Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 07/05/2026, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02910/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di PO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
a) della nota PG/-OMISSIS- con la quale il Comune di PO ha dichiarato il “non luogo a procedere” sull’istanza per il rilascio del certificato dell’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore (art.6, c.3 punto 2 del D.P.C.M. n. 159/2013) presentata in data 20 ottobre 2024 dal sig. -OMISSIS-;
b) di ogni riscontro fornito dal Comune di PO e dai singoli uffici interessati relativamente alla citata istanza del 20 ottobre 2024;
c) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9.10.2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti provvedimenti:
1) nota prot.PG-OMISSIS- con cui il Comune ha rappresentato di non poter riscontrare favorevolmente l’istanza del privato ed ha contestualmente assegnato un termine per produrre della documentazione integrativa;
2) della nota prot. PG/-OMISSIS- con cui il Comune di PO ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato;
3) ogni ulteriore riscontro fornito dal Comune di PO e dai singoli uffici interessati relativamente alla originaria istanza del 20.10.2024; 4) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti; nonché in via subordinata affinché ex art. 31 e 117 c.p.a. il Comune concluda il procedimento di rideterminazione - avviato successivamente all’ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- - con un provvedimento espresso; nonché per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo
III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 21.11.2025:
per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
-provvedimento prot. PG-OMISSIS- con cui il Comune di PO ha dichiarato il non luogo a procedere sull’istanza presentata in data 24.10.2024 dal sig. -OMISSIS-;
nonché per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati con il precedente ricorso per motivi aggiunti nonché per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di PO e dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa OS PA nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1.Con ricorso notificato e depositato in data 13.2.2025 il signor -OMISSIS- contesta il provvedimento con il quale il Comune di PO ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del 20.10.2024 di rilascio del certificato attestante l’estraneità dal nucleo familiare originario ai sensi dell’art. 6 comma 3 del d.P.C.M 159/2013 al fine di poter presentare l’ISEE separatamente dai redditi generati dal nucleo familiare originario, ritenendo che tra i benefici per cui è richiesta tale attività rientra la possibilità di iscriversi all’Università con una forte riduzione delle quote da corrispondere.
2. Espone in fatto che da oltre 10 anni non intrattiene rapporti affettivi ed economici con la madre essendo stato costretto a lasciare il nucleo originario ed avendo vissuto per un lungo periodo in qualità di senza fissa dimora;
- che i continui conflitti causati dalla condotta della madre avrebbero compromesso le capacità psichiche del ricorrente e che tali dissidi non sono mai stati composti;
-che l’INPS avrebbe sospeso e poi revocato l’erogazione del trattamento ADI (assistenza domiciliare integrata), avendo l’Istituto ritenuto superati i limiti reddituali considerando non solo l’ISEE del ricorrente ma anche i redditi della madre;
-che allo stesso modo, quando il ricorrente ha richiesto di iscriversi presso l’Università Federico II è stato riscontrato un problema analogo al momento della generazione dell’ISEEU (ISEE Universitario) essendo stati considerati anche i redditi della madre.
3. Avverso il diniego comunale sono stati formulati i seguenti motivi:
1 – Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 6, comma 3, punto 2, 7 e 8 del D.P.C.M. n. 159/2013; art. 3, comma 1, Decreto Ministeriale n. 1320 del 17-12-2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca; art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; art. 2 DL 48/2023, conv. con Legge n. 85/2023; art. 3 Cost) – Manifesta irragionevolezza – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria
Errata interpretazione della normativa applicabile – Travisamento dei fatti Illegittimità del provvedimento di non luogo a procedere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
2 – In via subordinata - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 legge 241/1990; artt. 6, comma 3, punto 2, e 8 del D.P.C.M. n. 159/2013; art. 3, comma 1, Decreto Ministeriale n. 1320 del 17-12-2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca; art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; art. 3 Cost) Manifesta irragionevolezza – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Errata. interpretazione della normativa applicabile – Travisamento dei fatti – Illegittimità del provvedimento di non luogo a procedere in quanto atto soprassessorio Obbligo dell’Amministrazione a provvedere.
3 – Violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 – Omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
4. In sintesi, il Comune avrebbe erroneamente ritenuto di non poter procedere sull’istanza formulata dal privato perché l’art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013 riguarda le prestazioni erogate in ambiente residenziale (ISEE Socio Sanitario Residenziale) ed il sig. -OMISSIS- non necessita di tali prestazioni, così come non è stato il genitore a richiedere il certificato di estraneità del figlio.
5. In via subordinata, qualora il provvedimento impugnato dovesse essere inteso alla stregua di un mero atto soprassessorio inidoneo ad interrompere l’inerzia della PA, se ne contesta anche l’inerzia in ordine al rilascio del certificato richiesto.
6. Si deduce, quindi, la violazione delle garanzie partecipative essendo stata omessa la comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990.
7. Si è costituito per avversare la pretesa azionata il Comune di PO.
8. Con ordinanza n. -OMISSIS-, riformata in appello, è stata respinta la domanda cautelare sul rilievo dell’insussistenza dei presupposti prescritti dall’art. 6, comma 3 punto 2 del d.P.C.M. n. 159/2013 posto a fondamento della richiesta, esitata negativamente dall’Amministrazione, del certificato di estraneità affettiva ed economica, riferendosi l’anzidetta disposizione espressamente alle “sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo”.
9. In ragione dei vizi partecipativi stigmatizzati dal giudice di appello (ordinanza Consiglio di Stato n. -OMISSIS-) il Comune ha quindi riaperto il procedimento.
10. In data 15.9.2025 si è costituito altresì l’INPS per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda azionata.
11. Con motivi aggiunti del 9.10.2025 l’odierno istante ha impugnato la nota prot.PG-OMISSIS- con cui il Comune ha rappresentato di non poter riscontrare favorevolmente l’istanza del privato ed ha contestualmente assegnato un termine per produrre documentazione integrativa ritenendo comunque necessari ulteriori approfondimenti istruttori, unitamente alla nota prot. PG/-OMISSIS- con cui il Comune di PO ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato istando, in via subordinata affinché ex art. 31 e 117 c.p.a. il Comune concluda il procedimento di rideterminazione -avviato successivamente all’ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- - con un provvedimento espresso.
12. Indi, con gli ultimi motivi aggiunti del 21.11.2025 il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. PG-OMISSIS- con il quale il Comune di PO, a seguito di rinnovata istruttoria, ha nuovamente dichiarato il non luogo a procedere sull’istanza presentata in data 24.10.2024 dal ricorrente.
13. Premessa la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso introduttivo, avverso le determinazioni dell’amministrazione sopravvenute in corso di causa, sono stati formulati i seguenti motivi: 2) la Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 6, comma 3, punto 2, 7 e 8 del D.P.C.M. n. 159/2013; art. 3, comma 1, Decreto Ministeriale n. 1320 del 17-12-2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca; art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; art. 2 DL 48/2023, conv. con Legge n. 85/2023; 1, 40 e 41 DPR 445/2000; 2-sexies, comma 1, lettera a) DL 42/2016, convertito con L. 89/2016; circolare INPS n. 137 del 25.7.2016; art. 3 Cost) – Manifesta irragionevolezza – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Sviamento di potere – Errata interpretazione della norma: (ordinanza Consiglio di Stato n. -OMISSIS-) ;
3. - Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 6, comma 3, punto 2, 7 e 8 del D.P.C.M. n. 159/2013; art. 3, comma 1, Decreto Ministeriale n. 1320 del 17-12- 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca; art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; art. 2 DL 48/2023, conv. con Legge n. 85/2023; 1, 40 e 41 DPR 445/2000; 2-sexies, comma 1, lettera a) DL 42/2016, convertito con L. 89/2016; circolare INPS n. 137 del 25.7.2016; art. 3 Cost) – Manifesta irragionevolezza – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Sviamento di potere.
4. – In via subordinata - Violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 – Omessa considerazione delle deduzioni articolate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
14. Si deduce in sintesi l’illegittimità del provvedimento impugnato laddove riconosce al ricorrente quell’autonomia reddituale che garantirebbe la generazione in proprio dell’ISEE (distinto da quello familiare) dal momento che il Comune di PO non avrebbe correttamente valutato la fonte dei redditi dichiarati dal privato. Inoltre, le normative in materia di assistenza residenziale, assistenza ai minori, ISEEU, ADI presenterebbero tutte un comune denominatore, ossia il rilascio da parte del Comune del certificato di estraneità reddituale ed affettiva. In tal guisa, il privato può richiedere il certificato per poi decidere di spenderlo senza che l’Amministrazione possa sindacare tale scelta, suggerendo al privato di raggiungere il risultato sperato mediante un percorso alternativo perché la PA deve limitarsi ad eseguire le verifiche presupposte in punto di fatto.
15. Le parti hanno presentato memorie ex art. 73 c.p.a. e all’udienza pubblica del 27.1.2026 la causa sentiti difensore dalle parti presenti è stata trattenuta in decisione.
16. Preliminarmente, non sussistono le condizioni per dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, come eccepito dalla difesa dell’Istituto, in quanto la richiesta di parte ricorrente al rilascio dell’attestazione di estraneità al nucleo familiare originario è finalizzata comunque anche alla contestazione del provvedimento dell’INPS con cui è stata revocata l’ADI (oltre che alla redazione dell’ISEE), sicché l’Istituto non è completamente estraneo alla vicenda che occupa.
17. Si dibatte, invero, in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del certificato dell’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore previsto dall’art.6, c.3 punto 2 del d.P.C.M. n. 159/2013, quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici, prevista dalla legge con riferimento alle sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.
18. Innanzi tutto il Collegio deve rilevare l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
19. A seguito della riapertura del procedimento disposta dal Comune all’esito dell’appello cautelare (ove è stata stigmatizzata la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 in sede di adozione del primigenio diniego), le nuove determinazioni (oggetto dei primi e dei secondi motivi aggiunti) sono state adottate a seguito di una rinnovata valutazione istruttoria ad opera dell’amministrazione.
20. Difatti nell’ambito del nuovo iter procedimentale attivato dall’Amministrazione civica, la parte ricorrente ha integrato l’originaria istanza precisando che “ con l’istanza, pur richiamando la normativa suindicata per consentire alla PA di comprendere rapidamente il tipo di certificato richiesto, il privato ha da subito rappresentato di necessitare di un certificato che attesti la propria estraneità dal nucleo familiare originario, mentre non sono mai state richieste prestazioni in ambito residenziale (cfr. controdeduzioni inviate a mezzo p.e.c. del 30.5.2025).
21. In tale sede la parte ricorrente ha infatti specificato che, seppur sia vero che il privato può rivolgersi ai servizi sociali per ottenere tale certificato al fine di conseguire le prestazioni di assistenza residenziale, è altrettanto indiscutibile che tale certificato può essere utilizzato anche per conseguire ulteriori prestazioni in quanto è richiamato anche dagli artt. 7 e 8 del medesimo d.P.C.M n. 159/2013. Dunque, la parte ricorrente ha precisato in sede istruttoria che il certificato è spendibile per accedere alle prestazioni residenziali ma senza che ciò comporti l’obbligo per i servizi sociali di rilasciare tale certificato solo in occasione della richiesta delle suddette prestazioni.
22. Ordunque, l’Amministrazione, tenuto anche conto di tali integrazioni, ha inviato una nuova comunicazione dei motivi ostativi, acquisito e valutato le osservazioni e i nuovi documenti prodotti dal ricorrente, consentendo un nuovo colloquio istruttorio presso i Servizi Sociali.
23. Alla luce di quanto sopra, il nuovo provvedimento deve quindi ritenersi non già meramente confermativo, ma confermativo in senso proprio e come tale sostitutivo di quello impugnato con il ricorso introduttivo con conseguente improcedibilità di quest’ultimo per sopravvenuto difetto di interesse.
24. Ciò precisato, gli articolati motivi aggiunti sono infondati.
25. Posto che il nuovo iter procedimentale può ritenersi rispettoso delle garanzie partecipative (essendo stato garantito all’odierno istante il pieno esercizio del diritto di difesa in sede amministrativa), si osserva che il ricorrente ha richiesto il rilascio di un certificato attestante l’estraneità dal nucleo familiare originario ritenendo tale certificazione presupposto per conseguire non solo i benefici di cui all’art. 6 del d.P.C.M n. 159/2013, potendo secondo la prospettazione ricorsuale essere funzionale sia ad accedere a prestazioni assistenziali (ADI) che per poter agevolmente conseguire l’ISEEU (ISEE Universitario).
26. Sennonché, con la nota del -OMISSIS- (oggetto dei primi motivi aggiunti) il Comune ha nuovamente richiamato la specificità delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 del d.P.C.M n.159/2013, specificando altresì che la richiesta dell’utente “ non era finalizzata ai sensi dell’art 6 del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013, ma agli articoli successivi, sebbene lo stesso non sembrerebbe comunque rientrare a pieno nella casistica normativa dei genitori non conviventi e non coniugati tra loro, in quanto l’utente si dichiarerebbe estraneo all’unico genitore vivente, questo servizio si trova comunque nella condizione di non poter procedere al completamento dell’istruttoria poiché mancano documenti che attestino le dichiarazioni rese dall’utente nel corso del colloquio del 16.1.2025, in materia di estraneità economica, avendo lo stesso prodotto esclusivamente certificazioni anagrafiche attestanti la fuoriuscita dal nucleo familiare nel 2020 e certificati sanitari attestanti lo stato di salute dell’utente ”.
27. Con il provvedimento oggetto dei secondi motivi aggiunti, invece, il Comune ha nuovamente dichiarato il non luogo a provvedere sia richiamando prioritariamente il contenuto dell’art. 7 (che si riferisce alle modalità di calcolo dell’ISEE in presenza di figli minori e, quindi, a fattispecie diversa da quella all’esame) sia il contenuto dell’art. 8 del d.P.C.M (che disciplina l’ISEE universitario).
28. Ha inoltre precisato che “ Dal colloquio condotto presso l’ufficio dei servizi sociali in data 16/01/2025, e dalla documentazione anagrafica prodotta, risulta che il ricorrente è fuoriuscito dal nucleo familiare da più di due anni e dotato di autonomia reddituale; dal modello obis M 2025, infatti, lo stesso risulterebbe avere un ammontare lordo di pensione di invalidità pari a euro 747.84, inoltre dalla situazione reddituale anno 2022 e 2023, prodotta dall’Agenzia delle Entrate l’utente sembrerebbe essere dotato di reddito continuativo da circa tre anni.
Tali condizioni escluderebbero, quindi, la possibilità di richiedere certificazione di estraneità, in quanto la propria condizione gli darebbe diritto ad accedere alle prestazioni agevolate in materia di Isee Universitario senza alcun aggravio di procedura, così come previsto dall’art. 8 D.P.C.M. 159/2013 ”.
29. Le censure oggetto dei primi e dei secondi motivi aggiunti possono essere trattate congiuntamente siccome connesse.
30. Ad avviso del Collegio le nuove determinazioni dell’Amministrazione sfuggono comunque ai vizi dedotti dalla parte ricorrente trattandosi di atti vincolati ai sensi della disciplina di settore.
31. Difatti, l’art. 7 del d.P.C.M 159/2013 si riferisce esclusivamente alle prestazioni agevolate rivolte ai componenti minorenni del nucleo familiare, mentre l’art. 8 del medesimo d.P.C.M, che disciplina l’ISEE universitario, non contempla un’ipotesi di attestazione (di estraneità al nucleo familiare) analoga a quella prevista dall’art. 6 comma 3 del predetto d.P.C.M per l’accesso alle prestazioni socio sanitarie residenziali, né tampoco la possibilità di ottenere un ISEE ristretto come invece previsto per le prestazioni socio sanitarie dall’art. 6 comma 2 del d.P.C.M 159/2013.
32. Per l’ISEE universitario, invero, come correttamente rilevato dall’Amministrazione civica, ai fini del relativo calcolo, in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima; b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
33. Ebbene, la parte ricorrente ammette di percepire un reddito di poco superiore alla soglia di cui all’art. 8 DPCM 159/2013 e di essere fuoriuscito dal nucleo familiare; ma si obietta nei motivi aggiunti che, avendo un reddito che deriva da pensione di invalidità, quando si prova a generare l’ISEEU la posizione del ricorrente viene attratta automaticamente nel nucleo familiare della madre.
34. Sennonché, come sopra anticipato, non è revocabile in dubbio che la certificazione richiesta è prevista esclusivamente “ per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo ”, sicché il tenore letterale della disposizione -di carattere inequivoco- non ne consente l’interpretazione estensiva come invece auspicato da parte ricorrente, risultando la certificazione in questione di carattere speciale (e comunque non richiamata nell’art. 8 del d.P.C.M. 159/2013). Non è quindi possibile sostenere che l’attestazione richiesta possa essere utilizzata anche per finalità diverse da quelle strettamente sociosanitarie.
35. Sotto altro aspetto anche laddove l’Amministrazione rilasciasse l’attestazione richiesta, la stessa non sarebbe comunque idonea ad impedire, in sede di calcolo dell’ISEEU, l’attrazione del ricorrente nel reddito della madre, soggiacendo l’ISEE universitario a regole proprie.
36. Ciò posto, non è dunque rilevante che l’Amministrazione abbia eventualmente erroneamente valutato la natura del reddito del ricorrente tenuto conto che in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per sostenere il provvedimento.
37. Sotto altro ma non meno importante aspetto, per il diritto allo studio, in caso di disabilità è prevista comunque la possibilità di accedere a misure diverse quali l’esonero totale o parziale dalle tasse universitarie (c.f.r. art. 9 del d.lgs. 68/2012 e regolamento dell’Università Federico II in atti che prescindono dall’ISEE).
38. In conclusione, previa declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, i motivi aggiunti devono essere respinti siccome infondati, tenuto conto che “ ai fini della legittimità di un atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l'atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all'invalidazione dell'atto”( Consiglio di Stato sez. III, 19.2.2026, n. 1331).
39. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
40. Ritenuto, infine, di dover ammettere al gratuito patrocinio la parte ricorrente già provvisoriamente ammessa al beneficio con decreto -OMISSIS-, con riserva di liquidazione delle competenze spettanti al difensore con separato provvedimento, da emettersi a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dell’interessata corredata da documentazione e/o dichiarazione nelle forme di legge atte a confermare la permanenza dei requisiti soggettivi e reddituali della ricorrente sino all’esito del giudizio (dichiarazione dei redditi per l’anno 2025 o attestazione redditi rilasciata dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse;
-respinge i motivi aggiunti;
Spese compensate;
Ammette parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nei sensi, nei termini e nei limiti di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI LL Di PO, Presidente
OS PA, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| OS PA | LI LL Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.