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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3838/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pesaro (PU) in data 11/09/1999 da:
ato il 07/05/1968 a PESARO (PU) Parte_1
E
nata il [...] a [...] Persona_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pesaro in data 11/09/1999, optando per il regime di comunione dei beni.
Dal matrimonio sono nate due figlie: nata a [...] il [...], Persona_2
e nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ma ancora Persona_3
economicamente non indipendenti.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto.
Il PM non ha mosso rilievi.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 della
Legge 10 novembre 2014, n. 132, sottoscritta dalle parti in data 29/01/2018, e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge. Deciso in data 28/02/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pesaro (PU) in data 11/09/1999 da:
ato il 07/05/1968 a PESARO (PU) Parte_1
E
nata il [...] a [...] Persona_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pesaro in data 11/09/1999, optando per il regime di comunione dei beni.
Dal matrimonio sono nate due figlie: nata a [...] il [...], Persona_2
e nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ma ancora Persona_3
economicamente non indipendenti.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto.
Il PM non ha mosso rilievi.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 della
Legge 10 novembre 2014, n. 132, sottoscritta dalle parti in data 29/01/2018, e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge. Deciso in data 28/02/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni