TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1479/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1479/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Foligno, Via Case Basse n. 16, Fraz. San Giovanni Profiamma, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara
Contilli ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via Piave n. 7/D, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], domiciliato in Fraz. Annifo, Via Annifo n. 34, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gallo ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in
Perugia, Via G. Oberdan n. 50, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 3 Oggetto: Separazione giudiziale, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 12.03.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1. Affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, collocati presso la madre;
2. Tempi di permanenza dei minori con il padre a settimane alternate;
3. Contributo paterno al mantenimento di e di euro 200,00 mensili ciascuna, oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie e assegno unico alla madre.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 21.10.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1
separazione giudiziale dal marito, . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio civile in Foligno in data 9.04.2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 25, parte I, anno 2004;
- dalla loro unione sono nati i figli: in data 19.07.2006; , in data Per_3 Persona_4
11.11.2004; , in data 5.11.2009 e , in data 18.09.2012; Persona_5 Per_2
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti, disponendo a carico del Resistente, un contributo al mantenimento dei figli di euro 250,00 mensili ciascuno;
spese straordinarie al 50% e assegno unico interamente percepito dalla madre.
si è costituito in giudizio in data 11.03.2025, associandosi alla Controparte_1 domanda di separazione personale ma chiedendo al Tribunale di disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con un contributo paterno al mantenimento di euro 200,00 a figlia;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 3 All'udienza del 12.03.2025 davanti al Presidente, le parti sono comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo in ordine alle conclusioni di separazione.
Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni concordate dalle parti in udienza appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- Dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio civile celebrato in Foligno in data 9.04.2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 25, parte I, anno 2004;
- Dispone sulle condizioni di separazione, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono richiamate e trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1479/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Foligno, Via Case Basse n. 16, Fraz. San Giovanni Profiamma, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara
Contilli ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via Piave n. 7/D, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], domiciliato in Fraz. Annifo, Via Annifo n. 34, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gallo ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in
Perugia, Via G. Oberdan n. 50, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 3 Oggetto: Separazione giudiziale, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 12.03.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1. Affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, collocati presso la madre;
2. Tempi di permanenza dei minori con il padre a settimane alternate;
3. Contributo paterno al mantenimento di e di euro 200,00 mensili ciascuna, oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie e assegno unico alla madre.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 21.10.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1
separazione giudiziale dal marito, . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio civile in Foligno in data 9.04.2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 25, parte I, anno 2004;
- dalla loro unione sono nati i figli: in data 19.07.2006; , in data Per_3 Persona_4
11.11.2004; , in data 5.11.2009 e , in data 18.09.2012; Persona_5 Per_2
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti, disponendo a carico del Resistente, un contributo al mantenimento dei figli di euro 250,00 mensili ciascuno;
spese straordinarie al 50% e assegno unico interamente percepito dalla madre.
si è costituito in giudizio in data 11.03.2025, associandosi alla Controparte_1 domanda di separazione personale ma chiedendo al Tribunale di disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con un contributo paterno al mantenimento di euro 200,00 a figlia;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 3 All'udienza del 12.03.2025 davanti al Presidente, le parti sono comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo in ordine alle conclusioni di separazione.
Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni concordate dalle parti in udienza appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- Dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio civile celebrato in Foligno in data 9.04.2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 25, parte I, anno 2004;
- Dispone sulle condizioni di separazione, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono richiamate e trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3