Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00653/2026REG.PROV.COLL.
N. 05975/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5975 del 2023, proposto dal capitano della Guardia di finanza-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli Matteo Michele Angio', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere SA ME e udito per la parte appellata l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
a) dalla determinazione del 14 gennaio 2022 adottata dal Comando Generale della Guardia di finanza, I Reparto – Ufficio personale ufficiali, acquisita in seguito a istanza di accesso agli atti in data 2 agosto 2022, con il quale il capitano -OMISSIS- è stato escluso dall’aliquota di valutazione per la procedura di avanzamento “ad anzianità” per l’anno 2022;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il capitano della Guardia di finanza -OMISSIS- è stato escluso dalle procedure di avanzamento al grado superiore per l’anno 2022;
b) con ricorso al T.a.r. per il Lazio il capitano -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento sub 1., articolando un unico motivo di gravame (esteso da pag. 2 a pag. 9), con il quale ha lamentato “ Apoditticità della motivazione – Erronea applicazione dell’art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 69 del 19 marzo 2001 – Travisamento dei fatti – Manifesta ingiustizia - Contraddittorietà ”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che “ la mancata notifica dell’atto non consente all’interessato di comprendere le reali motivazioni poste alla base del mancato inserimento nelle aliquote di valutazione del 2022 e preclude il diritto di difesa poiché non gli permette di attivare i meccanismi della tutela giurisdizionale … per il Cap. -OMISSIS- sarebbe stato di precipuo interesse ricevere la notifica del provvedimento adottato dall’Amministrazione poiché con lo stesso si sarebbe dovuto anche prendere atto dell’intervenuto decorso dei termini di prescrizione del reato, spirati già nella fase di avvio delle prefate procedure … l’odierno ricorrente per comprendere se fosse stato effettivamente escluso o meno dal novero dei parigrado compresi nelle aliquote di valutazione del 2022, ovvero per avere conoscenza della situazione che loro riguardava, è stato costretto ad effettuare l’accesso agli atti ”;
c) si è costituita in giudizio la Guardia di finanza, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso;
d) il controinteressato non si è costituito in giudizio.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione Quarta, con sentenza n.-OMISSIS- pubblicata in data -OMISSIS-, ha respinto il ricorso condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza.
3.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che “ L’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 69/2001, che rappresenta la base normativa del provvedimento gravato, stabilisce che “Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento l’ufficiale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado, o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. Dalla piana lettura della disposizione si evince che, in presenza dei presupposti stabiliti dalla norma - sussistenti nel caso di specie in quanto il ricorrente, al momento della valutazione, risultava rinviato a giudizio per il delitto di cui all’art. 326 c.p. -, l’Amministrazione ha un obbligo ope legis di escludere l’ufficiale dalla valutazione ”.
Il T.a.r. adito ha poi precisato:
“ - che, in ogni caso, dato il carattere vincolato del provvedimento, l’omessa comunicazione costituisce un vizio formale ininfluente rispetto al suo contenuto dispositivo - posto che l’Amministrazione, a fronte dell’esistenza di un rinvio a giudizio per delitto non colposo, non avrebbe comunque potuto emanare un provvedimento diverso da quello adottato - e, dunque, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990, non può determinare l’annullamento del provvedimento;
- che, peraltro, i motivi di esclusione erano stati già resi noti al ricorrente con il provvedimento di esclusione dall’aliquota di avanzamento “a scelta” per l’anno 2020 (notificato all’interessato in data 11 gennaio 2020) e ribaditi nel provvedimento di esclusione relativo alla procedura di avanzamento “a scelta” per l’anno 2021 (notificato all’interessato in data 26 gennaio 2021), sicché deve escludersi che il ricorrente non fosse a “conoscenza della situazione che loro riguardava ”.
4. Avverso tale pronuncia il capitano -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato in data 11 luglio 2023.
4.1. Il ricorrente ha lamentato, attraverso un unico motivo di gravame (esteso da pag. 2 a pag. 12) “ Apoditticità della motivazione – Erronea applicazione dell’art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 69 del 19 marzo 2001 – Erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici – Travisamento dei fatti – Ingiustizia manifesta - Contraddittorietà ”.
A sostegno di tale censura parte attorea ha evidenziato che “ In realtà, il TAR Lazio non si è espresso in merito a quanto sviluppato dall’Ufficiale in ordine alla violazione commessa dalla P.A. sulla procedura di avanzamento ad anzianità del 2022 che, nel caso che riguarda, si riferisce alla valutazione dei Capitani del comparto ordinario che si rinnova annualmente. In particolare la trasformazione della tipologia della procedura di avanzamento da “a scelta” ad “anzianità” lo si è appreso per la prima volta, ed in maniera del tutto inedita, nella memoria di replica di controparte del 28.02.2023, a dimostrazione del fatto che ancora più necessario risultava l’obbligo dell’Amministrazione di emanare un provvedimento di esclusione dall’avanzamento nei confronti dell’interessato, teso a chiarire la posizione di quest’ultimo. Anzitutto bisogna premettere che l’avanzamento degli Ufficiali della G.d.F. è disciplinato dal D. Lgs. 69 del 2001 ss.mm.i., e dal D.M. n.266/2007, che deve essere applicato nel rispetto delle previsioni della legge generale sul procedimento amministrativo. […] Il TAR Lazio prosegue, erroneamente, nel ritenere che essendo già noti all’interessato i motivi dell’esclusione dell’avanzamento per gli anni 2020 e 2021 lo stesso era a conoscenza della situazione che lo riguardava. In realtà sul punto corre l’obbligo di osservare che l’Ufficiale era sì a conoscenza della risultanza penale nei suoi confronti, ma era altrettanto a conoscenza che proprio in concomitanza con l’avvio delle procedure di avanzamento del 2022 erano spirati i termini di prescrizione della fattispecie. Se il Comando Generale della G.d.F. nel 2022 avesse adottato il corretto iter di avanzamento che, in armonia con gli anni precedenti, l’Ufficiale avrebbe potuto chiarire questo specifico aspetto ”.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese.
5. In data 11 luglio 2023 la difesa di parte attrice ha presentato istanza di fissazione dell’udienza di discussione.
6. Il Comando generale della Guardia di finanza si è costituito in giudizio in data 19 luglio 2023.
7. Non si è costituito il controinteressato.
8. Con la memoria datata 6 dicembre 2025 l’Avvocatura generale dello Stato, nel richiamare e confermare i contenuti della memoria depositata nel giudizio di primo grado, ha chiesto il rigetto del ricorso.
9. In data 16 dicembre 2025 l’appellante ha presentato una memoria di replica con la quale, nel riportarsi integralmente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, avanzando richiesta di passaggio in decisione.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 gennaio 2026.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. Nella sostanza, le censure del ricorrente si incentrano sui seguenti aspetti:
a) a differenza di quanto realizzato con le procedure espletate per il 2020 e il 2021, nella procedura di avanzamento del 2022 non è stato notificato al capitano -OMISSIS- alcun provvedimento di esclusione dalle aliquote di valutazione, con la conseguente impossibilità di “ ricostruire lo snodo del ragionamento logico-giuridico posto alla base della decisione amministrativa ”;
b) il T.a.r. è incorso in un errore nel momento in cui non ha considerato che i provvedimenti di esclusione dall’avanzamento sono atti amministrativi idonei a produrre effetti giuridici sfavorevoli nell’interessato e quindi, come tali, devono essere adeguatamente motivati e seguire i principi della legge generale sul procedimento amministrativo, così da consentire all’ufficiale di partecipare al procedimento, presentando “ memorie scritte e documenti pertinenti, già nella fase procedimentale, che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di valutare ai sensi del prefato art. 10 comma 1 lettera b ” e di concludere in modo corretto la fase istruttoria;
c) sempre il giudice di primo grado è poi incorso in errore “ nel ritenere che essendo già noti all’interessato i motivi dell’esclusione dell’avanzamento per gli anni 2020 e 2021 lo stesso era a conoscenza della situazione che lo riguardava ” in quanto “ l’Ufficiale era sì rimasto coinvolto nella vicenda penale, presa in considerazione dall’Amministrazione, ma per la medesima risultavano spirati i termini di prescrizione, già in costanza di avvio delle procedure di avanzamento del 2022 ”;
d) i lodevoli precedenti di servizio dell’appellante.
13. Tali doglianze non sono meritevoli di favorevole accoglimento.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con il quale è stato escluso dall’aliquota di valutazione per la procedura di avanzamento “ad anzianità” per l’anno 2022 sulla base della seguente motivazione: “ alla data del 30 settembre 2021 continua a permanere la causa impeditiva all’avanzamento di cui al citato articolo 18, comma 3 del d.lgs. n. 69/2001 ”.
Ciò premesso, ai sensi del citato art. 18, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 “ Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non interiore e sessanta giorni. ”
Dalla documentazione in atti si evince che alla data del 30 settembre 2021 il capitano -OMISSIS- risultava rinviato a giudizio per il delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio di cui all’art. 326 c.p..
Tale circostanza, riconosciuta dallo stesso ricorrente, ha necessariamente inciso sulla determinazione del Comando generale della Guardia di finanza che quindi non poteva adottare un provvedimento diverso da quello di esclusione dall’aliquota di valutazione per la procedura di avanzamento “ad anzianità” per l’anno 2022, non essendo lo stesso rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione ovvero suscettibile di interpretazioni di sorta. In tale quadro, il Collegio ricorda che la natura vincolata del provvedimento di esclusione si riflette sull’onere motivazionale gravante sull’amministrazione, chiamata unicamente all’accertamento dell’effettiva sussistenza nella fattispecie concreta della causa ostativa prevista dalla legge. In presenza di una causa di esclusione già conosciuta, come nel caso di specie, dal destinatario costituisce pertanto motivazione sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge che quella causa contempla.
Le doglianze relative alla dedotta violazione del principio di trasparenza e di quello di imparzialità rimangono circoscritte ad una dimensione puramente formale e astratta, atteso che sul piano concreto l’ufficiale è stato chiaramente edotto di essere stato escluso in ragione della vicenda penale che lo ha coinvolto, tanto da articolare specifiche censure sul punto sia in primo grado che in appello.
Tale circostanza conferma che la motivazione, pur nella sua sinteticità, ha consentito di conoscere con assoluta certezza le ragioni poste a base della decisione e rendere conseguentemente possibile il successivo ed eventuale sindacato di legittimità, assolvendo alla precipua funzione cui l’onere motivazionale è sempre deputato.
La circostanza che tale vicenda penale fosse pendente, con la sua capacità impeditiva, al momento dello svolgimento della procedura di avanzamento non consente di riservare poi favorevole considerazione alla doglianza, richiamata nel ricorso, secondo la quale per la vicenda penale che ha visto coinvolto il ricorrente risultavano spirati i termini di prescrizione, già in costanza di avvio delle procedure di avanzamento del 2022, successivamente precisata in sede di memoria di replica dove, richiamando la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 gennaio 2024, si indica che “ i termini di prescrizione erano decorsi a far data dal 16 ottobre 2021. ”: è il caso di rammentare infatti che la prescrizione è sempre rinunciabile dall’incolpato, per cui non si vede in che modo l’amministrazione avrebbe potuto dare rilievo a simile circostanza, in assenza di una formale declaratoria del Giudice penale (a tacere della circostanza che l’iter di avanzamento aveva preso avvio in data antecedente, il 7 settembre 2021) .
Per quanto infine concerne i lodevoli precedenti di servizio del capitano -OMISSIS-, comunque qualificati nello stesso ricorso in trattazione come “ non decisivi per la risoluzione della controversia ”, gli stessi non possono essere valutati in sede di esclusione che obbligatoriamente deve essere disposta dall’amministrazione al ricorrere di una delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, per la natura assolutamente vincolata del provvedimento.
14. Tanto premesso, l’appello è infondato e deve essere respinto.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5975/2023), lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio, che quantifica in euro 2.000/00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante ed ogni altra persona menzionata in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB AO, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
SA ME, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA ME | AB AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.