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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 437/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELA MARIA LAGANA', giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONELLA PELLE, CP_1
giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, lamentava il rigetto della domanda CP_1
amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata presentata all' rigetto basato sul Pt_1
disconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità in misura non inferiore all'80%.
Nella resistenza dell' espletata consulenza medico-legale, con la sentenza oggetto di Pt_1
impugnazione il giudice di primo grado ha accolto la domanda, condannando l'istituto a pagare la pensione di vecchiaia a decorrere dal mese di giugno 2020, data individuata dal ctu in relazione alla sussistenza dello stato di invalidità L' ha proposto appello, con il quale non contesta ulteriormente l'esistenza del requisito Pt_1
sanitario, ma unicamente la decorrenza del beneficio, rilevando che esso, , in applicazione del disposto di cui all'art. l'art. 12 comma 1, DL 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, che ha introdotto il regime delle c.d. “finestre mobili” per l'accesso alla pensione di vecchiaia, andrebbe fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui si è aperta la finestra.
Nel caso di specie la decorrenza della prestazione oggetto di causa, in conformità della richiamata normativa e della giurisprudenza di legittimità, doveva “essere differita di 12 mesi rispetto a quella fissata al punto n. 3 del dispositivo della gravata sentenza”
L'appellata, costituendosi, ha eccepito la nullità dell'appello per violazione dell'art. 436 bis cpc.; nel merito, ha dedotto l'errata assimilazione della decorrenza del riconoscimento della prestazione (dalla data della domanda amministrativa o da data diversa da determinarsi in corso di causa in base allo stato patologico) con la decorrenza della liquidazione della pensione, che in via amministrativa viene liquidata trascorsi 12 dall'accoglimento della domanda.
In definitiva l'appello era infondato in quanto l'applicazione della finestra mobile doveva essere operata d'ufficio dall' . Pt_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 3 aprile 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'appello sollevata dall'appellata, in quanto, seppur il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. n° 83 del 2012, si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaro il punto del provvedimento di cui si chiede la riforma.
Ciò posto l'appello è fondato.
Si riporta ex art 118 disp att. la motivazione già resa da questa Sezione in analoga fattispecie nel procedimento iscritto al n. 33/22 RGL.
E' ormai consolidato il principio di diritto affermato dal giudice di legittimità, secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal testo della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”. (Cass. civ. sez. VI,
07/02/2020, n.2905; Cass. civ. sez. VI, 03/02/2020, n.2382; Cass. civ. sez. lav., 30/09/2019,
n.24363; Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, n.29191).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di pensione di vecchiaia anticipata di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre", previsto dal D.L. n. 78 del
2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), è applicabile anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, considerato che la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso, non solo ai soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti, affermando, altresì, sempre con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina delle cd. finestre mobili, successivamente modificata ad opera della cd. Legge Fornero, che "In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto
l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità." (Cass.
32591/2018).
L'interpretazione dell'istituto come sopra riportata risulta coerente non solo con il chiaro tenore letterale della norma, ma anche con la natura della pensione anticipata in esame, che costituisce un normale trattamento di vecchiaia, peculiarmente connotato da una semplice deroga all'applicazione della norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
La Suprema Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) aveva già chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione 5 di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".
E' infatti, consolidato il principio secondo cui la previsione di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, “non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal D. Lgs. n. 503 del 1992, cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia” (cfr. ex multis Cass. n. 11750 del 2015 Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 31001 del
2019).
Così esposti i principi regolatori della materia, poiché lo stato di invalidità è stato riconosciuto dal giugno 2020 , in epoca successiva al perfezionamento del requisito dell'età anagrafica, la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata va spostata in avanti rispetto al mese di giugno 2020 in corrispondenza alla prima finestra mobile disponibile, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod..
Non sono condivisibili le argomentazioni dell'appellata in ordine all'infondatezza dell'appello, in quanto l' avrebbe dovuto procedere d'ufficio alla liquidazione con l'esatta decorrenza, atteso Pt_1
CP_ che il Giudice di prime cure aveva condannato l' “al pagamento della prestazione della pensione anticipata di vecchiaia dal mese di Giugno 2020 oltre interessi come per legge, dal di del dovuto fino al soddisfo”, con la conseguenza che in assenza dell'impugnativa sarebbe passato in giudicato il diritto alla liquidazione con una decorrenza diversa da quella di legge.
La sentenza va confermata nelle restanti statuizioni, anche quelle in punto di regolamentazione delle spese, posto l'esito comunque vittorioso conseguito dal ricorrente, che ha ottenuto il riconoscimento del diritto invocato, riconoscimento non intaccato dall'esito di questo giudizio di appello.
I medesimi motivi, permanendo l'esito finale vittorioso della lite per il richiedente, vanno applicati a questo grado di giudizio e determinano a disporre, in ragione della fondatezza dell'appello proposto dall' , la compensazione fra le parti delle spese di questo giudizio. Pt_1
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Pt_1 CP_1
sentenza n. 283/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 7 aprile 2022.
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, riconosce alla parte ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia “anticipata” con decorrenza dalla prima finestra mobile disponibile posteriormente al mese di giugno 2020, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod., oltre interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo.
Compensa le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 437/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELA MARIA LAGANA', giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONELLA PELLE, CP_1
giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, lamentava il rigetto della domanda CP_1
amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata presentata all' rigetto basato sul Pt_1
disconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità in misura non inferiore all'80%.
Nella resistenza dell' espletata consulenza medico-legale, con la sentenza oggetto di Pt_1
impugnazione il giudice di primo grado ha accolto la domanda, condannando l'istituto a pagare la pensione di vecchiaia a decorrere dal mese di giugno 2020, data individuata dal ctu in relazione alla sussistenza dello stato di invalidità L' ha proposto appello, con il quale non contesta ulteriormente l'esistenza del requisito Pt_1
sanitario, ma unicamente la decorrenza del beneficio, rilevando che esso, , in applicazione del disposto di cui all'art. l'art. 12 comma 1, DL 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, che ha introdotto il regime delle c.d. “finestre mobili” per l'accesso alla pensione di vecchiaia, andrebbe fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui si è aperta la finestra.
Nel caso di specie la decorrenza della prestazione oggetto di causa, in conformità della richiamata normativa e della giurisprudenza di legittimità, doveva “essere differita di 12 mesi rispetto a quella fissata al punto n. 3 del dispositivo della gravata sentenza”
L'appellata, costituendosi, ha eccepito la nullità dell'appello per violazione dell'art. 436 bis cpc.; nel merito, ha dedotto l'errata assimilazione della decorrenza del riconoscimento della prestazione (dalla data della domanda amministrativa o da data diversa da determinarsi in corso di causa in base allo stato patologico) con la decorrenza della liquidazione della pensione, che in via amministrativa viene liquidata trascorsi 12 dall'accoglimento della domanda.
In definitiva l'appello era infondato in quanto l'applicazione della finestra mobile doveva essere operata d'ufficio dall' . Pt_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 3 aprile 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'appello sollevata dall'appellata, in quanto, seppur il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. n° 83 del 2012, si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaro il punto del provvedimento di cui si chiede la riforma.
Ciò posto l'appello è fondato.
Si riporta ex art 118 disp att. la motivazione già resa da questa Sezione in analoga fattispecie nel procedimento iscritto al n. 33/22 RGL.
E' ormai consolidato il principio di diritto affermato dal giudice di legittimità, secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal testo della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”. (Cass. civ. sez. VI,
07/02/2020, n.2905; Cass. civ. sez. VI, 03/02/2020, n.2382; Cass. civ. sez. lav., 30/09/2019,
n.24363; Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, n.29191).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di pensione di vecchiaia anticipata di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre", previsto dal D.L. n. 78 del
2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), è applicabile anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, considerato che la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso, non solo ai soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti, affermando, altresì, sempre con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina delle cd. finestre mobili, successivamente modificata ad opera della cd. Legge Fornero, che "In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto
l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità." (Cass.
32591/2018).
L'interpretazione dell'istituto come sopra riportata risulta coerente non solo con il chiaro tenore letterale della norma, ma anche con la natura della pensione anticipata in esame, che costituisce un normale trattamento di vecchiaia, peculiarmente connotato da una semplice deroga all'applicazione della norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
La Suprema Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) aveva già chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione 5 di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".
E' infatti, consolidato il principio secondo cui la previsione di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, “non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal D. Lgs. n. 503 del 1992, cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia” (cfr. ex multis Cass. n. 11750 del 2015 Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 31001 del
2019).
Così esposti i principi regolatori della materia, poiché lo stato di invalidità è stato riconosciuto dal giugno 2020 , in epoca successiva al perfezionamento del requisito dell'età anagrafica, la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata va spostata in avanti rispetto al mese di giugno 2020 in corrispondenza alla prima finestra mobile disponibile, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod..
Non sono condivisibili le argomentazioni dell'appellata in ordine all'infondatezza dell'appello, in quanto l' avrebbe dovuto procedere d'ufficio alla liquidazione con l'esatta decorrenza, atteso Pt_1
CP_ che il Giudice di prime cure aveva condannato l' “al pagamento della prestazione della pensione anticipata di vecchiaia dal mese di Giugno 2020 oltre interessi come per legge, dal di del dovuto fino al soddisfo”, con la conseguenza che in assenza dell'impugnativa sarebbe passato in giudicato il diritto alla liquidazione con una decorrenza diversa da quella di legge.
La sentenza va confermata nelle restanti statuizioni, anche quelle in punto di regolamentazione delle spese, posto l'esito comunque vittorioso conseguito dal ricorrente, che ha ottenuto il riconoscimento del diritto invocato, riconoscimento non intaccato dall'esito di questo giudizio di appello.
I medesimi motivi, permanendo l'esito finale vittorioso della lite per il richiedente, vanno applicati a questo grado di giudizio e determinano a disporre, in ragione della fondatezza dell'appello proposto dall' , la compensazione fra le parti delle spese di questo giudizio. Pt_1
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Pt_1 CP_1
sentenza n. 283/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 7 aprile 2022.
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, riconosce alla parte ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia “anticipata” con decorrenza dalla prima finestra mobile disponibile posteriormente al mese di giugno 2020, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod., oltre interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo.
Compensa le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)