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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.6.2024, assunto in decisione in data 17.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Laura Mingrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trezzo Sull'Adda (MI), Piazza
Nazionale, n. 16;
e tra
(c.f. ) nata in [...] il Parte_2 C.F._2
8.11.1979, con l'Avvocato Valentina Cerullo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trezzo
Sull'Adda (MI), Piazza Nazionale, n. 16;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
• Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cologno Monzese in data 24 aprile 2004 tra i ricorrenti, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Cologno Monzese al n. 20 parte 1 - anno 2004 - e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza;
• Confermare le condizioni di separazione che si ritrascrivono integralmente: “
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto
2. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno nel rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi inoltre a tutelare la figura materna e paterna.
3. Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 con conseguente paritario esercizio della responsabilità genitoriale. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale nei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro. Sul punto, in ogni caso, le parti danno atto di essere d'accordo sulla possibilità di far eventualmente frequentare un percorso psicologico presso una struttura pubblica al figlio in caso di comprovata necessità ed il Signor autorizza la Signora a sottoscrivere, Pt_1 Parte_2 anche in nome e per conto del medesimo, le iscrizioni scolastiche in Istituti pubblici nonché i moduli autorizzativi forniti dalla scuola del bambino per attività scolastiche, tra cui anche le uscite didattiche senza pernottamento, riguardanti la classe ovvero quest'ultimo e tutti i documenti relativi al rinnovo della carta di soggiorno e rilascio dei documenti anagrafici del minore (compreso il passaporto).
La Sig.ra si impegna sin d'ora ad autorizzare il padre a prelevare il minore da scuola, comunicando Parte_2 il nominativo dello stesso presso l'istituto scolastico e concedendo apposita delega al padre.
4. Il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre Persona_1 presso l'immobile sito in Cologno Monzese (MI), Corso Roma n. 130, di proprietà di terzi ed attualmente concessa in comodato d'uso gratuito a quest'ultima;
5. Il padre verserà, a far data dal mese di maggio 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio l'importo mensile di Euro 500,00 soggetto a Persona_1 rivalutazione annuale Istat – da corrispondersi entro il 20 di ogni mese - con bonifico alle coordinate bancarie della Sig.ra oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. La ripartizione tra Parte_2 mantenimento e spese straordinarie viene regolamentata in ossequio alle Linee Guida del Tribunale di Monza che qui si intende integralmente trascritto, con espressa previsione che tra le spese straordinarie dovrà intendersi inclusa anche quella del pre e post scuola;
pagina 2 di 4 6. Salvo diverso accordo migliorativo tra i genitori e salvo diverse esigenze lavorative, il padre potrà tenere con sè: Persona_1
- infrasettimanalmente, due pomeriggi alla settimana (indicativamente il mercoledì e il venerdì) dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 con accompagnamento presso l'abitazione materna. - a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera con accompagnamento del figlio presso l'abitazione materna entro le ore 20.30 dopo cena;
tenuto conto dell'alternanza già in essere, il primo weekend di competenza paterna sarà quello dell'1-2 giugno p.v.;
- Durante le Festività: - il padre potrà tenere con sé il figlio il 24 o il 25 dicembre ad anni alterni e dal 26 al
31 dicembre oppure dal 1 al 6 gennaio ad anni alterni, affinché il minore trascorra, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di San Silvestro con l'uno e con l'altro genitore;
- le vacanze – con esse intendendosi quelle scolastiche - di Pasqua, di Carnevale ed i “ponti” per intero, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore;
- ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio due settimane in estate, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno, impegnandosi a comunicare all'altro genitore il luogo ove il minore trascorrerà le vacanze;
- il giorno del compleanno di verrà trascorso con il genitore di competenza in base al Persona_1 calendario di visita concordato, salvo diverso accordo.
7. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% da parte della Sig.ra Parte_2
8. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al nulla osta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore.
9. Il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente, vivrà con la madre Persona_2 nell'immobile sito in Cologno Monzese, Corso Roma 103.
10. I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto, essendo indipendenti economicamente uno dall'altro, non avanzano reciproche domande di mantenimento.
11. I ricorrenti si dichiarano pienamente soddisfatti delle condizioni di cui sopra, che accettano e sottoscrivono”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 12.7.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (8.7.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
pagina 3 di 4 Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio , 28.11.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Persona_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 11.6.2024,
[...] Parte_2 così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cologno Monzese in data 24.4.2004 (Atto Parte_2
n. 20, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11.6.2024, assunto in decisione in data 17.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Laura Mingrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trezzo Sull'Adda (MI), Piazza
Nazionale, n. 16;
e tra
(c.f. ) nata in [...] il Parte_2 C.F._2
8.11.1979, con l'Avvocato Valentina Cerullo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trezzo
Sull'Adda (MI), Piazza Nazionale, n. 16;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
• Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cologno Monzese in data 24 aprile 2004 tra i ricorrenti, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Cologno Monzese al n. 20 parte 1 - anno 2004 - e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza;
• Confermare le condizioni di separazione che si ritrascrivono integralmente: “
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto
2. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno nel rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi inoltre a tutelare la figura materna e paterna.
3. Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 con conseguente paritario esercizio della responsabilità genitoriale. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale nei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro. Sul punto, in ogni caso, le parti danno atto di essere d'accordo sulla possibilità di far eventualmente frequentare un percorso psicologico presso una struttura pubblica al figlio in caso di comprovata necessità ed il Signor autorizza la Signora a sottoscrivere, Pt_1 Parte_2 anche in nome e per conto del medesimo, le iscrizioni scolastiche in Istituti pubblici nonché i moduli autorizzativi forniti dalla scuola del bambino per attività scolastiche, tra cui anche le uscite didattiche senza pernottamento, riguardanti la classe ovvero quest'ultimo e tutti i documenti relativi al rinnovo della carta di soggiorno e rilascio dei documenti anagrafici del minore (compreso il passaporto).
La Sig.ra si impegna sin d'ora ad autorizzare il padre a prelevare il minore da scuola, comunicando Parte_2 il nominativo dello stesso presso l'istituto scolastico e concedendo apposita delega al padre.
4. Il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre Persona_1 presso l'immobile sito in Cologno Monzese (MI), Corso Roma n. 130, di proprietà di terzi ed attualmente concessa in comodato d'uso gratuito a quest'ultima;
5. Il padre verserà, a far data dal mese di maggio 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio l'importo mensile di Euro 500,00 soggetto a Persona_1 rivalutazione annuale Istat – da corrispondersi entro il 20 di ogni mese - con bonifico alle coordinate bancarie della Sig.ra oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. La ripartizione tra Parte_2 mantenimento e spese straordinarie viene regolamentata in ossequio alle Linee Guida del Tribunale di Monza che qui si intende integralmente trascritto, con espressa previsione che tra le spese straordinarie dovrà intendersi inclusa anche quella del pre e post scuola;
pagina 2 di 4 6. Salvo diverso accordo migliorativo tra i genitori e salvo diverse esigenze lavorative, il padre potrà tenere con sè: Persona_1
- infrasettimanalmente, due pomeriggi alla settimana (indicativamente il mercoledì e il venerdì) dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 con accompagnamento presso l'abitazione materna. - a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera con accompagnamento del figlio presso l'abitazione materna entro le ore 20.30 dopo cena;
tenuto conto dell'alternanza già in essere, il primo weekend di competenza paterna sarà quello dell'1-2 giugno p.v.;
- Durante le Festività: - il padre potrà tenere con sé il figlio il 24 o il 25 dicembre ad anni alterni e dal 26 al
31 dicembre oppure dal 1 al 6 gennaio ad anni alterni, affinché il minore trascorra, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di San Silvestro con l'uno e con l'altro genitore;
- le vacanze – con esse intendendosi quelle scolastiche - di Pasqua, di Carnevale ed i “ponti” per intero, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore;
- ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio due settimane in estate, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno, impegnandosi a comunicare all'altro genitore il luogo ove il minore trascorrerà le vacanze;
- il giorno del compleanno di verrà trascorso con il genitore di competenza in base al Persona_1 calendario di visita concordato, salvo diverso accordo.
7. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% da parte della Sig.ra Parte_2
8. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al nulla osta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore.
9. Il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente, vivrà con la madre Persona_2 nell'immobile sito in Cologno Monzese, Corso Roma 103.
10. I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto, essendo indipendenti economicamente uno dall'altro, non avanzano reciproche domande di mantenimento.
11. I ricorrenti si dichiarano pienamente soddisfatti delle condizioni di cui sopra, che accettano e sottoscrivono”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 12.7.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (8.7.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
pagina 3 di 4 Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio , 28.11.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Persona_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 11.6.2024,
[...] Parte_2 così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cologno Monzese in data 24.4.2004 (Atto Parte_2
n. 20, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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