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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3627/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 21 febbraio
2025, con cui è stato concesso il termine di sessanta giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01.04.1967, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Lucia Bonavita (c.f. ) e Angelo C.F._2
Guerriero (c.f. ) presso il cui studio in Avellino, alla via C.F._3
Tagliamento n. 237, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CodiceFiscale_4
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._5
18.09.1960 ed ivi residente a[...]
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
, spiegando opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., al Controparte_1
precetto notificatole in data 21 maggio 2018 - con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di € 9.000,00, fondato su cinque cambiali insolute- eccependo un vizio della notifica dell'atto di precetto, poiché eseguita in luogo diverso da quello di residenza e domicilio della destinataria e, nel merito, deducendo di aver già onorato tutte le cambiali, con la consegna degli importi dovuti nelle mani della moglie dell'opposto, che possedeva i titoli, in esecuzione di un contratto di locazione di locale commerciale, dovendo ritenersi simulata la vendita di attrezzature apparentemente stipulata con l'opposto.
Ha così concluso chiedendo la declaratoria di nullità del precetto e di inesistenza dei titoli esecutivi, con vittoria di spese con attribuzione.
Con sentenza n.1487/2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio e notificata in data 06/07/2022, il Tribunale di Nola ha rigettato l'opposizione e condannato parte opponente al pagamento delle spese processuali, in favore della parte opposta, liquidate in euro 2.500,00.
Segnatamente, il Giudice di prime cure - dopo aver preliminarmente rilevato che l'opposizione era stata correttamente introdotta con atto di citazione, trattandosi di opposizione “preventiva” all'esecuzione, essendo prevista dagli artt. 615, co 2, e 617, co 2, cpc la proposizione mediante ricorso dell'opposizione ad esecuzione già iniziata – qualificava il primo motivo di opposizione, relativo alla nullità della
RGn°3627/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda notificazione del precetto, in quanto intervenuta in luogo diverso dal domicilio del destinatario, in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo riconducibile a tale strumento la prospettazione di vizi di regolarità formale dell'atto prodromico all'esecuzione rappresentato dal precetto;
ogni ipotetico vizio di notificazione, nel caso di specie, doveva ritenersi sanato, risultando l'atto venuto a conoscenza della destinataria, con evidente raggiungimento dello scopo, come reso manifesto dalla proposizione dell'opposizione ad opera della debitrice.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione, relativo al dedotto pagamento ed integrante un motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il
Tribunale, ritenendolo infondato, ha osservato che i documenti prodotti in giudizio dalla parte opponente (ricevute di pagamento), quale prova dell'avvenuto pagamento del credito portato dalle cambiali, si riferissero ad un diverso rapporto, e cioè non al contratto di vendita di universalità di beni con riserva di proprietà intercorso tra ed - in cui all'art. 2 era stato previsto che la Parte_2 Parte_1 vendita venisse “fatta ratealmente con 12 cambiali da € 1.000,00, n.3 da € 5.000,00
e una da € 3.000,00..”- ma ad un contratto di locazione commerciale intercorso tra soggetti diversi e non tra le parti in giudizio. Segnatamente, le quattro “ricevute di fitto”, versate in atti, erano relative al pagamento del canone locatizio dell'immobile
(adibito a locale commerciale) sito in Pomigliano d'Arco, alla via Roma, n. 182, e trovavano fonte nel contratto di locazione commerciale intercorso tra Tes_1
e , entrambe proprietarie del predetto immobile, e la
[...] Controparte_2 [...]
di cui era legale rappresentante . CP_3 Parte_1
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 1.09.2022 Parte_1
ha spiegato appello, affidato a tre motivi, con richiesta di sospensione della
[...]
provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
3. , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
4. È superfluo dare conto dei motivi di impugnazione proposti dalla parte appellante, in quanto l'impugnazione va dichiarata inammissibile per tardività.
Infatti, essendo stato l'appello proposto con atto di citazione notificato, a mezzo pec, al procuratore di parte appellata, in data 1 settembre 2022, non risulta rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla
RGn°3627/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda notificazione della sentenza impugnata, avvenuta, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., nei confronti del procuratore della parte appellante Angelo Guerriero, in data 06 luglio
2022.
L'art. 326, comma primo, cod. proc. civ. ricollega infatti la decorrenza del termine breve d'impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. (cfr., tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 10026 del 27/04/2010;
Cass. SU n.12898 del 13 giugno 2011)
Al presente giudizio, inoltre, non s'applica l'istituto della sospensione feriale dei termini, alla quale sono sottratti i giudizi di opposizione all'esecuzione - ai sensi della
L. 7 ottobre 1969, n.742, artt. 1 e 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - perché questa non si applica alle opposizioni esecutive, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi l'invalidità ( Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020; Cass. sez. 3,
Sentenza n.1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 - 01).
È solo il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio del predetto vizio non integra una questione che deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, risultando nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via, con riferimento all'art. 384 c.p.c. e all'art. 101 cod. proc. civ., comma 2 (introdotto dalla L. n. 69 del 2009),
l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (cfr. Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935). In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. ord. 30 aprile 2011, n. 9591 Sez. 3,
Sentenza n. 793 del 2013).
Da ciò l'inammissibilità del gravame proposto.
5. Nulla per le spese relative al presente grado, stante la contumacia.
CodiceFiscale_4
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
6. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115
(comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.1487 del 2022:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) Nulla per le spese di lite relative al presente grado, stante la contumacia;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
CodiceFiscale_4
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3627/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 21 febbraio
2025, con cui è stato concesso il termine di sessanta giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01.04.1967, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Lucia Bonavita (c.f. ) e Angelo C.F._2
Guerriero (c.f. ) presso il cui studio in Avellino, alla via C.F._3
Tagliamento n. 237, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CodiceFiscale_4
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._5
18.09.1960 ed ivi residente a[...]
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
, spiegando opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., al Controparte_1
precetto notificatole in data 21 maggio 2018 - con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di € 9.000,00, fondato su cinque cambiali insolute- eccependo un vizio della notifica dell'atto di precetto, poiché eseguita in luogo diverso da quello di residenza e domicilio della destinataria e, nel merito, deducendo di aver già onorato tutte le cambiali, con la consegna degli importi dovuti nelle mani della moglie dell'opposto, che possedeva i titoli, in esecuzione di un contratto di locazione di locale commerciale, dovendo ritenersi simulata la vendita di attrezzature apparentemente stipulata con l'opposto.
Ha così concluso chiedendo la declaratoria di nullità del precetto e di inesistenza dei titoli esecutivi, con vittoria di spese con attribuzione.
Con sentenza n.1487/2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio e notificata in data 06/07/2022, il Tribunale di Nola ha rigettato l'opposizione e condannato parte opponente al pagamento delle spese processuali, in favore della parte opposta, liquidate in euro 2.500,00.
Segnatamente, il Giudice di prime cure - dopo aver preliminarmente rilevato che l'opposizione era stata correttamente introdotta con atto di citazione, trattandosi di opposizione “preventiva” all'esecuzione, essendo prevista dagli artt. 615, co 2, e 617, co 2, cpc la proposizione mediante ricorso dell'opposizione ad esecuzione già iniziata – qualificava il primo motivo di opposizione, relativo alla nullità della
RGn°3627/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda notificazione del precetto, in quanto intervenuta in luogo diverso dal domicilio del destinatario, in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo riconducibile a tale strumento la prospettazione di vizi di regolarità formale dell'atto prodromico all'esecuzione rappresentato dal precetto;
ogni ipotetico vizio di notificazione, nel caso di specie, doveva ritenersi sanato, risultando l'atto venuto a conoscenza della destinataria, con evidente raggiungimento dello scopo, come reso manifesto dalla proposizione dell'opposizione ad opera della debitrice.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione, relativo al dedotto pagamento ed integrante un motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il
Tribunale, ritenendolo infondato, ha osservato che i documenti prodotti in giudizio dalla parte opponente (ricevute di pagamento), quale prova dell'avvenuto pagamento del credito portato dalle cambiali, si riferissero ad un diverso rapporto, e cioè non al contratto di vendita di universalità di beni con riserva di proprietà intercorso tra ed - in cui all'art. 2 era stato previsto che la Parte_2 Parte_1 vendita venisse “fatta ratealmente con 12 cambiali da € 1.000,00, n.3 da € 5.000,00
e una da € 3.000,00..”- ma ad un contratto di locazione commerciale intercorso tra soggetti diversi e non tra le parti in giudizio. Segnatamente, le quattro “ricevute di fitto”, versate in atti, erano relative al pagamento del canone locatizio dell'immobile
(adibito a locale commerciale) sito in Pomigliano d'Arco, alla via Roma, n. 182, e trovavano fonte nel contratto di locazione commerciale intercorso tra Tes_1
e , entrambe proprietarie del predetto immobile, e la
[...] Controparte_2 [...]
di cui era legale rappresentante . CP_3 Parte_1
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 1.09.2022 Parte_1
ha spiegato appello, affidato a tre motivi, con richiesta di sospensione della
[...]
provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
3. , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
4. È superfluo dare conto dei motivi di impugnazione proposti dalla parte appellante, in quanto l'impugnazione va dichiarata inammissibile per tardività.
Infatti, essendo stato l'appello proposto con atto di citazione notificato, a mezzo pec, al procuratore di parte appellata, in data 1 settembre 2022, non risulta rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla
RGn°3627/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda notificazione della sentenza impugnata, avvenuta, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., nei confronti del procuratore della parte appellante Angelo Guerriero, in data 06 luglio
2022.
L'art. 326, comma primo, cod. proc. civ. ricollega infatti la decorrenza del termine breve d'impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. (cfr., tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 10026 del 27/04/2010;
Cass. SU n.12898 del 13 giugno 2011)
Al presente giudizio, inoltre, non s'applica l'istituto della sospensione feriale dei termini, alla quale sono sottratti i giudizi di opposizione all'esecuzione - ai sensi della
L. 7 ottobre 1969, n.742, artt. 1 e 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - perché questa non si applica alle opposizioni esecutive, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi l'invalidità ( Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020; Cass. sez. 3,
Sentenza n.1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 - 01).
È solo il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio del predetto vizio non integra una questione che deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, risultando nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via, con riferimento all'art. 384 c.p.c. e all'art. 101 cod. proc. civ., comma 2 (introdotto dalla L. n. 69 del 2009),
l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (cfr. Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935). In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. ord. 30 aprile 2011, n. 9591 Sez. 3,
Sentenza n. 793 del 2013).
Da ciò l'inammissibilità del gravame proposto.
5. Nulla per le spese relative al presente grado, stante la contumacia.
CodiceFiscale_4
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
6. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115
(comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.1487 del 2022:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) Nulla per le spese di lite relative al presente grado, stante la contumacia;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
CodiceFiscale_4
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