Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 19/07/2023, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 00611/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2023, proposto da
AR IA, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in BR, via S. Caterina 6;
per l'ottemperanza
- alla sentenza del Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro n. 344 del 10 giugno 2021, notificata con formula esecutiva il 4 marzo 2022, che ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, condannando il Ministero al pagamento delle differenze stipendiali, pari a € 1.508,88, incrementate della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, oltre alle spese legali liquidate in complessivi € 1.500,00, con rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali, da distrarsi a favore del difensore antistatario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è una docente che ha prestato servizio per il Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla base di una lunga serie di contratti di lavoro a tempo determinato, a partire dal 21 settembre 2016.
2. Come docente a tempo determinato la ricorrente ha percepito il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, ma non la retribuzione professionale docenti (RPD) di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il comparto della scuola. Questa voce retributiva è riservata dall’art. 25 del CCNL del 31 agosto 1999 agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3. Il Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro, con sentenza n. 344 del 10 giugno 2021, ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la RPD, facendo applicazione del principio di non discriminazione tra assunti a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Dir. 28 giugno 1999 n. 1999/70/CE.
4. Più in dettaglio, la sentenza n. 344/2021 ha condannato il Ministero al pagamento delle differenze stipendiali, pari a € 1.508,88, incrementate della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, oltre alle spese legali liquidate in complessivi € 1.500,00, con rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
5. La sentenza n. 344/2021 è stata notificata con formula esecutiva il 4 marzo 2022, ed è passata in giudicato.
6. Non avendo ottenuto l’adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione, la ricorrente ha radicato il presente giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la distrazione delle spese legali.
7. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
8. Nella memoria depositata il 17 aprile 2023 il Ministero ha precisato la propria posizione, evidenziando quanto segue:
(a) la sentenza n. 344/2021 si inserisce, alla pari di centinaia di pronunce analoghe, in un orientamento giurisprudenziale che disapplica il diritto interno riconoscendo la RPD anche ai docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie. L’impatto organizzativo e contabile di queste pronunce sugli uffici ministeriali è molto gravoso;
(b) l’Istituto Comprensivo che ha competenza sulla posizione della ricorrente, allertato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ha tentato di dare sollecita esecuzione alla sentenza n. 344/2021 attraverso la Ragioneria Territoriale dello Stato;
(c) quest’ultima, tuttavia, con nota di data 9 luglio 2021, si è dichiarata incompetente all’adozione di un decreto di liquidazione delle somme dovute, in quanto la gestione delle supplenze brevi e dei conseguenti pagamenti è di esclusiva competenza delle singole istituzioni scolastiche, come disposto dalla Circolare MIUR n. 6/2016 - prot. n. 0016294. Vi è inoltre un problema tecnico, in quanto la maggior parte delle partite stipendiali presenti in NOIPA per l’emissione degli stipendi relativi alle supplenze brevi gravano su altri capitoli di spesa di pertinenza scolastica, e non possono essere oggetto di ulteriori lavorazioni. Per superare il problema, è stata interpellata, ancora in data 6 marzo 2020, la Ragioneria Generale, ma non vi sono stati sviluppi;
(d) nel frattempo, il Ministero ha avviato un monitoraggio nazionale per quantificare le pronunce emesse e gli importi dovuti ai docenti interessati con oneri a carico delle istituzioni scolastiche. In una nota di data 14 giugno 2022 la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie ha invitato gli Uffici Scolastici Territoriali “a voler rassicurare le istituzioni scolastiche e, tramite queste ultime, il personale coinvolto in questo contenzioso, sulla sua effettiva risoluzione nel futuro prossimo” .
9. Così definito il quadro in cui si inserisce la vicenda in esame, si ritiene opportuno attendere che il Ministero elabori, entro un termine ragionevole, indicazioni operative di dettaglio per consentire alle istituzioni scolastiche di procedere al pagamento degli importi indicati nelle varie sentenze, previa acquisizione delle corrispondenti risorse finanziarie. Una soluzione di sistema può garantire ai docenti interessati un percorso di riscossione dei crediti maggiormente sicuro ed efficace rispetto all’intervento di un commissario ad acta , che dovrebbe affrontare in un caso singolo le medesime difficoltà organizzative di carattere generale sopra evidenziate.
10. Il presente ricorso deve quindi essere accolto nel senso che viene fissato al Ministero, e specificamente al responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, un termine di 150 giorni dal deposito della presente sentenza per l’invio all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nonché all’Istituto Comprensivo che ha competenza sulla posizione della ricorrente, le istruzioni e le risorse necessarie per il pagamento della RPD e delle relative maggiorazioni.
11. Se, come sembra desumibile dalla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo di data 31 marzo 2022, la liquidazione delle spese legali ricade tra i compiti dell’Ambito Territoriale, quest’ultimo è tenuto, nel medesimo termine di cui sopra, a corrispondere al difensore antistatario della ricorrente il compenso e le altre spese liquidate nella sentenza n. 344/2021, oltre al compenso e alle spese liquidate nel dispositivo della presente sentenza, a cui dovrà essere aggiunto il rimborso del contributo unificato.
12. Se invece le istruzioni ministeriali dovessero prevedere una liquidazione complessiva da parte delle istituzioni scolastiche, alle spese legali e voci connesse provvederà l’Istituto Comprensivo che ha competenza sulla posizione della ricorrente, contestualmente al versamento delle somme dovute a titolo di RPD e relative maggiorazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;
(b) condanna il Ministero a versare al difensore antistatario della ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 1.500, oltre agli oneri di legge;
(c) pone il contributo unificato a carico del Ministero, con rimborso da parte di quest’ultimo al difensore antistatario della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Pedron | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO