Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 265 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente
SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. ZUCCONI ALESSIA Controparte_1
e con il patrocinio dell'Avv. GRANDI COSTANZA CP_2
ricorrenti e
Pubblico Ministero
intervenuto
Oggetto: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: 1) Disporre, a parziale modifica di quanto stabilito nelle condizioni accolte dal decreto n. cronol. 39/2020 del 07/01/2020 nel procedimento RG n.
4183/2019 di regolamentazione della responsabilità genitoriale, che il mantenimento ordinario del figlio , pari ad euro 150,00 (ora € 174,16 Per_1
a seguito di rivalutazione ISTAT) mensili, oltre a rivalutazione annuale ISTAT come per legge, somma che verrà corrisposta dal padre fino a quando il figlio non sarà divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, è da considerarsi importo comprensivo delle spese per vestiario intimo e non, calzature, capispalla e abbigliamento sportivo;
2) Dare atto che le parti dichiarano di voler intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, volto a favorire la frequentazione padre-figlio nonché i pernotti del figlio presso il padre come previsto nell'originario ricorso, il tutto presso un centro pubblico scelto di comune accordo tra i genitori;
3) Disporre che il pagamento della retta di iscrizione alla scuola privata del figlio minore, per quanto concerne unicamente il percorso delle scuole elementari, venga corrisposto al 50% ciascuno tra le parti salvo le rette mensili della scuola primaria privata che saranno interamente pagate dal padre sempre con esclusivo riferimento al percorso della scuola elementare;
4) Dare atto che le parti intendono rivalutare, al termine del ciclo della scuola primaria, la volontà/opportunità di far proseguire il minore nel percorso scolastico privato per le scuole medie anche in ordine alla imputazione delle relative rette;
5) Dare atto che il Sig. dichiara di rinunciare alla richiesta di CP_1 restituzione della quota parte delle rette scolastiche della scuola primaria privata del figlio minore già corrisposte per l'anno scolastico 2023/2024;
6) Disporre che la retta mensile per la refezione mensa e i laboratori che regolarmente vengono svolti in orario scolastico nonchè i costi delle gite
7) Disporre che il corredo scolastico di inizio anno verrà pagato al 50% tra le parti salvo il pagamento integrale da parte della madre del corredo scolastico richiesto durante l'anno scolastico ivi compresi eventuali strumenti (musicali, tecnici, ecc), con decorrenza dal mese di novembre 2024. Il Sig. CP_1 dichiara di rinunciare alla richiesta di rimborso di quanto pagato durante il trascorso anno scolastico 2023/2024 a titolo di corredo scolastico;
8) Dare atto che la sig.ra dichiara di rinunciare alla richiesta della CP_2 somma a titolo di adeguamento ISTAT per il regresso e sino alla data di firma delle presenti condizioni, la rivalutazione ISTAT verrà pertanto richiesta a partire dal mese di Ottobre 2025 calcolando la relativa decorrenza dal 07.01.2020 per l'importo di euro 150,00; 9) Dare atto che il sig. dichiara di rinunciare alla richiesta dell'assegno CP_1
Unico per i prossimi 5 anni e per le annualità pregresse già percepite dalla sig.ra il padre provvederà pertanto a richiedere la propria quota parte CP_2 dell'assegno Unico per il figlio a partire dal mese di Gennaio 2030;
10) Dare atto che il sig. dichiara di rinunciare alla richiesta di rimborso CP_1 delle spese odontoiatriche già corrisposte per il figlio minore;
11) Le spese del presente procedimento verranno integralmente compensate tra le parti tanto che ognuna pagherà il proprio legale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
**** Con ricorso congiunto i sigg. e CP_1 CP_2 esponevano: dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti era nato il figlio minore , di anni 8. Per_1
Dopo la conclusione della relazione le parti avevano adito il Tribunale di
Ferrara che con decreto n. 39/2020 del 07/01/2019 aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale. In ragione del tempo trascorso e delle mutate esigenze del figlio, chiedevano l'accoglimento delle domande sopra riportate. Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi al nuovo assetto familiare ed agli interessi della prole.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti.
Spese compensate
Ferrara, 27.3.2025
L'estensore Il presidente Paolo Sangiuolo Stefano Scati