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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.4056 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1
, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in C.F._1 Sant'Antonio Abate, alla Via Roma, 610, presso lo studio degli avv.ti Catello Massimo Somma e Colomba Santarpia, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura posta in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.7.2024, il ricorrente in epigrafe adiva questo
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: previa dichiarazione di illegittimità e/o nullità del diniego dell'indennità di malattia per assenza ingiustificata alla visita fiscale del 12.3.2023, comunicata al ricorrente in data 09.05.2023, accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente a percepire l'indennità di malattia anche per il periodo 28.2.2023 al 20/03/2023; per l'effetto, condannare il medesimo Istituto al pagamento, in favore del ricorrente, della relativa indennità nella misura spettantegli per legge, previa corresponsione della somma di € 490,96, ovvero di quella maggiore o minore secondo giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta, come per legge, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale;
con vittoria di spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
In proposito, va rilevato che l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore
1 dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 22065 del
23.11.2004). La Cassazione (cfr. sent. n.24492 del 2019) ha affermato che “il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile
l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”. Per i Giudici di legittimità, dunque, l'assenza è giustificata, solo qualora vi sia un nesso tra il momento dell'urgenza e l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità.
Ebbene, nella ipotesi al vaglio, l' assenza del ricorrente alla visita medica del
12.03.2023 è ingiustificata, posto che la certificazione di urgenza indifferibile deve esser contemporanea o, comunque, contestuale all' evento.
Nel caso di specie, la certificazione giustificativa è datata oltre due mesi dopo dall' evento, ovvero 20.5.2023, inoltre, nella certificazione non sono circostanziati gli orari di accesso.
Infine, dal certificato prodotto dal ricorrente per giustificare l'assenza alla visita fiscale si evince che il ricorrente si è recato presso l'ambulatorio medico per misurare la pressione arteriosa e, dunque, certamente, non per una situazione indifferibile ed urgente. Il ricorso, pertanto, deve esser rigettato.
Spese secondo soccombenza, avendo la parte presentato solo dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato e non la dichiarazione ex art. 152 disp att.
c.p.c..
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, liquidate in € CP_1
400, oltre spese generai, iva e cpa, come per legge. Si comunichi.
Torre Annunziata, 14.4.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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