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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.461/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SCIORTINO TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti MONCADA MARIANNA, DRAGO MORENA)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 13/05/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente euro 130.519,11, oltre accessori di legge dal 1.3.2025 sino al soddisfo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento della restante parte che liquida in euro 6.696,00, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu già liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.1.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
7.4.2015, benché il rapporto fosse stato regolarizzato dal 22.5.2015, come addetto al reparto con inquadramento nel VI livello del CCNL terziario, con contratto part time al
67,50% sino al 31.3.2019, all'80 % sino al 3.10.2020 e successivamente al 90 % (risultanti dai prospetti paga in atti).
Il ricorrente contestava l'inquadramento contrattuale, ritenendo di dover essere inquadrato sin dall'inizio del rapporto nel V livello e dal 22.11.2016 nel IV;
inoltre deduceva, benché il rapporto fosse formalmente part time, di aver osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualizzato: sino a settembre 2021 dalle 7,30 alle
20,30, con una pausa pranzo di circa un'ora e mezza, il sabato solo un'ora, con mezza giornata di riposo la settimana, e a settimane alterne anche la domenica mattina con orario
8.30-13.30, nonché per mezza giornata anche nei giorni festivi (ad eccezione di Natale,
Pasqua e Capodanno) e nel periodo natalizio dal 7/12 al 6/1 senza il riposo settimanale e per tutte le domeniche, usufruendo solo di 12 giorni di ferie l'anno articolati in due cicli, ciascuno di 6 giorni.
Aggiungeva inoltre di aver dovuto sottoscrivere nel mese di dicembre 2017 alla presenza di un sindacalista contattato dalla convenuta, senza alcuna esplicazione degli effetti preclusivi, un verbale transattivo che prevedeva la corresponsione a gennaio 2018 di un acconto di TFR, con rinunzia a qualunque pretesa, senza alcuna preventiva richiesta di acconto del TFR e senza aver alcun contenzioso in corso.
Infine, il ricorrente deduceva di aver ottenuto dalla convenuta con decorrenza dal
20/10/2021 una diversa distribuzione dell'orario part time originariamente pattuito, prevedendo una prestazione a settimane alterne dal lunedì al sabato: dalle 9 alle 13,30, e dalle 15 alle 19,30, per 27 ore settimanali, “e successivamente per tre giorni alla settimana di mattina, e per tre giorni di pomeriggio”.
Il ricorrente chiedeva quindi di: “dichiarare che il ricorrente ha avuto un rapporto di lavoro subordinato, unico, continuativo ed ininterrotto, dal 7.4.2015 ad oggi, da inquadrare al V livello del ccnl commercio applicato per i primi 18 mesi, e poi al IV dall'ottobre 2016; • dichiarare che il ricorrente ha diritto alle differenze retributive, legate al superiore inquadramento spettante, all'avere effettuato un maggior orario di lavoro settimanale rispetto al part time sottoscritto, all'avere lavorato altresì senza retribuzione due domeniche al mese e nei festivi, per ferie non godute, straordinario, permessi non fruiti, differenza di tredicesima e quattordicesima, TFR e ricalcolo del TFR includendo il maggior orario prestato in forma continuativa, oltre all'indennità sostituiva del preavviso per le dimissioni per giusta causa nell'importo di € 180.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tra il percetto ed il dovuto oltre interessi e rivalutazione, • conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento a tale titolo della somma di € 180.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tra il percetto ed il dovuto oltre interessi e rivalutazione, oltre accessori di legge dalle date di maturazione al saldo • dire e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva sulle superiori somme;
• condannare la convenuta al risarcimento del danno da mancata fruizione riposi domenicali ed infrasettimanali, nonché della negazione del diritto alle ferie nella misura contrattuale, da liquidare in misura equitativa e comunque pari ad almeno € 15.000,00 • dire e dichiarare la nullità delle eventuali transazioni fatte sottoscrivere a giugno 17 e gennaio 18” col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi indicati dalle parti.
***
Con sentenza non definitiva del 21.1.2025 il Tribunale dichiarava che nel periodo
7.4.2015-20.10.2021 il ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì con orario 7.30-13.30 e
15.00-20.30, il sabato con una sola ora di pausa pranzo e per due domeniche al mese con orario 9.00-13.00, con riposo settimanale di mezza giornata, anche nei giorni prefestivi con il medesimo orario del sabato, nonché i festivi per mezza giornata (ad eccezione dei giorni di Natale, Pasqua e Capodanno), e dal 21.10.2021 per 4,5 ore al giorno (sabato compreso), inoltre sin dal 7.4.2015 una volta al mese, in occasione dell'inventario mensile,
e una volta l'anno, per quello annuale, dalle 6.30, usufruendo di 12 giorni di ferie all'anno, condannando la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive per le quali aveva disposto CTU.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Vanno richiamate le argomentazioni già espresse nella sentenza del 21.1.2025 e va ribadito conseguentemente il diritto a percepire le differenze retributive medio tempore maturate secondo i valori persuasivamente indicati dal CTU nella relazione depositata in data 14.4.2025 che qui si richiama integralmente ed i cui importi sono consequenzialmente riportati nel dispositivo.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate per metà, ponendo la restante parte a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo Sono poste, infine, definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU, come liquidate con decreto in atti.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.461/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SCIORTINO TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti MONCADA MARIANNA, DRAGO MORENA)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 13/05/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente euro 130.519,11, oltre accessori di legge dal 1.3.2025 sino al soddisfo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento della restante parte che liquida in euro 6.696,00, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu già liquidate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.1.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
7.4.2015, benché il rapporto fosse stato regolarizzato dal 22.5.2015, come addetto al reparto con inquadramento nel VI livello del CCNL terziario, con contratto part time al
67,50% sino al 31.3.2019, all'80 % sino al 3.10.2020 e successivamente al 90 % (risultanti dai prospetti paga in atti).
Il ricorrente contestava l'inquadramento contrattuale, ritenendo di dover essere inquadrato sin dall'inizio del rapporto nel V livello e dal 22.11.2016 nel IV;
inoltre deduceva, benché il rapporto fosse formalmente part time, di aver osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualizzato: sino a settembre 2021 dalle 7,30 alle
20,30, con una pausa pranzo di circa un'ora e mezza, il sabato solo un'ora, con mezza giornata di riposo la settimana, e a settimane alterne anche la domenica mattina con orario
8.30-13.30, nonché per mezza giornata anche nei giorni festivi (ad eccezione di Natale,
Pasqua e Capodanno) e nel periodo natalizio dal 7/12 al 6/1 senza il riposo settimanale e per tutte le domeniche, usufruendo solo di 12 giorni di ferie l'anno articolati in due cicli, ciascuno di 6 giorni.
Aggiungeva inoltre di aver dovuto sottoscrivere nel mese di dicembre 2017 alla presenza di un sindacalista contattato dalla convenuta, senza alcuna esplicazione degli effetti preclusivi, un verbale transattivo che prevedeva la corresponsione a gennaio 2018 di un acconto di TFR, con rinunzia a qualunque pretesa, senza alcuna preventiva richiesta di acconto del TFR e senza aver alcun contenzioso in corso.
Infine, il ricorrente deduceva di aver ottenuto dalla convenuta con decorrenza dal
20/10/2021 una diversa distribuzione dell'orario part time originariamente pattuito, prevedendo una prestazione a settimane alterne dal lunedì al sabato: dalle 9 alle 13,30, e dalle 15 alle 19,30, per 27 ore settimanali, “e successivamente per tre giorni alla settimana di mattina, e per tre giorni di pomeriggio”.
Il ricorrente chiedeva quindi di: “dichiarare che il ricorrente ha avuto un rapporto di lavoro subordinato, unico, continuativo ed ininterrotto, dal 7.4.2015 ad oggi, da inquadrare al V livello del ccnl commercio applicato per i primi 18 mesi, e poi al IV dall'ottobre 2016; • dichiarare che il ricorrente ha diritto alle differenze retributive, legate al superiore inquadramento spettante, all'avere effettuato un maggior orario di lavoro settimanale rispetto al part time sottoscritto, all'avere lavorato altresì senza retribuzione due domeniche al mese e nei festivi, per ferie non godute, straordinario, permessi non fruiti, differenza di tredicesima e quattordicesima, TFR e ricalcolo del TFR includendo il maggior orario prestato in forma continuativa, oltre all'indennità sostituiva del preavviso per le dimissioni per giusta causa nell'importo di € 180.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tra il percetto ed il dovuto oltre interessi e rivalutazione, • conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento a tale titolo della somma di € 180.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tra il percetto ed il dovuto oltre interessi e rivalutazione, oltre accessori di legge dalle date di maturazione al saldo • dire e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva sulle superiori somme;
• condannare la convenuta al risarcimento del danno da mancata fruizione riposi domenicali ed infrasettimanali, nonché della negazione del diritto alle ferie nella misura contrattuale, da liquidare in misura equitativa e comunque pari ad almeno € 15.000,00 • dire e dichiarare la nullità delle eventuali transazioni fatte sottoscrivere a giugno 17 e gennaio 18” col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi indicati dalle parti.
***
Con sentenza non definitiva del 21.1.2025 il Tribunale dichiarava che nel periodo
7.4.2015-20.10.2021 il ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì con orario 7.30-13.30 e
15.00-20.30, il sabato con una sola ora di pausa pranzo e per due domeniche al mese con orario 9.00-13.00, con riposo settimanale di mezza giornata, anche nei giorni prefestivi con il medesimo orario del sabato, nonché i festivi per mezza giornata (ad eccezione dei giorni di Natale, Pasqua e Capodanno), e dal 21.10.2021 per 4,5 ore al giorno (sabato compreso), inoltre sin dal 7.4.2015 una volta al mese, in occasione dell'inventario mensile,
e una volta l'anno, per quello annuale, dalle 6.30, usufruendo di 12 giorni di ferie all'anno, condannando la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive per le quali aveva disposto CTU.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Vanno richiamate le argomentazioni già espresse nella sentenza del 21.1.2025 e va ribadito conseguentemente il diritto a percepire le differenze retributive medio tempore maturate secondo i valori persuasivamente indicati dal CTU nella relazione depositata in data 14.4.2025 che qui si richiama integralmente ed i cui importi sono consequenzialmente riportati nel dispositivo.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate per metà, ponendo la restante parte a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo Sono poste, infine, definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU, come liquidate con decreto in atti.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno