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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/11/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1022/2023
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
il Giudice decide la causa ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1022/2023 promossa da:
e , rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Alessi Antonio
ATTORI
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate per l'udienza del 24.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2022, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il verbale di contestazione n° 419104230 ed il relativo verbale di sequestro, elevati in data 18/06/22 dai Carabinieri di rappresentando: CP_1
- che il Sig. era stato costretto, per ragioni di lavoro, a mettersi alla guida del mezzo, seppur privo Pt_1 di patente, perchè illegittimamente gli era stato negato il rilascio del titolo abilitativo, precedentemente revocato;
- che la Sig.ra rappresentava, invece, di essere estranea alla condotta posta in essere dal Pt_2 trasgressore.
L' di si costituiva depositando la documentazione prescritta e la comparsa di risposta, CP_2 CP_1 insistendo per la responsabilità in capo ai ricorrenti.
pagina 2 di 5 Con sentenza n. 439/23 la opposizione veniva rigettata.
Assumeva il primo giudice che nessuna rilevanza assumeva la circostanza che gli uffici preposti avessero legittimamente o meno rifiutato di rilasciare il nuovo documento riabilitativo, revocato.
Il ricorrente avrebbe dovuto, infatti, sussistendone i requisiti, impugnare i provvedimenti di diniego e non mettersi alla guida senza la patente, in spregio al provvedimento di revoca.
In ordine alla posizione della , evidenziava che il proprietario di un veicolo, per non rispondere Pt_2 in via solidale alle infrazioni commesse dal conducente, doveva dar prova che la circolazione del mezzo fosse avvenuta contro la sua volontà.
Al che non aveva minimamente adempiuto.
Trattandosi poi di conducente recidivo, doveva ritenersi legittimamente disposto il sequestro del mezzo ai fini della confisca.
Avverso detta sentenza, i ricorrenti proponevano gravame per:
1) eccesso di potere per travisamento e/o errata valutazione dei fatti – illogicità e/o contraddittorietà dell'atto; ed invero, scaduto il termine di sospensione del titolo abilitante alla guida, cui il era stato sottoposto con provvedimento del Prefetto del 26.8.2010, aveva Pt_1 presentato istanza sia alla Motorizzazione Civile che alla Prefettura di per ottenere il CP_1 nulla-osta alla guida;
la Motorizzazione Civile e il Prefetto di Enna, in violazione del disposto dell'art. 120 comma 2 e 3 Dlgs 30.4.1992 n. 285, ponevano il veto alla richiesta avanzata, chiedendo la riabilitazione;
2) infondatezza della violazione della sig.ra , posto che, nell'arco temporale cui si riferiva la Pt_2 contestazione di guida senza patente al marito, si trovava a far visita al figlio Persona_1 nato il [...] ad [...] unitamente alla propria compagna sig.ra nata il CP_1 Parte_3
10.5.2003 viveva a Stoccarda Leuschnerstrasse 49 e chiedeva provba per testi sul punto.
Tanto premesso, chiedevano che venisse accolto l'appello e per l'effetto riformata la sentenza del
G.d.P. con l'annullamento del verbale.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 24.11.2025 dove veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Diritto.
L'appello è totalmente infondato.
Come incensurabilmente evidenziato dal Giudice di Pace, avverso il diniego del rilascio del nulla osta, il avrebbe dovuto impugnare il provvedimento amministrativo nelle forme e nei modi di legge, Pt_1
pagina 3 di 5 non censurare il mancato rilascio del provvedimento e/o la mancata applicazione da parte del prefetto e della motorizzazione delle norme regolanti la riabilitazione alla guida.
Il rilievo secondo cui la contestazione oggetto di impugnativa non avrebbe mai potuto essere elevata, e dunque non avrebbe potuto l'accertatore elevare la contravvenzione impugnata né tantomeno far riferimento alla recidiva nella condotta di guida senza patente e procedere così al sequestro amministrativo del mezzo nè al ritiro della carta di circolazione, è totalmente infondato, posto che gli agenti accertatori non hanno fatto altro che constatare la violazione delle norme al Codice della strada ed applicare le relative sanzioni, senza che possa in qualche modo rilevare l'asserito errore a monte compiuto nel negare il provvedimento di nulla osta.
E' evidente che non impugnando il diniego ricevuto al richiesto nulla osta per la patente, in quanto ritenuta necessaria la riabilitazione, l'essersi posto alla guida senza titolo abilitativo costituisce condotta rilevante, con la conseguenza che il sequestro dell'autovettura di proprietà della , il Pt_2 ritiro della carta di circolazione e le sanzioni amministrative applicate costituiscono conseguenze accessorie ed ineliminabili all'accertato comportamento, senza che possa rilevare alcuna esimente.
Riguardo alla esclusione della responsabilità solidale fra proprietario – conducente del mezzo, anche tale corno della motivazione si appalesa incensurabile, posto che la avrebbe dovuto dimostrare Pt_2 che il marito si era messo alla guida contro la sua volontà o in assenza di consenso, laddove nella specie era presente al momento in cui il marito aveva commesso l'infrazione.
Ed invero, la sua firma apposta in calce al verbale attestante la sua presenza al momento dell'accertamento rende inconfutabile il fatto che fosse consapevole che il marito si era messo alla guida della sua auto, né – pur sapendo che era stato in passato autore della medesima violazione – aveva fatto alcunchè per impedire al marito di mettersi alla guida.
Il proprietario del veicolo od il soggetto a lui equiparato ai fini della responsabilità civile da circolazione stradale risponde per il fatto che il veicolo è messo in circolazione non contro la sua volontà; a tanto parte appellante, non ha minimamente adempiuto, posto che la circostanza che si trovasse all'estero è incompatibile con la sottoscrizione apposta in calce al verbale di accertamento.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello;
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge. pagina 4 di 5 26.11.2025 CP_1
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1022/2023
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
il Giudice decide la causa ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1022/2023 promossa da:
e , rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Alessi Antonio
ATTORI
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate per l'udienza del 24.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2022, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il verbale di contestazione n° 419104230 ed il relativo verbale di sequestro, elevati in data 18/06/22 dai Carabinieri di rappresentando: CP_1
- che il Sig. era stato costretto, per ragioni di lavoro, a mettersi alla guida del mezzo, seppur privo Pt_1 di patente, perchè illegittimamente gli era stato negato il rilascio del titolo abilitativo, precedentemente revocato;
- che la Sig.ra rappresentava, invece, di essere estranea alla condotta posta in essere dal Pt_2 trasgressore.
L' di si costituiva depositando la documentazione prescritta e la comparsa di risposta, CP_2 CP_1 insistendo per la responsabilità in capo ai ricorrenti.
pagina 2 di 5 Con sentenza n. 439/23 la opposizione veniva rigettata.
Assumeva il primo giudice che nessuna rilevanza assumeva la circostanza che gli uffici preposti avessero legittimamente o meno rifiutato di rilasciare il nuovo documento riabilitativo, revocato.
Il ricorrente avrebbe dovuto, infatti, sussistendone i requisiti, impugnare i provvedimenti di diniego e non mettersi alla guida senza la patente, in spregio al provvedimento di revoca.
In ordine alla posizione della , evidenziava che il proprietario di un veicolo, per non rispondere Pt_2 in via solidale alle infrazioni commesse dal conducente, doveva dar prova che la circolazione del mezzo fosse avvenuta contro la sua volontà.
Al che non aveva minimamente adempiuto.
Trattandosi poi di conducente recidivo, doveva ritenersi legittimamente disposto il sequestro del mezzo ai fini della confisca.
Avverso detta sentenza, i ricorrenti proponevano gravame per:
1) eccesso di potere per travisamento e/o errata valutazione dei fatti – illogicità e/o contraddittorietà dell'atto; ed invero, scaduto il termine di sospensione del titolo abilitante alla guida, cui il era stato sottoposto con provvedimento del Prefetto del 26.8.2010, aveva Pt_1 presentato istanza sia alla Motorizzazione Civile che alla Prefettura di per ottenere il CP_1 nulla-osta alla guida;
la Motorizzazione Civile e il Prefetto di Enna, in violazione del disposto dell'art. 120 comma 2 e 3 Dlgs 30.4.1992 n. 285, ponevano il veto alla richiesta avanzata, chiedendo la riabilitazione;
2) infondatezza della violazione della sig.ra , posto che, nell'arco temporale cui si riferiva la Pt_2 contestazione di guida senza patente al marito, si trovava a far visita al figlio Persona_1 nato il [...] ad [...] unitamente alla propria compagna sig.ra nata il CP_1 Parte_3
10.5.2003 viveva a Stoccarda Leuschnerstrasse 49 e chiedeva provba per testi sul punto.
Tanto premesso, chiedevano che venisse accolto l'appello e per l'effetto riformata la sentenza del
G.d.P. con l'annullamento del verbale.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 24.11.2025 dove veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Diritto.
L'appello è totalmente infondato.
Come incensurabilmente evidenziato dal Giudice di Pace, avverso il diniego del rilascio del nulla osta, il avrebbe dovuto impugnare il provvedimento amministrativo nelle forme e nei modi di legge, Pt_1
pagina 3 di 5 non censurare il mancato rilascio del provvedimento e/o la mancata applicazione da parte del prefetto e della motorizzazione delle norme regolanti la riabilitazione alla guida.
Il rilievo secondo cui la contestazione oggetto di impugnativa non avrebbe mai potuto essere elevata, e dunque non avrebbe potuto l'accertatore elevare la contravvenzione impugnata né tantomeno far riferimento alla recidiva nella condotta di guida senza patente e procedere così al sequestro amministrativo del mezzo nè al ritiro della carta di circolazione, è totalmente infondato, posto che gli agenti accertatori non hanno fatto altro che constatare la violazione delle norme al Codice della strada ed applicare le relative sanzioni, senza che possa in qualche modo rilevare l'asserito errore a monte compiuto nel negare il provvedimento di nulla osta.
E' evidente che non impugnando il diniego ricevuto al richiesto nulla osta per la patente, in quanto ritenuta necessaria la riabilitazione, l'essersi posto alla guida senza titolo abilitativo costituisce condotta rilevante, con la conseguenza che il sequestro dell'autovettura di proprietà della , il Pt_2 ritiro della carta di circolazione e le sanzioni amministrative applicate costituiscono conseguenze accessorie ed ineliminabili all'accertato comportamento, senza che possa rilevare alcuna esimente.
Riguardo alla esclusione della responsabilità solidale fra proprietario – conducente del mezzo, anche tale corno della motivazione si appalesa incensurabile, posto che la avrebbe dovuto dimostrare Pt_2 che il marito si era messo alla guida contro la sua volontà o in assenza di consenso, laddove nella specie era presente al momento in cui il marito aveva commesso l'infrazione.
Ed invero, la sua firma apposta in calce al verbale attestante la sua presenza al momento dell'accertamento rende inconfutabile il fatto che fosse consapevole che il marito si era messo alla guida della sua auto, né – pur sapendo che era stato in passato autore della medesima violazione – aveva fatto alcunchè per impedire al marito di mettersi alla guida.
Il proprietario del veicolo od il soggetto a lui equiparato ai fini della responsabilità civile da circolazione stradale risponde per il fatto che il veicolo è messo in circolazione non contro la sua volontà; a tanto parte appellante, non ha minimamente adempiuto, posto che la circostanza che si trovasse all'estero è incompatibile con la sottoscrizione apposta in calce al verbale di accertamento.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello;
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge. pagina 4 di 5 26.11.2025 CP_1
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
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