Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
Ordinanza collegiale 24 luglio 2024
Ordinanza collegiale 28 novembre 2024
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2024
Sentenza 19 maggio 2025
Decreto presidenziale 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2024, proposto da
Bridge 129 S.r.l. Safety And Security, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandante del costituendo RTI con la Axians Italia S.p.a., in relazione alla procedura CIG 954927248B, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Carlo Licci Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bressanone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola De Nigro, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
nei confronti
Technology Associates S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con Incloud Team S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa Toffano e Massimo Rocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Rocchi in Bolzano, largo Adolph Kolping, 2;
Incloud Team S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Per l’annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo presentato in data 14.03.2024:
- della determina dirigenziale del Comune di Bressanone n. 1074 del 28 luglio 2023 di aggiudicazione, in favore del RTI Technology Associates S.r.l. - Incloud Team S.r.l., della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di “ Fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza e ZTL per la Città di Bressanone ” (CIG: 954927248B, CUP: C89D20000520005);
- di ogni atto e provvedimento, comunque denominato, con cui il Comune di Bressanone ha disposto in favore del RTI Technology Associates S.r.l. - Incloud Team S.r.l., l’aggiudicazione del predetto appalto di “ Fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza e ZTL per la Città di Bressanone ”;
- della determina dirigenziale del 28 giugno 2023 di aggiudicazione provvisoria disposta dal Comune anzidetto, nonché del parere tecnico, rilasciato dal Servizio Informatica del Comune, sulla regolarità tecnico-amministrativa della bozza della determina di aggiudicazione;
- della mancata esclusione del RTI Technology Associates S.r.l. - Incloud Team S.r.l. dalla gara de qua ;
- del verbale di gara datato 19 giugno 2023 e sottoscritto il 23 giugno 2023 di approvazione della graduatoria;
- della graduatoria definitiva e degli esiti finali della procedura e degli atti, comunque denominati, di approvazione degli stessi;
- di tutti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, nelle parti di interesse, e degli eventuali ulteriori verbali delle sedute di gara, riservate e pubbliche, delle determine, o atti comunque denominati, di approvazione dei verbali di gara, nei limiti dell'interesse;
- del bando, del Disciplinare, del Capitolato speciale e relativi allegati, nella denegata ipotesi in cui siano interpretati in senso difforme da quanto in questa sede argomentato e censurato;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o con-sequenziale,
nonché per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI Bridge 129 S.r.l. – Axians Italia S.p.a. e, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa della mancata aggiudicazione, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa,
e per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato medio tempore dal Comune di Bressanone con il RTI Technology Associates S.r.l. - Incloud Team S.r.l., per il quale la ricorrente formula espressa domanda di subentro, e per la condanna, anche in detta eventualità, della Stazione appaltante alla tutela in forma specifica, mediante l’adozione del provvedimento d’aggiudicazione e dei consequenziali atti, incluso il subentro nel contratto, in favore del RTI Bridge 129 S.r.l. - Axians Italia S.p.a., nonché, in subordine, per la condanna del Comune al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa.
B) Per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da Technology Associates S.r.l. l’11.04.2024
1) per l’annullamento:
− della valutazione da parte della Commissione di gara dell’offerta tecnica ed economica del RTI Bridge/Axians siccome risultante dai verbali di gara e dalla tabella Valut Qualit, in specie nella parte in cui quest'ultima non è stata esclusa dalla procedura;
− per quanto occorrer possa, nei limiti dell’interesse della ricorrente incidentale di tutti i verbali di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione;
− di ogni altro atto, presupposto e/o connesso e/o consequenziale e/o successivo (anche non conosciuto);
2) nonché per l’annullamento del provvedimento del 03.04.2024 con cui il Comune ha negato parzialmente l’accesso all’offerta anche tecnica del RTI Bridge/Axians aderendo all’opposizione di quest’ultima, di ogni altro atto, presupposto e/o connesso e/o consequenziale e/o successivo (anche non conosciuto)
- e la conseguente declaratoria del diritto di accesso agli atti a favore del RTI AS nonché per l’emanazione di ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a., con fissazione di congruo termine e nomina fin d’ora di un commissario ad acta in caso di inosservanza di detto termine di tutti i documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti del 12.03.2024 e non resi completamente accessibili ovvero dell’offerta amministrativa, la residua parte tecnica e quella economica del RTI Bridge.
C) Per quanto riguarda l’ISTANZA ex art. 116, comma 2, c.p.a., presentata da Technology Associates S.r.l. il 07.11.2024:
- per l’annullamento del provvedimento del 30.10.2024 con cui il Comune ha rigettato la nuova istanza di accesso atti presentata da quest’ultima società in data 8.10.2024;
- di ogni altro atto, presupposto e/o connesso e/o consequenziale e/o successivo (anche non conosciuto);
- e la conseguente declaratoria del diritto di accesso agli atti a favore del RTI AS nonché per l’emanazione di ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a., con fissazione di congruo termine e nomina fin d’ora di un commissario ad acta in caso di inosservanza di detto termine, dei tre documenti richiesti con la suddetta istanza;
D) Per quanto riguarda l’ISTANZA ex art. 39 c.p.a. e 177 c.p.c. di data 3.12.2024 per la modifica / integrazione dell’ordinanza istruttoria n. 283 di data 28.11.2024;
Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bressanone nonché della Technology Associates S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale e la contestuale istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a.;
Vista l’ordinanza collegiale, n. 187 di data 12.07.2024, avente valenza decisoria sull’istanza di accesso;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 203 di data 24.07.2024;
Vista l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. di data 07.11.2024 della ricorrente incidentale;
Vista l‘ordinanza istruttoria n. 283 di data 28.11.2024 con cui, riservata la decisione sulla rinnovata istanza di accesso, è stata disposta verificazione;
Vista l’istanza di modifica / integrazione dell’ordinanza istruttoria ex art. 39 c.p.a. e art. 177 c.p.c. di data 3.12.2024 proposta dalla ricorrente incidentale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 287 di data 18.12.2024, avente valenza decisoria sull’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. di data 07.11.2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il consigliere Michele Menestrina e uditi per le parti i difensori come indicati in verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Bressanone ha indetto con determina del 19 dicembre 2022, n. 1732 e successivo bando pubblicato in data 23 dicembre 2022 una procedura aperta per l’affidamento della “ Fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza e ZTL per la città di Bressanone ” (CIG: 954927248B; CUP: C89D20000520005), per l’importo, del lotto 1, di Euro 427.020,95, fino al valore massimo stimato in Euro 628.744,91, oltre IVA, comprensivo dell’opzionale lotto 2, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.1 Dal Progetto esecutivo posto a base di gara emerge, in estrema sintesi, come per il nuovo sistema di videosorveglianza e controllo viabilità destinato al controllo del territorio cittadino è stata prevista “ un’unica piattaforma software centralizzata , basata su un unico database” implementato nel Server centrale, la quale permetterà la contemporanea fruizione, da parte di più operatori, delle diverse funzioni applicative, tra le quali quelle dedicate:
- alla gestione degli accessi alla ZTL del centro storico del Comune,
- al controllo delle aree sensibili e di determinati varchi di transito identificati dal Comune,
- alla supervisione degli stalli di sosta regolati da disco orario / carico scarico,
nonché la possibilità di essere ampliata per successive estensioni progettuali e di essere interfacciata al sistema di analisi del traffico della Provincia autonoma di Bolzano.
2. La procedura ad evidenza pubblica, alla quale hanno partecipato tre operatori economici, si è conclusa con la determina dirigenziale n. 1074 del 28 luglio 2023, oggetto di impugnazione, con la quale è stata aggiudicata la fornitura al RTI controinteressato composto da Technology Associates S.r.l. – Incloud Team s.r.l., per un importo pari a Euro 390.724,17, oltre IVA al 10%.
3. Essendo stato negato l’accesso difensivo all’offerta dell’aggiudicataria, l’odierna ricorrente, Bridge 129 S.r.l. Safety and Security, d’ora in poi anche solo Bridge, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a. innanzi a questo TRGA, il quale con sentenza n. 402 pubblicata in data 27.12.2023 lo accoglieva, accertando l’illegittimità del diniego parziale opposto all’istanza di accesso, nonché il diritto di parte ricorrente di accedere alla documentazione richiesta nella sua versione integrale, con il conseguente obbligo in capo al Comune di Bressanone di consentire, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, l’accesso integrale a tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente nelle proprie istanze.
4. Con successiva sentenza n. 85 di data 26.03.2024 il TRGA di Bolzano dichiarava inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 112, comma 5 c.p.a., dal Comune di Bressanone per la richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza n. 402/2023.
5. Medio tempore l’odierna ricorrente Bridge con ricorso introduttivo, notificato in data 06.03.2024 e depositato in data 14.03.2024, lamentando che il Comune di Bressanone non avesse ancora dato esatta esecuzione alla citata sentenza n. 402/2023 del 27.12.2023 di questo TRGA, in quanto in data 13.02.2024 aveva reso disponibile una versione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, parzialmente oscurata e priva degli allegati, ha impugnato i provvedimenti meglio identificati in epigrafe, dolendosi della mancata esclusione dell’aggiudicataria e formulando i seguenti quattro specifici motivi di impugnazione.
I) “ Violazione dell’art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 142, 146 e 201, D.Lgs. 285/1992 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 e dell’art. 345, D.P.R. 495/1992 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5, D.P.R. 250/1999 – Violazione dell’art. 1, L.P. Bolzano 16/2015. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, D.Lgs. 50/2016; dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 68, D.Lgs. 50/2016. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 95, D.Lgs. 50/2016. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 33, L.P. Bolzano 16/2015. - Violazione del principio della par condicio - Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione; difetto, erroneità e insufficienza d’istruttoria; carenza ed erroneità dei presupposti; irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifeste – Sviamento di potere .”
In estrema sintesi, la ricorrente richiamata la cornice normativa nella quale si inseriscono i dispositivi atti all’accertamento e rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione nonché il relativo procedimento di omologazione ministeriale, e illustrato come le prescrizioni regolamentari per l’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato (ZTL), di cui al D.P.R. 250/1999, permettono il rilievo di immagini solamente in caso di infrazione e vietano espressamente la interconnessione dei relativi impianti “ con altri strumenti, archivi o banche dati ”, lamenta come il sistema ZTL omologato, offerto dall’aggiudicataria, sarebbe interfacciato con altri software e sistemi tecnologici al fine di un utilizzo difforme rispetto al prototipo assentito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché al di fuori dei limiti dell’omologazione ministeriale.
Nello specifico la ricorrente rileva come l’integrazione del sistema ZTL offerto dall’aggiudicataria in un’altra piattaforma software, comporterebbe “ funzionalità non ammesse dalla normativa di settore e non contemplate nell’omologazione ministeriale ”, concludendo nel senso che l’apparato offerto sarebbe stato implementato e modificato rispetto al prototipo approvato dal Ministero con il decreto di omologazione, con l’ulteriore conseguenza che un simile utilizzo, in contrasto con i vincoli di legge, inficerebbe anche la legittimità delle sanzioni irrogate con tale sistema.
II) “ Violazione dell’art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 142, 146 e 201, D.Lgs. 285/1992, sotto altro profilo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 e dell’art. 345, D.P.R. 495/1992, sotto altro profilo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5, D.P.R. 250/1999 – Violazione dell’art. 1, L.P. Bolzano 16/2015. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 e dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 68, D.Lgs. 50/2016; Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 95, D.Lgs. 50/2016. – Violazione dell’art. 86, D.Lgs. 50/2016 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 33, L.P. Bolzano 16/2015. - Violazione del principio della par condicio - Eccesso di potere per erroneità; travisamento; illogicità carenza di motivazione; difetto dei presupposti; carenza d’istruttoria; ingiustizia manifesta.”
Sotto altro profilo la ricorrente lamenta come il sistema di ZTL proposto dalla controinteressata integri funzioni di verifica e registrazione massiva a carico dei veicoli circolanti nelle aree sottoposte a controllo, palesemente vietate dalla normativa di settore (“ Il sistema fornito permette di controllare sistematicamente la sussistenza della validità della assicurazione e revisione di tutti i veicoli, motocicli e ciclomotori italiani rilevati sul territorio mediante lettori targhe dei varchi ZTL e per quelli collocati sul territorio ”).
Un tanto, oltre ad essere espressamente vietato dall’art. 3 del DPR 250/1999 che prescrive che “ gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini solamente in caso di infrazione”, sarebbe stato chiarito anche dal Ministero, che con nota di data 6.11.2019 ha specificato che “ nessun dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni di qualunque tipologia …. può essere impiegato per un’analisi massiva dei transiti dei veicoli, al fine di verificarne lo stato in relazione ai requisiti per la circolazione … ”.
Inoltre la ricorrente lamenta come l’offerta dell’aggiudicataria preveda anche i) un componente estensivo web denominato “ AS AM ” ( Visual Analytics & Alert Manager ), come pure i) un aggiornamento automatico del firmware, entrambi non previsti dall’omologazione, dal che conseguirebbe un’ulteriore ragione di violazione del principio della conformità al prototipo e delle regole in tema di omologazione ministeriale.
III) “ Violazione dell’art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e f-bis, D.Lgs. 50/2016 - Violazione degli artt. 45, 142, 146 e 201 D.Lgs. 285/1992, sotto altro profilo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 e dell’art. 345, D.P.R. 495/1992, sotto altro profilo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5, D.P.R. 250/1999 – Violazione dell’art. 1, L.P. Bolzano 16/2015. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 e dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016, sotto altro profilo. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 68, D.Lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 95, D.Lgs. 50/2016. – Violazione dell’art. 86, D.Lgs. 50/2016 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 33, L.P. Bolzano 16/2015, sotto ulteriore profilo. - Violazione del principio della par condicio, sotto ulteriore profilo - Eccesso di potere per difetto dei presupposti; travisamento; illogicità carenza di motivazione; difetto d’istruttoria; ingiustizia manifesta. ”
La ricorrente censura la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. f- bis ), D.Lgs. 50/2016, e in subordine delle lett. c) e c- bis ) per la mancata esclusione dell’aggiudicataria, la quale avrebbe omesso di rappresentare all’Amministrazione che le proposte per i dispositivi di controllo ZTL, non sarebbero ammesse dall’omologazione o, comunque, dalla cornice normativa di riferimento.
Per altro verso, la ricorrente fa valere anche il vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, in quanto l’Amministrazione già disponeva, per le dichiarazioni della Bridge sull’impossibilità di adattare l’utilizzo dei dispositivi elettronici a determinate funzionalità non consentite, di elementi conoscitivi idonei a percepire il comportamento reticente del RTI primo classificato.
IV) “ Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione degli artt. 94 e 95, D.Lgs. 50/2016, sotto altro profilo. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 33, L.P. Bolzano 16/2015. – Violazione dell’art. 6, L.P. Bolzano 17/1993. - Violazione dei principi di imparzialità e di par condicio. – Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta; del principio di divieto di offerta plurima, alternativa, condizionata, incerta o indeterminata. – Violazione della lex specialis. - Eccesso di potere per erroneità; travisamento; illogicità carenza di motivazione; difetto d’istruttoria; ingiustizia manifesta. ”
Il motivo si incentra sulla mancata esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria, la quale, con riferimento alle integrazioni opzionali del “ Portale Hotel ” e del “ Chioschi touch screen ” e alla disponibilità palesata di fornire “ per tutti i casi di installazione ove risultassero accorpabili lotti di 2 telecamere molto vicine ”, senza variazione del prezzo offerto, al posto di due telecamere da 2MP una singola telecamera biottica in versione 5MP, risulterebbe condizionata o, comunque, sarebbe da qualificarsi come plurima e alternativa.
A ciò si aggiungerebbe che la telecamera alternativa proposta non risulterebbe omologata.
6. Per il RTI aggiudicatario si costituiva in giudizio in data 04.04.2024 la sola mandataria Technology Associates S.r.l. (d’ora in avanti AS) che eccepiva in via preliminare l’irricevibilità per tardività del ricorso o almeno di parte dei motivi e l’inammissibilità dello stesso nella parte in cui impugna la lex specialis per la previsione di “ una piattaforma centrale unica ”.
Nel merito contestava poi nello specifico le singole censure della ricorrente chiedendone il rigetto per infondatezza.
7. L’amministrazione resistente costituendosi con memoria di data 05.04.024, ripercorreva lo svolgimento dei fatti, anche in relazione alle diverse reiterate e “incrociate” istanze di accesso presentate dai concorrenti, esponeva che il contratto di appalto non era stato stipulato e in via preliminare eccepiva l’irricevibilità del ricorso per asserita tardività del medesimo, nonché l’inammissibilità del primo motivo per sostenuta genericità e nel merito contestava la fondatezza delle diverse censure sviluppate.
8. Con ricorso incidentale con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. di data 11.04.2024, la controinteressata AS esponeva di aver richiesto con istanza di data 12.03.2024 accesso agli atti e segnatamente anche all’offerta completa presentata dal RTI Axians–Bridge e che tale istanza era stata riscontrata solo parzialmente dall’Amministrazione, la quale con provvedimento del RUP di data 3.04.2024 aveva trasmesso la documentazione richiesta in parte oscurata; motivo per il quale agiva ora al fine di ottenere l’ostensione integrale dell’offerta tecnica ed economica del RTI Axians – Bridge e un conseguente ordine di esibizione al Comune di Bressanone.
8.1 Con il ricorso incidentale, il quale poggia sui seguenti due motivi d’impugnazione, AS si duole della mancata esclusione del RTI Axians-Bridge:
I) “ Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; dell’art. 1 della L.P. Bolzano 16/2015, dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, dei principi di imparzialità, di correttezza, di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione e di buon andamento dell’azione amministrativa, dell’art. 97 della Cost.. Eccesso di potere per sviamento e carenza istruttoria. ”
Questo motivo di impugnazione pluriarticolato è diretto a censurare la mancata esclusione del RTI Axians / Bridge per aver esso offerto una proposta tecnica asseritamente non rispondente ai requisiti minimi previsti dalla lex specialis .
Invero l’offerta del RTI Axians – Bridge sarebbe costituita da “ un’elencazione di singoli apparati e prodotti applicativi diversi, ognuno di un diverso produttore, basato su standard differenti, database disgiunti” e un tanto si riscontrerebbe con riferimento:
A) al Sistema ZTL che non presenterebbe l’asserita “ prestazione richiesta di gestione unica integrata di tutte le discipline di progetto ”;
B) alla gestione dati dei lettori targhe territoriali, per la quale è previsto un secondo software separato della ditta Targasystem s.r.l.;
C) alla gestione stalli parcheggio carico / scarico ove è stato offerto il software Axians IOT Xsona ossia un altro software non ufficialmente riconosciuto dalla Milestone Systems;
D) alle telecamere territoriali di lettura targhe;
E) alle telecamere a colori e telecamere indossabili Body Cam, in quanto il produttore Hanwha non offrirebbe telecamere indossabili Body Cam, con la conseguenza che l’offerta RTI Axians-Bridge non presenterebbe l’asserita richiesta di capitolato di uniformità di produttore tecnologica e di gestione;
F) ai dispositivi per il rilevamento e la classificazione del traffico veicolare, che non sarebbero stati offerti con le specifiche richieste dal Progetto esecutivo , in quanto le telecamere offerte dalla ricorrente non sarebbero “ in grado di fornire le prestazioni di classificazione e misurazione richieste nel Progetto” ;
G) ai dispositivi per il rilevamento e la classificazione dei transiti di pedoni e biciclette, anche essi asseritamente non rispondenti alle specifiche richieste dal Progetto esecutivo .
II) “ Violazione dell’art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 142, 146 e 201, D.Lgs. 285/1992 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 e dell’art. 345, D.P.R. 495/1992 – Violazione e falsa applicazione dell’5, D.P.R. 250/1999 – Violazione dell’art. 1, L.P. Bolzano 16/2015. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, D.Lgs. 50/2016. Violazione del principio della par condicio - Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione; difetto, erroneità e insufficienza d’istruttoria; carenza ed erroneità dei presupposti; irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifeste – Sviamento di potere ”.
Il motivo si incentra sull’affermazione che la telecamera contestuale relativa ai dispositivi ZTL, offerta dal RTI Axians-Bridge non sarebbe omologata, a fronte delle relative prescrizioni normative che richiedono l’impiego di componenti e apparati omologati.
9. In data 09.04.2023 il Comune ha reso, infine, accessibile alla ricorrente principale l’offerta dell’aggiudicataria in modo non oscurato e completa degli allegati richiesti, inoltrandone una copia via mail (doc. 46 Comune).
10. Con memoria di data 22.04.2024 la ricorrente principale eccepiva l’inammissibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., presentata contestualmente al ricorso incidentale, per mancata notifica alla Axians s.p.a., prendeva specifica posizione sulle eccezioni preliminari di tardività, contestava le difese avversarie nonché controdeduceva ai motivi del ricorso incidentale, insistendo per il rigetto degli stessi in quanto infondati.
11. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2024, vista la medio tempore intervenuta notifica anche a Axians Italia s.p.a. dell’istanza di accesso, la trattazione della medesima è stata rinviata alla camera di consiglio del 09.07.2024 con conseguente rinvio della trattazione del merito dei ricorsi all’udienza pubblica del 24.07.2024.
12. Con articolata ordinanza, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., il Tribunale rilevata la non sovrapponibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente principale, ai sensi del primo comma dell’art. 116 c.p.a. e decisa con sentenza n. 402/2023, a quella successivamente presentata dalla ricorrente incidentale in corso di causa, accoglieva parzialmente quest’ultima, ordinando al Comune di Bressanone di rendere accessibile alla AS la parte dell’offerta tecnica del RTI Axians – Bridge relativa all’” apparato di lettura per gli allestimenti stradali territoriali ”.
13. In vista dell’udienza pubblica del 24 luglio 2024, sia parte ricorrente principale che quella incidentale hanno proposto istanza di rinvio alla quale l’amministrazione resistente non si è opposta.
Con ordinanza istruttoria di pari data il Collegio, al fine di individuare i “ requisiti minimi ”, dei quali la ricorrente incidentale lamentava la mancata osservanza da parte dell’offerta della ricorrente principale, disponeva che venisse depositato in atti il “ Capitolato tecnico ” contenente i detti “ requisiti minimi ” oppure che la parte più diligente indicasse il documento al quale fare riferimento per l’individuazione degli stessi, e rinviava la trattazione del merito all’udienza del 13 novembre 2024.
14. Con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. di data 7 novembre 2024 la ricorrente incidentale, esponendo di aver presentato in data 8.10.2024 all’Amministrazione una seconda istanza di accesso all’offerta tecnica della ricorrente principale, chiedeva l’annullamento del relativo diniego ad essa opposto e il conseguente accertamento del proprio diritto di accesso.
15. A seguito dell’udienza pubblica del 13 novembre 2024 il Collegio, riservandosi ogni decisione sulla rinnovata istanza di accesso e ritenendo necessari alcuni approfondimenti istruttori, disponeva con ordinanza n. 283 di data 28.11.2024 una verificazione e rinviava la trattazione dei ricorsi all’udienza pubblica del 14 maggio 2025.
16. Parte ricorrente incidentale proponeva reclamo avverso l’ordinanza e richiedeva la decisione immediata sull’istanza d’accesso, per la cui trattazione veniva, quindi, fissata l’udienza in camera di consiglio di data 17 dicembre 2024.
Con ordinanza n. 297 di data 18.12.2024 il Collegio, a scioglimento della riserva, ritenendo l’istanza di accesso proposta in data 07.11.2024 meramente ripetitiva della medesima istanza di data 11.04.2024, già esaminata e decisa con l’ordinanza decisoria n. 187 di data 12.07.2024, rimasta inappellata, rigettava l’istanza di accesso.
17. Depositata la relazione definitiva dei verificatori, le parti depositavano ancora proprie memorie difensive nonché di replica e all’udienza pubblica del 14 maggio 2025, dopo discussione orale, la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Innanzitutto dev’essere evidenziato che si è in presenza di un procedimento di gara impugnato sia con ricorso principale che con ricorso incidentale, entrambi tendenti alla reciproca esclusione degli istanti dalla procedura di gara.
Il Collegio richiama, pertanto, il noto insegnamento giurisprudenziale sia della Corte di Giustizia UE (sentenza 05.09.2019 causa C-333/18) che dei giudici nazionali, il quale ha affermato per simili casi il principio secondo cui gli interessi perseguiti nell’ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono da considerarsi in linea di principio equivalenti.
Il Giudice Amministrativo non può, pertanto, esimersi dallo scrutinare tutte le impugnazioni in materia di appalti pubblici, perché l’interesse strumentale all’eventuale riedizione della gara o delle singole fasi della procedura deve ritenersi immanente alla posizione del ricorrente principale.
Il Giudice è tenuto, pertanto, a procedere anzitutto all’esame del ricorso principale e, solo in caso di rigetto di quest’ultimo potrà esimersi dallo scrutinio del ricorso incidentale, il quale dovrà invece essere vagliato laddove il ricorso principale venga accolto ( ex multis Cons. Stato, sent. n. 4019/2023; sent. n. 1536/2022).
2. Va, inoltre, precisato che costituendosi in giudizio il Comune ha fatto presente di non avere stipulato il contratto per la fornitura oggetto del contenzioso, circostanza confermata in seguito anche da parte controinteressata, sicché rimangono assorbite le relative domande di annullamento e di condanna proposte dalla ricorrente, per tuziorismo e in modo eventuale.
2.1 In via istruttoria viene respinta l’istanza di supplemento di verificazione, in quanto a seguito anche delle osservazioni tecniche fornite dai consulenti di parte, il Collegio ritiene la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
3. Passando alla trattazione delle eccezioni preliminari, va evidenziato come l’Amministrazione resistente e la controinteressata eccepiscono l’inammissibilità per tardività del ricorso principale.
3.1 L’Amministrazione per un verso afferma che la determinazione di aggiudicazione, pur riportando il n. 1074 di data 28.07.2023, sarebbe stata adottata antecedentemente in data 28.06.2023 e pubblicata anche nella medesima data sul portale telematico gestito dall’ACP e, inoltre, successivamente sarebbe stata pubblicata anche sull’albo pretorio del Comune.
A ciò si aggiunge che in data 24 luglio 2023 il Comune avrebbe anche reso accessibile la documentazione richiesta dall’odierna ricorrente principale, con conseguente decorrenza del termine di impugnazione.
3.2 La controinteressata per altro verso ritiene che già dalla semplice lettura dell’esito della valutazione delle offerte, eseguita in sede di gara e risultante dalla tabella Valut Qualit BX intitolata “ Descrizione delle prestazioni tecniche migliorative ”, resa accessibile alla ricorrente appunto in data 24 luglio 2023, la stessa avesse già avuto la disponibilità di sufficienti elementi per la proposizione del ricorso.
Un tanto andrebbe, in ogni caso, riferito al motivo di ricorso relativo all’aggiornamento automatico del firmware delle telecamere ed anche a quello relativo alla c.d. “ piattaforma unica centrale ”.
A ciò si aggiungerebbe, quale ulteriore prova dell’anticipata decorrenza del termine d’impugnazione, la circostanza che nella propria istanza di accesso di data 11.09.2023 contenente anche la diffida di annullare in via di autotutela l’aggiudicazione della gara, l’odierna ricorrente principale avesse già fatto riferimento alla questione della “ piattaforma centrale unica ”, anche per svolgere funzionalità asseritamente non consentite dalla normativa di settore.
3.3 In merito alla c.d. “ piattaforma centrale unica ” sia l’Amministrazione che la controinteressata rilevano poi come essa sarebbe stata prevista a livello progettuale, con la conseguenza che la ricorrente sarebbe stata semmai onerata di impugnare la lex specialis, in quanto immediatamente lesiva.
3.4 Tali eccezioni non colgono nel segno e vengono rigettate.
3.5 La questione sulla decorrenza del termine per l’impugnazione della determina di aggiudicazione nella vertenza che ci occupa, è già stata affrontata al punto 6 della sentenza n. 402/2023 di questo Tribunale.
Tale sentenza, pronunciata nel contraddittorio delle stesse parti del presente giudizio, è rimasta inoppugnata e viene qui richiamata anche, ai sensi dell’art. 88, secondo comma, lett. d), c.p.a..
3.5.1 In via di estrema sintesi si ribadisce, comunque, che la Stazione appaltante non ha adempiuto a quanto espressamente previsto per legge ed espressamente ribadito anche nel Disciplinare , ossia a comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, d.lgs. 50/2016 al concorrente che seguiva in graduatoria l’aggiudicatario l’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara (cfr. p. 6.7 sent. cit.).
Del tutto irrilevante rimane, pertanto, anche la pubblicazione all’albo pretorio della determina di aggiudicazione, in quanto un’eventuale decorrenza del termine di impugnazione dalla scadenza del termine di pubblicazione è prevista, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, c.p.a., comunque solo “ per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale ”.
3.5.2 Dall’esame dell’estratto del portale del Sistema informativo contratti pubblici messo a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici da parte dell’ACP della Provincia di Bolzano, risulta poi che l’esito della gara è stato pubblicato in data 28.09.2023 e non come sostenuto dall’Amministrazione in data 28.06.2023 (“ Data pubblicazione esito: 28/09/2023 ”; cfr. doc. 20 Comune). Circostanza, oltretutto, espressamente confermata anche da parte della ricorrente incidentale ( “… la procedura si è conclusa con la Determinazione n. 1074 del 28.07.2023 con cui la P.A. ha aggiudicato la gara in parola all’RTI AS … e l’esito di gara è stato pubblicato sul portale della Provincia il 28.09.2023. ” cfr. pag. 6 ric. incid.).
3.5.3 A ciò si aggiunge che nella mail del 24 luglio 2023 inviata all’odierna ricorrente, il Comune ha allegato un documento denominato espressamente “ Determina aggiudicazione provvisoria ATI Technology Associates S.r.l..pdf ” che ad un miglior esame risulta essere non la determina di aggiudicazione, ma il parere tecnico, rilasciato dal Servizio informatico del Comune di Bressanone, in relazione alla regolarità tecnico – amministrativa della bozza della determina di aggiudicazione (doc. 7 Comune e p. 6.10 sent. cit.).
3.5.4 Infine va anche rilevato che l’asserita determina di aggiudicazione, dimessa agli atti di causa come doc. 24 dal Comune, risulta non recare alcuna firma digitale, sicché deve essere escluso in radice che esso possa essere qualificato come il provvedimento di aggiudicazione della fornitura che qui ci occupa.
3.6 Priva di pregio è anche l’eccezione che la ricorrente a fronte della disclosure parziale della documentazione a seguito della tempestiva richiesta di accesso difensivo, avrebbe già conosciuto o sarebbe stata, comunque, in grado di conoscere i vizi che poi ha fatto valere con il proprio ricorso.
Anche tale questione è già stata affrontata al punto 7.1 ss della citata sentenza n. 402/2023, al quale in conformità al principio di sinteticità il Collegio si richiama.
3.6.1 Qui basti rilevare come la ricorrente con il presente ricorso sostanzialmente si duole del fatto che l’offerta dell’aggiudicataria non avrebbe potuto essere ammessa, recte avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva, in quanto asseritamente contenente una proposta non conforme alla normativa di settore, tanto da inficiare le eventuali infrazioni al codice della strada che sarebbero state accertate e contestate con il sistema offerto.
Orbene il Collegio ritiene che simili motivi di impugnazione possano essere formulati, con la specificità richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., solo a seguito dell’avvenuta piena conoscenza del contenuto dell’offerta ossia in specifico di cosa abbia concretamente proposto quel concorrente di cui si aggredisce l’offerta. La sola conoscenza della tabella di valutazione, contenente oltretutto, in modo alquanto sintetico e sommario, unicamente l’esito della valutazione della Commissione tecnica e non anche l’oggetto della stessa ossia dell’offerta, potrebbe condurre al limite alla proposizione di un mero ricorso c.d. al buio, con la formulazione di motivi di impugnazione meramente ipotetici e come tali inammissibili (“ Dall’affermazione di tale principio giurisprudenziale discende, dunque, che ogniqualvolta venga tempestivamente formulata istanza di accesso in seguito alla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione – ipotesi questa che ricorre nella fattispecie in esame – il dies a quo del termine decadenziale per impugnare tale provvedimento decorre dalla piena conoscenza o conoscibilità della documentazione richiesta e non ostesa integralmente dalla stazione appaltante .
A riguardo, è sufficiente richiamare quanto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo la quale “Poiché il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti, anche in tal caso non è necessaria la previa proposizione di un ricorso ‘al buio’ [‘in abstracto’, nella terminologia della Corte di Giustizia, e di per sé destinato ad essere dichiarato inammissibile, per violazione della regola sulla specificazione dei motivi di ricorso, contenuta nell’art. 40, comma 1, lettera d), del c.p.a.], cui dovrebbe seguire la proposizione di motivi aggiunti” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 12 del 2 luglio 2020) ”; cfr. p. 7.1 sent. 402/2023).
3.6.2 Ne consegue che è fuori fuoco anche l’eccezione di tardività riferita alla censura relativa all’aggiornamento automatico del firmware, in quanto la relativa doglianza della ricorrente principale non s’incentra tanto sulla circostanza che sia stata prevista una simile peculiarità delle telecamere, ma sul fatto che il prodotto descritto in offerta sia aggiornato rispetto al prototipo omologato e, quindi, non più conforme al medesimo depositato in sede di omologazione presso il Ministero e pertanto che si tratti sostanzialmente di un prodotto diverso da quello omologato.
3.7 Infine il Collegio non può esimersi dal rilevare come a fronte della citata sentenza n. 402/2023 di questo Tribunale, la quale aveva accertato “ l’obbligo in capo al Comune di Bressanone di consentire l’accesso integrale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza a tutta la documentazione richiesta nell’istanza formulata da Bridge 129 S.r.l. Safety e Security compresa l’offerta tecnica e i relativi allegati ”, tale documentazione sia stata trasmessa dal Comune all’odierna ricorrente appena in data 9 aprile 2024 (doc. 46 Comune) e, quindi, in data addirittura successiva alla presentazione del ricorso introduttivo, qui all’esame.
3.7.1 In corso di causa è poi emerso come la precedente documentazione trasmessa alla ricorrente in data 13.02.2024, con l’indicazione che si trattasse dell’offerta parzialmente oscurata da parte dell’aggiudicataria (doc. 11 ricorrente), non corrisponde all’offerta presentata dalla stessa in sede di gara e fatta oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, presentando sensibili differenze, non solo formali, rispetto a questa.
Ad una prima sommaria lettura delle due differenti versioni si possono, oltretutto, riscontrare evidenti e sostanziali discordanze proprio in relazione alla tematica della ZTL ossia alle questioni che costituiscono l’oggetto principale delle doglianze fatte valere dalla ricorrente con il ricorso all’esame.
A mero titolo esemplificativo si può fare riferimento al fatto che nel primo documento trasmesso alla ricorrente è indicato che “ il vaglio transiti ZTL è eseguito dall’interfaccia AM sopra visualizzata ”, mentre nel documento successivamente trasmesso dal Comune e costituente l’offerta esaminata in sede di gara viene, invece, precisato che “ il vaglio transiti ZTL è eseguito da Cloud ConNet oppure dall’interfaccia AM sopra visualizzata ”.
A ciò si aggiunge che, come già rilevato in sede di verificazione, nel primo documento si fa riferimento, in relazione al controllo revisione e assicurazione, al “ software AS ” mentre nell’offerta trasmessa dal Comune ad un “ sistema fornito ”, il che, come chiarito dai verificatori, deve essere inteso in senso più ampio ossia come una integrazione di diversi componenti software non prodotti direttamente ed esclusivamente da AS.
3.7.2 Risulta che la trasmissione all’odierna ricorrente di un documento diverso dall’offerta presentata in sede di gara, ossia dal documento contenente la proposta progettuale esaminata e vagliata dalla Stazione Appaltante, è riconducibile esclusivamente alla condotta della controinteressata, la quale, in seguito alla sentenza n. 402/2023 ha provveduto a predisporre il detto documento e farlo pervenire all’Amministrazione affermando che si trattasse della propria offerta parzialmente oscurata, affinché essa lo trasmettesse all’odierna ricorrente.
Ne consegue, pertanto, che le eccezioni di inammissibilità per tardività del ricorso proposte da una parte che ha posto in essere la sopra descritta condotta di evidente ostacolo all’esercizio del diritto di difesa della ricorrente, non potranno che essere respinte.
3.8 Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata immediata impugnazione della lex specialis, la quale avrebbe previsto una piattaforma software per la gestione centralizzata di tutti gli apparati previsti in progetto e che sarebbe stata quindi immediatamente lesiva per la posizione soggettiva della ricorrente, non coglie nel segno.
A prescindere dal principio di equivalenza, richiamato sia dal Disciplinare di gara che nei Chiarimenti forniti dall’Amministrazione nel corso della procedura di evidenza pubblica, va precisato come la ricorrente principale non si duole di tale previsione progettuale, ma lamenta invece che la parte dell’offerta dell’aggiudicataria dedicata alla ZTL, ed in specie l’apparato omologato previsto dal RTI aggiudicatario sia implementato e connesso con altri software e piattaforme applicative, tanto da costituire (testualmente) una “ non consentita “piattaforma centrale unica” presso i varchi ZTL, destinata anche a svolgere funzionalità non ammesse dalla normativa di settore e non contemplate nell’omologazione ministeriale ”.
Costituendo, quindi, oggetto della censura non la previsione della lex specialis , bensì l’offerta dell’aggiudicataria ed in specie la parte dell’offerta relativa alla ZTL, risulta pacifico che le relative doglianze possano essere formulate e fatte valere solo a seguito della conoscenza dell’offerta stessa e non già in un momento antecedente da identificarsi con la pubblicazione del bando di gara.
4. Passando alla trattazione del merito dei motivi di impugnazione fatti valere dalla ricorrente principale, giova riassumere come con il primo motivo essa si dolga essenzialmente del fatto che l’offerta dell’aggiudicataria preveda una proposta in cui il sistema ZTL omologato della medesima, venga interfacciato e integrato con altri software, anche di altri produttori, in specie della Milestone Systems, e che una simile implementazione, oltre a non essere consentita dalla normativa di settore, comporti anche una non ammessa modifica rispetto al prototipo omologato dal Ministero.
4.1 Il secondo motivo, che si presta ad un esame congiunto al primo, s’incentra sempre sulla parte dell’offerta relativa al sistema ZTL, in quanto dalla formulazione dell’offerta emergerebbe come essa consenta un controllo sistematico anche della sussistenza della validità dell’assicurazione e revisione di tutti i veicoli rilevati mediante i lettori targhe dei varchi ZTL, il che contrasterebbe con l’omologazione dei dispositivi di rilevamento automatico delle infrazioni al codice della strada.
A ciò si aggiungono poi anche ulteriori asserite criticità relative all’omologazione ministeriale a causa del componente estensivo web “ AS AM ”, non rispecchiato nell’omologazione, e dell’aggiornamento automatico del firmware, il che comporterebbe violazione al principio di conformità al prototipo, in quanto verrebbe proposta la fornitura di una versione non omologata dal Ministero.
4.2 Orbene riassunte le censure fatte valere e passando all’esame dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, risulta che in relazione al varco ZTL essa ha offerto “ l’innovativo sistema di gestione ” omologato con decreto dirigenziale n. 50 del 05.03.2021 del MIT.
Dal citato decreto di omologazione risulta che il dispositivo denominato “ AS EW PR GT ” è composto da un software di gestione dati denominato EW PR GT e dall’hardware del varco stradale denominato EWPR 2C-QUAD (doc. 16 AS).
4.2.1 Il decreto di omologazione cita e comprende solo questi componenti, tanto da precisare p.es. che la “ rete dati distribuita” tramite la quale le unità di rilevamento periferiche comunicano con l’unità centrale di elaborazione, non è oggetto dell’omologazione (cfr. art. 1, comma 3).
Il medesimo decreto chiarisce, inoltre, che i dispositivi prodotti e commercializzati “ dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 15.06.2018 e alla documentazione tecnica depositata” (art. 5, comma 1) e che “ non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo e a qualsiasi suo componente oggetto della presente omologazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto ” (art. 5, comma 3).
4.2.1 Dall’intestazione del decreto risulta che l’ultima versione del “ manuale del dispositivo ” trasmessa da AS al Ministero è la versione 1.2c di data 18.01.2021 e, in corso di causa, è stato acclarato che ad oggi non sono ancora state apportate modifiche al citato decreto di omologazione.
In atti non sono stati depositati né la documentazione tecnica, né altri manuali relativi all’omologazione, sicché non sono state rese disponibili ulteriori informazioni in merito al software di gestione del prodotto omologato.
4.3 Il decreto di omologazione richiama espressamente anche il DPR 22.06.1999, n. 250 contenente il “ Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell’articolo 7, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ”.
Per quanto qui di rilievo l’art. 3 “ Rilevazione ed utilizzazione dei dati ” del citato regolamento chiarisce che “ gli impianti sono utilizzati per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato “, “ raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini solamente in caso di infrazione ” e “ la procedura sanzionatoria … ha luogo solo in presenza di violazioni documentate con immagini ”.
L’art. 5 disciplina la “ Modalità di esercizio dell’impianto ” e specifica che “ l’esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle norme di omologazione ” (comma 1) e che “ gli impianti non sono interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati ” (comma 2).
4.4 Dall’offerta dell’odierna aggiudicataria si evince come, oltre alla dotazione omologata dei varchi ZTL, sia prevista la fornitura dell’applicazione di videosorveglianza Milestone XProtect, nella quale “ la procedura di gestione ZTL è nativamente integrata e certificata dal produttore Milestone” . Dal che deve concludersi che il flusso di dati e lo scambio di informazioni avviene a livello di software senza ricorso a connettori.
4.4.1 Inoltre dalla medesima offerta emerge che la proposta comprende anche altri servizi applicativi estensivi certificati, tra i quali anche la componente applicativa ConNet di Incloud Team s.r.l. “ integrata nativamente con il sistema ZTL omologato AS qui offerto, costituendo un unicum applicativo e funzionale”.
A pag. 10 dell’offerta è reso palese che “ con l’integrazione e attivazione del Cloud ConNet sono rese disponibili facilitazioni operative per il personale esterno e di sportello, sono meglio e molto più velocemente gestiti i flussi dei dati e archivi e documenti ”.
Dal sito internet di Incloud Team si ricava, inoltre, che ConNet C.d.S. fa parte di una suite di applicativi e che “ grazie al cloud, è interconnesso in modo sicuro con tutte le banche dati e con tutti gli applicativi di terze parti, per offrire all’utente una console unificata di visualizzazione e controllo dello stato di tutti i procedimenti”.
4.4.2 A ciò si aggiunge anche il componente estensivo AM ( Visual Analytics & Alert Manager ) nell’attuale versione 2022, il quale “ offre funzioni di esportazione dati e integrazioni da/con WEB Services di terze parti … ”
4.4.3 Più nello specifico in relazione alla ZTL, dopo la descrizione e illustrazione della dotazione del varco ZTL, nell’offerta dell’aggiudicataria viene specificato come “ la versione IPView PR GT ” sia stata “ costantemente aggiornata all’attuale versione 2022, fornita per il presente progetto” ed “ è stata sviluppata come ambiente integrato e certificato ufficialmente ” dalla Milestone Systems, produttore della piattaforma XProtect, al fine di ottenere “ i mix prestazionali tipici della piattaforma XProtect e delle tecnologie gestionali AS ”.
Continua l’offerta specificando che
“ Il vaglio transiti ZTL è eseguito da Cloud ConNet oppure dall’interfaccia AM.
[…]
La procedura potrà quindi seguire due strade:
1) vaglio ed esportazione verso pacchetti sanzionatori di terze parti oppure
2) gestione in tempo reale mediante ConNet CDS fornito in dotazione per completare immediatamente le procedure sanzionatorie fruendo direttamente del Cloud senza altri passaggi intermedi e/o adempimenti.
Controllo sussistenza della REVISIONE e ASSICURAZIONE
Il sistema fornito permette di controllare sistematicamente la sussistenza della validità della assicurazione e revisione di tutti i veicoli, motocicli e ciclomotori italiani rilevati sul territorio mediante lettori targhe dei varchi ZTL e per quelli collocati sul territorio. […]
Con ConNet Pass le procedure di Autorizzazioni e Permessi sono attuate da WEB in un sistema unico integrato, popolando l’anagrafica delle vetture italiane accedendo direttamente alla visura della banca dati MCTC e/o ACI. …”.
4.5 In ordine alla cornice normativa entro la quale si inseriscono i sistemi ZTL giova ricordare che oltre al divieto normativo di integrare i sistemi di controllo accessi e finalizzati al sanzionamento automatico, con altri strumenti, archivi o banche dati (“ Gli impianti non sono interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati ”, art. 5, DPR n. 250/1999), il Ministero ha chiarito che “ al momento attuale, nessun dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni, di qualunque tipologia (controllo accessi, controllo velocità, semaforo rosso, …), può essere impiegato per un’analisi massiva dei transiti dei veicoli, al fine di verificarne lo stato in relazione ai requisiti per la circolazione, poiché, secondo quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, possono essere trattati esclusivamente i dati dei veicoli di cui è stata accertata l’infrazione ma non anche quelli dei veicoli solo potenzialmente in infrazione ” (doc. 13 ricorrente).
4.6 Per quanto emerge dalla formulazione testuale dell’offerta dell’aggiudicataria, sopra riportata per estratto, risulta – in modo riassuntivo - che la proposta contrattuale prevede la fornitura di un sistema di gestione ZTL omologato, nativamente integrato con la componente applicativa CloudNet, il tutto a sua volta nativamente integrato nella piattaforma di videosorveglianza della Milestone Systems alla quale si aggiunge il componente estensivo AM per un’asserita migliore ricerca e visualizzazione dei diversi dati.
4.7 In disparte l’opinione espressa dai verificatori che ritengono che “ nel contesto attuale sia ragionevole e lecito immaginare” simili accoppiamenti in grado di visualizzare e gestire i dati acquisiti, come pure tralasciata qualsiasi valutazione sui vantaggi offerti da simili integrazioni e implementazioni tra diversi software, va, innanzitutto rimarcato come in questa sede deve essere prioritariamente esaminata la corrispondenza alla normativa di settore di una simile architettura.
4.7.1 A prescindere dall’asserita avvenuta certificazione, anche da parte di organismi indipendenti, di queste integrazioni, va evidenziato che le dette certificazione non possono essere considerate equipollenti o addirittura sostitutive delle omologazioni ministeriali.
L’avvenuta certificazione del software fornisce, infatti, solo garanzie in merito al fatto che la progettazione e programmazione del software è stata eseguita in conformità a determinati standard e costituisce, pertanto, una garanzia di buon funzionamento e di qualità in relazione all’interazione dei software dei diversi prodotti.
Diversamente l’omologazione ministeriale dell’impianto sanzionatorio consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento automatico, requisito che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso e della successiva sanzione.
4.7.2 Ai sensi dell’art. 192, comma 5, DPR 495/1992 l’omologazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi, sicché deve escludersi che nel caso all’esame, l’omologazione del dispositivo ZTL della AS si estenda anche alla piattaforma della Milestone System, nella quale il software gestione dati del varco stradale risulta essere integrato.
4.7.3 A ciò si aggiunge che come indicato nell’offerta oggetto di esame “ il vaglio transiti ZTL è eseguito da Cloud ConNet oppure dall’interfaccia AM ”, ossia da asseriti componenti aggiuntivi, non richiamati nel decreto di omologazione ministeriale e che, in modo pacifico, consentono lo scambio di informazioni con terze parti.
Ne consegue che non può concordarsi con l’opinione espressa sul punto dai verificatori che ritengono che spetterà al Comune di valutare l’eventuale impiego dei componenti aggiuntivi nella configurazione proposta dall’aggiudicataria, in quanto, anche nell’eventualità che il Comune decidesse di non fare uso dei componenti aggiuntivi offerti, ciò non potrà, comunque, far venir meno il fatto che il vaglio dei transiti ZTL, come proposto nell’offerta dell’aggiudicataria, venga eseguito da un sistema (inteso come un’integrazione di diversi componenti software) non omologato, con tutte le relative conseguenze del caso in relazione ai successivi accertamenti sanzionatori.
4.8. In merito al controllo sistematico della sussistenza della revisione e assicurazione le spiegazioni fornite in corso di causa dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, nel senso che sarebbe, comunque, richiesto l’intervento di un operatore, che esporti manualmente i dati e consulti, sulla base delle immagini a disposizione, le banche dati contenenti i dati di revisione e assicurazione, non convincono, e non solo perché di una simile procedura nulla viene riferito in offerta.
Le dette spiegazioni non risultano, infatti, sovrapponibili all’indicazione contenuta nell’offerta che riferisce di un controllo sistematico della sussistenza della validità dell’assicurazione e revisione di tutti i veicoli italiani rilevati sul territorio mediante lettori targhe dei varchi ZTL, dove, secondo il vocabolario della lingua italiana alla parola “ sistematicamente ” viene comunemente attribuito il significato di costantemente e regolarmente.
Dall’altro lato le spiegazioni fornite non sono coerenti con quanto precisato nell’offerta ossia che il vaglio transiti ZTL eseguito mediante ConNet CDS, “ fornito in dotazione per completare immediatamente le procedure sanzionatorie fruendo direttamente del Cloud senza altri passaggi intermedi e/o adempimenti ”, viene gestito in tempo reale.
4.9 Parimenti in relazione all’aggiornamento del firmware delle telecamere va rilevato come l’offerta all’esame preveda l’aggiornamento automatico dello stesso e che per la presente fornitura, AS ha offerto la versione attuale e, quindi, una versione più aggiornata rispetto a quella del prototipo omologato nel 2021.
Il decreto di omologazione non menziona alcuna versione di firmware e i chiarimenti forniti dal Ministero in proposito sono stati nel senso che qualora l’aggiornamento automatico non modifichi la funzionalità del componente telecamera di contesto e non influenzi la capacità di rilevamento delle infrazioni, esso non necessita di alcuna estensione di omologazione.
4.9.1 La AS, a fronte del motivo di impugnazione, si è limitata ad affermare che gli aggiornamenti intervenuti successivamente all’omologazione, sarebbero serviti solo ad aumentare la sicurezza informatica dei propri dispositivi, senza incidere sulla funzionalità degli stessi.
4.9.2 Tali affermazioni difensive, tuttavia, non sono state supportate da alcuna documentazione e nemmeno sono state rese accessibili le informazioni sugli aggiornamenti eseguiti, tant’è che i verificatori non hanno potuto accertare quanto sostenuto, ed hanno, pertanto, ritenuto consigliabile, a tutela del committente e in ottica di trasparenza, che sia richiesto al fornitore di documentare preventivamente il contenuto dell’aggiornamento.
A prescindere che nel manuale della telecamera depositato (doc. 47 AS) il firmware viene definito come “ software that determines the funcionality of network devices ”, viene meramente descritto come verificare la versione del firmware e come aggiornarlo in caso di problemi di funzionamento.
4.9.3 In conclusione, in difetto di una prova che l’aggiornamento del firmware non abbia anche inciso sulla funzionalità del componente telecamera, deve concludersi che anche la relativa criticità fatta valere dalla ricorrente non risulti infondata.
4.10 Per quanto esposto i primi due motivi del ricorso principale risultano fondati e vanno conseguentemente accolti con il conseguente annullamento degli atti impugnati e assorbimento delle ulteriori censure.
5. Passando all’esame del ricorso incidentale va ricordato che esso mira all’esclusione dell’offerta della ricorrente prncipale per mancata osservanza dei requisiti minimi prescritti.
6. In relazione alle clausole escludenti giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale – dal quale il Collegio non vede ragione di discostarsi -, nel senso che un’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente previste come tali o perché se ne fornisca una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale (cfr. sent. 225/2023 TRGA Bolzano).
Laddove manchi una tale certezza, e permanga un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, “ riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità – delle cause di esclusione (v. in questo senso, Cons. Stato, sez. V, n. 1669/2020; Cons. Stato, sez. III, nn. 1577/2019 e 565/2018) ” ( ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 3084/2020; Cons. Stato, sez IV, n. 5393/2023).
6.1 Nel caso all’esame il Disciplinare di gara nella parte dedicata alla Documentazione tecnica dell’offerta, dopo aver precisato che verranno prese in considerazione solo offerte con caratteristiche tecniche corrispondenti, migliorative o equivalenti a quelle richieste nel capitolato tecnico, si premura di specificare che “ saranno esclusi i concorrenti, che offrano un servizio / una fornitura non conforme ai requisiti minimi ”.
Stante la mancanza tra la documentazione di progetto di un capitolato tecnico contenente l’elencazione e descrizione delle caratteristiche tecniche richieste a pena d’esclusione, l’Amministrazione resistente riscontrava la relativa richiesta istruttoria del Collegio esponendo che per “ Capitolato tecnico ” era da intendersi l’intera documentazione di progetto, comprensiva di parti descrittive, disegni, planimetrie ecc. ossia i documenti depositati sub n. 25, 26, 27 nonché da 47 a 58 e da 59 a 84.
6.2 Atteso il rinvio, del tutto generico e indeterminato, alle descrizioni e indicazioni di progetto, che obbliga in sostanza l’operatore economico che concorre alla procedura selettiva, non solo ad individuare le caratteristiche tecniche ma anche a valutare se esse costituiscano, o meno, dei requisiti minimi previsti a pena d’esclusione, il Collegio, adeguandosi all’insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, nell’esame delle singole censure, potrà attribuire efficacia escludente all’inosservanza di eventuali descrizioni, indicazioni o valori risultanti dalla documentazione di progetto, solo qualora essi siano espressamente e univocamente definiti come requisiti minimi o il carattere essenziale degli stessi risulti in modo inequivoco e evidente.
6.3 Tale interpretazione rigorosa di eventuali clausole escludenti, oltre dal principio del favor partecipationis di cui supra , s’impone non solo per il richiamo effettuato nel Disciplinare al principio di equivalenza, ma soprattutto per le risposte fornite dalla Stazione Appaltante alle richieste di chiarimenti.
A fronte delle dettagliate specifiche tecniche di progetto diversi operatori economici hanno, infatti, lamentato in sede di pre-gara l’univoca individuazione di specifici prodotti (p.es. quesito 6 “ …se fosse un requisito obbligatorio sarebbe possibile rispondere con un solo VMS (Milestone) rendendo di fatto la gara vincolata ad un unico prodotto … ”; quesito 8 e 11 “ … indirizza chiaramente ad un solo VMS (Milestone) …. ”; quesito 10 “ piattaforma software gestionale .. si fa riferimento a Milestone ”; quesito 15 “ Queste caratteristiche individuano inequivocabilmente il prodotto nel dispositivo denominato “AS EW PR GT” … ”; quesito 16 c) “ L’insieme delle due richieste combinate individua inequivocabilmente nel prodotto richiesto la cosiddetta soluzione “EW PR GT 2022” di Technology Associates ”) e hanno, quindi, chiesto se vi fosse la possibilità di fornire una proposta alternativa.
Nei Chiarimenti forniti, la Stazione Appaltante si è pertanto apprestata a chiarire che i partecipanti potevano presentare soluzioni equivalenti dal punto di vista prestazionale a quella indicata in progetto, che sarebbero state valutate dalla Commissione di Gara.
6.4 Ne consegue che in specie con riferimento all’asserito requisito minimo della “ piattaforma software centralizzata ” esso non potrà essere inteso nel senso preteso dalla ricorrente incidentale, in quanto in tal modo i concorrenti sarebbero stati obbligati ad offrire un unico prodotto con conseguente elusione del principio di equivalenza e, per di più, verrebbe violata anche la norma che fa divieto di interconnettere gli impianti ZTL con altri strumenti, archivi o banche dati (art. 5, comma 2, DPR 250/1999)
Pertanto la censura specificata alla lettera A) del primo motivo del ricorso incidentale che mira all’esclusione dell’offerta del RTI Axians / Bridge, perché il sistema ZTL offerto non permetterebbe la “ gestione unica integrata di tutte le discipline di progetto , bensí una piattaforma distinta e separata ” va rigettata, in quanto infondata.
6.5 Anche in relazione alla censura di cui alla lett. E) del primo motivo del ricorso incidentale, ossia “ che “tutte le telecamere” fossero a colori e che … fossero di tecnologie provenienti da un unico produttore “, il Collegio non individua quell’univocità richiesta dalla giurisprudenza per poter qualificare la clausola come escludente.
6.5.1 Innanzitutto va rilevato che la fornitura oggetto di appalto non comprende anche Body-Cam, in quanto il progetto prevede in relazione a queste solo una possibile implementazione futura. Pertanto se si volesse sostenere che l’Amministrazione avesse preteso, a pena d’esclusione, di conoscere fin da subito il produttore di un oggetto che potrebbe in ipotesi, eventualmente essere acquistato in futuro, allora ben difficilmente una simile clausola avrebbe potuto sottrarsi ad una censura di perplessità e illogicità manifesta.
A ciò si aggiunge che la precisazione che tutte le telecamere dovranno essere del medesimo produttore è riferita alle sole “ telecamere di videosorveglianza ”, ossia ad una categoria nella quale non ricadono le citate Body-Cam.
6.5.2 Infine va rilevato come in risposta alla richiesta di chiarimenti di un operatore economico che aveva fatto presente che la richiesta di “ tutte le telecamere a colori ” vincolerebbe la scelta delle telecamere a quelle di un unico produttore, la Stazione Appaltante, dopo aver precisato che “ tutte le telecamere di videosorveglianza fornite debbano essere di un unico produttore ”, ha chiarito – in modo non del tutto lineare, e quindi, senza la chiarezza e univocità richiesta dalla giurisprudenza supra richiamata – che “ sono pertanto accettate telecamere di videosorveglianza dei diversi produttori, purché rispondenti alle caratteristiche indicate nel progetto ” (cfr. Chiarimento 9).
Ne consegue che la censura sviluppata alla lettera E) del primo motivo del ricorso incidentale deve essere rigettata per infondatezza.
7. Ai fini dell’accertamento della rispondenza dell’offerta dei ricorrenti ai requisiti minimi, il Collegio ha disposto con ordinanza n. 283 di data 28.11.2024 verificazione sulle singole questioni rilevate nel primo motivo di impugnazione del ricorso incidentale.
7.1 In relazione alle censure specificate alla lett. B) “ gestione dati dei lettori targhe territoriali ”, i verificatori rispondendo al quesito n. 6) hanno, comunque, confermato l’equivalenza della soluzione proposta del RTI Axians – Bridge alle prescrizioni di progetto.
Parimenti con riferimento alla censura di cui alla lett. C) “ gestione stalli parcheggio carico / scarico ”, i verificatori, rispondendo al quesito n. 7) hanno ritenuto la soluzione proposta dalla ricorrente principale compatibile con il capitolato.
In relazione alla lett. D) “ telecamere territoriali di lettura targhe ”, i verificatori con la risposta data al quesito n. 8) hanno ritenuto la soluzione proposta equivalente e compatibile con le specifiche del bando.
Anche con riferimento alla censura di cui alla lett. G) “ dispositivi per il rilevamento e la classificazione dei transiti di pedoni e biciclette” , oggetto della risposta n. 11), i verificatori hanno concluso per l’equivalenza della soluzione proposta, anche perché il Progetto non impone dettagliati vincoli di accuratezza.
Il Collegio non vede motivo alcuno per discostarsi da queste conclusioni cui sono giunti i verificatori a seguito della loro analisi tecnica e per tale motivo devono anche essere rigettate le osservazioni della ricorrente incidentale, la quale richiamando i possibili limiti di funzionamento dei dispositivi in caso di un’installazione non corretta segnalati nel manuale tecnico del produttore, ritiene che i sensori offerti dalla ricorrente non siano in grado di svolgere la propria funzione nell’arco delle 24 ore.
7.2 Invece per quanto concerne la doglianza di cui alla lettera F) “ dispositivi per il rilevamento e la classificazione del traffico veicolare ”, i verificatori nella risposta al quesito n. 10) rilevano come il sensore della telecamera offerto non sia provvisto della richiesta omologazione stradale, concludendo, quindi, per la non compatibilità dello stesso con le richieste di capitolato.
In effetti a pag. 16 del documento “ Progetto esecutivo – 1. Descrizione Sistema ” (Doc. 26 Comune) viene precisato, prima dell’elencazione delle undici classi di veicoli da rilevare, che “ i sensori per il rilevamento e classificazione del traffico veicolare dovranno rispettare i seguenti requisiti tassativi e non derogabili, pena l’esclusione della fornitura per non conformità alle specifiche ”, e a pag. 14 del documento “ Progetto esecutivo – 6 Telecamere, sensori e accessori Postazioni di controllo ” (Doc. 55 Comune) viene ulteriormente precisato che “ i sensori dovranno rispettare i requisiti riportati di seguito, pena l’esclusione dalla fornitura per non conformità alle specifiche: - essere omologati per uso stradale …”
La documentazione progettuale individua, pertanto, in modo chiaro e preciso le specifiche dei sensori richieste a pena d’esclusione nonché la necessità di un’omologazione per uso stradale.
Ritiene, pertanto, il Collegio che non rilevi che il progetto avesse previsto l’installazione solo di due simili dispositivi da utilizzare, oltretutto, come sistema pilota per un’eventuale futura estensione del sistema, al fine di fare venire meno gli effetti escludenti della clausola citata, la quale semmai avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente.
Anche la possibilità di caricare dei plug-in appositamente sviluppati per raggiungere le prestazioni richieste dal progetto, non risulta essere risolutiva dell’omologazione mancante e non può nemmeno essere presa in considerazione perché non palesata in sede di offerta.
7.3 Concludendo in merito al primo motivo del ricorso incidentale esso va accolto limitatamente alla censura sviluppata alla lettera F) con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non hanno escluso l’ATI Axians – Bridge dalla gara.
8. In relazione al secondo motivo di impugnazione va rilevato come nel ricorso incidentale di data 11.04.2024, la censura si impuntava in modo specifico sulla circostanza che la telecamera di contesto da fornire unitamente al sistema ZTL, offerta dal RTI Axians – Bridge non fosse omologata.
Successivamente nella memoria di replica di data 26.04.2024 la ricorrente incidentale ha sviluppato ulteriori motivi di doglianza con riferimento all’asserita non conformità dell’apparato ZTL offerto dal RTI Axians – Bridge alle specifiche di progetto, quali p.es. alla quantità di fotogrammi rilevati al secondo.
Trattandosi all’evidenza di doglianze nuove esse avrebbero dovute essere sviluppate con la formulazione di motivi aggiunti con conseguente notifica a controparte, ai sensi dell’art. 43 c.p.a.. Pertanto, non essendo stata effettuata alcuna notifica a controparte, le relative censure non potranno costituire oggetto di esame in questa sede, in quanto inammissibili.
8.1 Sul punto il “ Progetto esecutivo – 1. Descrizione Sistema ” prevede in relazione ai varchi ZTL, dopo l’indicazione che i varchi devono essere costituiti da componenti e apparati omologati secondo le Norme Tecniche correnti, che “ la dotazione omologata dovrà comprendere: - le telecamere di lettura targhe; - le telecamere di contesto a colori; - i sottosistemi di alimentazione / rete dati. Non sono adottabili varchi ZTL che non prevedono la telecamera di contesto a colori come parte stessa della soluzione ” (cfr. pag. 15, doc. 25 Comune).
Nel documento “ Progetto esecutivo – 6 Telecamere, sensori e accessori Postazioni di Controllo ” viene ulteriormente specificato in relazione ai varchi ZTL che essi “ dovranno pertanto essere costituiti esclusivamente da componenti e apparati omologati e comprendere: - n. 2 telecamere di letture targhe …. – n. 1 telecamera multi-ottica di contesto a colori … Non sono impiegabili dispositivi non omologati. La telecamera di contesto dovrà essere omologata all’interno della soluzione: non sono ammesse soluzioni con telecamera di contesto esterna alla dotazione del varco ZTL.” (cfr. pag. 6, doc. 55 Comune).
8.2 La ricorrente sul punto si è limitata ad affermare di aver “ proposto un sistema omologato comprensivo di telecamera di contesto inclusa a bordo camera cui si aggiunge una telecamera multisensor per finalità di contesto – videosorveglianza” sostenendo che si tratterebbe di una soluzione equivalente alle prescrizioni di progetto.
8.3 Tali affermazioni difensive, tuttavia, non sono state supportate da alcuna documentazione, tant’è che non possono essere ritenute idonee a scalfire la valutazione della Commissione di gara che ha rilevato come “ la telecamera contestuale di tipo multidirezionale non risulta nell’omologazione dell’apparato ZTL ”.
8.4 In definitiva per quanto esposto anche il secondo motivo del ricorso incidentale va accolto.
9. Per le ragioni sin qui esaminate e ritenendo assorbiti tutti gli ulteriori argomenti di doglianza non espressamente esaminati, che il Collegio ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso da quella assunta, essendo fondato sia il ricorso principale e, nei limiti già indicati, sia il ricorso incidentale, vanno accolti entrambi con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Stante la particolarità della vicenda, ricorrono a parere del Collegio sufficienti elementi per una compensazione delle spese di lite.
Le spese di verificazione che saranno liquidate con provvedimento separato vengono poste a carico di ciascuna parte per la quota di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando, accoglie tanto il ricorso principale quanto quello incidentale, come in epigrafe proposti, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.
Spese di lite interamente compensate tra le parti, mentre le spese di verificazione, che saranno liquidate con provvedimento separato, vengono poste a carico di ciascuna parte per la quota di un terzo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
Michele Menestrina, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Menestrina | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO