofferta, in violazione degli obblighi di protezione della salute e sicurezza, ex art. 2087 c.c., d. lgs. 626/1994 e quindi del TU sulla sicurezza, d. lgs. 81/2008.
8.2. Con la sentenza n. 478/25, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla convenuta secondo la quale, in base alla stessa Parte_1 prospettazione del ricorrente GN , assunto in data 24.2.1987 da ACAP, la Pt_2 responsabilità per la patologia lamentata sarebbe imputabile ad Controparte_1 precedente datore di lavoro - questo giudice ha ritenuto che legittimante il GN , Pt_2 sul presupposto della continuazione del rapporto di lavoro da a Controparte_1
, aveva convenuto in giudizio la sola , impresa cessionaria e Parte_1 Parte_1 attuale datore di lavoro – chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la malattia professionale sofferta - invocando implicitamente la previsione della responsabilità solidale tra cedente e cessionario stabilita per l'ipotesi del trasferimento d'azienda dall'art. 2112 c.c.
8.3. Invero, in ragione della responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati dal lavoratore anteriormente alla cessione dell'azienda era indifferente per il lavoratore, in relazione alla domanda di risarcimento del danno svolta, chi fosse, tra cedente e cessionario, l'effettivo responsabile della malattia professionale patita, potendo perciò legittimamente rivolgersi unicamente all'attuale datore di lavoro.
Quale che sia, infatti, la regolamentazione interna che le due società hanno previsto per distribuire il rischio economico dell'operazione, “le conseguenze ex lege di cui all'art.
2112 c.c. restano ferme per il lavoratore” (Cass. civile sez. lav. 09.07.2025, n. 18805).
pagina 4 di 10 8.4. Il secondo comma dell'articolo 2112 cc. (come modificato dall'art. 47 della L.
428/1990) stabilisce che il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
La responsabilità solidale del cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda presuppone la vigenza del rapporto di lavoro e non è quindi riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento medesimo o non ancora costituitasi a tale momento, salva in ogni caso la generale responsabilità dell'acquirente ex articolo 2560 c.c. per i debiti dell'azienda ceduta che risultino dei libri contabili obbligatori.
In base alla previsione della responsabilità solidale dell'art. 2112 c.c. la responsabilità solidale tra cedente e cessionario non è più ristretta ai diritti conosciuti o conoscibili da parte di quest'ultimo, ma all'intera posizione giuridica del dipendente.
8.5. Tuttavia, in generale, la posizione di coobbligati solidali del cedente e cessionario per i crediti dei lavoratori non interferisce, nei rapporti interni tra costoro, sulla diversa ripartizione del rischio che essi abbiano operato all'atto del trasferimento, ripartizione non opponibile ai lavoratori ma perfettamente efficace nei rapporti tra i due imprenditori.
La previsione normativa determina non una successione del cessionario nel debito, ma l'aggiunta di un nuovo debitore a garanzia di un'obbligazione che rimane del cedente, con conseguente applicazione delle norme del codice civile in materia di obbligazioni solidali di cui agli articoli 1298, 1299 e 2055 c.c.
In assenza di una diversa regolamentazione pattizia, ai fini dei rapporti interni tra i co- debitori il debito resta vincolato al debitore originario: il cedente dell'azienda resta pertanto il debitore principale ed il cessionario, in caso abbia pagato i debiti del cedente, può rivolgersi in via di regresso contro il cedente mentre il cedente non potrà rivalersi nei confronti del cessionario che abbia pagato per primo.
9. Tornando al caso di specie, il presupposto della domanda di manleva di Parte_1
è che la responsabilità per la malattia sofferta dal GN sia
[...] Pt_2 esclusivamente imputabile al precedente datore di lavoro, come sostenuto anche nel ricorso del lavoratore, secondo il quale la patologia sofferta è derivata dall'utilizzo di mezzi vetusti e non da quelli utilizzati da . Parte_1
pagina 5 di 10 9.1. In effetti, come accertato con la sentenza n. 872/25, può ritenersi provato che la patologia professionale subita dal GN sia derivata dall'attività lavorativa dallo Pt_2 stesso svolta fino al 2015, quando era alle dipendenze di per aver Controparte_1 condotto “dall'assunzione nel 1987 quantomeno sino al 2015, ma anche in parte negli anni successivi… autobus obsoleti e inadeguati, che lo hanno esposto a vibrazioni e sollecitazioni superiori ai limiti di sicurezza previsti, causa dell'accertata malattia professionale”. Nella stessa relazione del CTU, richiamata in motivazione, il perito ha dato atto che “la Compagnia si è premunita di adeguare il parco mezzi adeguando gli stessi alle innovazioni tecnologiche a partire dal 2015, tuttavia si ribadisce che la patologia, evidenziata nel corso del 2018 – 2019, è stata indotta a seguito di utilizzo di mezzi presenti prima di tale data”.
9.2. Pertanto, in assenza di una diversa regolamentazione contrattuale tra la cedente e la cessionaria, avendo il lavoratore ottenuto, in ragione della responsabilità solidale prevista dall'art. 2112 c.c., il risarcimento del danno da cessionaria del Parte_1 ramo d'azienda, potrebbe legittimamente pretendere di Parte_1 essere tenuta indenne da in quanto responsabile della malattia patita Controparte_1 dal GN . Pt_2
9.2. ha inoltre invocato quanto previsto dall'art. 5 dell'accordo societario del Parte_1
20.1.2015, secondo cui oltre ad aver garantito “di non aver violato, in Controparte_1 relazione al Ramo di Azienda, alcuna disposizione di legge, regolamento o autorità amministrativa in materia ambientale e/o di igiene o sicurezza sul lavoro” si è impegnata a “risarcire, indennizzare, rimborsare e manlevare integralmente la Società per ogni danno, perdita, elemento negativo di qualsiasi tipo, natura e ammontare, ivi comprese le spese legali, subito dalla costituenda Società, che derivi dalla inesattezza, non veridicità
e/o violazione di qualunque dichiarazione, garanzia e impegno prestati e assunti in forza del presente articolo” nonché a “manlevare e tenere integralmente indenne la Società da ogni danno, perdita, elemento negativo di qualsiasi tipo, natura e ammontare, ivi comprese le spese legali, concernenti il Ramo di Azienda conferito se ed in quanto originati da fatti, atti e/o circostanze verificatesi prima del conferimento, a non evidenziati nella situazione patrimoniale di cui alla lettera g) delle premesse”.
pagina 6 di 10 9.4. Di contro – già con la tardiva costituzione a seguito della Controparte_1 chiamata di terzo da parte di nel giudizio introdotto dal lavoratore – per Parte_1 quanto qui rileva, pur riconoscendo l'operatività della regola generale prevista dall'art. 2112 c.c. in materia di prosecuzione dei rapporti di lavoro nelle ipotesi di trasferimento di azienda, ha invocato quanto previsto dallo stesso accordo del 20 gennaio 2015 allegato ed invocato da (doc. 2), in particolare quanto previsto dall'art. 5, commi 3, 4 e Parte_1
5, vale a dire la previsione del limite del superamento della franchigia di € 50.000,00 per il diritto della cedente alla manleva. ha dunque sostenuto che, quand'anche si ritenesse che l'insorgere della Controparte_1 malattia professionale, di cui il lavoratore sig. risulta affetto, fosse ad essa Parte_3 imputabile, nulla risulta dovuto a in ragione dell'ammontare Parte_1 complessivo del danno patito da quest'ultima, inferiore alla soglia della franchigia contrattuale.
9.5. All'udienza di discussione dopo aver fondato il diritto Parte_1 di regresso (anche) sull'accordo societario concluso tra e Controparte_1
ha sostenuto la propria estraneità e, dunque, l'inefficacia nei Controparte_3 suoi confronti, sul principio (ex art 1372 c.c.) che il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge.
9.6. In senso contrario, va innanzitutto considerato che la stessa Parte_1 con la memoria di costituzione nel giudizio introdotto dal GN aveva
[...] Pt_2 sostenuto che “In esecuzione di un accordo tra le Società e Controparte_4 [...]
, in data 20.1.2015 veniva costituita la deducente , nella CP_1 Parte_1 quale e rispettivamente con decorrenza Controparte_4 Controparte_1 dall'1.4.2015 e dal 1.5.2015, conferivano i rispettivi rami d'azienda inerenti il servizio di trasporto pubblico nella Provincia di Padova, individuando anche i rapporti di lavoro che sarebbero stati conferiti, tra i quali quello dell'odierno ricorrente”.
In tal modo, pertanto, la medesima riconosceva la Parte_1 vincolatività nei suoi confronti del suddetto accordo.
9.7. In effetti, con l' accordo societario del 20.1.2015 le parti stipulanti Controparte_3
e prevedendo, in generale, all'art. 2 di assumere “tutti gli
[...] Controparte_1 pegni previsti nel presente accordo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice
pagina 7 di 10 civile” (che disciplina il contratto a favore di terzi), all'articolo 4 (costituzione della
Società e conferimento dei rami di azienda) hanno stabilito l'impegno “a costituire, non oltre il termine di 10 giorni, una società per azioni denominata , Parte_1 attraverso il conferimento in danaro con capitale sociale minimo pari ad euro 50.000,00 Cont (… ) nella quale e deterranno rispettivamente il 55% ed il 45% del capitale Parte_1 sociale, con la previsione del subentro della costituenda società – all'esito del conferimento di rispettivi rami d'azienda – nella gestione dei servizi di trasporto pubblico”.
Alla costituita è stato dunque conferito il ramo d'azienda del Parte_1 servizio del servizio trasporto pubblico, con i relativi rapporti di lavoro, crediti e debiti.
Con lo stesso accordo all'art. 5 (dichiarazioni e garanzie), per quanto qui rileva, è stato previsto, al comma 3, “ciascuna parte si obbliga a risarcire, indennizzare, rimborsare e manlevare integralmente la Società per ogni danno, perdita, elemento negativo di qualsiasi tipo, natura ed ammontare, ivi comprese le spese legali, subito dalla costituenda
Società, che derivi dalla inesattezza, non veridicità e/o violazione di qualunque dichiarazione, garanzia e impegno prestati e assunti in forza del presente articolo”; al comma 4: “ad integrazione delle dichiarazioni delle dichiarazioni e garanzie sopra specificate, ciascuna parte si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne la
Società da ogni danno, perdita, elemento negativo di qualsiasi tipo, natura e ammontare, ivi comprese le spese legali, concernenti il Ramo di Azienda conferito se ed in quanto conferiti da fatti, atti e/ circostanze verificatesi prima del conferimento, ma non evidenziati nella situazione di cui alla lettera g delle premesse”; al comma 5 “ l'obbligo di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo è comunque sottoposto ad una franchigia di euro 50.000,00 da computarsi sul valore complessivo – e non per singolo evento – della richieste avanzate nei confronti di ciascuna parte”.
9.8. Pertanto, se ha assunto l'obbligo di manlevare e tenere indenne la CP_5 costituenda cui è stato conferito il ramo d'azienda del trasporto Parte_1 pubblico locale, tale obbligo – anche qualificabile a favore del terzo – è stato sottoposto ad una franchigia.
Le parti hanno in tal modo previsto a favore di (cessionaria del Parte_1 ramo d'azienda) l'operatività della manleva a carico della cedente – in Controparte_1
pagina 8 di 10 quanto responsabile dei “fatti, atti e circostanze verificatesi prima del conferimento”, purché sia superata la franchigia di euro 50.000,00 da computarsi sul valore complessivo.
L'obbligo di manleva è dunque previsto quando sia superata la franchigia.
9.9. ha sostenuto che sia decaduta Parte_1 Controparte_1 dall'eccezione relativa all'operatività della franchigia e dalla relativa prova, non essendosi costituita nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c.
E' pacifica la tardiva costituzione, nell'originario giudizio instaurato dal GN
, di a seguito della chiamata in causa di;
Pt_4 Controparte_1 Parte_1
Cont soltanto nelle note ha eccepito l'operatività della franchigia.
9.10. Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che “la franchigia è una clausola delimitativa del contenuto della garanzia di talché la relativa eccezione, al pari di ogni eccezione attinente ai limiti della garanzia, non vale come eccezione propria, ma come mera argomentazione difensiva” (Cass. 12.62019, n. 21283 e 22.11.2019 n. 30524).
Essendo, pertanto, configurabile come mera difesa non soggiace alle decadenze derivanti, ex art. 416 c.p.c., dalla costituzione tardiva.
Il superamento della franchigia è fatto costitutivo della domanda di manleva, nel senso che l'obbligo di manleva sorge solo in quanto sia allegato e provato – da chi agisce in manleva
– il superamento della franchigia.
9.11. Tornando al caso di specie, le parti hanno stabilito che soltanto nel caso sia superato
– per i fatti accaduti prima della cessione ed imputabili alla cedente - il danno
(complessivo) di 50.000,00, può agire in regresso nei Parte_1 confronti della di Controparte_1
Al di sotto di tale somma, pertanto, le parti hanno convenuto di escludere l'operatività della manleva e dell'obbligo di rifondere il danno patito in ragione di un fatto imputabile all'altra parte.
Essendo il superamento della franchigia un presupposto della domanda spettava perciò alla parte garantita la relativa allegazione e prova, prova che tuttavia non è stata fornita da
– Parte_1
In ragione di ciò non pertinente appare il richiamo – svolto da nelle note Parte_1 autorizzate – all'art. 115 c.p.c. e l'affermazione secondo cui non ha CP_1 contestato ex art. 115 c.p.c. il mancato superamento della franchigia”.
pagina 9 di 10 10. In conclusione, non ha assolto agli oneri di allegazione e Parte_1 prova, posti a suo carico, sicché per quanto possa anche ritenersi che la malattia professionale sia derivata dall'inadempimento datoriale precedente al trasferimento del ramo d'azienda avvenuto nel 2015 – e, dunque, l'insorgere della malattia in danno al lavoratore sia imputabile ad – in virtù delle previsioni dell'accordo Controparte_1 societario non ha diritto ad essere manlevata. Parte_1
La domanda di manleva va perciò rigettata.
11. La particolarità e complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQ.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta la domanda di ei confronti di Parte_5 CP_1
[...] compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 21 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
IA RI
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