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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
26/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1838 dell'anno 2023
TRA
n. il 16.7.1958 in Giugliano in Campania - Parte_1 C.F._1
n. il 20.7.1957 in Pozzuoli - Parte_2 CodiceFiscale_2
n. il 15.4.1981 in Giugliano in Campania - Parte_3
C.F._3
n. il 11.7.1962 in Frattamaggiore - Parte_4
C.F._4
n. il 17.5.1956 in Napoli Parte_5 CodiceFiscale_5
tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. MARIA CIPOLLARO presso lo studio della quale, in NAPOLI alla VIA
MACEDONIO MELLONI n.94, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
persona dell'Amministratrice Unica, , Controparte_1 Parte_6
rappresentata e difesa, giusta procura depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Leda
Napolitano presso lo studio della quale, in Portici al Corso Garibaldi n. 85, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
NONCHÉ in persona del Direttore Generale, ing. Controparte_2 [...]
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di CP_3 mandato e delibera di conferimento in atti, dall'avv. Antonio Nardone presso lo studio del quale, in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 207, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
LIQUIDAZIONE n persona del liquidatore Controparte_4 Controparte_5
dott. domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata CP_6
Email_1
APPELLATA – NON COSTITUITA
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24/07/2023, , Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1471 del 2/03/2023 con la
[...]
quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda di condanna della datrice di lavoro, al pagamento delle Controparte_7
somme dovute a titolo di 13ma e 14ma mensilità e ratei di indennità sostitutiva del mancato godimento di ferie e ROL.
Hanno dedotto che il primo Giudice, pur avendo correttamente accertato i crediti vantati da essi appellanti erroneamente aveva ritenuto che gli stessi dovessero essere interamente compensati con quanto dovuto alla datrice di lavoro a titolo di indennità di mancato preavviso.
Contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, infatti, il preavviso dovuto da essi appellanti era pari a 7 giorni di calendario e non a 18 giorni poiché l'art. 57 del c.c.n.l. applicato in via diretta al rapporto disciplinava soltanto la decorrenza e non la durata del preavviso medesimo.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, le società appellate, in solido tra loro ex art. 29 del D. Lvo 167/2003, fossero condannate al pagamento, in favore di della somma di €349,41, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 341,12, in favore di della somma di Parte_2 Parte_3
€ 341,12, in favore di della somma di € 330,92 ed in favore di Parte_4 della somma di € 347,15 oltre, per ciascuno, accessori ex art. 429 c.p.c. Parte_5
e con condanna delle appellate alla rifusione delle spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, la ha sostenuto la infondatezza Controparte_7 dell'appello ed ha concluso per la conferma della gravata sentenza.
La , mandataria del Imprese Controparte_1 Controparte_8 aggiudicatario dell'appalto nell'ambito del quale avevano lavorato gli appellanti, analogamente ha sostenuto la correttezza della interpretazione sostenuta con la gravata sentenza ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
3. Si è nuovamente costituita anche la appaltante ribadendo il Controparte_9
proprio difetto di legittimazione passiva, come reso evidente dalla mancata proposizione di domande in suo danno, e sostenendo la inammissibilità ed infondatezza dell'appello.
4. Con ordinanza del 6 novembre 2024 la Corte, preso atto della liquidazione giudiziale della ha dichiarato la interruzione del giudizio. Controparte_7
4.1 Con ricorso in riassunzione depositato il 9 gennaio 2025 gli appellanti hanno riassunto il giudizio ribadendo le conclusioni già rassegnate.
4.2 Si sono costituite la e la rassegnando le Controparte_1 Controparte_9
conclusioni precedenti mentre la liquidazione giudiziale, cui pure è stato ritualmente notificato l'atto riassuntivo, non si è costituita.
4.3 Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
5. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
È, infatti, pacifico tra le parti poiché accertato con la gravata sentenza e non contestato né dagli appellanti né dalle società appellate, che i lavoratori si sono dimessi dal rapporto di lavoro in carenza di una giusta causa e che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della nell'ambito dell'appalto per i Controparte_7 servizi di pulizia ed igiene ambientale della assegnato all'Associazione Controparte_9
Temporanea di Imprese tra detta società e la vantavano crediti per Controparte_1
ratei di 13ma e 14ma mensilità, ratei di indennità sostitutiva delle ferie e del ROL e buoni pasto.
Con la gravata sentenza si è ritenuto, tuttavia, che i crediti predetti fossero stati legittimamente compensati con la indennità di mancato preavviso dovuta dai lavoratori calcolata non in relazione alla anzianità di servizio ma, in asserita applicazione dell'art. 57 del C.C.N.L. applicato in via diretta al rapporto, in riferimento al giorno di calendario in cui erano state rassegnate le dimissioni medesime.
5.1 Con un unico articolato motivo di appello la difesa degli appellanti deduce la erroneità della detta interpretazione. Ad avviso della Corte la censura è fondata.
L'art. 57 cit., infatti, stabilisce, per quel che qui ne occupa, che i lavoratori inquadrati quali operai hanno diritto ad un preavviso di 15 giorni di calendario a prescindere dalla loro anzianità di servizio ma che detti termini sono ridotti a 7 giorni di calendario per gli operai qualora sia il lavoratore a dare il preavviso.
La lettera del contratto, chiara ed inequivoca, non consente alcuna operazione ermeneutica che ne modifichi la portata ma lo stesso contratto, proprio a fugare ogni possibile perplessità, precisa che la parte che risolve il rapporto senza osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.
Nel caso che qui ne occupa, dunque, gli odierni appellanti erano tenuti a corrispondere alla datrice di lavoro la indennità di mancato preavviso in ragione di 7 giorni di retribuzione, come, per vero, indicato nelle buste paga formate dallo stesso datore di lavoro.
Il primo Giudice, tuttavia, ha ritenuto che la indennità ex art. 2121 cod. civ. fosse dovuta fino alle date indicate nell'art. 57 come termine di decorrenza della disdetta.
Dunque, secondo la ricostruzione della gravata sentenza, poiché gli appellanti si erano dimessi in tronco in data 3 marzo 2021, erano tenuti a corrispondere la indennità di mancato preavviso fino al 15 dello stesso mese e non anche per soli sette giorni.
Detta interpretazione, tuttavia, non trova alcun riscontro, come già sopra accennato, nel contratto collettivo che, con la precisazione i termini della disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese, ha dettato le modalità con le quali deve computarsi il preavviso offerto ma non anche la indennità per il caso di illegittimo recesso in tronco, il cui ammontare viene espressamente limitato al periodo di mancato preavviso.
Dunque, poiché, come già detto, è incontestato che la datrice di lavoro aveva già trattenuto l'ammontare della indennità di mancato preavviso calcolata in ragione della paga giornaliera per 7 giorni, ma che risultavano a credito differenze per ratei di 13ma e
14ma mensilità, indennità per il mancato godimento di ferie e ROL e ticket mensa non corrisposti, la gravata sentenza deve essere riformata e la liquidazione giudiziale della deve essere condannata al pagamento: Controparte_7 in favore di della somma di € 347,15 Parte_5 in favore di della somma di € 349,41 Parte_1 in favore di della somma di € 342,12 Parte_2 in favore di della somma di € 341,12 Parte_3 in favore di della somma di € 330,92 oltre, per Parte_4
ognuno, rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
La appellata , ai sensi dell'art. 29 del D. Lvo 276/2003, è Controparte_1
responsabile in solido con la datrice di lavoro per i crediti vantati per ratei di 13ma e 14 mensilità pari ad € 213,10 in favore di ad € 212,91 in favore di Parte_5
, ad € 207,70 per ciascuna in favore di e Parte_1 Parte_2 di nonché ad € 203,17 in favore di Parte_3 Parte_4
, sempre oltre accessori ex art. 429 c.p.c..
[...]
Analoga responsabilità solidale, come costantemente affermato dal Giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. lav. Sentenza n. 15432 del 07/07/2014 ma anche Sez. VI - L,
Ordinanza n. 10777 del 03/05/2017) non può estendersi alla appellata come, per CP_9
vero, riconosciuto dagli stessi appellanti che hanno concluso per la condanna soltanto delle società appaltatrici.
La spese del doppio grado, considerato l'esito complessivo del giudizio che ha visto soccombenti i lavoratori quanto alle domande di accertamento della giusta causa di recesso, devono rimanere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale accoglimento della domanda proposta dagli appellanti, condanna la in solido con la Controparte_10 [...] al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_5
213,10, in favore di della somma di € 212,91, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 207,70, in favore di della Parte_2 Parte_3 somma di € 207,70 ed in favore di della somma di € Parte_4
203,17 oltre, per ognuno, rivalutazione econdo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito al saldo;
-condanna la Liquidazione giudiziale della al pagamento in favore Controparte_7 di della somma di € 134,05, in favore di Parte_5 Parte_1 della somma di € 136,50, in favore di della somma di € Parte_2
133,42, in favore di della somma di € 133,42 ed in favore di Parte_3
della somma di € 127,75 oltre, per ognuno, rivalutazione Parte_4
secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito al saldo;
- rigetta la domanda proposta in danno della;
Controparte_11
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
In Napoli, il 26/03/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
26/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1838 dell'anno 2023
TRA
n. il 16.7.1958 in Giugliano in Campania - Parte_1 C.F._1
n. il 20.7.1957 in Pozzuoli - Parte_2 CodiceFiscale_2
n. il 15.4.1981 in Giugliano in Campania - Parte_3
C.F._3
n. il 11.7.1962 in Frattamaggiore - Parte_4
C.F._4
n. il 17.5.1956 in Napoli Parte_5 CodiceFiscale_5
tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. MARIA CIPOLLARO presso lo studio della quale, in NAPOLI alla VIA
MACEDONIO MELLONI n.94, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
persona dell'Amministratrice Unica, , Controparte_1 Parte_6
rappresentata e difesa, giusta procura depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Leda
Napolitano presso lo studio della quale, in Portici al Corso Garibaldi n. 85, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
NONCHÉ in persona del Direttore Generale, ing. Controparte_2 [...]
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di CP_3 mandato e delibera di conferimento in atti, dall'avv. Antonio Nardone presso lo studio del quale, in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 207, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
LIQUIDAZIONE n persona del liquidatore Controparte_4 Controparte_5
dott. domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata CP_6
Email_1
APPELLATA – NON COSTITUITA
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24/07/2023, , Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1471 del 2/03/2023 con la
[...]
quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda di condanna della datrice di lavoro, al pagamento delle Controparte_7
somme dovute a titolo di 13ma e 14ma mensilità e ratei di indennità sostitutiva del mancato godimento di ferie e ROL.
Hanno dedotto che il primo Giudice, pur avendo correttamente accertato i crediti vantati da essi appellanti erroneamente aveva ritenuto che gli stessi dovessero essere interamente compensati con quanto dovuto alla datrice di lavoro a titolo di indennità di mancato preavviso.
Contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, infatti, il preavviso dovuto da essi appellanti era pari a 7 giorni di calendario e non a 18 giorni poiché l'art. 57 del c.c.n.l. applicato in via diretta al rapporto disciplinava soltanto la decorrenza e non la durata del preavviso medesimo.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, le società appellate, in solido tra loro ex art. 29 del D. Lvo 167/2003, fossero condannate al pagamento, in favore di della somma di €349,41, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 341,12, in favore di della somma di Parte_2 Parte_3
€ 341,12, in favore di della somma di € 330,92 ed in favore di Parte_4 della somma di € 347,15 oltre, per ciascuno, accessori ex art. 429 c.p.c. Parte_5
e con condanna delle appellate alla rifusione delle spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, la ha sostenuto la infondatezza Controparte_7 dell'appello ed ha concluso per la conferma della gravata sentenza.
La , mandataria del Imprese Controparte_1 Controparte_8 aggiudicatario dell'appalto nell'ambito del quale avevano lavorato gli appellanti, analogamente ha sostenuto la correttezza della interpretazione sostenuta con la gravata sentenza ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
3. Si è nuovamente costituita anche la appaltante ribadendo il Controparte_9
proprio difetto di legittimazione passiva, come reso evidente dalla mancata proposizione di domande in suo danno, e sostenendo la inammissibilità ed infondatezza dell'appello.
4. Con ordinanza del 6 novembre 2024 la Corte, preso atto della liquidazione giudiziale della ha dichiarato la interruzione del giudizio. Controparte_7
4.1 Con ricorso in riassunzione depositato il 9 gennaio 2025 gli appellanti hanno riassunto il giudizio ribadendo le conclusioni già rassegnate.
4.2 Si sono costituite la e la rassegnando le Controparte_1 Controparte_9
conclusioni precedenti mentre la liquidazione giudiziale, cui pure è stato ritualmente notificato l'atto riassuntivo, non si è costituita.
4.3 Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
5. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
È, infatti, pacifico tra le parti poiché accertato con la gravata sentenza e non contestato né dagli appellanti né dalle società appellate, che i lavoratori si sono dimessi dal rapporto di lavoro in carenza di una giusta causa e che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della nell'ambito dell'appalto per i Controparte_7 servizi di pulizia ed igiene ambientale della assegnato all'Associazione Controparte_9
Temporanea di Imprese tra detta società e la vantavano crediti per Controparte_1
ratei di 13ma e 14ma mensilità, ratei di indennità sostitutiva delle ferie e del ROL e buoni pasto.
Con la gravata sentenza si è ritenuto, tuttavia, che i crediti predetti fossero stati legittimamente compensati con la indennità di mancato preavviso dovuta dai lavoratori calcolata non in relazione alla anzianità di servizio ma, in asserita applicazione dell'art. 57 del C.C.N.L. applicato in via diretta al rapporto, in riferimento al giorno di calendario in cui erano state rassegnate le dimissioni medesime.
5.1 Con un unico articolato motivo di appello la difesa degli appellanti deduce la erroneità della detta interpretazione. Ad avviso della Corte la censura è fondata.
L'art. 57 cit., infatti, stabilisce, per quel che qui ne occupa, che i lavoratori inquadrati quali operai hanno diritto ad un preavviso di 15 giorni di calendario a prescindere dalla loro anzianità di servizio ma che detti termini sono ridotti a 7 giorni di calendario per gli operai qualora sia il lavoratore a dare il preavviso.
La lettera del contratto, chiara ed inequivoca, non consente alcuna operazione ermeneutica che ne modifichi la portata ma lo stesso contratto, proprio a fugare ogni possibile perplessità, precisa che la parte che risolve il rapporto senza osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.
Nel caso che qui ne occupa, dunque, gli odierni appellanti erano tenuti a corrispondere alla datrice di lavoro la indennità di mancato preavviso in ragione di 7 giorni di retribuzione, come, per vero, indicato nelle buste paga formate dallo stesso datore di lavoro.
Il primo Giudice, tuttavia, ha ritenuto che la indennità ex art. 2121 cod. civ. fosse dovuta fino alle date indicate nell'art. 57 come termine di decorrenza della disdetta.
Dunque, secondo la ricostruzione della gravata sentenza, poiché gli appellanti si erano dimessi in tronco in data 3 marzo 2021, erano tenuti a corrispondere la indennità di mancato preavviso fino al 15 dello stesso mese e non anche per soli sette giorni.
Detta interpretazione, tuttavia, non trova alcun riscontro, come già sopra accennato, nel contratto collettivo che, con la precisazione i termini della disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese, ha dettato le modalità con le quali deve computarsi il preavviso offerto ma non anche la indennità per il caso di illegittimo recesso in tronco, il cui ammontare viene espressamente limitato al periodo di mancato preavviso.
Dunque, poiché, come già detto, è incontestato che la datrice di lavoro aveva già trattenuto l'ammontare della indennità di mancato preavviso calcolata in ragione della paga giornaliera per 7 giorni, ma che risultavano a credito differenze per ratei di 13ma e
14ma mensilità, indennità per il mancato godimento di ferie e ROL e ticket mensa non corrisposti, la gravata sentenza deve essere riformata e la liquidazione giudiziale della deve essere condannata al pagamento: Controparte_7 in favore di della somma di € 347,15 Parte_5 in favore di della somma di € 349,41 Parte_1 in favore di della somma di € 342,12 Parte_2 in favore di della somma di € 341,12 Parte_3 in favore di della somma di € 330,92 oltre, per Parte_4
ognuno, rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
La appellata , ai sensi dell'art. 29 del D. Lvo 276/2003, è Controparte_1
responsabile in solido con la datrice di lavoro per i crediti vantati per ratei di 13ma e 14 mensilità pari ad € 213,10 in favore di ad € 212,91 in favore di Parte_5
, ad € 207,70 per ciascuna in favore di e Parte_1 Parte_2 di nonché ad € 203,17 in favore di Parte_3 Parte_4
, sempre oltre accessori ex art. 429 c.p.c..
[...]
Analoga responsabilità solidale, come costantemente affermato dal Giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. lav. Sentenza n. 15432 del 07/07/2014 ma anche Sez. VI - L,
Ordinanza n. 10777 del 03/05/2017) non può estendersi alla appellata come, per CP_9
vero, riconosciuto dagli stessi appellanti che hanno concluso per la condanna soltanto delle società appaltatrici.
La spese del doppio grado, considerato l'esito complessivo del giudizio che ha visto soccombenti i lavoratori quanto alle domande di accertamento della giusta causa di recesso, devono rimanere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale accoglimento della domanda proposta dagli appellanti, condanna la in solido con la Controparte_10 [...] al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_5
213,10, in favore di della somma di € 212,91, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 207,70, in favore di della Parte_2 Parte_3 somma di € 207,70 ed in favore di della somma di € Parte_4
203,17 oltre, per ognuno, rivalutazione econdo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito al saldo;
-condanna la Liquidazione giudiziale della al pagamento in favore Controparte_7 di della somma di € 134,05, in favore di Parte_5 Parte_1 della somma di € 136,50, in favore di della somma di € Parte_2
133,42, in favore di della somma di € 133,42 ed in favore di Parte_3
della somma di € 127,75 oltre, per ognuno, rivalutazione Parte_4
secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito al saldo;
- rigetta la domanda proposta in danno della;
Controparte_11
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
In Napoli, il 26/03/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa