Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7029 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: appello contratti bancari
TRA
( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Serena Parte_1 C.F._1
De Sio Cesari e Mario Iuzzolino
APPELLANTE
E
GL RL ( , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. David P.IVA_1
Straulino
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
della GL RL avverso la sentenza n. 4599 /2024 del Giudice di Pace di Napoli.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come unico ed articolato motivo l'erronea liquidazione delle spese processuali in suo favore da parte del primo giudice in modo difforme dalla notula depositata.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in minima parte fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'appello è ammissibile essendo specifici i motivi di gravame. Relativamente alle conclusioni, poi, l'appellante si è sostanzialmente riportato alle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Deve effettivamente rilevarsi che il primo giudice ha liquidato a titolo di spese processuali in favore della originaria parte attrice l'importo complessivo di Euro 425,oo di cui 125,oo per spese oltre iva e cpa come per legge (senza per altro indicare le spese generali) in riduzione della nota specifica depositata che risulta essere stata effettivamante
Orbene la liquidazione operata dal primo giudice non può certamente ritenersi congrua sia con riferimento alle competenze professionali che con riferimento alle spese vive
(anche con riguardo alla procedura di mediazione).
Invero il difensore della originaria parte istante nelle notula depositata ha quantificato i compensi professionali (al netto degli oneri e delle spese generali) in complessive Euro
1.549,oo e cioè nella misura media con riferimento allo scaglione applicabile (valore tra
Euro 1.101,oo e Euro 5.200,oo).
La liquidazione operata dal primo giudice appare inferiore anche ai valori minimi e risulta certamente incongrua.
Orbene, tenuto conto del valore della controversia (prossimo al minimo dello scaglione considerato), della sostanziale assenza di una fase istruttoria, della effettiva (non elevata) difficoltà dell'attività difensiva prestata in relazione alla tipologia di controversia
(comunque “seriale” seppure con risalenti contrasti giurisprudenziali ormai quasi appianati), appare congruo liquidare i compensi professionali (compresivi della fase di mediazione) in riduzione della notula depositata, in complessive Euro 700,oo, e quindi in misura prossima ai minimi tariffari, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre iva e cpa.
In relazione alle spese vive esse vanno effettivamente quantificate, come da notula, in
Euro 173,oo (il primo giudice le ha liquidate in Euro 125,oo).
La originaria parte convenuta, come da dispositivo che segue, va in conseguenza condannata al pagamento delle ulteriori somme come sopra determinate a titolo di spese processuali, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
L'esito complessivo del gravame (accolto solo in minima parte), la sua natura e le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare interamente le spese processuali relativamente al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della GL RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 4599/2024 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese processuali del giudizio di primo grado in favore della originaria parte attrice in complessive Euro 700,oo per compensi oltre spese generali nella misura del 15% ed in Euro 173,oo per spese vive, oltre iva e cpa come per legge e condanna la originaria parte convenuta GL RL al pagamento in favore della originaria parte attrice delle predette somme, con attribuzione ai procuratori antistatari, detratte le somme già eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 28 marzo 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco