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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8600 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7131/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
NO AB Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7131/2024, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. MATTEO Angelini
-ricorrente-
e
, Controparte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Letizia Esposito
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Roma in data 29
1 aprile 2006 con , rappresentando che dall'unione Controparte_1
Per_ matrimoniale sono nati i figli (classe 2006) e (classe 2011) e Per_2
che nell'anno 2015 era stata pronunciata dal Tribunale di Roma la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 3005/2015; da allora, inoltre, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti tra i coniugi separati;
il ricorrente ha altresì chiesto provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato Controparte_1
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Le parti, nelle more del giudizio, sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni del divorzio, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte così come da loro confermate all'udienza del 4 giugno 2025 con un'unica modifica relativa alla percezione integrale dell'assegno unico in favore di : Controparte_1
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig.
e la sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
- assegnare la casa coniugale sita in Roma, in Via del
Pescaglia n. 28, alla sig.ra ; CP_1
- disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione e residenza presso la madre;
- disporre del diritto di visita del padre così previsto: un pomeriggio a settimana, il giovedì dall'uscita di scuola del maggiore fino alle 20.00; a fine settimana alternati dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 20.00; per venti giorni durante il periodo estivo anche non consecutivi, da concordarsi con la madre;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, e per le vacanze pasquali ad anni alterni;
2 - porre a carico del sig. il pagamento della somma Parte_1
di 400 a titolo di mantenimento dei figli, da corrispondere entro il 5 di ogni mese alla madre, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma, che
i coniugi dichiarano di conoscere;
- revocare l'ordine al datore di lavoro, società Autostrade
S.p.A., del sig, , di pagamento diretto del Parte_1
mantenimento per i figli alla sig.ra ; CP_1
- disporre che l'assegno unico sarà percepito per intero da
; Controparte_1
- ordinare all'ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alle dovute annotazioni.”
Alla stessa udienza le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
Ciò premesso, la domanda principale di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 29 aprile 2006, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
3 Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7131/2024 R.G.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 29 aprile 2006 tra , nato il [...] a [...] e Parte_1
, nata il [...] a [...]; matrimonio trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00066, Parte
1, Serie 09, Anno 2006;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 giugno 2025
Il Giudice estensore
NO AB
Il Presidente
RT NZ
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
NO AB Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7131/2024, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. MATTEO Angelini
-ricorrente-
e
, Controparte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Letizia Esposito
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Roma in data 29
1 aprile 2006 con , rappresentando che dall'unione Controparte_1
Per_ matrimoniale sono nati i figli (classe 2006) e (classe 2011) e Per_2
che nell'anno 2015 era stata pronunciata dal Tribunale di Roma la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 3005/2015; da allora, inoltre, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti tra i coniugi separati;
il ricorrente ha altresì chiesto provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato Controparte_1
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Le parti, nelle more del giudizio, sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni del divorzio, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte così come da loro confermate all'udienza del 4 giugno 2025 con un'unica modifica relativa alla percezione integrale dell'assegno unico in favore di : Controparte_1
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig.
e la sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
- assegnare la casa coniugale sita in Roma, in Via del
Pescaglia n. 28, alla sig.ra ; CP_1
- disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione e residenza presso la madre;
- disporre del diritto di visita del padre così previsto: un pomeriggio a settimana, il giovedì dall'uscita di scuola del maggiore fino alle 20.00; a fine settimana alternati dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 20.00; per venti giorni durante il periodo estivo anche non consecutivi, da concordarsi con la madre;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, e per le vacanze pasquali ad anni alterni;
2 - porre a carico del sig. il pagamento della somma Parte_1
di 400 a titolo di mantenimento dei figli, da corrispondere entro il 5 di ogni mese alla madre, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma, che
i coniugi dichiarano di conoscere;
- revocare l'ordine al datore di lavoro, società Autostrade
S.p.A., del sig, , di pagamento diretto del Parte_1
mantenimento per i figli alla sig.ra ; CP_1
- disporre che l'assegno unico sarà percepito per intero da
; Controparte_1
- ordinare all'ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alle dovute annotazioni.”
Alla stessa udienza le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
Ciò premesso, la domanda principale di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 29 aprile 2006, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
3 Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7131/2024 R.G.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 29 aprile 2006 tra , nato il [...] a [...] e Parte_1
, nata il [...] a [...]; matrimonio trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00066, Parte
1, Serie 09, Anno 2006;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 giugno 2025
Il Giudice estensore
NO AB
Il Presidente
RT NZ
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