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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 25 marzo 2025, mediante lettura in aula ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2239 Registro Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Natoli, Parte_1
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 10817/2023 del 1.2.2024
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7.4.2022, ha chiesto accertarsi che fosse Parte_1
intercorso tra lui e dall'1.5.2010 al 31.1.18 un rapporto di lavoro parasubordinato, Controparte_1 per l'espletamento di mansioni di autista di cui al livello C3 del CCNL Autorimesse e noleggio automezzi, e condannarsi la resistente al pagamento in suo favore della somma di € 85.529,06 netti a titolo di compensi, come da conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
nonché accertarsi la nullità e/o invalidità dei contratti di gestione intercorsi tra le parti e, per l'effetto, condannarsi la resistente alla restituzione della complessiva somma di € 55.800,00, oltre al rimborso
1 della somma di € 8.352,92 per le spese sostenute per il mantenimento dei beni aziendali, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
A sostegno della pretesa, secondo quanto riportato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, ha dedotto: “di aver lavorato per la convenuta da maggio 2010 al 31.1.18, con mansioni di autista addetto all'autovettura tg. CN792TL collegata alla licenza NCC n. 505 rilasciata alla resistente da Roma Capitale con determinazione dirigenziale n. 1539 del 22.9.08; di aver sottoscritto con la un contratto di gestione a tempo determinato della durata di 6 mesi, poi rinnovato di 6 CP_1
mesi in 6 mesi senza soluzione di continuità, in cui la titolare della licenza NCC, ne ha CP_1 affidato la gestione al , dietro versamento di un canone mensile di € 600,00, trattenendo per Pt_1 sé il , in cambio, il ricavato dell'attività, e facendosi egli carico del pagamento di tutte le Pt_1 spese relative all'autovettura; che la licenza in capo alla era tuttavia irregolare, non avendo CP_1 la stessa aperto alcuna posizione fiscale a proprio nome, attesa l'incompatibilità con il lavoro di dipendente pubblica da lei svolto presso la Corte dei Conti;
che i contratti di gestione formalmente conclusi tra le parti erano illegittimi, in quanto contrastanti con la disciplina di cui all'art. 10, comma
3, l. 21/92, che li ammette solo in determinati casi e per la durata massima di sei mesi;
che in realtà il rapporto intercorso tra le parti andava qualificato come di collaborazione parasubordinata, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., avendone tutte le caratteristiche;
che il compenso percepito per la suddetta collaborazione era stato inadeguato, tenuto conto del fatto che il ricavato dell'attività introitato dal ricorrente era stato notevolmente limitato dalle spese sostenute dal ricorrente per il pagamento del canone mensile di € 600,00 a favore della resistente, oltre che dalle spese di tenuta della vettura utilizzata per l'attività; che ai fini del calcolo del giusto compenso dovuto al ricorrente poteva farsi riferimento ai minimi tabellari di cui al livello C3 del CCNL Autorimesse e noleggio automezzi;
che inoltre, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 81/2015, per il periodo 2016/2018, al rapporto in questione si applicava la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2 del suddetto d. lgs.; che, tenuto conto del guadagno medio percepito mensilmente dall'istante per tutta la durata del rapporto di collaborazione, pari ad € 1.000,00 circa, la differenza maturata a favore del ricorrente era pari alla somma di € 85.529,06, come da conteggi contenuti in ricorso;
che il ricorrente aveva altresì diritto al versamento a carico della resistente dei contributi previdenziali;
che il ricorrente aveva inoltre diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla pari ad € 600,00 mensili, per un totale di € 55.800,00, ed anche al rimborso CP_1 delle spese sostenute per il mantenimento dei beni aziendali, pari a complessivi € 8.352,92”.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, CP_1
nonché la condanna di controparte al risarcimento del danno da lite temeraria.
2 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, ritenuta nel caso di specie l'insussistenza dei presupposti della parasubordinazione e l'irrilevanza a tal fine dell'eventuale violazione delle norme di cui alla l. n. 21/92 in materia di cessione della gestione della licenza di NCC, ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello il , chiedendone la riforma integrale e Pt_1
reiterando a tal fine le domande formulate in primo grado.
Nelle more del giudizio, con istanza dell'11.3.2025, l'appellante, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio giacché le parti sono addivenute medio tempore ad una transazione della lite, ha dichiarato di rinunciare all'appello.
All'odierna prima udienza, nessuno è comparso, senza che sia stata offerta alcuna prova della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La causa, matura per la decisione, è stata pertanto definita mediante lettura di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, giacché l'appello non risulta notificato, esso va dichiarato improcedibile per omessa instaurazione del contraddittorio.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. n. 2005/2015).
Ciò posto, ritiene il Collegio che l'omessa notifica dell'appello alla controparte determini di per sé sola l'improcedibilità dell'impugnazione, che preclude e precede ogni valutazione circa l'improcedibilità connessa ad eventuali ulteriori vicende processuali legate alla mancata comparizione delle parti alla prima o alle successive udienze, o alla intervenuta rinuncia al giudizio.
Nel caso di specie, pertanto, l'omessa notifica del ricorso in appello, determinando di per sé
l'improcedibilità della domanda, ha reso superfluo anche un eventuale rinvio ex art. 348 c.p.c., che sarebbe stato altrimenti necessario alla luce della mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza.
3. Nulla sulle spese del grado, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Cionondimeno, stante la dichiarata improcedibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
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P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. nulla per le spese del presente grado;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 25.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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