Sentenza 6 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2020, n. 9127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9127 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ZE FA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 18/06/2019 dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Santino Garufi, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di FA ZE propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, recante il rigetto di una richiesta di riesame avanzata nei riguardi di un provvedimento restrittivo emesso a carico del suddetto dal Gip del Tribunale di Gela. Il ZE risulta sottoposto a indagini - nonché, per ritenuta gravità degli indizi di colpevolezza, alla misura della custodia in carcere - per delitti di bancarotta, correlati alla gestione della SIDI s.r.I., dichiarata fallita nel febbraio 2017 e della quale egli era stato amministratore unico nel periodo anteriore al gennaio 2015, nonché amministratore di fatto (secondo l'assunto accusatorio) sino alla data del fallimento. In particolare, si addebita all'indagato di avere distratto il complesso aziendale della società anzidetta, che alla fine del 2014 aveva accumulato debiti con l'Erario pari ad oltre 9 milioni di euro, cedendo il 27/12/2014 in comodato d'uso gratuito alla SIDI s.r.l.s., costituita pochi giorni prima e di cui era amministratore il padre VA ZE, l'attività di raccolta e messa a riserva di rifiuti speciali non pericolosi che la fallita esercitava in due siti determinati. In seguito, il 09/01/2015, egli aveva chiesto alla Provincia di Siracusa il cambio di titolarità dell'attività in questione in favore della stessa SIDI s.r.l.s., cedendo di lì a poco ad un prestanome la carica di legale rappresentante della s.r.I.; a fine 2017, dopo il fallimento di quest'ultima, FA ZE aveva assunto la veste di amministratore della SIDI s.r.l.s. subentrando al padre per poi, nel marzo 2018, cedere nuovamente in comodato d'uso gratuito l'attività di recupero sopra descritta alla IBLEA PLAST s.r.I., provvedendo alla voltura delle licenze. Anche la società da ultimo indicata, secondo la ricostruzione dell'accusa, risultava avere come amministratore unico un prestanome dell'odierno ricorrente. Ulteriori contestazioni di reato riguardano la distrazione di una "F intestata alla SIDI s.r.I., una ipotesi di bancarotta documentale (per essere state distrutte o sottratte le scritture contabili della stessa fallita, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio al ceto creditorio) ed un reato di autoriciclaggio (in relazione al trasferimento delle attività economiche ed imprenditoriali sopra descritte, in modo da ostacolarne la provenienza illecita). La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione dell'ordinanza impugnata, facendo presente innanzi tutto che non risulta in alcun modo provata la veste di amministratore di fatto del ZE dopo che - il 13/01/2015 - l'indagato aveva ceduto la totalità delle quote a tale GI Di Caro, subentratogli anche quale legale rappresentante: al Di Caro, peraltro, erano state consegnate le relative scritture contabili, il che esclude in radice la ravvisabilità dell'ipotizzato delitto di bancarotta fraudolenta documentale a carico del ricorrente. Quanto alle risorse che si assumono distratte, si trattava di beni strumentali ad attività produttive (come tali, impignorabili) e comunque appartenenti ad altra società: infatti, anche gli immobili in cui la SIDI s.r.l. svolgeva la propria attività imprenditoriali erano di proprietà della ROSA s.r.I., che li aveva concessi alla fallita in locazione;
non rientrando detti beni nel patrimonio della SIDI, ne deriva parimenti l'impossibilità di una distrazione in senso tecnico. Secondo la tesi difensiva, qualora si volesse ritenere che la diminuzione patrimoniale fosse stata conseguente alla perdita dell'avviamento commerciale, in esito allo sviamento di fornitori e clienti in favore della cessionaria, la conclusione non muterebbe: l'avviamento commerciale, a sua volta, non sarebbe suscettibile di distrazione, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Sostiene il ricorrente, inoltre, che non vi fu alcuna distrazione della "F (essendosi provato che l'auto fu riscattata e rivenduta, con versamento della differenza in denaro nelle casse della società), né - data l'insussistenza dei presupposti reati di bancarotta - potrebbe comunque discutersi di autoriciclaggio. In punto di esigenze cautelari, il difensore del ZE argomenta che le vicende per cui si procede appaiono episodiche ed occasionali, senza che l'indagato possa realmente intendersi gravato da recidiva (avendo egli riportato un solo precedente per rissa, assai remoto). I giudici di merito non avrebbero neppure tenuto conto del passaggio del tempo, essendo trascorso un periodo non breve tra la presunta commissione dei reati de quibus e l'adozione del provvedimento de libertate: in definitiva, anche dovendosi considerare le indicazioni della giurisprudenza sovranazionale sulla necessità di applicare misure custodiali solo come extrema ratio, la restrizione del ricorrente risulta ingiustificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità delle doglianze. Le censure mosse nell'interesse del ZE, infatti, riproducono ragioni già discusse e ritenute infondate dal Tribunale del gravame, e per costante giurisprudenza il difetto di specificità del motivo - rilevante ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. - va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., all'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Tanto precisato in via preliminare, è necessario rilevare che la ricostruzione dei fatti prospettata dai giudici di merito non è in alcun modo intaccata dalle osservazioni della difesa, ove si consideri che il ricorso in esame allega su base assertiva che l'indagato non fu amministratore di fatto della SIDI s.r.l. negli ultimi anni antecedenti il fallimento, senza tuttavia poter contestare: - che la SIDI s.r.l.s. venne costituita appena prima la cessione dell'attività (realizzata senza prevedere alcun corrispettivo), con trasferimento delle relative autorizzazioni in favore della nuova società parimenti perfezionato pochi giorni prima che il ZE fosse sostituito nella carica di legale rappresentante da un soggetto che egli stesso indica, oggi, come mero prestanome (a suo dire, di altri); - che pertanto, ed a tutto voler concedere, la distrazione del compendio aziendale fu comunque realizzata nel periodo in cui egli era amministratore di diritto della fallita;
- il completamento del disegno di spoliazione della SIDI s.r.I., conclusosi con il subentrare dello stesso ZE al padre nella veste di legale rappresentante della prima cessionaria ed il nuovo trasferimento delle identiche risorse, ancora a titolo gratuito, alla IBLEA PLAST s.r.I., amministrata dalla coindagata CL IS, dichiaratasi a sua volta una prestanome stipendiata da anni dalla famiglia ZE (v. pag. 6 della motivazione dell'ordinanza impugnata); - la conseguente e più che ragionevole necessità di valutare unitariamente il complesso delle operazioni anzidette, in un continuum aziendale che involge anche la tenuta delle scritture contabili della fallita (condotta della quale, in ogni caso, il ricorrente è chiamato a rispondere in concorso con il Di Caro, al quale venne consegnata solo la contabilità fino al 31/12/2013, come risulta dalla stessa dichiarazione a firma di costui, della quale la difesa continua ad invocare una presunta decisività); che numerosi fornitori della SIDI s.r.l. dichiararono di avere avuto rapporti, nel tempo, sempre e soltanto con FA ZE (v. pag. 8), senza neppure essere stati mai informati che l'attività imprenditoriale di loro riferimento era stata formalmente gestita da nuove società (se non al momento di emettere le relative fatture). Quanto ai beni che avrebbero fatto parte del compendio trasferito, è pacifico che - appartenessero o meno a soggetti diversi, e fossero stati o meno ricevuti dalla SIDI s.r.l. a seguito di contratti di locazione (il rilievo riguarda sia i beni strumentali di proprietà della ROSA s.r.I., sia la "F non rinvenuta) - si trattasse di risorse incidenti sulla consistenza patrimoniale della fallita e sulla capacità della stessa di produrre reddito: e la stessa tesi secondo cui l'avviamento commerciale di un'azienda non potrebbe costituire oggetto di distrazione, perché non risultante da un complesso di rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili (v. Cass., Sez. V, n. 9813 dell'08/03/2006, Franceschini), è ormai da tempo superata da approdi giurisprudenziali di opposto tenore. E' stato infatti affermato che l'avviamento commerciale di un'azienda rimane non suscettibile di distrazione solo «se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo peraltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita» (Cass., Sez. V, n. 3817 dell'11/12/2012, Agostini, Rv 254474: nella motivazione di quest'ultima pronuncia, anche al di là della massima ufficiale, viene espressamente chiarito che l'avviamento può essere oggetto autonomo della condotta di distrazione). Nello stesso senso, si è più di recente ribadito che non può costituire oggetto di distrazione l'avviamento commerciale di un'azienda ove questo venga identificato come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili, mentre si impone l'opposta conclusione quando la condotta depauperativa si riferisca a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili (v. Cass., Sez. V, n. 26542 del 19/03/2014, Riva); coerentemente, secondo Cass., Sez. V, n. 5357/2018 del 30/11/2017, Sirna, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda solo se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento. In ordine alle esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto della commissione di nuovi reati da parte dell'indagato non risulta affermato dai giudici di merito sulla base dei precedenti a suo carico, bensì in ragione delle caratteristiche della condotta, protrattasi nel tempo e fino ad epoca recente (si vedano, in particolare, gli acquisti di autocarri perfezionati dalla IBLEA PLAST nella seconda metà del 2018, indicati dal Tribunale a pag. 9 della motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso) indipendentemente dalla presa d'atto della data di formale dichiarazione del fallimento.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, segue la condanna del ZE al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria pe