Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01759/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01004/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunziato Antonio Medina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Davide La Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata alla ricorrente il 19.3.2024, del responsabile dell'Area Urbanistica - Cimiteri e Servizi Ambientali del Comune di -OMISSIS-, adottata a carico della ricorrente e nuova proprietaria sig.ra -OMISSIS-, concernente acquisizione opere edilizie abusive a seguito di accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione n. -OMISSIS- (e fermo restando l'annullamento d'ufficio, ivi disposto e che non si contesta, della precedente determina dirigenziale n. -OMISSIS- a carico del sig. -OMISSIS-);
2) della successiva ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, con allegata planimetria, notificata alla ricorrente in data 13.5.2024, del medesimo responsabile dell'Area Urbanistica - Cimiteri e Servizi Ambientali del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto integrazione alla precedente determina/ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- concernente acquisizione opere edilizie abusive a seguito di accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione n. -OMISSIS-, con la quale si individua la ulteriore area di mq. 2000 da acquisire;
3) nonché, ove occorrer possa, d'interesse e lesivi, di tutti i seguenti atti e/o provvedimenti, mai notificati alla ricorrente:
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di -OMISSIS- ha ordinato la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusivamente realizzate in assenza di titoli edilizi dal sig. -OMISSIS-, siccome ivi descritte;
- della presupposta Relazione di Servizio del 1.12.2011, corredata di rappresentazione fotografica, redatta congiuntamente da personale dell'UTC e del Corpo di P.M. del Comune di -OMISSIS-, con la quale è stata accertata l'esecuzione delle predette opere;
- della Relazione di servizio/-OMISSIS-erbale di accertamento di inottemperanza del 24.10.2023 redatta dal Corpo di P.M. di -OMISSIS-, con la quale è stata accertato che i manufatti oggetto dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- non risultano essere stati demoliti, come da rilievi fotografici comprovanti lo stato dei luoghi;
- della successiva comunicazione di inottemperanza, ai sensi dell'art. 31, c.4, del DPR n. 380/01, prot. n. 36409 del 9.11.2023, con la quale il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di -OMISSIS- ha comunicato alla ditta -OMISSIS- la mancata ottemperanza di cui al predetto -OMISSIS-erbale di accertamento di inottemperanza del 24.10.2023, e che si sarebbe proceduto con gli atti conseguenziali quali: sanzione pecuniaria, acquisizione e successiva demolizione ai sensi dell'art. 41 del DPR n. 380/01.
4) nonché di ogni altro atto, provvedimento, parere e verbale, anche non conosciuti, presupposto, connesso e/o consequenziale richiamato, menzionato e/o anche non menzionato nei suddetti provvedimenti impugnati e/o sui quali gli stessi si fondano o dai quali gli stessi traggono presupposto.
-OMISSIS-isti il ricorso e i relativi allegati;
-OMISSIS-isto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
-OMISSIS-isti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 18.5.2024 e depositato il 27.5.2024, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato la determina dirigenziale n. -OMISSIS-, a lei notificata il 19.3.2024, e l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata il successivo 13.5.2024 –con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto l’acquisizione gratuita di opere abusive, del relativo sedime e di superficie aggiuntiva- nonché gli ulteriori atti meglio specificati in epigrafe.
Espone in fatto la ricorrente che:
- per effetto di decreto di trasferimento del Tribunale di -OMISSIS- -emesso all’esito di procedura esecutiva immobiliare- ha acquistato la proprietà di beni immobili nel territorio di -OMISSIS-, Frazione -OMISSIS-;
- nella documentazione della procedura esecutiva si dava atto che, per parte dei cespiti (e segnatamente: tre fabbricati e una tettoia), era stata adottata ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- nei confronti dei precedenti proprietari, impugnata con ricorso RG n. -OMISSIS-, in seguito respinto da questo TAR con sentenza n. -OMISSIS-;
- nell’avviso di vendita del 6.4.2023 si affermava, peraltro, che: “ per le difformità edilizie o urbanistiche, l’aggiudicatario potrà richiederne la sanatoria ove ne ricorrano i presupposti, nei termini ed alle condizioni indicate al comma 5 dell’art. 46 d.p.r. 380/2001 ed al comma 6 dell’art. 40 l. 47/85 ” (doc. 21, pag. 11);
- l’immissione nel possesso dei beni si perfezionava solo il 4.4.2024, a seguito di ordinanza di liberazione ex art. 560 cpc;
- seguivano, quindi, i suddetti provvedimenti comunali di acquisizione gratuita oggi impugnati, notificati alla stessa esponente quale attuale proprietaria, senza preventiva notifica anche nei suoi confronti di autonoma (precedente e personalizzata) ingiunzione a demolire;
- il Comune di -OMISSIS- ha, inoltre, proposto opposizione di terzo ex artt. 619 cpc avverso la superiore vendita degli immobili, che, come emerso in corso di causa, è stata respinta con pronuncia del Tribunale di -OMISSIS- del 15.6.2024.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
1. -OMISSIS-iolazione e falsa applicazione art. 46, comma 5, D.P.R. 380/2001 ed art. 40, comma 6, Legge. 47/85. -OMISSIS-iolazione e falsa applicazione dell'articolo 31 dpr n. 380 del 2001 nonché degli articoli 24 e 111 della Costituzione. -OMISSIS-iolazione del giusto procedimento.
Nella prima parte della censura, richiamato il disposto dell’art. 46 comma 5 D.P.R. 380/2001 e individuato il dies a quo del termine di centoventi giorni nella data di immissione in possesso degli immobili (il 4.4.2024), la ricorrente assume che il Comune non avrebbe potuto adottare, in pendenza del predetto termine e sino alla sua scadenza, alcun atto repressivo-sanzionatorio delle opere abusive per le quali ella avrebbe potuto proporre domanda di sanatoria (par. 1.a). Sotto altro profilo, poi, si contesta l’illegittimità dell’atto di acquisizione degli immobili non preceduto da un rinnovato ordine di demolizione notificato all’attuale proprietaria, alla quale non sarebbe imputabile l’inottemperanza dei precedenti proprietari e tenuto conto che la stessa è entrata nel possesso dei beni in data successiva alla determina dirigenziale n. -OMISSIS-; non avendo avuto, perciò, prima del 4.4.2024 materiale possibilità di adempiere.
2. -OMISSIS-iolazione, falsa ed erronea applicazione art. 31, commi 3, 4 e 5, D.P.R. n. 380/2001, siccome recepito in Sicilia dalla L.R. n. 16 del 10.8.2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità ed erroneità dei presupposti. Difetto, erroneità e contraddittorietà di motivazione. -OMISSIS-iolazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 97 Cost. e del diritto di proprietà di cui all’art. 42 Cost. – difetto di istruttoria, genericità e perplessità.
Quale sanzione autonoma rispetto alla demolizione, l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili avrebbe richiesto il preventivo accertamento di una responsabilità imputabile alla ricorrente, anche sul piano dell’elemento psicologico, nonché la riedizione della sequenza procedimentale a tutela del diritto di difesa. I provvedimenti impugnati, inoltre, si porrebbero in urto con i principi di proporzionalità e correttezza. Si deduce, altresì, che l’effetto acquisitivo non si determinerebbe ipso iure quale conseguenza del mero inadempimento all’ordine di demolizione. Infine, la determinazione dell’ulteriore superficie necessaria alla realizzazione di opere analoghe sarebbe carente di motivazione e si estenderebbe anche a parti non abusive del compendio immobiliare.
3. -OMISSIS-iolazione e falsa applicazione art. 7 e ss. L. n. 241/90. -OMISSIS-iolazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/01 e difetto di istruttoria, sotto altro profilo.
Con il terzo motivo si lamenta, infine, che i provvedimenti impugnati non sono stati preceduti da comunicazione di avvio del procedimento.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- che, con documenti e memoria, ha preliminarmente dato atto del definitivo consolidamento dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. -OMISSIS- di rigetto del relativo ricorso, con conseguente intangibilità dell’atto. Il Comune eccepisce, inoltre, il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente sul rilievo che lo stesso sarebbe divenuto proprietario dell’immobile fin dal 10.4.2012, ovvero dalla scadenza dei novanta giorni dall’ordine di demolizione. Anche sul piano del merito l’Amministrazione oppone alle tesi ricorsuali l’intervenuto perfezionamento dell’effetto acquisitivo quale conseguenza del mancato adempimento in termini dell’ingiunzione a demolire.
Non si sono costituite le altre parti private.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 14.6.2024, questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, ravvisando profili di prospettica fondatezza del ricorso “ per l’assorbente censura relativa al difetto di notifica alla ricorrente, in qualità di nuova proprietaria, del presupposto ordine di demolizione ”.
Nel corso del giudizio le parti hanno ulteriormente svolto e documentato le rispettive difese. In particolare, la ricorrente ha dedotto di avere presentato istanza di sanatoria non ancora esitata dall’Amministrazione.
All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto fondato nei sensi e nei limiti appresso specificati.
Come rilevato dal Comune di -OMISSIS- (con memoria del 10.3.2025) il giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, preclude la possibilità di sottoporre tale provvedimento ad ulteriore sindacato giurisdizionale; sicché la relativa impugnazione nel presente giudizio deve ritenersi inammissibile per intangibilità del giudicato.
Tenuto conto, inoltre, della natura meramente endoprocedimentale del verbale di accertamento dell’inottemperanza dell’ordine demolitorio, il ricorso risulta, invece, fondato quanto all’impugnativa dei provvedimenti di acquisizione gratuita di cui alla determina dirigenziale n. -OMISSIS- e all’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-; confermandosi in proposito la delibazione sommaria assunta in sede cautelare, con le precisazioni che seguono.
Per giurisprudenza della Corte Costituzionale " l’acquisizione, a titolo gratuito, dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del comune rappresenta la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un’opera in totale difformità od in assenza della concessione e, poi, non adempie l’obbligo di demolire l’opera stessa " (Corte Cost., ordinanza n. 82 del 15 febbraio 1991; Corte Cost., sentenza n. 345 del 15 luglio 1991).
Nel solco del predetto insegnamento l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 16 del 11.10.2023, ha affermato che: “ L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta – … – un secondo illecito di natura omissiva, che si aggiunge a quello di natura commissiva (insito nella realizzazione delle opere abusive) e comporta la perdita del diritto di proprietà.
La perdurante situazione contra ius – caratterizzata dalla novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile, che dapprima è quello di demolire l’immobile abusivo ancora suo e poi diventa quello di rimborsare all’Amministrazione le spese sostenute per la demolizione d’ufficio - viene meno o quando è emesso un provvedimento con effetti sananti (l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del testo unico n. 380 del 2001 o il condono in passato previsto dalle leggi speciali) o quando le opere abusive sono materialmente demolite ”.
L’essere la sanzione dell’acquisizione dell’area ispirata dall’intento di costringere la tempestiva demolizione dell’abuso implica la necessità di un elemento soggettivo almeno di carattere colposo da parte del soggetto proprietario che subisce la sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale. Precisamente, dev’essere accertato che il mancato adempimento sia frutto della volontà del destinatario del provvedimento e non sia legato, per esempio, a cause di forza maggiore o ad altre ragioni ostative (cfr. Cons. Stato, sez. II, 20.1.2023, n. 714; Ad. Plen. n. 16/2023 cit.; T.A.R. Sicilia, IA, sez. -OMISSIS-, 7.1.2025, n. 31).
L’esercizio del potere sanzionatorio deve, peraltro, conformarsi al cadenzato schema procedimentale di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 che, come ancora chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza n. 16/2023, è scandito in quattro fasi:
i) una prima fase, attivata dalla notizia dell’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, sfocia in un accertamento istruttorio e si conclude, in caso di verifica positiva dell'esistenza dell’illecito, con un'ordinanza che ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione entro il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli, con indicazione nel provvedimento dell’area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza all’ordine;
ii) una seconda fase si attiva decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di demolizione agli interessati (o il diverso termine prorogato dall'Amministrazione su istanza di quest'ultimi) con un sopralluogo sull’immobile, che si conclude con l’accertamento positivo o negativo dell’esecuzione dell'ordinanza di ripristino;
iii) una terza fase - già disciplinata dal testo originario dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e poi disciplinata anche dalla legge n. 164 del 2014, che ha ivi aggiunto i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater - si apre con la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all’interessato e concerne l’immissione nel possesso del bene e la trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari. Quest’ultimo adempimento, che deve essere compiuto con sollecitudine, rappresenta un atto indispensabile al fine di rendere pubblico nei rapporti con i terzi l’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e consolidarne gli effetti;
iv) la quarta (ed eventuale) fase riguarda il “come” l’Amministrazione intenda gestire il bene ormai entrato nel patrimonio comunale: a) a seguito della perdita ipso iure del bene, pur se accertata successivamente, chi lo possiede ormai senza idoneo titolo giuridico non può né demolirlo, né modificarlo, ed è tenuto a corrispondere un importo all'Amministrazione proprietaria per la sua disponibilità che avviene sine titulo; b) in alternativa alla demolizione del bene, il Consiglio comunale può, ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 31, deliberare il mantenimento in essere dell’immobile abusivo, via questa che, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 140/2018), è del tutto eccezionale e può essere percorsa per la presenza di prevalenti interessi pubblici, sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.
Da quanto precede si ricava, quindi, che la sanzione ablatoria necessita di una fase di accertamento e di una fase di formale irrogazione (nei termini fin qui riferiti si veda ancora T.A.R. Sicilia, IA, sez. -OMISSIS-, 7.1.2025, n. 31 cit.).
Per converso nella vicenda in esame è pacifico che alla ricorrente -odierna proprietaria degli immobili- non è stata notificata alcuna (rinnovata) ordinanza di demolizione. Sicché, a fronte della distonia soggettiva tra destinatari dell’ingiunzione a demolire (i precedenti proprietari pignorati) e destinataria dell’atto terminale di acquisizione (la ricorrente), risulta nel concreto alterata la fisiologica sequenza procedimentale “demolizione – inottemperanza – acquisizione”.
In senso contrario non depone il rilievo del Comune intimato circa il prodursi ipso iure dell’effetto acquisitivo.
L’automatismo del predetto effetto, non esclude, infatti, la necessità che il suo verificarsi debba formare oggetto di un atto amministrativo che, sia pure avente carattere dichiarativo, rappresenta l’accertamento ricognitivo della consistenza immobiliare oggetto di trasferimento e costituisce titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari del trasferimento dell’immobile (Cons. St., sez. -OMISSIS-I, 17.8.2021 n. 5901).
Con maggiore impegno esplicativo: il completo perfezionamento della fattispecie acquisitiva è subordinato all’adozione di un atto avente valore provvedimentale, per addivenire al quale vanno rispettati i passaggi procedurali a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti e pure per esigenze di economia, dal momento che la demolizione spontanea soddisfa pienamente le esigenze di buon governo del territorio dell’Amministrazione vigilante. L’osservanza di tali scansioni procedurali, “ lungi dal costituire baluardo meramente formale strumentalmente invocato per procrastinare, ovvero scongiurare, la demolizione dell’abuso, costituisce il giusto punto di incontro fra i contrapposti interessi tutelati dal legislatore, da un lato il rispetto dell’ordinato sviluppo del territorio, di cui il previo titolo edilizio costituisce garanzia primaria, dall’altro la tutela della proprietà, destinata comunque a recedere laddove il titolare non sacrifichi al suo mantenimento il doveroso ripristino spontaneo dello stato dei luoghi, sicuramente da preferire per intuibili ragioni di risparmio, anche economico ” (Cons. Stato, sez. II, 20.1.2023 n. 714 cit.).
Il collegio non ignora, peraltro, l’indirizzo giurisprudenziale che esclude l’operatività del limite soggettivo dell’estraneità del proprietario agli abusi nelle ipotesi in cui questi, sebbene non responsabile dell’abuso sia venuto a conoscenza dello stesso e non si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento o abbia acquistato l’immobile da colui che ha commesso l’abuso, subentrando così nella relativa posizione giuridica (TAR Sicilia, IA, sez. II, 19.11.2015 n. 2679). Ciò nondimeno, benché, in specie, la ricorrente fosse consapevole della natura abusiva delle opere (documentata dagli atti della procedura esecutiva), anche alla stregua dell’impostazione in esame la necessità della rinnovazione della notifica del provvedimento demolitorio nel caso concreto risulta comunque giustificata da due specifiche circostanze. In primo luogo l’esponente ha documentato di essersi immessa nel possesso dei beni soltanto in data 4.4.2024 (doc. 34 di parte ricorrente), per effetto di ordinanza di liberazione ex art. 560 cpc: e dunque dopo la determina dirigenziale n. -OMISSIS-. Talché al momento della notifica del (primo) provvedimento acquisitivo ella non aveva materiale possibilità di attuare il pregresso provvedimento ripristinatorio. In secondo luogo rileva lo speciale regime dettato dall’art. 46 comma 5 DPR 380/2001 per il caso di acquisto di immobili abusivi nell’ambito delle procedure esecutive che verrebbe nella sostanza svilito ove non si consentisse all’assegnatario dei cespiti la possibilità di presentare domanda di sanatoria, ricorrendone i presupposti.
In parte qua il gravame risulta, quindi, fondato sotto il dirimente profilo dell’omessa notifica alla ricorrente di personalizzato ordine di demolizione onde consentirle l’adempimento spontaneo. Ne consegue che, assorbite le ulteriori ragioni di doglianza e fatti salvi gli eventuali effetti della pendente domanda di sanatoria, il Comune di -OMISSIS- dovrà rinnovare l’ordine di demolizione nei confronti della ricorrente, attuale proprietaria delle opere abusivamente realizzate, al fine di consentirne la spontanea esecuzione ed evitare l’acquisizione gratuita per il caso di esito reiettivo dell’anzidetta domanda di accertamento di conformità; fermo restando, peraltro, il definitivo, e non altrimenti contestabile, accertamento della natura abusiva delle opere, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- che ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, proposto dagli originari proprietari.
In definitiva il ricorso è inammissibile, quanto all’impugnativa della ridetta ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, e fondato, quanto all’impugnativa della determina dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata il 19.3.2024, e dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata il 13.5.2024, che devono, pertanto essere annullate ai sensi e per gli effetti sopra specificati.
La soccombenza parziale e la natura procedimentale dei vizi accertati giustificano la compensazione delle spese di giudizio nei confronti del Comune intimato; che è comunque tenuto a rifondere alla ricorrente il versamento del contributo unificato. Nulla nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile quanto all’impugnativa dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
- lo accoglie quanto all’impugnativa degli altri atti avversati, che sono pertanto annullati; con conseguente obbligo del Comune di -OMISSIS- di rinnovare l’ordine di demolizione nei confronti della ricorrente, attuale proprietaria delle opere abusivamente realizzate, al solo fine di consentirne la spontanea esecuzione onde evitare l’acquisizione gratuita per il caso di esito reiettivo della pendente domanda di accertamento di conformità; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate nei confronti del Comune resistente, che è comunque tenuto a rifondere alla ricorrente il versamento del contributo unificato.
Nulla per le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare anche in via indiretta la parte ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.