Articolo 3 della Legge 13 agosto 1957, n. 798
Articolo 2
Versione
24 settembre 1957
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 24 settembre 1957